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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25275 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 e difeso dall'avv. MICHELE CALDEO E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A.M. INGALA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.11.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da Per_1 rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento;
e la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare nella stessa una invalidità utile ai fini della concessione della prestazione richiesta. Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre una nuova ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. Il ctu ha così concluso: “….Allo stato il signor Per_2 Parte_1
può deambulare senza l'aiuto persistente di un accompagnatore e
[...] può svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita per cui NON HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, così come stabilito dalla Commissione Sanitaria di verifica e dalla precedente CTU. Il tutto in scienza e coscienza”. Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. Val la pena ricordare, peraltro, che le conclusioni cui è giunto il ctu del giudizio di opposizione sono confermative di quelle già espresse in precedenza. Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Stefania BORRELLI)