Decreto cautelare 8 novembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2026, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10773 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Grippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza e per l’annullamento:
(con il ricorso) per l’ottemperanza della sentenza n.4696/23 della Corte di Appello di Roma;
(con i motivi aggiunti presentati da ER RI il 7\11\2025) per l’annullamento:
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica N.0573072 del 24/10/2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,
- del connesso Decreto Dirigenziale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica N.0581107 del 29/10/2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il D.P. 8 novembre 2025, nr. 6225, con il quale è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche ed è stata disposta istruttoria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AL TO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di aver preso parte ad un corso-concorso pubblico a livello nazionale indetto dal Commissario di Governo UNIRE (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) - ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – con la Deliberazione del commissario governativo n. 192/2002, per la qualificazione di 30 addetti per il controllo disciplinare delle corse al trotto per l’iscrizione in tre sezioni -componente di giuria, starter e handicapper .
All’esito della selezione, con determinazione del Segretario Generale n. 2588 del 27.6.2002, il ricorrente veniva iscritto nell’elenco di cui all’art. 77 del Regolamento delle corse al trotto come “membro di giuria”.
Con successiva deliberazione commissariale n. 95/2003 il settore trotto veniva suddiviso in due sezioni, ripartite a seconda del ruolo ricoperto: alla prima sezione erano iscritti i Presidenti di Giuria, i Membri di Giuria e gli Starter; nella seconda sezione i Commissari, gli aiuto Starter, i giudici di arrivo e gli Handicappers .
Con successiva deliberazione commissariale n. 123/2003 – dal titolo “Elenchi Addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto-Sezione Trotto disposizioni applicative”- venivano indicati i nominativi di coloro che erano iscritti nelle due sezioni, e tra questi il nominativo del ricorrente compariva nella seconda sezione come “commissario” con accanto un asterisco indicativo di “Iscritti alla prima sezione”.
Con Decreto ministeriale n. 11930/2015 all’art. 18, comma 3, si prevedeva che “in sede di prima applicazione, hanno titolo all’iscrizione nel Registro, su domanda, tutti coloro che risultino in possesso della qualifica richiesta in forza dell’iscrizione alla data dell’entrata in vigore del presente provvedimento, negli elenchi di cui alla deliberazione n. 63/2011 ovvero in forza del superamento di corso di qualificazione indetto dall’UNIRE/ASSI”. Lo stesso D.M. n. 11930/2015 prevedeva all’art. 5: “ 1. L’Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto è suddiviso nelle seguenti Sezioni: a) Sez. I - Presidenti di giuria; b) Sez. II - Membri di giuria; c) Sez. III - Starter; d) Sez. IV - Funzionari (commissari, giudici d’arrivo, aiuto starter, controllo sostanze proibite cavalli e guidatori, handicapper). 2. L’iscrizione alla Sezione I - Presidenti di giuria abilita all’esercizio delle funzioni relative alla Sezione II - Membri di giuria; l’iscrizione alla Sezione II - Membri di giuria abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV - Funzionari, limitatamente alla qualifica di giudice d’arrivo e di commissario; l’iscrizione alla Sezione III - Starter abilita allo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione IV - Funzionari, limitatamente a quella di aiuto starter ”. All’art.8 si prevedeva un corso di qualificazione teorico-pratico per la formazione delle figure polivalenti, per cui con i successivi decreti n. 51986 del 21 luglio 2015, 24396 del 25 marzo 2016 e 24399 del 25 marzo 2016 venivano indette delle procedure propedeutiche all'’scrizione nell’ambito della sezione IV - Funzionari dell'elenco.
Il ricorrente non prendeva parte alle procedure indette dall’Amministrazione, in quanto, per quanto sopra esposto, alla data del 26.11.2003 era (già) iscritto alla prima sezione (Presidenti di giuria e Membri di giuria), aveva maturato il requisito per l’iscrizione nel Registro avendo superato il corso-concorso del 2002 e aveva presentato regolare domanda a mezzo pec in data 30/4/2015.
Tuttavia, egli non veniva iscritto agli elenchi di cui alla deliberazione n. 63/2011 in quanto secondo l’Amministrazione non ne aveva titolo essendo iscritto come “commissario” e non avendo partecipato alle prove selettive indette nel 2015 e nel 2016.
Il ricorrente, pertanto, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, che con sentenza n.9987/2019, resa nel giudizio nrg 32369/2018, rigettava il ricorso.
La suddetta sentenza veniva appellata; secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Roma con sentenza n.4696/2023, resa nel procedimento nrg 1874/2020, riconosceva che il NE aveva già maturato i requisiti per l’iscrizione avendo superato il corso-concorso del 2002 e non aveva pertanto motivo di partecipare alle successive prove selettive; sarebbe stato così dichiarato il diritto del NE ad essere iscritto nel Registro.
Nonostante la sentenza emessa in data 14/12/23, soltanto nel mese di dicembre 2024, e quindi ben un anno dopo, il NE si vedeva reinserire nelle nomine, però solo come “Membro di giuria in affiancamento alla Direzione corse”; e solo dal mese di luglio 2024, e quindi dopo ben 19 mesi dalla sentenza, veniva reinserito a tutti gli effetti come “membro di giuria”, ma senza che venisse emesso decreto di iscrizione nel Registro.
Precisa il ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello passava in giudicato, non essendo stata stata impugnata dalla resistente.
L’odierno ricorrente, pertanto, lamentando l’inerzia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di cui all’esposizione che precede, chiede che in ottemperanza alla citata sentenza, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, si ordini al Ministero resistente di dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata ed argomenta sui relativi presupposti.
A tal proposito, afferma che sussisterebbero i presupposti di legge anche per chiedere ed ottenere risarcimento danni ex art. 112, comma 3, c.p.a.; afferma che il decreto di iscrizione nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche è necessario per formalizzare l'inclusione del ricorrente nell’ elenco ufficiale e attestare il riconoscimento di determinati requisiti e la sua idoneità a svolgere quelle determinate attività. L’omissione di tale atto formale non consentirebbe l’ufficializzazione della qualifica e della qualificazione del ricorrente, con ricadute in termini di affidabilità e competenza e gli impedirebbe l'accesso a benefici o opportunità di lavoro. Posto che il ricorrente ha iniziato a ricevere nomine soltanto nel dicembre del 2024 ( e quindi dopo oltre un anno dalla sentenza in oggetto) e che le nomine ricevute fino al mese di giugno 2025 sono state soltanto come “membro di giuria in affiancamento Direzione corse” e non come effettivo “membro di giuria”, sussisterebbe il danno sia economico che morale e di immagine causato dall’Amministrazione.
Quest’ultima avrebbe illegittimamente e consapevolmente impedito al ricorrente di partecipare alla distribuzione delle nomine per mesi, per poi nominarlo, senza provvedere all’inserimento del suo nominativo nel Registro, solo in affiancamento per poche giornate rispetto agli altri suoi pari e con una posizione che nemmeno sarebbe prevista, ossia quella di “membro di giuria in affiancamento Direzione corse”, che afferma essere lesiva del prestigio professionale nell’ ambiente lavorativo.
Argomenta anche sul danno conseguente alla violazione dei tempi certi dell’azione amministrativa, da liquidarsi in via autonoma e concorrente.
Chiede, pertanto, la condanna del MASAF al risarcimento del danno in via equitativa per violazione o elusione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte del Masaf, all’obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti in conseguenza della sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 4696/23.
Successivamente al deposito del ricorso, con memoria ex art. 73 del c.p.a., il ricorrente ha rilevato che il Ministero ha ufficialmente pubblicato il decreto relativo alle nomine dei giudici per i mesi di settembre ed ottobre 2025 (datato 11 agosto 2025, e quindi successivo alla comunicazione del Ministero stesso del 5 agosto 25 in cui si dichiarava che si era già provveduto), che richiama ancora, quale titolo per le nomine del ricorrente, la sentenza n. 4696/2023 della Corte di Appello di Roma che ha disposto l’iscrizione del sig. NE AR nella sezione II Membri di giuria, e non già apposito provvedimento di iscrizione del ricorrente al Registro dei Funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse al trotto, di cui all’art.5 del decreto del Ministro n. 11930 del 23 febbraio 2015; ha quindi insistito nell’accoglimento del ricorso.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso, con memoria di forma.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica N.0573072 del 24/10/2025 del MIPAAF che ha disposto l'iscrizione del sig. NE nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche istituito con il D.M. n. 11930/2015 alla Sezione IV dell'Elenco dei giudici addetti al settore trotto come Funzionario (commissario, giudice arrivo, aiuto starter, ispettore antidoping, handicapper ) e del connesso Decreto Dirigenziale 0581107 del 29/10/2025, di aggiornamento del decreto dirigenziale n. 551972 del 15 ottobre 2025, laddove il ricorrente risulta inserito come funzionario (commissario, giudice arrivo, aiuto starter, ispettore antidoping, handicapper ) e non come Membro di Giuria.
A tal proposito, deduce che tali decreti non ottempererebbero in alcun modo alla sentenza della Corte d’Appello, procrastinando nel tempo la lesione della pretesa del ricorrente al corretto inquadramento cui afferma che avrebbe titolo ed argomenta in tal senso, riproponendo le censure del ricorso introduttivo ed insistendo nella sussistenza delle condizioni per l’accertamento del proprio diritto ad essere inserito come Membro di giuria.
Con relazione dell’Amministrazione, depositata in esito all’istruttoria disposta con decreto 6225 dell’8 novembre 2025, l’Amministrazione replica sostenendo di aver dato piena ottemperanza alla sentenza d’appello mediante l’iscrizione nel Registro ed affermando di aver correttamente disposto la collocazione del NE in Sezione IV. A tal fine ricostruisce il percorso del 2002 (delibera UNIRE n. 192/2002) come corso di formazione abilitante all’Elenco generale, privo di attribuzione di specifica qualifica; richiama la delibera n. 95/2003 (suddivisione in due sezioni e requisiti per l’accesso alla Sezione I) e la delibera n. 123/2003 (criteri di accesso e definizione degli elenchi), evidenziando che all’epoca il NE svolgeva incarichi di commissario (ruolo propedeutico). Sottolinea, quindi, che nella delibera n. 63/2011 il ricorrente risulta commissario e che l’art. 18, comma 3, D.M. n. 11930/2015 consente l’iscrizione nel Registro a chi possiede la qualifica richiesta in forza dell’iscrizione negli elenchi del 2011, da cui l’iscrizione in Sezione IV formalizzata con Decreto DG n. 0573072/2025 e la correlata revisione delle assegnazioni con Decreto Dirigenziale n. 0581107/2025. L’Amministrazione dà atto, inoltre, dell’attivazione nel 2015‑2016 di percorsi formativi per funzioni polivalenti ai quali il NE ha scelto di non partecipare, precisando che le giornate svolte in affiancamento alle giurie sono state valutate ai fini dell’aggiornamento.
Nella camera di consiglio del 26 novembre 2026, è stato sollevato d’ufficio un dubbio di giurisdizione, ex art. 73 c.p.a e la possibile improcedibilità del ricorso in esito all'esame dei motivi aggiunti, con termine alle parti per dedurre.
Le parti hanno depositato memorie, affermando, il ricorrente, che sussisterebbero i presupposti per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello e, l’Avvocatura, che il giudizio andrebbe definito in rito come prospettato.
Con note del 29 gennaio 2026, il ricorrente ha insistito perché fosse assicurata l’esatta ottemperanza della sentenza d’appello, deducendo che l’iscrizione nel Registro non possa essere “neutra”, giacché l’art. 5 del D.M. n. 11930/2015 suddivide il settore trotto in Sezioni I‑IV e che, alla luce della motivazione della sentenza e della pregressa collocazione nelle delibere UNIRE n. 95/2003 e n. 123/2003, l’obbligo di iscrizione riguarderebbe la Sezione II – Membri di giuria.
Il ricorrente ha, altresì, richiamato i decreti di nomina adottati dall’Amministrazione tra dicembre 2024 e ottobre 2025, nei quali egli era stato incaricato come Membro di giuria con espresso riferimento alla sentenza d’appello, e ha dedotto che la successiva iscrizione in Sezione IV disposta in data 24 ottobre 2025, intervenuta in pendenza del giudizio di esecuzione, integrerebbe elusione del giudicato. Ha quindi sostenuto che non ricorresse un’ipotesi di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., ma di interpretazione e conformazione del giudicato rimessa al giudice dell’ottemperanza
Con memoria del 30 gennaio 2026, l’Avvocatura dello Stato per il MASAF ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere, poiché il dispositivo della sentenza d’appello riconoscerebbe solo il diritto all’“iscrizione nel Registro” (senza specificare sezione o ruolo) e il Ministero vi avrebbe ottemperato con il Decreto Direttoriale n. 573072/2025.
A fondamento ha richiamato l’ordinanza della Corte d’Appello del 15 gennaio 2026 che ha rigettato una istanza di correzione della sentenza della cui ottemperanza si discute che era stata nel frattempo proposta dal NE, affermando che l’invocata integrazione del dispositivo con l’indicazione “Sezione II – Membro di giuria” inciderebbe sul contenuto concettuale della decisione, essendo il dispositivo conforme alla motivazione che si limita a dichiarare il diritto all’iscrizione nel Registro D.M. 11930/2015.
In subordine, l’Amministrazione ha dedotto l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia sull’iscrizione in una determinata sezione del Registro involga una posizione di diritto soggettivo e richiami i principi già affermati da questo Tribunale (TAR Lazio n. 655/2018) e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizioni ad albi.
Nel merito, l’Avvocatura ha ribadito che il NE non ha acquisito la qualifica di Membro di giuria: il percorso del 2002 avrebbe avuto natura di corso abilitante senza attribuzione di specifiche qualifiche (delibera UNIRE n. 192/2002); le delibere n. 95/2003 e n. 123/2003 avrebbero fissato requisiti stringenti per l’accesso alla Prima Sezione; nelle delibere 123/2003 e 63/2011 l’interessato risulterebbe commissario, qualifica confluita, con il D.M. n. 11930/2015, nella Sezione IV – Funzionari; la collocazione del 24 ottobre 2025 in Sezione IV, seguita dalla revisione delle nomine del 29 ottobre 2025, sarebbe dunque corretta
All’esito degli scambi difensivi, il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti che lo collocano in Sezione IV e l’ordine di iscrizione in Sezione II – Membri di giuria in esecuzione del giudicato, con spese; l’Amministrazione ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’ottemperanza per cessazione della materia del contendere, ovvero l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, e, in ogni caso, il rigetto nel merito, con spese.
Nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026, nella quale il giudizio è stato chiamato per l’esame contestuale sia della domanda cautelare proposta nei motivi aggiunti, che della domanda di ottemperanza del ricorso introduttivo, è stato dato avviso della possibile definizione della domanda di annullamento con sentenza breve, sentite sul punto le parti sui relativi presupposti; e della conseguente e contestuale definizione del giudizio di ottemperanza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
L’esposizione in fatto che precede e l’esame delle domande ed eccezioni delle parti come succintamente riferite conducono con tutta evidenza a dover confermare il rilievo d’ufficio, che le deduzioni del ricorrente non consentono di disattendere.
Invero, con la domanda di annullamento proposta nei motivi aggiunti, il ricorrente sostanzialmente contesta nel merito l’inquadramento disposto con l’atto impugnato, affermando di avere titolo all’iscrizione nella Sezione II – Membri di giuria; iscrizione cui ha chiesto procedersi anche con il ricorso – in quella sede – per effetto della sentenza della Corte d’Appello.
A questo proposito, rileva il Collegio che la sentenza n.4696/23 della Corte di Appello di Roma testualmente così pronuncia: (dalla motivazione) “Alla stregua dei motivi espressi l’appello è meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, va dichiarato il diritto dell’appellante ad essere iscritto nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche istituito con il D.M. n. 11930/2015. ( dispositivo ) La Corte, in accoglimento dell’appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell’appellante ad essere iscritto nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche istituito con il D.M. n. 11930/2015. Condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al pagamento in favore di NE AR delle spese di lite…omississ”.
Incidentalmente, si osserva anche che, come risulta dagli atti di giudizio da ultimo versati dalle parti, il ricorrente aveva presentato alla Corte d’Appello di Roma istanza di correzione materiale della sentenza “nella parte in cui si “dichiara il diritto dell’appellante ad essere iscritto nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche istituito con il D.M. n. 11930/2015”, invece che “il diritto dell’appellante ad essere iscritto nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche istituito con il D.M. n. 11930/2015 alla Sezione II come Membro di Giuria”; a fondamento dell’istanza veniva esposto che l’errore deriverebbe dal contrasto con il brano della motivazione con il quale il Giudicante avrebbe riconosciuto che “alla data della deliberazione commissariale n. 123/2003, dal titolo “Elenchi Addetti al controllo disciplinare delle corse al trotto-Sezione Trotto disposizioni applicative”, quindi dal 26 novembre 2003, l’appellante era iscritto alla prima sezione in cui erano compresi i membri di giuria”.
La Corte ha respinto l’istanza di correzione affermando che “l’istanza di correzione materiale, avendo di fatto ad oggetto una omessa pronuncia, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non può essere accolta” (scioglimento della riserva del 15 gennaio 2026, deposito del 31 gennaio 2026 dell’Avvocatura).
Deve quindi tenersi conto che nel giudizio di ottemperanza di fronte al giudice amministrativo di sentenza del giudice ordinario è preclusa al primo qualsiasi attività di cognizione del fatto che ecceda i limiti testuali della sentenza del secondo, trattandosi di un giudizio esclusivamente di natura esecutiva, il cui ambito è quindi definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
Nel caso di specie, è evidente che la sentenza della Corte d’Appello ha disposto accertando e dichiarando il diritto del ricorrente odierno ad essere iscritto “nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche” e non come Membro di Giuria, come la sua difesa oggi vorrebbe che fosse affermato.
Sotto questo profilo, il ricorso introduttivo sarebbe infondato, prima ancora che – come si vedrà – improcedibile: invero, il ricorrente tenta, sotto le sembianze di un’azione di ottemperanza, di ottenere la reinterpretazione della sentenza civile (peraltro argomentando sulla base di un suo obiter e del tutto obliterando l’esplicito contenuto motivazionale che non solo nel dispositivo, ma anche nella parte motiva ha chiaramente concluso nel senso della iscrizione nel Registro dei funzionari di gara), riproponendo nel merito gli argomenti difensivi già dedotti in quella sede.
Tuttavia, essendo intervenuto il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, l’interesse processuale del ricorrente si è spostato dall’ottemperanza all’annullamento di quest’ultimo che, invero, è domanda affidata alle medesime argomentazioni di merito che deporrebbero, secondo il ricorrente, per il suo diritto all’iscrizione come membro di giuria.
Ma tali argomentazioni e le relative ragioni di censura, poiché sono dedotte con riferimento (solo) formale alla sentenza che viene invocata quale titolo per ottenere l’iscrizione desiderata (e che si è visto non può comunque sostenere tale effetto), ma altresì con deduzione sostanziale di merito (che prevale sul profilo formale), sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo, poiché appartengono alla giurisdizione del giudice del lavoro, come già chiarito dalla Sez. II ter di questo TAR con la sentenza nr. 655 del 18 gennaio 2018, invocata dall’Avvocatura (e depositata in copia il 31 gennaio 2026 agli atti di giudizio), che è sufficiente al Collegio richiamare quale precedente specifico (ad essa rinviando le parti).
Più precisamente, a fondamento dell’azione sia di ottemperanza che di annullamento di cui al presente giudizio, il ricorrente chiede sia riconosciuto il proprio diritto ad esercitare l’attività di membro di Giuria invocando, al contempo, sia la sentenza della Corte d’Appello quale titolo “formale” che gli avrebbe riconosciuto tale diritto, che i presupposti sostanziali già a suo tempo dedotti in sede civile che il diritto avrebbero costituito nella sua sfera giuridica.
Appare evidente che il secondo gruppo di profili dedotti prevale sul primo – formale – poiché quest’ultimo è articolato in maniera strumentale al precedente, così inducendo il Collegio a dover determinare la qualificazione della domanda di parte ricorrente nei motivi aggiunti in senso sostanziale (ossia quale domanda del sig. NE volta al riconoscimento attuale del proprio diritto ad essere iscritto quale membro di Giuria nel Registro).
Il fondamento di tale domanda ed il rapporto con la sentenza già intervenuta sul merito e passata in cosa giudicata costituiscono oggetto di cognizione del giudice ordinario ed è in quella sede che dunque potranno essere apprezzati.
Da ciò consegue che i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata in favore del giudice ordinario con termini di legge per la riassunzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.; ed il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché il provvedimento sopravvenuto (non satisfattivo delle ragioni del ricorrente) è stato emesso in dichiarata esecuzione della sentenza, così determinando il venir meno della condizione di asserita inerzia che costituiva il principale presupposto dell’azione.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di cui in dispositivo e che comunque tiene conto dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
Condanna il ricorrente alle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG Caminiti, Presidente
AL TO AN, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TO AN | NG Caminiti |
IL SEGRETARIO