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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 10/09/2025 nel procedimento portante il n.
559 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Chiara Marsoni parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela i benefici richiesti sin dalla presentazione della domanda amministrativa, sicchè concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del Pt_2 requisito sanitario utile ai fini delle prestazioni per cui è causa con decorrenza dalla data
1 di presentazione della domanda, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la CP_1 liquidazione di cui al dispositivo, in quanto il riconoscimento del diritto è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, dichiara cessata la materia contendere.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.700, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 10/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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