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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1037/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
ON (SR) il 16/07/1968 ed ivi residente in [...]di Mille n. 127, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 33, presso lo studio dell'avv. LA
CC EP che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...]; CP_1 C.F._2
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento) del matrimonio civile contratto con a CP_1
ON in data 30.10.1986, nel corso del quale sono nati i figli (il Per_1
30.11.1986), (il 31.1.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e il 7.1.1989, maggiorenne e percettrice di pensione di inabilità civile Per_3 in quanto affetta da insufficienza mentale grave con turbe del comportamento e obesità patologica (BMI % 57.07 - Peso 120 KG – Altezza 145 cm) in osteoartrosica e con deambulazione impacciata ma autonoma. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento del 50% Per_3 delle spese straordinarie necessarie per la stessa, nonché di confermare il collocamento della medesima presso la madre.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con decreto di omologa ( n. 190/2007) del Tribunale di Siracusa, emesso il 27.4.2007, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 2.10.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 12.3.2024.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore tenutasi in data 12.3.2024, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 25.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
La pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in ON in data
30.10.1986, si sono separati con decreto n. 190/2007 del Tribunale di Siracusa, emesso il
27.4.2007. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente per la separazione il
16.4.2007, mentre l'odierno ricorso è stato depositato il 24.2.2024), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul collocamento, il Tribunale si limita a prendere atto della permanenza di Per_3 maggiorenne con disabilità cognitiva, presso la madre.
Mantenimento figlia Per_3
Quanto al mantenimento, ritiene il Collegio, in linea con le determinazioni del Presidente, di doversi escludere un obbligo contributivo a carico del padre.
Invero, posto che non si hanno dati per conoscere il reddito di , in ogni caso, CP_1 la percezione da parte della ragazza di una pensione per la riconosciuta inabilità lavorativa al 100%, pari ad euro 700,00 mensili (cfr. documentazione medica allagata al ricorso), e la pagina 3 di 4 mancanza di oneri abitativi, essendo collocata presso la madre, esclude la necessità di prevedere un obbligo contributivo a suo favore in capo all'altro genitore.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'andamento del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in ON il 30/10/1986, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1 del Comune di ON dell'anno 1986, al n. 19, Parte I;
2. rigetta la domanda di mantenimento a carico del padre.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
ON di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4. Spese di lite irripetibili;
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1037/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
ON (SR) il 16/07/1968 ed ivi residente in [...]di Mille n. 127, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA ADDA N. 33, presso lo studio dell'avv. LA
CC EP che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...]; CP_1 C.F._2
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023); rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, lo scioglimento) del matrimonio civile contratto con a CP_1
ON in data 30.10.1986, nel corso del quale sono nati i figli (il Per_1
30.11.1986), (il 31.1.1994), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e il 7.1.1989, maggiorenne e percettrice di pensione di inabilità civile Per_3 in quanto affetta da insufficienza mentale grave con turbe del comportamento e obesità patologica (BMI % 57.07 - Peso 120 KG – Altezza 145 cm) in osteoartrosica e con deambulazione impacciata ma autonoma. Chiedeva, altresì, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento del 50% Per_3 delle spese straordinarie necessarie per la stessa, nonché di confermare il collocamento della medesima presso la madre.
Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con decreto di omologa ( n. 190/2007) del Tribunale di Siracusa, emesso il 27.4.2007, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 2.10.2023 il Presidente, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa per il giorno 12.3.2024.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore tenutasi in data 12.3.2024, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Alla successiva udienza del 25.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia di parte.
La pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Passando al merito, ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in ON in data
30.10.1986, si sono separati con decreto n. 190/2007 del Tribunale di Siracusa, emesso il
27.4.2007. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente per la separazione il
16.4.2007, mentre l'odierno ricorso è stato depositato il 24.2.2024), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul collocamento, il Tribunale si limita a prendere atto della permanenza di Per_3 maggiorenne con disabilità cognitiva, presso la madre.
Mantenimento figlia Per_3
Quanto al mantenimento, ritiene il Collegio, in linea con le determinazioni del Presidente, di doversi escludere un obbligo contributivo a carico del padre.
Invero, posto che non si hanno dati per conoscere il reddito di , in ogni caso, CP_1 la percezione da parte della ragazza di una pensione per la riconosciuta inabilità lavorativa al 100%, pari ad euro 700,00 mensili (cfr. documentazione medica allagata al ricorso), e la pagina 3 di 4 mancanza di oneri abitativi, essendo collocata presso la madre, esclude la necessità di prevedere un obbligo contributivo a suo favore in capo all'altro genitore.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'andamento del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in ON il 30/10/1986, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile CP_1 del Comune di ON dell'anno 1986, al n. 19, Parte I;
2. rigetta la domanda di mantenimento a carico del padre.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
ON di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4. Spese di lite irripetibili;
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 9.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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