Art. 6.
Per la determinazione della, misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data.
A tali servizi, computati, pero', con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.
Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente, per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , e' valutata una sola volta ed e' attribuita al servizio di maggiore durata.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'art. 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare gia' prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.
Per la determinazione della, misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data.
A tali servizi, computati, pero', con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.
Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente, per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , e' valutata una sola volta ed e' attribuita al servizio di maggiore durata.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'art. 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare gia' prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.