Art. 20.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino a lire 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito con la multa sino a L. 1.000.000.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino a lire 50 milioni.
Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito con la multa sino a L. 1.000.000.