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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
Ragioni della decisione proprio ex art. 86 Cpc presso il cui studio in Sanremo alla via Fratti n. 5 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
– resistente –
1. abstract. premesso di essere stato nominato difensore di Parte_1 ufficio di nel procedimento penale n. Persona_1
821/2015/21 inanzi al Giudice di pace di Sanremo, conclusosi all'udienza del 18.04.2017 con sentenza n.101/2017, lamentato che il Giudice di Pace di Sanremo rigettava l'istanza di liquidazione del compenso professionale, depositata il 11.11.2024, per intervenuta prescrizione biennale del credito, dedotta la violazione di legge per mancata indicazione della norma di legge/errata applicazione di legge/errata applicazione della normativa civilistica atteso che il credito per compenso da gratuito patrocinio era soggetto alla prescrizione decennale, allegata la presenza di atti interruttivi, con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. L.vo 150/2011, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore, instando per la declaratoria di
[...] illegittimità/annullamento del decreto n. 105/2024 emesso dal Giudice di Pace Pt_2 di Sanremo il 19.12.2024, con rimessio parti dinanzi al altro Giudice di pace di Sanremo per la liquidazione del compenso,, con vittoria di spese e compensi di causa. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, che, dedotta la applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione presuntiva, rilevabile di ufficio, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo e sulla comparsa di costituzione autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 19.11.2025
1 dott. Pasquale LONGARINI (2) sul merito del ricorso. Le censure svolte dalla ricorrente sono fondate. 2.1) Per i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, «attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento» (cass. 28074/2025; cass. n. 29543/2019). Ogni pagamento effettuato dallo Stato, infatti, deve seguire un iter formale che si conclude con l'emissione di un apposito mandato di pagamento. Questa procedura, tracciabile e documentata, è intrinsecamente incompatibile con il fondamento della prescrizione presuntiva, la quale si basa su una “presunzione” di avvenuto pagamento per via del trascorrere del tempo in rapporto dove il saldo avviene solitamente senza rilascio di quietanza. Il credito del difensore ammesso al gratuito patrocinio non è, dunque, soggetto alla prescrizione breve triennale, bensì a quella ordinaria decennale. 2.2) Ma, anche laddove si fosse trattato di una prescrizione presuntiva, disciplinata dagli artt. 2954 e ss cc, «sarebbe stato applicabile il principio di cui all'art. 2938 cc, che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta» (cass. n. 28074/2025; cass. n. 5959/1996). L'art. 2938 cc stabilisce, infatti, che il giudice non può sollevare autonomamente l'eccezione di prescrizione, che deve essere sempre proposta dalla parte che via ha interesse. Nel caso in esame, il non ha Controparte_1 sollevato alcuna eccezione, rendendo illegittima la decisione del Giudice di pace di Sanremo di dichiarare prescritto il credito di propria iniziativa. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso, con effetto di assorbimento della questione reltiva agli atti interruttivi, e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto decreto n. 105/2024 emesso dal Giudice di pace di Pt_2
Sanremo il 10.12.2024 e rimette le parti dinanzi ad altro Giudice di Pace di Sanremo per la liquidazione del compenso 2.4) L'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto SIAMM n. 198/2024 emesso dal Giudice di pace di Sanremo il 10.12.2024 e rimette le parti dinanzi ad altro Giudice di Pace di Sanremo per la liquidazione del compenso (b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 20.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
3
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38/2025 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
Ragioni della decisione proprio ex art. 86 Cpc presso il cui studio in Sanremo alla via Fratti n. 5 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
– resistente –
1. abstract. premesso di essere stato nominato difensore di Parte_1 ufficio di nel procedimento penale n. Persona_1
821/2015/21 inanzi al Giudice di pace di Sanremo, conclusosi all'udienza del 18.04.2017 con sentenza n.101/2017, lamentato che il Giudice di Pace di Sanremo rigettava l'istanza di liquidazione del compenso professionale, depositata il 11.11.2024, per intervenuta prescrizione biennale del credito, dedotta la violazione di legge per mancata indicazione della norma di legge/errata applicazione di legge/errata applicazione della normativa civilistica atteso che il credito per compenso da gratuito patrocinio era soggetto alla prescrizione decennale, allegata la presenza di atti interruttivi, con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. L.vo 150/2011, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Controparte_1
, in persona del Ministro pro-tempore, instando per la declaratoria di
[...] illegittimità/annullamento del decreto n. 105/2024 emesso dal Giudice di Pace Pt_2 di Sanremo il 19.12.2024, con rimessio parti dinanzi al altro Giudice di pace di Sanremo per la liquidazione del compenso,, con vittoria di spese e compensi di causa. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, che, dedotta la applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione presuntiva, rilevabile di ufficio, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo e sulla comparsa di costituzione autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 19.11.2025
1 dott. Pasquale LONGARINI (2) sul merito del ricorso. Le censure svolte dalla ricorrente sono fondate. 2.1) Per i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, «attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento» (cass. 28074/2025; cass. n. 29543/2019). Ogni pagamento effettuato dallo Stato, infatti, deve seguire un iter formale che si conclude con l'emissione di un apposito mandato di pagamento. Questa procedura, tracciabile e documentata, è intrinsecamente incompatibile con il fondamento della prescrizione presuntiva, la quale si basa su una “presunzione” di avvenuto pagamento per via del trascorrere del tempo in rapporto dove il saldo avviene solitamente senza rilascio di quietanza. Il credito del difensore ammesso al gratuito patrocinio non è, dunque, soggetto alla prescrizione breve triennale, bensì a quella ordinaria decennale. 2.2) Ma, anche laddove si fosse trattato di una prescrizione presuntiva, disciplinata dagli artt. 2954 e ss cc, «sarebbe stato applicabile il principio di cui all'art. 2938 cc, che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta» (cass. n. 28074/2025; cass. n. 5959/1996). L'art. 2938 cc stabilisce, infatti, che il giudice non può sollevare autonomamente l'eccezione di prescrizione, che deve essere sempre proposta dalla parte che via ha interesse. Nel caso in esame, il non ha Controparte_1 sollevato alcuna eccezione, rendendo illegittima la decisione del Giudice di pace di Sanremo di dichiarare prescritto il credito di propria iniziativa. 2.3) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso, con effetto di assorbimento della questione reltiva agli atti interruttivi, e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto decreto n. 105/2024 emesso dal Giudice di pace di Pt_2
Sanremo il 10.12.2024 e rimette le parti dinanzi ad altro Giudice di Pace di Sanremo per la liquidazione del compenso 2.4) L'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto SIAMM n. 198/2024 emesso dal Giudice di pace di Sanremo il 10.12.2024 e rimette le parti dinanzi ad altro Giudice di Pace di Sanremo per la liquidazione del compenso (b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 20.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI dott. Pasquale LONGARINI
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