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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5332 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice del. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37717/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DI DI LV IA pec:
[...]
, con elezione di domicilio in Roma, VIA Email_1
COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
RANALLI LUCA, pec: con elezione di domicilio in Email_2
Roma, VIA ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO 11 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Avv. nella qualità di curatore speciale dei due figli Controparte_2
minori e con studio in Roma via Per_1 Persona_2
Marcantonio Colonna n.7, pec: ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.7.2023 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Roma, in data 29/05/2004, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (2.7.2007) e (9.6.2011) e formulando domanda di Per_1 Per_2
addebito della separazione al marito, di affidamento esclusivo della prole, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento per i due figli nella misura pari ad Euro 3000,00 al mese, oltre al
70% delle spese straordinarie, con richiesta di obbligare il resistente a prestare idoena garanzia. deduceva che il matrimonio era naufragato per Parte_1
colpa esclusiva di il quale dopo avere tenuto nel corso del Controparte_1
matrimonio condotte aggressive e prepotenti, procurandole senso di isolamento dai propri affetti , aveva violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo una relazione sentimentale con un'altra donna fin dall'estate del 2022. La riferiva che il Pt_1
marito, la aveva quindi minacciata di sottrarle i figli nel caso avesse intrapreso iniziative finalizzate a separarsi dal lui. La ricorrente riferiva e documentava di essere stata aggredita dal marito successivamente alla scoperta di lei della relazione intrattenuta dal e di avere sporto denuncia (cfr. denuncia CP_1
querela del 9.5.2023) oltre ad essersi rivolta al Centro Antiviolenza SOS Donna
NI OT (cfr. relazione del 23.5.2023) in quanto il marito inizialmente favorevole ad una separazione consensuale aveva poi deciso unilateralmente di riprendere la convivenza coniugale.
La ricorrente deduceva che a seguito della separazione di fatto intervenuta tra le parti nel gennaio 2023, a seguito della quale le parti avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie previo allontanamento del marito,
l'odierno resistente aveva deciso unilateralmente e con prepotenza di rientrare in casa nell'aprile 2023, cercando con insistenza di convincere la moglie a tornare insieme e costringendola, a causa delle condotte vessatorie subite tali da determinare in lei un continuo stato di ansia, ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai due figli.
prima di promuovere il presente giudizio chiedeva al Tribunale Parte_1
intestato un ordine di protezione nei riguardi del marito, accolto con provvedimento in data 17.11.2023 allegato in atti (cfr atti del procedimento n. RG
26418/23). , nel costituirsi nel presente procedimento sin dalla fase Controparte_1
presidenziale, ha contestato ogni avverso assunto in particolare deducendo che la crisi coniugale era precedente all'estate del 2022; il resistente riferiva di essere stato a sua volta aggredito fisicamente dalla moglie (cfr. denuncia in atti del
12.5.2023), la quale mossa da un desiderio di vendetta nei suoi riguardi aveva tenuto condotte tali pregiudicare gravemente la quotidianità e l'equilibrio di tutti componenti della famiglia. Riferiva di avere sempre adempiuto ai propri obblighi di collaborazione e sostegno al menage' familiare, contestando infine di avere tenuto le condotte vessatorie, anche sul piano economico, riferite dalla controparte.
Il resistente aderiva alla domanda di separazione chiedendo l'affidamento congiunto dei due figli minori ed il collocamento degli stessi presso la casa familiare da assegnare a sé medesimo. In subordine chiedeva affidarsi i figli in via condivisa con collocamento dei due minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in entrambe le ipotesi chiedeva stabilire a carico del genitore non affidatario l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento della somma mensile per i figli nella misura pari ad
Euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato con ordinanza del 7.11.2023 stabiliva in via provvisoria l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e preso atto della rinuncia della alla assegnazione della casa familiare, essendosi la Pt_1
medesima trasferita presso un'altra abitazione a lei concessa da amici in comodato d'uso, disponeva il collocamento dei due minori presso la nuova abitazione della madre. Quindi disponeva a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei due figli mediante il versamento mensile a della Parte_1
somma pari ad Euro 2000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato disponeva l'espletamento di una CTU psicologica nonché indagini fiscali da compiersi a cura della Guardia di Finanza, infine nominava nella persona dell'avv. il curatore speciale dei figli minori. Controparte_2
All'udienza del 13.3.2025 la causa era infine rimessa al collegio, concessi alle parti termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
La ricorrente insisteva nella propria domanda rinunciando all'assegnazione della casa coniugale. Il resistente chiedeva il rigetto delle avverse domande, la conferma dei provvedimenti provvisori, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc. Il curatore speciale dei minori, letta la CTU, chiedeva stabilire, in via provvisoria e/o momentanea, l'affidamento temporaneo dei minori e Per_1 al Servizio Sociale;
stabilire al termine dell'affidamento temporaneo Per_2 dei minori al Servizio Sociale, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con monitoraggio dei Servizi Sociali;
infine stabilire la frequentazione dei minori e con entrambi i genitori, secondo le modalità Per_1 Per_2
indicate nel decreto del 7.11.23 e richiamate dal CTU.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi nel corso del giudizio conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1
accolta, atteso che dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che il resistente ha intrapreso una relazione extraconiugale nel corso dell'estate del 2022, benchè la famiglia abbia durante quel periodo trascorso una vacanza a New-York, programmata da tempo, e che successivamente alla scoperta da parte della moglie della relazione extraconiugale intrapresa dal marito, non vi è più stata tra le parti una riconciliazione coniugale. La ricorrente ha riferito di essersi sempre adeguata nel corso del matrimonio alle scelte del marito, allontanandosi dai propri affetti e assecondando lo stile educativo e di vita impresso dal marito alla vita familiare fino a quando nel luglio del 2022, aveva scoperto per il tramite di un investigatore privato da lei incaricato che il marito intratteneva una relazione extraconiugale. La ricorrente risulta avere concordato le condizioni della separazione consensuale con il marito nel dicembre 2022 e di avere poi solo nel luglio 2023 promosso il presente giudizio. Risulta dalla narrativa della ricorrente, non contestata dalla parte resistente, che il marito non abbia voluto dare seguito all'omologa della separazione consensuale, avendo intenzione di ritornare insieme alla moglie, benchè, non avesse mai interrotto la relazione extraconiugale . Il resistente non ha contestato espressamente di avere intrapreso un'altra relazione sentimentale, ma ha riferito in comparsa che la coppia nell'estate del 2022 era reduce da una profonda crisi che durava da due anni.
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che da gennaio 2023 il resistente ha frequentato quotidianamente l'abitazione della stessa donna che la ha Pt_1
riferito essere la persona con la quale il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale fin dall'estate del 2022.
La ha provato in atti la circostanza chiedendo l'escussione a Pt_1
testimonianza di due investigatori da lei incaricati, nel luglio 2022 (teste Tes_1
) e nel gennaio 2023 (teste , i quali hanno riferito di avere
[...] Testimone_2 personalmente constatato la quotidiana presenza del resistente presso l'abitazione della sua presunta “amante”, nonché per il tramite delle dichiarazioni rese da sua sorella la quale ha riferito di avere saputo della relazione Parte_2
extraconiugale intrattenuta dal cognato, e della profonda prostrazione che la scoperta aveva causato alla odierna ricorrente, direttamente dalla sorella di
[...]
nel settembre 2022 (cfr. udienza di escussione testi del 22.1.2024 e del CP_1
17.4.2024). Il resistente non ha provato in atti che la crisi tra i coniugi fosse precedente all'estate del 2022. Il teste di parte resistente, amico soprattutto del marito e non già della moglie, ha riferito che il si lamentava della scarsa CP_1
condivisione della moglie alla vita familiare. La circostanza oltre che non suffragata in atti da alcuna delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente
(udienza del 22.1.2024), il quale si è limitato a riferire del Testimone_3
mancato accesso da parte della ad una mostra di pittura unitamente al Pt_1
marito, risulta smentita dal comune racconto delle parti, dal quale si evince che la famiglia e la benchè controvoglia a suo dire, era dedita a partecipare alla Pt_1
vita pubblica del proprio quartiere partecipando alle attività sociali quali la messa, ai pranzi e alle cene oltre che alle attività ricreative presso il circolo sportivo frequentato dal marito.
In altre parole il resistente non ha provato che i coniugi fossero in crisi prima dell'estate del 2022 e non ha contestato che la scoperta da parte della Pt_1 della infedeltà del marito abbia cagionato la decisione irreversibile di quest'ultima di addivenire alla separazione. Sul punto deve osservarsi che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. per tutte Ord.Cass.3923/2018).
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei due figli minori dei quali il primo Per_1
nato nel luglio 2007 è prossimo alla maggiore età, mentre la seconda Per_2
compirà a breve 14 anni (nata a [...] 2011).
Il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Ed invero risulta chiaramente dalla lettura degli atti di causa che entrambi i genitori si sono occupati della crescita e della educazione dei figli, e che solo in occasione delle liti tra i coniugi, successivi alla decisione assunta dalla di separarsi dal marito, i figli sono stati coinvolti nella Pt_1
conflittualità genitoriale. Dalla lettura delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati del 15.11.2024 si evince che l'attuale regime di collocamento dei due figli minori presso la madre, come stabilito con ordinanza del 7.11.2023, e la modalità di frequentazione tra padre e figli e stata accettata e rispettata dal nucleo familiare, e che sta garantendo tutto sommato ai due minori un clima relativamente sereno.
I due ragazzi hanno attualmente rapporti con il padre che frequentano regolarmente. Non risulta pertanto al di là della necessità che i Servizi Sociali continuino a monitorare il nucleo familiare, sollecitando comunque l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e di sostegno psicologico dei due minori, previa valutazione da parte del l'esigenza di un affidamento CP_3
dei due figli al Servizio Sociale. La CTU svolta allorquando tra le parti era ancora vigente un clima di tensione e di divieto di avvicinamento del resistente alla ricorrente, ha riferito della esistenza di “un livello di tensione costante e trasversale, dove le azioni e le reazioni delle parti possono prendere forme imprevedibili a seconda di come gli eventi esterni toccano le corde del loro funzionamento psichico”. Per questa ragione il CTI concludeva sostenendo la necessità del coinvolgimento del Servizio Sociale. “ Il clima è evidentemente deteriorato laddove, da una parte, la sig.ra vive con difficoltà e Pt_1 irritazione l'atteggiamento definito incalzante e intrusivo del sig. , mentre CP_1 dall'altra il padre non comprende che il suo modo a tratti pressante e insistente irrigidisce ulteriormente le posizioni materne. Il punto critico resta la maniera nella quale, in totale inconsapevolezza, questi genitori hanno coinvolto i figli nella loro contesa, triangolandoli e nel volerli prendere come riferimento, appoggio e sostegno alle proprie posizioni contro l'altro genitore”
Orbene ritiene il Collegio alla luce della lettura dell'ultima relazione trasmessa dai
Servizi Sociali, successivamente al deposito della CTU avvenuta in data
11.4.2024 che il clima tra le parti si sia disteso con la conseguenza che allo stato rimane la necessità del monitoraggio da parte dei servizi Sociali incaricati e non già di un affidamento dei due minori ai Servizi Sociali stessi, con le modalità esplicitate nel dispositivo.
L'ascolto dei due minori non si è reso necessario da parte del giudice delegato, in quanto risulta essere stato effettuato dal curatore speciale e dal CTU oltre che sostituito dalle osservazioni svolte dai servizi Sociali incaricati presso l'abitazione di entrambe le parti. In questa sede si ribadisce la inopportunità del suddetto ascolto tenuto conto del fatto, che il figlio maggiore è quasi prossimo alla maggiore età, e la secondogenita risulta essere una ragazza serena, apprezzata in ambito scolastico, accomodante nei riguardi delle figure genitoriali, adesiva ai cambiamenti senza che abbia avuto da lamentarsi in ordine alla inadeguatezza dei provvedimenti provvisoriamente assunti. I figli minori rimangono pertanto collocati presso la madre e continueranno a vedere il padre secondo le modalità fino ad ora stabilite che sono riportate in dispositivo.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuta da per il mantenimento dei due figli posto Controparte_1
che ciascuno dei coniugi è in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento. svolge la professione di medico dentista mentre Parte_1 Controparte_1
svolge la professione di medico chirurgo plastico. Nessuna delle due parti ha ottemperato alla richiesta di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che avrebbe consentito di verificare con trasparenza le disponibilità patrimoniali e reddituali di entrambi ma risulta non contestato che entrambi svolgano la libera professione e gestiscono uno studio;
la ha depositato un contratto di Pt_1 locazione avente ad oggetto lo studio dove svolge la professione ad Albano
Laziale sottoscritto con sua madre. Ciascuna delle parti vive in un'abitazione per la quale non sostiene alcun onere economico.
Dalla dichiarazione dei redditi depositate dalla ricorrente relative all'anno 2023 risulta che la medesima ha percepito reddito lordo pari ad Euro 43.867,00, il resistente risulta avere percepito nel medesimo anno 2023 reddito annuo pari ad
Euro 26.423. Nel corso dell'anno precedente il resistente risultava avere dichiarato un reddito lordo pari ad euro 80.285. La ricorrente dichiara ricavi pari ad Euro 184.000 per l'attività di studio mentre il Pascal Euro 141.491 relativamente all'anno 2022. Benchè le entrate del resistente risultino diminuite nel corso dell'ultimo anno dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di
Finanza si evince che ha investito in titoli un'ingente disponibilità Controparte_1
mobiliare per la somma superiore ad Euro 300.000. Entrambe le parti sono nude proprietarie della casa in cui vivono i rispettivi genitori
La casa familiare di proprietà dei genitori di è rimasta nel Controparte_1
godimento del marito. La ricorrente vive unitamente ai figli presso un'abitazione a lei concessa in godimento d'uso gratuito.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 2000,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori;
dovrà dunque corrispondere a Controparte_1
l'importo mensile di euro 2000,00, a far data dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'
ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda ex art. 96 cpc formulata da parte resistente non merita accoglimento in quanto sfornita di ogni supporto probatorio a fondamento.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo. Controparte_1
L'esito complessivo del giudizio e la decisione assunta in ordine all'affidamento dei figli minori consente di condannare entrambe le parti al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori e alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29/05/2004; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 atto 00677, parte 2, serie A01); dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
affida i due figli minori e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; dispone che i due minori siano collocati presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i due figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00; a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21,00; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per una settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) che, in difetto di accordo, si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
Incarica i servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per due anni avviando i due minori alla valutazione presso il TSRMEE ai fini del sostegno psicologico ove ritenuto necessario. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati. determina in euro 2000,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a presso il di Parte_1
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e
[...]
CNF.
Condanna le parti al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 2400,00 e alle spese di CTU, pone le spese della CTU al 50% tra le parti:
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice del. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37717/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
DI DI LV IA pec:
[...]
, con elezione di domicilio in Roma, VIA Email_1
COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
RANALLI LUCA, pec: con elezione di domicilio in Email_2
Roma, VIA ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO 11 ROMA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Avv. nella qualità di curatore speciale dei due figli Controparte_2
minori e con studio in Roma via Per_1 Persona_2
Marcantonio Colonna n.7, pec: ; Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.7.2023 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Roma, in data 29/05/2004, precisando che dalla detta unione erano nati i figli (2.7.2007) e (9.6.2011) e formulando domanda di Per_1 Per_2
addebito della separazione al marito, di affidamento esclusivo della prole, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento per i due figli nella misura pari ad Euro 3000,00 al mese, oltre al
70% delle spese straordinarie, con richiesta di obbligare il resistente a prestare idoena garanzia. deduceva che il matrimonio era naufragato per Parte_1
colpa esclusiva di il quale dopo avere tenuto nel corso del Controparte_1
matrimonio condotte aggressive e prepotenti, procurandole senso di isolamento dai propri affetti , aveva violato l'obbligo di fedeltà intrattenendo una relazione sentimentale con un'altra donna fin dall'estate del 2022. La riferiva che il Pt_1
marito, la aveva quindi minacciata di sottrarle i figli nel caso avesse intrapreso iniziative finalizzate a separarsi dal lui. La ricorrente riferiva e documentava di essere stata aggredita dal marito successivamente alla scoperta di lei della relazione intrattenuta dal e di avere sporto denuncia (cfr. denuncia CP_1
querela del 9.5.2023) oltre ad essersi rivolta al Centro Antiviolenza SOS Donna
NI OT (cfr. relazione del 23.5.2023) in quanto il marito inizialmente favorevole ad una separazione consensuale aveva poi deciso unilateralmente di riprendere la convivenza coniugale.
La ricorrente deduceva che a seguito della separazione di fatto intervenuta tra le parti nel gennaio 2023, a seguito della quale le parti avevano concordato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie previo allontanamento del marito,
l'odierno resistente aveva deciso unilateralmente e con prepotenza di rientrare in casa nell'aprile 2023, cercando con insistenza di convincere la moglie a tornare insieme e costringendola, a causa delle condotte vessatorie subite tali da determinare in lei un continuo stato di ansia, ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai due figli.
prima di promuovere il presente giudizio chiedeva al Tribunale Parte_1
intestato un ordine di protezione nei riguardi del marito, accolto con provvedimento in data 17.11.2023 allegato in atti (cfr atti del procedimento n. RG
26418/23). , nel costituirsi nel presente procedimento sin dalla fase Controparte_1
presidenziale, ha contestato ogni avverso assunto in particolare deducendo che la crisi coniugale era precedente all'estate del 2022; il resistente riferiva di essere stato a sua volta aggredito fisicamente dalla moglie (cfr. denuncia in atti del
12.5.2023), la quale mossa da un desiderio di vendetta nei suoi riguardi aveva tenuto condotte tali pregiudicare gravemente la quotidianità e l'equilibrio di tutti componenti della famiglia. Riferiva di avere sempre adempiuto ai propri obblighi di collaborazione e sostegno al menage' familiare, contestando infine di avere tenuto le condotte vessatorie, anche sul piano economico, riferite dalla controparte.
Il resistente aderiva alla domanda di separazione chiedendo l'affidamento congiunto dei due figli minori ed il collocamento degli stessi presso la casa familiare da assegnare a sé medesimo. In subordine chiedeva affidarsi i figli in via condivisa con collocamento dei due minori presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, in entrambe le ipotesi chiedeva stabilire a carico del genitore non affidatario l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento della somma mensile per i figli nella misura pari ad
Euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato con ordinanza del 7.11.2023 stabiliva in via provvisoria l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e preso atto della rinuncia della alla assegnazione della casa familiare, essendosi la Pt_1
medesima trasferita presso un'altra abitazione a lei concessa da amici in comodato d'uso, disponeva il collocamento dei due minori presso la nuova abitazione della madre. Quindi disponeva a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei due figli mediante il versamento mensile a della Parte_1
somma pari ad Euro 2000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice delegato disponeva l'espletamento di una CTU psicologica nonché indagini fiscali da compiersi a cura della Guardia di Finanza, infine nominava nella persona dell'avv. il curatore speciale dei figli minori. Controparte_2
All'udienza del 13.3.2025 la causa era infine rimessa al collegio, concessi alle parti termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
La ricorrente insisteva nella propria domanda rinunciando all'assegnazione della casa coniugale. Il resistente chiedeva il rigetto delle avverse domande, la conferma dei provvedimenti provvisori, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc. Il curatore speciale dei minori, letta la CTU, chiedeva stabilire, in via provvisoria e/o momentanea, l'affidamento temporaneo dei minori e Per_1 al Servizio Sociale;
stabilire al termine dell'affidamento temporaneo Per_2 dei minori al Servizio Sociale, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con monitoraggio dei Servizi Sociali;
infine stabilire la frequentazione dei minori e con entrambi i genitori, secondo le modalità Per_1 Per_2
indicate nel decreto del 7.11.23 e richiamate dal CTU.
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
L'elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata di fatto prima dell'introduzione della domanda e protrattasi nel corso del giudizio conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve essere Parte_1
accolta, atteso che dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che il resistente ha intrapreso una relazione extraconiugale nel corso dell'estate del 2022, benchè la famiglia abbia durante quel periodo trascorso una vacanza a New-York, programmata da tempo, e che successivamente alla scoperta da parte della moglie della relazione extraconiugale intrapresa dal marito, non vi è più stata tra le parti una riconciliazione coniugale. La ricorrente ha riferito di essersi sempre adeguata nel corso del matrimonio alle scelte del marito, allontanandosi dai propri affetti e assecondando lo stile educativo e di vita impresso dal marito alla vita familiare fino a quando nel luglio del 2022, aveva scoperto per il tramite di un investigatore privato da lei incaricato che il marito intratteneva una relazione extraconiugale. La ricorrente risulta avere concordato le condizioni della separazione consensuale con il marito nel dicembre 2022 e di avere poi solo nel luglio 2023 promosso il presente giudizio. Risulta dalla narrativa della ricorrente, non contestata dalla parte resistente, che il marito non abbia voluto dare seguito all'omologa della separazione consensuale, avendo intenzione di ritornare insieme alla moglie, benchè, non avesse mai interrotto la relazione extraconiugale . Il resistente non ha contestato espressamente di avere intrapreso un'altra relazione sentimentale, ma ha riferito in comparsa che la coppia nell'estate del 2022 era reduce da una profonda crisi che durava da due anni.
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che da gennaio 2023 il resistente ha frequentato quotidianamente l'abitazione della stessa donna che la ha Pt_1
riferito essere la persona con la quale il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale fin dall'estate del 2022.
La ha provato in atti la circostanza chiedendo l'escussione a Pt_1
testimonianza di due investigatori da lei incaricati, nel luglio 2022 (teste Tes_1
) e nel gennaio 2023 (teste , i quali hanno riferito di avere
[...] Testimone_2 personalmente constatato la quotidiana presenza del resistente presso l'abitazione della sua presunta “amante”, nonché per il tramite delle dichiarazioni rese da sua sorella la quale ha riferito di avere saputo della relazione Parte_2
extraconiugale intrattenuta dal cognato, e della profonda prostrazione che la scoperta aveva causato alla odierna ricorrente, direttamente dalla sorella di
[...]
nel settembre 2022 (cfr. udienza di escussione testi del 22.1.2024 e del CP_1
17.4.2024). Il resistente non ha provato in atti che la crisi tra i coniugi fosse precedente all'estate del 2022. Il teste di parte resistente, amico soprattutto del marito e non già della moglie, ha riferito che il si lamentava della scarsa CP_1
condivisione della moglie alla vita familiare. La circostanza oltre che non suffragata in atti da alcuna delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente
(udienza del 22.1.2024), il quale si è limitato a riferire del Testimone_3
mancato accesso da parte della ad una mostra di pittura unitamente al Pt_1
marito, risulta smentita dal comune racconto delle parti, dal quale si evince che la famiglia e la benchè controvoglia a suo dire, era dedita a partecipare alla Pt_1
vita pubblica del proprio quartiere partecipando alle attività sociali quali la messa, ai pranzi e alle cene oltre che alle attività ricreative presso il circolo sportivo frequentato dal marito.
In altre parole il resistente non ha provato che i coniugi fossero in crisi prima dell'estate del 2022 e non ha contestato che la scoperta da parte della Pt_1 della infedeltà del marito abbia cagionato la decisione irreversibile di quest'ultima di addivenire alla separazione. Sul punto deve osservarsi che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. per tutte Ord.Cass.3923/2018).
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei due figli minori dei quali il primo Per_1
nato nel luglio 2007 è prossimo alla maggiore età, mentre la seconda Per_2
compirà a breve 14 anni (nata a [...] 2011).
Il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Ed invero risulta chiaramente dalla lettura degli atti di causa che entrambi i genitori si sono occupati della crescita e della educazione dei figli, e che solo in occasione delle liti tra i coniugi, successivi alla decisione assunta dalla di separarsi dal marito, i figli sono stati coinvolti nella Pt_1
conflittualità genitoriale. Dalla lettura delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati del 15.11.2024 si evince che l'attuale regime di collocamento dei due figli minori presso la madre, come stabilito con ordinanza del 7.11.2023, e la modalità di frequentazione tra padre e figli e stata accettata e rispettata dal nucleo familiare, e che sta garantendo tutto sommato ai due minori un clima relativamente sereno.
I due ragazzi hanno attualmente rapporti con il padre che frequentano regolarmente. Non risulta pertanto al di là della necessità che i Servizi Sociali continuino a monitorare il nucleo familiare, sollecitando comunque l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità e di sostegno psicologico dei due minori, previa valutazione da parte del l'esigenza di un affidamento CP_3
dei due figli al Servizio Sociale. La CTU svolta allorquando tra le parti era ancora vigente un clima di tensione e di divieto di avvicinamento del resistente alla ricorrente, ha riferito della esistenza di “un livello di tensione costante e trasversale, dove le azioni e le reazioni delle parti possono prendere forme imprevedibili a seconda di come gli eventi esterni toccano le corde del loro funzionamento psichico”. Per questa ragione il CTI concludeva sostenendo la necessità del coinvolgimento del Servizio Sociale. “ Il clima è evidentemente deteriorato laddove, da una parte, la sig.ra vive con difficoltà e Pt_1 irritazione l'atteggiamento definito incalzante e intrusivo del sig. , mentre CP_1 dall'altra il padre non comprende che il suo modo a tratti pressante e insistente irrigidisce ulteriormente le posizioni materne. Il punto critico resta la maniera nella quale, in totale inconsapevolezza, questi genitori hanno coinvolto i figli nella loro contesa, triangolandoli e nel volerli prendere come riferimento, appoggio e sostegno alle proprie posizioni contro l'altro genitore”
Orbene ritiene il Collegio alla luce della lettura dell'ultima relazione trasmessa dai
Servizi Sociali, successivamente al deposito della CTU avvenuta in data
11.4.2024 che il clima tra le parti si sia disteso con la conseguenza che allo stato rimane la necessità del monitoraggio da parte dei servizi Sociali incaricati e non già di un affidamento dei due minori ai Servizi Sociali stessi, con le modalità esplicitate nel dispositivo.
L'ascolto dei due minori non si è reso necessario da parte del giudice delegato, in quanto risulta essere stato effettuato dal curatore speciale e dal CTU oltre che sostituito dalle osservazioni svolte dai servizi Sociali incaricati presso l'abitazione di entrambe le parti. In questa sede si ribadisce la inopportunità del suddetto ascolto tenuto conto del fatto, che il figlio maggiore è quasi prossimo alla maggiore età, e la secondogenita risulta essere una ragazza serena, apprezzata in ambito scolastico, accomodante nei riguardi delle figure genitoriali, adesiva ai cambiamenti senza che abbia avuto da lamentarsi in ordine alla inadeguatezza dei provvedimenti provvisoriamente assunti. I figli minori rimangono pertanto collocati presso la madre e continueranno a vedere il padre secondo le modalità fino ad ora stabilite che sono riportate in dispositivo.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla misura dell'assegno di mantenimento dovuta da per il mantenimento dei due figli posto Controparte_1
che ciascuno dei coniugi è in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento. svolge la professione di medico dentista mentre Parte_1 Controparte_1
svolge la professione di medico chirurgo plastico. Nessuna delle due parti ha ottemperato alla richiesta di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che avrebbe consentito di verificare con trasparenza le disponibilità patrimoniali e reddituali di entrambi ma risulta non contestato che entrambi svolgano la libera professione e gestiscono uno studio;
la ha depositato un contratto di Pt_1 locazione avente ad oggetto lo studio dove svolge la professione ad Albano
Laziale sottoscritto con sua madre. Ciascuna delle parti vive in un'abitazione per la quale non sostiene alcun onere economico.
Dalla dichiarazione dei redditi depositate dalla ricorrente relative all'anno 2023 risulta che la medesima ha percepito reddito lordo pari ad Euro 43.867,00, il resistente risulta avere percepito nel medesimo anno 2023 reddito annuo pari ad
Euro 26.423. Nel corso dell'anno precedente il resistente risultava avere dichiarato un reddito lordo pari ad euro 80.285. La ricorrente dichiara ricavi pari ad Euro 184.000 per l'attività di studio mentre il Pascal Euro 141.491 relativamente all'anno 2022. Benchè le entrate del resistente risultino diminuite nel corso dell'ultimo anno dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di
Finanza si evince che ha investito in titoli un'ingente disponibilità Controparte_1
mobiliare per la somma superiore ad Euro 300.000. Entrambe le parti sono nude proprietarie della casa in cui vivono i rispettivi genitori
La casa familiare di proprietà dei genitori di è rimasta nel Controparte_1
godimento del marito. La ricorrente vive unitamente ai figli presso un'abitazione a lei concessa in godimento d'uso gratuito.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei due figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 2000,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei due minori;
dovrà dunque corrispondere a Controparte_1
l'importo mensile di euro 2000,00, a far data dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'
ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda ex art. 96 cpc formulata da parte resistente non merita accoglimento in quanto sfornita di ogni supporto probatorio a fondamento.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo. Controparte_1
L'esito complessivo del giudizio e la decisione assunta in ordine all'affidamento dei figli minori consente di condannare entrambe le parti al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale dei minori e alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29/05/2004; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004 atto 00677, parte 2, serie A01); dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
affida i due figli minori e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; dispone che i due minori siano collocati presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé i due figli minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00; a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21,00; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per una settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) che, in difetto di accordo, si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli;
Incarica i servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per due anni avviando i due minori alla valutazione presso il TSRMEE ai fini del sostegno psicologico ove ritenuto necessario. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati. determina in euro 2000,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento dei due figli minori, da corrispondere a presso il di Parte_1
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa,
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e
[...]
CNF.
Condanna le parti al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 2400,00 e alle spese di CTU, pone le spese della CTU al 50% tra le parti:
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi