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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4857/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
pagina 1 di 6 nato a [...] l'[...] Parte_1
con avv. BORRELLI MARIA RACHELE come da C.F._1
mandato difensivo in atti;
e nata a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. BRIGHENTI OLGA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 21.01.2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
“ Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contrato in data 31 agosto 2018 dai signori , matrimonio Parte_2
trascritto nel registro dello stato civile del medesimo Comune, anno 2018,
numero 262, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinandosi la trasmissione da parte della Cancelleria di copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art.
pagina 2 di 6 68 D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
2. confermarsi che la casa familiare costituita da un immobile in locazione sito in Verona, via S. Alessio n. 26 con gli arredi e corredi ivi presenti rimane assegnata al sig. , dandosi atto che la signora si è già Parte_1 CP_1
trasferita altrove asportando in propri effetti personali;
3. darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolato tra loro ogni questione patrimoniale nascente dal rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto in merito al finanziamento Findomestic e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione;
4. darsi atto che il finanziamento in essere acceso presso Findomestic e avente scadenza ad aprile 2031, con rata mensile di € 591,50 continuerà ad essere pagato fino alla sua naturale scadenza da entrambi i coniugi pertanto la rata mensile per accordo delle parti verrà pagata quanto a € 385,00 dalla signora e quanto CP_1
al residuo importo di € 206,50 dal signor . A tal fine la signora Parte_1
si impegna a versare l'importo della rata su lei ricadente mediante CP_1
bonifico continuativo a valuta fissa entro il 12 di ogni mese a partire dal mese di aprile 2024. Il bonifico dovrà essere versato sul c.c. Findomestic dedicato;
pagina 3 di 6 5. Spese di lite interamente compensate tra le parti”;
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1814/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti,
rassegnavano conclusioni congiunte, conformi a quelle già esplicitate nel ricorso originario, e in epigrafe indicate.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 31/08/2018 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti
pagina 4 di 6 di Matrimonio del Comune di FOGGIA come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 25.07.2024 è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascuna di loro osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 31/08/2018 e trascritto nel Comune di FOGGIA alle condizioni pagina 5 di 6 integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
FOGGIA (Registri n.262 Parte II, Anno 2018) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 04.02.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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