Articolo 87 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 80Articolo 82
Versione
11 maggio 1956
Art. 87.
Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli articoli 47 e 48 viene corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al periodo di tempo occorrente per il compimento degli otto anni computati con le norme contenute nell'articolo precedente, ovvero fino al compimento dell'eta' di 65 anni qualora, allo scadere degli otto anni non abbiano compiuto tale eta'.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956