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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 3 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 365/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
ZI MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Enna, alla Via Libertà n. 38
APPELLANTE
contro nato a [...] il giorno 8 giugno 1968 Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Piazza Armerina C.F._2 alla Via Garao n. 11 presso lo studio dell'avv. Marcella Lo Giudice che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti.
1) Con ricorso depositato in data 11.05.2023 Controparte_1
premesso di essere stato sposato con , ha avanzato richiesta di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio statuite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 308/2018 emessa inter partes dal
Tribunale di Enna, chiedendo sia la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge “a far data dal febbraio 2022 o Parte_1
come meglio risulterà in corso di causa”, sia la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore della figlia maggiorenne Persona_1
“con decorrenza dall'aprile del 2021 o come meglio risulterà in corso di causa”, sia infine la condanna dell'ex coniuge alla Parte_1
restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, in proprio e nella qualità di genitore della figlia ha Persona_1 Controparte_1
premesso che, con la richiamata sentenza n. 308/2018, il Tribunale di Enna aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e lo aveva onerato a versare alla ex moglie la somma di complessivi € 600,00 mensili per il Parte_1
mantenimento dei figli e oltre il 70% delle spese straordinarie, Per_1 Per_2
nonché un assegno divorzile di € 350,00 mensili, rappresentando viepiù che, con decreto del 26.10.2020 reso all'esito del procedimento n. 460/2020
R.G.V.G., il Tribunale di Enna, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 308/2018, aveva poi rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
in misura pari a complessivi € 500,00 mensili, ridotto il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% delle stesse con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, ed infine confermato l'assegno divorzile spettante a nella misura di € 350,00 mensili;
Parte_1 2) Premesso di avere avuto dalla sua nuova compagna altri due Persona_3
figli nati nel 2017 e nel 2019, a sostegno della domanda di revisione delle condizioni di divorzio nel ricorso di primo grado il ricorrente ha CP_1
dedotto, quanto alle proprie condizioni economiche a suo dire deterioratesi a causa della nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale a far data dal marzo del 2020, che “negli ultimi tre anni, anche per la crisi economica del settore in cui opera il ricorrente - socio della società “Le porte del terzo millennio” s.r.l. che produce e commercializza manufatti in legno, quali porte, finestre e mobili d'arredo - il reddito personale annuo si è notevolmente ridotto attestandosi su una media netta di € 7.000,00 annui
(doc. 5) contro la media netta di € 12.000,00 annui che si registrava al momento della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio”; che, da marzo a maggio 2020, l'attività è stata sospesa a causa della pandemia da "COVID-19, con richiesta di Cassa integrazione per gli operai dipendenti della Società; di avere chiesto un prestito personale di €
5.000,00, con rata mensile di € 121,00 e scadenza a luglio del 2024, “per far fronte alle perdite sempre più ingenti” ed al “mantenimento dei suoi figli e dell'ex coniuge”; di avere accumulato negli anni ingenti debiti con il Fisco” mentre, con riferimento alle condizioni economiche e personali della ex coniuge, ha rilevato che quest'ultima godeva dell'assegno di mantenimento, prima, e dell'assegno divorzile, poi, sin dall'età di 38 anni, che la , Pt_1
benché munita del titolo di studio di ragioniera e godendo di buona salute,
non aveva mai cercato una stabile occupazione pur avendone tanto le possibilità quanto i titoli, e che, a seguito del decesso del padre della
, avvenuto in data 02.02.2022, quest'ultima era succeduta quale Pt_1
erede in una quota dell'asse relitto avendo lucrato un considerevole incremento patrimoniale dato da immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni numeri 82, 84 e 86 locati a terzi, con entrate di circa Euro 2.500,00 al mese;
3) Con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, il ricorrente ha rilevato che la figlia avente ventiquattro anni di età, aveva Persona_1
svolto attività lavorativa presso la parrucchiera 'Linda' sita in Piazza
Armerina nel periodo “campione” di aprile, maggio e agosto 2021, nonché di settembre e ottobre 2022, ogni giorno per otto ore consecutive, come da risultanze della relazione redatta da un'agenzia di investigazioni a tal uopo incaricata il cui testo è stato versato in atti, sottolineando pertanto la raggiunta autosufficienza economica della figlia e la non spettanza in capo a quest'ultima di alcun assegno;
4) In data 12.11.2023 si è costituita in giudizio che, in via Parte_1
preliminare, ha eccepito la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” per non avere il ricorrente prodotto, in allegato al ricorso, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c., segnalando come il ricorrente non avesse allegato le dichiarazioni dei redditi proprie ma solo quelle della società della quale era legale rappresentante e socio e, quanto al merito, ha rilevato in seno alla memoria di costituzione in primo grado sia la mancata prova delle difficoltà economiche rappresentate dal atteso che CP_1
la sola allegazione dei modelli Unici non era idonea a dimostrare quanto da quest'ultimo dedotto, evidenziando in particolare che “La mancata produzione dei bilanci integrali, degli estratti conti correnti bancari, degli
immobili del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi costituisce un vuoto tale che non permette al Giudicante di valutare quanto oggi dedotto dal ricorrente”, sia la inesistenza di alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente posto che, sebbene avesse generato due figli CP_1
con la nuova compagna, occorreva ciononostante considerare l'apporto economico recato alla famiglia da quest'ultima la quale lavorava e percepiva un reddito di cui dovere tener conto e considerate viepiù le condizioni patrimoniali dell'ex marito il quale risultava titolare di polizze assicurative in scadenza e di immobili in comunione con essa dallo stesso unicamente posseduti;
5) In relazione alla propria condizione economica, la resistente Parte_1
ha confermato di percepire esclusivamente l'assegno divorzile dell'ex coniuge e di non avere avuto alcun incremento patrimoniale a seguito del decesso del padre la cui eredità, non ancora oggetto di accettazione ad opera degli eredi né di alcuna denuncia di successione, era in contesa tra i propri familiari e non produceva alcun reddito di cui ella potesse al momento beneficiare, salvo comunque rilevare che il provento di € 550,00 mensili scaturente dal locale commerciale sito alla via Alessandro Manzoni numeri
80/82 in Piazza Armerina, concesso in locazione dal 2012 a tale Persona_4
, era fruito dalla propria madre e che per l'ulteriore
[...] Parte_2
immobile locato ad € 1.500,00 euro mensili sussisteva un legato avente ad oggetto proprio il reddito da locazione in favore della compagna del defunto padre;
quanto alla figlia la ha riferito che la ragazza stava Per_1 Pt_1
svolgendo uno stage non retribuito presso un negozio di parrucchiera sì da non potere essere considerata economicamente autosufficiente come ex adverso affermato;
6) In data 20.11.2023 la prima udienza, in origine fissata per il 13.12.2023, è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024: con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 20.12.2023, il ricorrente ha prodotto le proprie CP_1
dichiarazioni dei redditi personali, circostanza quest'ultima che non ha impedito alla resistente né di rilevare, con la memoria depositata il Pt_1
29.12.2023, la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ex adverso depositata successivamente al rinvio della prima udienza di comparizione, né di reiterare la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473 bis, 12 e 17 c.p.c. con richiesta di espunzione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta”; con la medesima memoria, in relazione alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente ha Pt_1
ribadito l'insussistenza dei presupposti della chiesta revisione e, su quanto già rappresentato in memoria di costituzione circa le polizze vita in titolarità al ha allegato una comunicazione relativa ad una polizza scaduta nel 2019 CP_1
con la quale l'agenzia assicurativa aveva sollecitato al la formulazione CP_1
di richiesta di liquidazione;
7) Radicatosi il contraddittorio, disattese le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, il Tribunale di Enna ha adottato la sentenza n. 19/2025, pubblicata il 25/02/2025, con la quale, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 308/2018 del 27.06.2018 con cui il Tribunale di Enna aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , sì come già modificate con decreto del Controparte_1 Parte_1
26.10.2020, ha da un lato revocato l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrispondere sia l'assegno divorzile in favore della ex moglie
[...] [...]
sia l'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne Pt_1
e, dall'altro, ha disatteso la domanda svolta dal ricorrente Persona_1
di condanna alla restituzione delle somme medio tempore percepite CP_1
dalla resistente , con compensazione integrale delle spese Pt_1
processuali tra le parti: il Tribunale ha ritenuto provato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente il quale, tra gli anni 2017 e 2019, CP_1
aveva avuto altri due figli dalla nuova compagna ed aveva subito una contrazione dei propri redditi massimamente verificatasi nell'anno 2022 allorché aveva percepito circa sei mila euro lordi di utili dalla società di serramenti presso cui lavorava, ed ha altresì rilevato che, a fronte di un sostanziale mantenimento delle condizioni economiche della , Pt_1
quest'ultima non si fosse prodigata nella ricerca di una stabile occupazione, pur avendone le attitudini ed il titolo di studio, e non avesse messo a frutto il bene immobile di sua proprietà, avendo immotivatamente consentito che una terza persona ne percepisse il provento, salvo precisare che le dispute familiari circa l'eredità relitta dal padre e la conseguente dilatazione dei tempi di definizione del contenzioso tra eredi non potevano andare a detrimento della sfera patrimoniale del imprenditore commerciale con debiti verso terzi CP_1
e rilevanti carichi familiari;
8) ha interposto appello avverso la sentenza n. 19/2025 di cui Parte_1
ha chiesto la riforma ad eccezione della pronuncia di revoca dell'assegno di mantenimento per la comune figlia disposta dal Tribunale, Persona_1
appello cui è seguita la costituzione del il quale, a sua volta, ha proposto CP_1
appello incidentale nella parte in cui il deciso in prime cure aveva disatteso la sua domanda di condanna della alla restituzione delle somme medio Pt_1
tempore percepite per sé e per conto della figlia ed aveva Persona_1
compensato tra le parti le spese processuali: il ha in particolare chiesto CP_1
che la condanna alla ripetizione di indebito fosse pronunciata per tutte le somme percepite dalla AR a far data dal deposito del ricorso da individuare nel giorno 11 maggio 2023;
9) Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto il differimento della data della prima udienza in quanto non era stato rispettato il termine minimo a comparire di cui all'art. 473-bis.31, secondo comma, c.p.c: indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza non partecipata del 3 dicembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere da un lato disattendere l'appello azionato da e, dall'altro, di dovere accogliere l'appello incidentale Parte_1
spiegato da avverso la sentenza n. 19/2025, il tutto per i Controparte_1
motivi di seguito evidenziati. Come detto in precedenza, tra gli ex coniugi e Controparte_1 [...]
è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio le Pt_1
cui statuizioni sono state modificate dapprima con decreto del 26.10.2020 e poi con la sentenza impugnata nella presente sede che ha revocato gli assegni in precedenza disposti in favore di e della comune figlia Parte_1 Persona_1 [...]
ha censurato unicamente la statuizione di revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento emesso in proprio favore, mentre nulla ha rilevato avverso la pronuncia di revoca dell'assegno spettante alla predetta figlia, dovendosi pertanto constatare che su tale statuizione è oramai caduto il giudicato.
Iniziando a vagliare i profili di doglianza prospettati dalla difesa di parte appellante, quest'ultima ha innanzitutto rilevato l'erroneità del deciso nell'applicazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. per il fatto che il Tribunale non avesse dichiarato inammissibile il ricorso depositato da a seguito Controparte_1
dell'asserito mancato deposito, ad opera del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi personali degli ultimi tre anni, di idonea documentazione attestante la titolarità di diritti reali e di quote sociali nonché della documentazione bancaria: la doglianza in esame si palesa infondata considerato che il ricorrente
[...]
sia pur a seguito del deposito delle memorie istruttorie precedente Controparte_1
la celebrazione della data di prima udienza, ha integrato la necessaria documentazione divisata all'art. 473-bis.12 c.p.c., avendo a tal uopo depositato le dichiarazioni dei redditi personali degli ultimi tre anni e gli estratti di conto corrente bancario concernenti il medesimo periodo sì da rendere il vaglio delle domande divisate in ricorso pienamente ammissibili.
ha poi censurato il deciso nella misura in cui aveva riconosciuto il Parte_1
peggioramento delle condizioni economiche dell'ex marito odierno appellato senza alcuna valida motivazione ed elemento fattuale a supporto di tale affermazione: ad avviso della Corte anche tale doglianza si palesa infondata posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il reddito del che, prima del 2022, si CP_1 attestava su un importo di circa dieci/undici mila Euro annui, ha avuto nell'anno
2022 un'effettiva contrazione a poco più di Euro 6.000,00, per come evincibile dal modello unico 2023, allegato agli atti, senza sottacere poi il fatto che il sia CP_1
divenuto successivamente padre anche a seguito della nuova relazione sentimentale con che ha generato altri due figli a carico dell'odierno appellato. Persona_3
ha infine censurato l'affermazione secondo cui, ad avviso del Parte_1
Tribunale, risultava provata “una migliorata capacità reddituale” a sé riferibile scaturente dall'apertura della successione del di lei padre mancato ai vivi nel febbraio del 2022, circostanza quest'ultima che la ha smentito vuoi per il Pt_1
fatto che, al momento della proposizione del presente appello, ella non aveva ottenuto alcun concreto vantaggio economico derivante dal proprio potenziale status di erede pro quota, stante i dissidi familiari che non le avevano permesso né di accettare l'eredità né di presentare la denuncia di successione, vuoi per il fatto che dal cespite immobiliare sito in Piazza Armerina alla via Manzoni, numeri 80, 82, 84
e 86 non ricavava alcun reddito in quanto un primo conduttore aveva sospeso il pagamento, in attesa di sapere chi fosse il reale intestatario dei beni condotti in locazione, ed un secondo conduttore non versava più nulla in quanto destinatario di disdetta del rapporto e non più detentore del cespite.
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale che ha rilevato “l'incontestata inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche solo mettendo a frutto le proprietà immobiliari” sostenendo da un lato come la , Pt_1
munita del diploma di ragioniera, non abbia più ricercato alcuna stabile occupazione dal 2012, pur avendone le potenzialità, non avendo documentato alcuna iscrizione al locale centro per l'impiego e non facendo nulla per rendersi economicamente autosufficiente, e dall'altro come la non cerchi in alcun modo di sfruttare Pt_1
i cespiti immobiliari di cui risulta proprietaria esclusiva o comproprietaria al fine di ricavare un reddito, adottando in tal modo un comportamento contrario ai canoni di buona fede oggettiva – buona fede che impone ad ogni parte l'obbligo di salvaguardare la sfera giuridica soggettiva sostanziale dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio – a detrimento dell'ex coniuge: non si capisce infatti perché, pur essendo la proprietaria di un locale commerciale sito in Piazza Pt_1
Armerina alla via Manzoni n. 80 concesso in locazione a tale , Persona_4
il corrispettivo del godimento sia stato percepito da sua madre, precedente proprietaria del predetto cespite, senza che possa rilevare nella presente sede il fatto che, nelle more del giudizio, il rapporto di locazione sia venuto meno con la conseguente obliterazione dell'obbligo di corresponsione del canone in capo al
, posto che la cessazione del rapporto è dipesa da disdetta inviata dalla Per_4
stessa proprietaria che, per propria scelta insindacabile, ha rinunciato ad Pt_1
una sicura entrata mensile di Euro 550,00.
Se si aggiunge il fatto che, come osservato dal Tribunale, la vedrà Pt_1
probabilmente aumentare la propria consistenza patrimoniale a seguito della delazione ereditaria del defunto padre, a fronte della condizione economica dell'ex marito gravato da nuovi carichi familiari, non si può non condividere la conclusione del ragionamento del deciso in prime cure, nel senso sopra evidenziato, che ha condotto il Tribunale a disporre la revoca dell'assegno divorzile a carico di la difesa di quest'ultimo tra l'altro ha provato come, Controparte_1
nelle more del giudizio di appello, sia deceduta nell'aprile del 2025 la compagna del defunto padre di parte appellante, signora destinataria del Controparte_2
legato avente ad oggetto la riscossione del canone locativo afferente l'immobile commerciale sito in Piazza Armerina alla via Manzoni facente parte dell'asse relitto da , con la conseguenza che tale credito è rientrato nella massa Persona_5
ereditaria e nella disponibilità pro quota della stessa appellante la quale Pt_1
beneficia, dall'aprile del 2025, del sopravvenuto incremento economico a proprio favore.
Devesi in definitiva disattendere l'appello azionato da . Parte_1 Se si passa al vaglio dell'appello incidentale fatto valere dall'appellato CP_1
occorre preliminarmente focalizzare l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del suddetto appello incidentale prospettata dalla parte appellante con la Pt_1
memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 473-bis.32, secondo comma, c.p.c. in data 13 novembre 2025: l'asserita inammissibilità si fonda sul fatto che il CP_1
aveva tardivamente proposto il gravame con comparsa di costituzione depositata dieci giorni prima la data dell'originaria udienza fissata per il primo ottobre 2025 in spregio a quanto previsto dall'art. 343 c.p.c. che prevede, a pena di decadenza, che l'appello incidentale vada proposto con comparsa depositata almeno venti giorni prima della data di citazione.
Ad avviso della Corte l'eccezione si rivela del tutto infondata se solo si ha riguardo al contenuto dell'ordinanza adottata in data primo ottobre 2025 con la quale, dopo avere rilevato che, al momento della fissazione dell'udienza del primo ottobre 2025 con decreto del 22 agosto 2025, non era stato assegnato alla parte appellata il CP_1
termine minimo a comparire di cui all'art. 473-bis. 31 c.p.c. e che, di conseguenza, si palesava necessario il differimento dell'udienza per consentire all'appellato la proposizione dell'appello incidentale e ad entrambe le parti Controparte_1
l'eventuale deposito delle memorie difensive di cui all'art. 473-bis. 32, secondo comma, c.p.c., è stata nuovamente fissata, a pena di error iuris in procedendo sussumibile nell'orbita di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., nuova udienza ai fini della prosecuzione del giudizio per la data del 3 dicembre 2025: il pertanto non ha CP_1
fatto altro che conformarsi al contenuto precettivo della suddetta ordinanza, avendo tempestivamente proposto appello incidentale con successiva comparsa del 31
ottobre 2025 in temo utile ad evitare la decadenza.
Né si può sostenere, come ha fatto la , che il avrebbe dovuto Pt_1 CP_1
comunque proporre appello incidentale nel termine di venti giorni prima della data di citazione del primo ottobre 2025, posto che, considerata la data di notifica dell'appello avvenuta il 29 agosto del 2025, il avrebbe avuto poco più di dieci CP_1 giorni per apprestare le proprie difese ed incoare appello a fronte di un decreto di fissazione udienza, quello adottato in data 22 agosto 2025, palesemente non curante del termine minimo a comparire divisato dall'art. 473-bis. 31 del codice di rito civile.
Affermata la ammissibilità dell'appello incidentale proposto dal devesi CP_1
ricordare come questi abbia censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il deciso aveva disatteso la sua domanda di condanna della ex coniuge alla Pt_1
restituzione delle somme medio tempore percepite per sé e per conto della figlia ed aveva compensato tra le parti le spese processuali, domanda di Persona_1
condanna alla ripetizione di indebito da far decorrere a suo dire dalla data di deposito del ricorso individuata nel giorno 11 maggio 2023: tale domanda si palesa fondata per i motivi di seguito evidenziati.
Gli elementi fattuali sopra menzionati, i quali hanno comportato la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del confermata nella presente sede, CP_1
sono tutti precedenti la data di deposito del ricorso in primo grado che ha dato la stura all'odierno contenzioso, preesistendo al giorno 11 maggio 2023 in cui fu incoato il presente giudizio: la nascita dei due figli del avuti dalla nuova CP_1
compagna, si colloca tra il 2017 ed il 2019, la contrazione del reddito del Vitali è iniziato con la nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale a far data dal 2020 ed è culminato nel 2022 allorché questi dichiarò poco più di sei mila euro annui,
l'occupazione della figlia è iniziata tra la metà del 2021 ed il 2022 e, per Per_1
finire, l'apertura della successione del padre della ex coniuge si è Pt_1
verificata nel febbraio 2022.
Tali elementi, posti alla base della revoca dell'assegno di mantenimento a carico del legittimano la domanda di ripetizione di tutte le somme ricevute dalla CP_1
per sé e per la figlia a titolo di mantenimento la cui Pt_1 Per_1
giustificazione causale era già venuta meno al momento della proposizione del ricorso introduttivo, giustificando pertanto, secondo i dettami della nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32914 del 2022 che ha dato il via libera alla proposizione della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento nel caso del venir meno dei presupposti che lo avevano in origine legittimato, la condanna dell'appellante alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1
di quanto percepito a tale titolo a far data dal giorno 11 maggio 2023 sino
[...]
all'ultimo pagamento.
L'epilogo della lite comporta la condanna dell'appellante al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio, avuto riguardo ai parametri medi dei giudizi di valore indeterminato a complessità media e, quanto al giudizio di appello, con esclusione del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria;
non si ritiene al contrario di disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. della per lite temeraria attesa la Pt_1
difficoltà della materia trattata e la diversa valutazione dei fatti intervenuta nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) Respinge l'appello azionato da;
Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale azionato da Controparte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 19/2025 emessa dal Tribunale
[...]
di Enna, pubblicata il 25/02/2025, condanna alla restituzione Parte_1
in favore di di quanto percepito per sé e per conto Controparte_1
della figlia a titolo di assegno di mantenimento a far data dal Persona_1
giorno 11 maggio 2023 sino all'ultimo esborso;
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio liquidate in € 10.860,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 8.470,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
5) Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta il 3 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Emanuele De Gregorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 3 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 365/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
ZI MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Enna, alla Via Libertà n. 38
APPELLANTE
contro nato a [...] il giorno 8 giugno 1968 Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Piazza Armerina C.F._2 alla Via Garao n. 11 presso lo studio dell'avv. Marcella Lo Giudice che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: assegno di mantenimento ex art. 156 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti.
1) Con ricorso depositato in data 11.05.2023 Controparte_1
premesso di essere stato sposato con , ha avanzato richiesta di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio statuite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 308/2018 emessa inter partes dal
Tribunale di Enna, chiedendo sia la revoca dell'assegno divorzile corrisposto nei confronti dell'ex coniuge “a far data dal febbraio 2022 o Parte_1
come meglio risulterà in corso di causa”, sia la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto in favore della figlia maggiorenne Persona_1
“con decorrenza dall'aprile del 2021 o come meglio risulterà in corso di causa”, sia infine la condanna dell'ex coniuge alla Parte_1
restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, in proprio e nella qualità di genitore della figlia ha Persona_1 Controparte_1
premesso che, con la richiamata sentenza n. 308/2018, il Tribunale di Enna aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e lo aveva onerato a versare alla ex moglie la somma di complessivi € 600,00 mensili per il Parte_1
mantenimento dei figli e oltre il 70% delle spese straordinarie, Per_1 Per_2
nonché un assegno divorzile di € 350,00 mensili, rappresentando viepiù che, con decreto del 26.10.2020 reso all'esito del procedimento n. 460/2020
R.G.V.G., il Tribunale di Enna, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 308/2018, aveva poi rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
in misura pari a complessivi € 500,00 mensili, ridotto il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% delle stesse con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, ed infine confermato l'assegno divorzile spettante a nella misura di € 350,00 mensili;
Parte_1 2) Premesso di avere avuto dalla sua nuova compagna altri due Persona_3
figli nati nel 2017 e nel 2019, a sostegno della domanda di revisione delle condizioni di divorzio nel ricorso di primo grado il ricorrente ha CP_1
dedotto, quanto alle proprie condizioni economiche a suo dire deterioratesi a causa della nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale a far data dal marzo del 2020, che “negli ultimi tre anni, anche per la crisi economica del settore in cui opera il ricorrente - socio della società “Le porte del terzo millennio” s.r.l. che produce e commercializza manufatti in legno, quali porte, finestre e mobili d'arredo - il reddito personale annuo si è notevolmente ridotto attestandosi su una media netta di € 7.000,00 annui
(doc. 5) contro la media netta di € 12.000,00 annui che si registrava al momento della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio”; che, da marzo a maggio 2020, l'attività è stata sospesa a causa della pandemia da "COVID-19, con richiesta di Cassa integrazione per gli operai dipendenti della Società; di avere chiesto un prestito personale di €
5.000,00, con rata mensile di € 121,00 e scadenza a luglio del 2024, “per far fronte alle perdite sempre più ingenti” ed al “mantenimento dei suoi figli e dell'ex coniuge”; di avere accumulato negli anni ingenti debiti con il Fisco” mentre, con riferimento alle condizioni economiche e personali della ex coniuge, ha rilevato che quest'ultima godeva dell'assegno di mantenimento, prima, e dell'assegno divorzile, poi, sin dall'età di 38 anni, che la , Pt_1
benché munita del titolo di studio di ragioniera e godendo di buona salute,
non aveva mai cercato una stabile occupazione pur avendone tanto le possibilità quanto i titoli, e che, a seguito del decesso del padre della
, avvenuto in data 02.02.2022, quest'ultima era succeduta quale Pt_1
erede in una quota dell'asse relitto avendo lucrato un considerevole incremento patrimoniale dato da immobili siti in Piazza Armerina alla via Manzoni numeri 82, 84 e 86 locati a terzi, con entrate di circa Euro 2.500,00 al mese;
3) Con riguardo al contributo per il mantenimento dei figli, il ricorrente ha rilevato che la figlia avente ventiquattro anni di età, aveva Persona_1
svolto attività lavorativa presso la parrucchiera 'Linda' sita in Piazza
Armerina nel periodo “campione” di aprile, maggio e agosto 2021, nonché di settembre e ottobre 2022, ogni giorno per otto ore consecutive, come da risultanze della relazione redatta da un'agenzia di investigazioni a tal uopo incaricata il cui testo è stato versato in atti, sottolineando pertanto la raggiunta autosufficienza economica della figlia e la non spettanza in capo a quest'ultima di alcun assegno;
4) In data 12.11.2023 si è costituita in giudizio che, in via Parte_1
preliminare, ha eccepito la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo” per non avere il ricorrente prodotto, in allegato al ricorso, la documentazione indicata dall'art. 473 bis.12 c.p.c., segnalando come il ricorrente non avesse allegato le dichiarazioni dei redditi proprie ma solo quelle della società della quale era legale rappresentante e socio e, quanto al merito, ha rilevato in seno alla memoria di costituzione in primo grado sia la mancata prova delle difficoltà economiche rappresentate dal atteso che CP_1
la sola allegazione dei modelli Unici non era idonea a dimostrare quanto da quest'ultimo dedotto, evidenziando in particolare che “La mancata produzione dei bilanci integrali, degli estratti conti correnti bancari, degli
immobili del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi costituisce un vuoto tale che non permette al Giudicante di valutare quanto oggi dedotto dal ricorrente”, sia la inesistenza di alcun peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente posto che, sebbene avesse generato due figli CP_1
con la nuova compagna, occorreva ciononostante considerare l'apporto economico recato alla famiglia da quest'ultima la quale lavorava e percepiva un reddito di cui dovere tener conto e considerate viepiù le condizioni patrimoniali dell'ex marito il quale risultava titolare di polizze assicurative in scadenza e di immobili in comunione con essa dallo stesso unicamente posseduti;
5) In relazione alla propria condizione economica, la resistente Parte_1
ha confermato di percepire esclusivamente l'assegno divorzile dell'ex coniuge e di non avere avuto alcun incremento patrimoniale a seguito del decesso del padre la cui eredità, non ancora oggetto di accettazione ad opera degli eredi né di alcuna denuncia di successione, era in contesa tra i propri familiari e non produceva alcun reddito di cui ella potesse al momento beneficiare, salvo comunque rilevare che il provento di € 550,00 mensili scaturente dal locale commerciale sito alla via Alessandro Manzoni numeri
80/82 in Piazza Armerina, concesso in locazione dal 2012 a tale Persona_4
, era fruito dalla propria madre e che per l'ulteriore
[...] Parte_2
immobile locato ad € 1.500,00 euro mensili sussisteva un legato avente ad oggetto proprio il reddito da locazione in favore della compagna del defunto padre;
quanto alla figlia la ha riferito che la ragazza stava Per_1 Pt_1
svolgendo uno stage non retribuito presso un negozio di parrucchiera sì da non potere essere considerata economicamente autosufficiente come ex adverso affermato;
6) In data 20.11.2023 la prima udienza, in origine fissata per il 13.12.2023, è stata rinviata d'ufficio al 10.01.2024: con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 20.12.2023, il ricorrente ha prodotto le proprie CP_1
dichiarazioni dei redditi personali, circostanza quest'ultima che non ha impedito alla resistente né di rilevare, con la memoria depositata il Pt_1
29.12.2023, la tardività della memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. ex adverso depositata successivamente al rinvio della prima udienza di comparizione, né di reiterare la “improcedibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473 bis, 12 e 17 c.p.c. con richiesta di espunzione dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta”; con la medesima memoria, in relazione alle condizioni economiche del ricorrente, la resistente ha Pt_1
ribadito l'insussistenza dei presupposti della chiesta revisione e, su quanto già rappresentato in memoria di costituzione circa le polizze vita in titolarità al ha allegato una comunicazione relativa ad una polizza scaduta nel 2019 CP_1
con la quale l'agenzia assicurativa aveva sollecitato al la formulazione CP_1
di richiesta di liquidazione;
7) Radicatosi il contraddittorio, disattese le richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, il Tribunale di Enna ha adottato la sentenza n. 19/2025, pubblicata il 25/02/2025, con la quale, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 308/2018 del 27.06.2018 con cui il Tribunale di Enna aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , sì come già modificate con decreto del Controparte_1 Parte_1
26.10.2020, ha da un lato revocato l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrispondere sia l'assegno divorzile in favore della ex moglie
[...] [...]
sia l'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne Pt_1
e, dall'altro, ha disatteso la domanda svolta dal ricorrente Persona_1
di condanna alla restituzione delle somme medio tempore percepite CP_1
dalla resistente , con compensazione integrale delle spese Pt_1
processuali tra le parti: il Tribunale ha ritenuto provato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente il quale, tra gli anni 2017 e 2019, CP_1
aveva avuto altri due figli dalla nuova compagna ed aveva subito una contrazione dei propri redditi massimamente verificatasi nell'anno 2022 allorché aveva percepito circa sei mila euro lordi di utili dalla società di serramenti presso cui lavorava, ed ha altresì rilevato che, a fronte di un sostanziale mantenimento delle condizioni economiche della , Pt_1
quest'ultima non si fosse prodigata nella ricerca di una stabile occupazione, pur avendone le attitudini ed il titolo di studio, e non avesse messo a frutto il bene immobile di sua proprietà, avendo immotivatamente consentito che una terza persona ne percepisse il provento, salvo precisare che le dispute familiari circa l'eredità relitta dal padre e la conseguente dilatazione dei tempi di definizione del contenzioso tra eredi non potevano andare a detrimento della sfera patrimoniale del imprenditore commerciale con debiti verso terzi CP_1
e rilevanti carichi familiari;
8) ha interposto appello avverso la sentenza n. 19/2025 di cui Parte_1
ha chiesto la riforma ad eccezione della pronuncia di revoca dell'assegno di mantenimento per la comune figlia disposta dal Tribunale, Persona_1
appello cui è seguita la costituzione del il quale, a sua volta, ha proposto CP_1
appello incidentale nella parte in cui il deciso in prime cure aveva disatteso la sua domanda di condanna della alla restituzione delle somme medio Pt_1
tempore percepite per sé e per conto della figlia ed aveva Persona_1
compensato tra le parti le spese processuali: il ha in particolare chiesto CP_1
che la condanna alla ripetizione di indebito fosse pronunciata per tutte le somme percepite dalla AR a far data dal deposito del ricorso da individuare nel giorno 11 maggio 2023;
9) Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha disposto il differimento della data della prima udienza in quanto non era stato rispettato il termine minimo a comparire di cui all'art. 473-bis.31, secondo comma, c.p.c: indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza non partecipata del 3 dicembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere da un lato disattendere l'appello azionato da e, dall'altro, di dovere accogliere l'appello incidentale Parte_1
spiegato da avverso la sentenza n. 19/2025, il tutto per i Controparte_1
motivi di seguito evidenziati. Come detto in precedenza, tra gli ex coniugi e Controparte_1 [...]
è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio le Pt_1
cui statuizioni sono state modificate dapprima con decreto del 26.10.2020 e poi con la sentenza impugnata nella presente sede che ha revocato gli assegni in precedenza disposti in favore di e della comune figlia Parte_1 Persona_1 [...]
ha censurato unicamente la statuizione di revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento emesso in proprio favore, mentre nulla ha rilevato avverso la pronuncia di revoca dell'assegno spettante alla predetta figlia, dovendosi pertanto constatare che su tale statuizione è oramai caduto il giudicato.
Iniziando a vagliare i profili di doglianza prospettati dalla difesa di parte appellante, quest'ultima ha innanzitutto rilevato l'erroneità del deciso nell'applicazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. per il fatto che il Tribunale non avesse dichiarato inammissibile il ricorso depositato da a seguito Controparte_1
dell'asserito mancato deposito, ad opera del ricorrente, delle dichiarazioni dei redditi personali degli ultimi tre anni, di idonea documentazione attestante la titolarità di diritti reali e di quote sociali nonché della documentazione bancaria: la doglianza in esame si palesa infondata considerato che il ricorrente
[...]
sia pur a seguito del deposito delle memorie istruttorie precedente Controparte_1
la celebrazione della data di prima udienza, ha integrato la necessaria documentazione divisata all'art. 473-bis.12 c.p.c., avendo a tal uopo depositato le dichiarazioni dei redditi personali degli ultimi tre anni e gli estratti di conto corrente bancario concernenti il medesimo periodo sì da rendere il vaglio delle domande divisate in ricorso pienamente ammissibili.
ha poi censurato il deciso nella misura in cui aveva riconosciuto il Parte_1
peggioramento delle condizioni economiche dell'ex marito odierno appellato senza alcuna valida motivazione ed elemento fattuale a supporto di tale affermazione: ad avviso della Corte anche tale doglianza si palesa infondata posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale, il reddito del che, prima del 2022, si CP_1 attestava su un importo di circa dieci/undici mila Euro annui, ha avuto nell'anno
2022 un'effettiva contrazione a poco più di Euro 6.000,00, per come evincibile dal modello unico 2023, allegato agli atti, senza sottacere poi il fatto che il sia CP_1
divenuto successivamente padre anche a seguito della nuova relazione sentimentale con che ha generato altri due figli a carico dell'odierno appellato. Persona_3
ha infine censurato l'affermazione secondo cui, ad avviso del Parte_1
Tribunale, risultava provata “una migliorata capacità reddituale” a sé riferibile scaturente dall'apertura della successione del di lei padre mancato ai vivi nel febbraio del 2022, circostanza quest'ultima che la ha smentito vuoi per il Pt_1
fatto che, al momento della proposizione del presente appello, ella non aveva ottenuto alcun concreto vantaggio economico derivante dal proprio potenziale status di erede pro quota, stante i dissidi familiari che non le avevano permesso né di accettare l'eredità né di presentare la denuncia di successione, vuoi per il fatto che dal cespite immobiliare sito in Piazza Armerina alla via Manzoni, numeri 80, 82, 84
e 86 non ricavava alcun reddito in quanto un primo conduttore aveva sospeso il pagamento, in attesa di sapere chi fosse il reale intestatario dei beni condotti in locazione, ed un secondo conduttore non versava più nulla in quanto destinatario di disdetta del rapporto e non più detentore del cespite.
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale che ha rilevato “l'incontestata inerzia della resistente nel rendersi economicamente autonoma, anche solo mettendo a frutto le proprietà immobiliari” sostenendo da un lato come la , Pt_1
munita del diploma di ragioniera, non abbia più ricercato alcuna stabile occupazione dal 2012, pur avendone le potenzialità, non avendo documentato alcuna iscrizione al locale centro per l'impiego e non facendo nulla per rendersi economicamente autosufficiente, e dall'altro come la non cerchi in alcun modo di sfruttare Pt_1
i cespiti immobiliari di cui risulta proprietaria esclusiva o comproprietaria al fine di ricavare un reddito, adottando in tal modo un comportamento contrario ai canoni di buona fede oggettiva – buona fede che impone ad ogni parte l'obbligo di salvaguardare la sfera giuridica soggettiva sostanziale dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio – a detrimento dell'ex coniuge: non si capisce infatti perché, pur essendo la proprietaria di un locale commerciale sito in Piazza Pt_1
Armerina alla via Manzoni n. 80 concesso in locazione a tale , Persona_4
il corrispettivo del godimento sia stato percepito da sua madre, precedente proprietaria del predetto cespite, senza che possa rilevare nella presente sede il fatto che, nelle more del giudizio, il rapporto di locazione sia venuto meno con la conseguente obliterazione dell'obbligo di corresponsione del canone in capo al
, posto che la cessazione del rapporto è dipesa da disdetta inviata dalla Per_4
stessa proprietaria che, per propria scelta insindacabile, ha rinunciato ad Pt_1
una sicura entrata mensile di Euro 550,00.
Se si aggiunge il fatto che, come osservato dal Tribunale, la vedrà Pt_1
probabilmente aumentare la propria consistenza patrimoniale a seguito della delazione ereditaria del defunto padre, a fronte della condizione economica dell'ex marito gravato da nuovi carichi familiari, non si può non condividere la conclusione del ragionamento del deciso in prime cure, nel senso sopra evidenziato, che ha condotto il Tribunale a disporre la revoca dell'assegno divorzile a carico di la difesa di quest'ultimo tra l'altro ha provato come, Controparte_1
nelle more del giudizio di appello, sia deceduta nell'aprile del 2025 la compagna del defunto padre di parte appellante, signora destinataria del Controparte_2
legato avente ad oggetto la riscossione del canone locativo afferente l'immobile commerciale sito in Piazza Armerina alla via Manzoni facente parte dell'asse relitto da , con la conseguenza che tale credito è rientrato nella massa Persona_5
ereditaria e nella disponibilità pro quota della stessa appellante la quale Pt_1
beneficia, dall'aprile del 2025, del sopravvenuto incremento economico a proprio favore.
Devesi in definitiva disattendere l'appello azionato da . Parte_1 Se si passa al vaglio dell'appello incidentale fatto valere dall'appellato CP_1
occorre preliminarmente focalizzare l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del suddetto appello incidentale prospettata dalla parte appellante con la Pt_1
memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 473-bis.32, secondo comma, c.p.c. in data 13 novembre 2025: l'asserita inammissibilità si fonda sul fatto che il CP_1
aveva tardivamente proposto il gravame con comparsa di costituzione depositata dieci giorni prima la data dell'originaria udienza fissata per il primo ottobre 2025 in spregio a quanto previsto dall'art. 343 c.p.c. che prevede, a pena di decadenza, che l'appello incidentale vada proposto con comparsa depositata almeno venti giorni prima della data di citazione.
Ad avviso della Corte l'eccezione si rivela del tutto infondata se solo si ha riguardo al contenuto dell'ordinanza adottata in data primo ottobre 2025 con la quale, dopo avere rilevato che, al momento della fissazione dell'udienza del primo ottobre 2025 con decreto del 22 agosto 2025, non era stato assegnato alla parte appellata il CP_1
termine minimo a comparire di cui all'art. 473-bis. 31 c.p.c. e che, di conseguenza, si palesava necessario il differimento dell'udienza per consentire all'appellato la proposizione dell'appello incidentale e ad entrambe le parti Controparte_1
l'eventuale deposito delle memorie difensive di cui all'art. 473-bis. 32, secondo comma, c.p.c., è stata nuovamente fissata, a pena di error iuris in procedendo sussumibile nell'orbita di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., nuova udienza ai fini della prosecuzione del giudizio per la data del 3 dicembre 2025: il pertanto non ha CP_1
fatto altro che conformarsi al contenuto precettivo della suddetta ordinanza, avendo tempestivamente proposto appello incidentale con successiva comparsa del 31
ottobre 2025 in temo utile ad evitare la decadenza.
Né si può sostenere, come ha fatto la , che il avrebbe dovuto Pt_1 CP_1
comunque proporre appello incidentale nel termine di venti giorni prima della data di citazione del primo ottobre 2025, posto che, considerata la data di notifica dell'appello avvenuta il 29 agosto del 2025, il avrebbe avuto poco più di dieci CP_1 giorni per apprestare le proprie difese ed incoare appello a fronte di un decreto di fissazione udienza, quello adottato in data 22 agosto 2025, palesemente non curante del termine minimo a comparire divisato dall'art. 473-bis. 31 del codice di rito civile.
Affermata la ammissibilità dell'appello incidentale proposto dal devesi CP_1
ricordare come questi abbia censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il deciso aveva disatteso la sua domanda di condanna della ex coniuge alla Pt_1
restituzione delle somme medio tempore percepite per sé e per conto della figlia ed aveva compensato tra le parti le spese processuali, domanda di Persona_1
condanna alla ripetizione di indebito da far decorrere a suo dire dalla data di deposito del ricorso individuata nel giorno 11 maggio 2023: tale domanda si palesa fondata per i motivi di seguito evidenziati.
Gli elementi fattuali sopra menzionati, i quali hanno comportato la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del confermata nella presente sede, CP_1
sono tutti precedenti la data di deposito del ricorso in primo grado che ha dato la stura all'odierno contenzioso, preesistendo al giorno 11 maggio 2023 in cui fu incoato il presente giudizio: la nascita dei due figli del avuti dalla nuova CP_1
compagna, si colloca tra il 2017 ed il 2019, la contrazione del reddito del Vitali è iniziato con la nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale a far data dal 2020 ed è culminato nel 2022 allorché questi dichiarò poco più di sei mila euro annui,
l'occupazione della figlia è iniziata tra la metà del 2021 ed il 2022 e, per Per_1
finire, l'apertura della successione del padre della ex coniuge si è Pt_1
verificata nel febbraio 2022.
Tali elementi, posti alla base della revoca dell'assegno di mantenimento a carico del legittimano la domanda di ripetizione di tutte le somme ricevute dalla CP_1
per sé e per la figlia a titolo di mantenimento la cui Pt_1 Per_1
giustificazione causale era già venuta meno al momento della proposizione del ricorso introduttivo, giustificando pertanto, secondo i dettami della nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32914 del 2022 che ha dato il via libera alla proposizione della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento nel caso del venir meno dei presupposti che lo avevano in origine legittimato, la condanna dell'appellante alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_1
di quanto percepito a tale titolo a far data dal giorno 11 maggio 2023 sino
[...]
all'ultimo pagamento.
L'epilogo della lite comporta la condanna dell'appellante al Parte_1
pagamento, in favore di delle spese di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio, avuto riguardo ai parametri medi dei giudizi di valore indeterminato a complessità media e, quanto al giudizio di appello, con esclusione del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria;
non si ritiene al contrario di disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. della per lite temeraria attesa la Pt_1
difficoltà della materia trattata e la diversa valutazione dei fatti intervenuta nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365/2025 R.G., ogni altra domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1) Respinge l'appello azionato da;
Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale azionato da Controparte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 19/2025 emessa dal Tribunale
[...]
di Enna, pubblicata il 25/02/2025, condanna alla restituzione Parte_1
in favore di di quanto percepito per sé e per conto Controparte_1
della figlia a titolo di assegno di mantenimento a far data dal Persona_1
giorno 11 maggio 2023 sino all'ultimo esborso;
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio liquidate in € 10.860,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 8.470,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
5) Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta il 3 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Emanuele De Gregorio