Art. 5.
Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge - fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 - i termini previsti dall'art. 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge - fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 - i termini previsti dall'art. 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.