Art. 5.
La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 9) che "La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , la misura e' elevata a lire 520 mila annue".
La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 9) che "La misura delle pensioni gia' corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e' elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , la misura e' elevata a lire 520 mila annue".