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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8897 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN RI DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 19343/2020 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 3930/20 resa in data 02.07.2020 e depositata in data 13.07.2020 dal Giudice di Pace di Barra, Dr. Massimo Ruscillo, decisa a seguito di discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 07.10.2025, vertente tra
(C.F. elett.te dom.ta in San Giorgio a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) alla Piazza B. Tanucci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
LI (C.F. ) che la rapp.ta e difende in virtù di mandato C.F._2
a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e
(partita iva ) quale Impresa Designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ex art. 286 del codice delle assicurazioni, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alle liti del 18/12/2014 dall'Avv. Stefano Testa (C.F.
) nel cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via M. C.F._3
Kerbaker n. 55, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec: o Email_2 Email_3
1 Appellata nonchè
, e tutti nella qualità di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4 della (C.F. ) deceduta a RC (Na) il Persona_1 C.F._4
22.08.2019
Appellati contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.05.2017, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, le nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada e la al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al Persona_1 risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e contenuti entro € 5.200,00, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 19/02/2017, alle ore 15,30 circa, in
Barra (NA) alla via Sesto Fiorentino, allorquando il conducente del veicolo Smart tg.
BW292DE di proprietà della sprovvisto di copertura assicurativa, nel Persona_1 ripartire da una sosta sul margine destro della carreggiata, non si avvedeva del passaggio della vettura Nissan Micra tg. CL425TF, di proprietà dell'odierna appellante, urtandola alla fiancata destra;
per effetto dell'urto e della collisione, il veicolo attoreo sbandava, andando, a sua volta, ad urtare un palo della luce con la propria parte anteriore.
L'attrice, odierna appellante, concludeva chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
Radicata la lite, innanzi al Giudice di pace di Barra, dott. Ruscillo, si costituiva la
[...]
n.q. di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che contestava ed Controparte_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile chiedendone il rigetto. Espletata la prova testimoniale, con l'escussione di un teste indotto dall'attrice, rassegnate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza n°3930/2020, pubblicata in data 13/07/2020, l'adito Giudice rigettava
2 integralmente la domanda per non avere l'istante provato i fatti costitutivi della domanda, così statuendo: “rigetta la domanda, nulla per le spese”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “nel merito – parte prima sulla prova cd. “storica”… il teste escusso con formula di rito Testimone_1 all'udienza del 12.07.2019 (v. verbale) ha dichiarato che verso la metà del mese di febbraio del 2017, intorno alle ore 15,30, mentre si trovava a piedi in Napoli-Barra alla Via Sesto Fiorentino (strada
a doppio senso di circolazione) notava una Smart di colore giallo ferma in sosta lungo il margine destro della carreggiata il cui conducente, nell'immettersi nel flusso veicolare, non si avvedeva del sopraggiungere di un'autovettura Nissan di colore giallo, investendola con la propria parte anteriore sinistra alla fiancata destra zona centrale-anteriore. Il teste ha precisato che, a seguito dell'impatto, il conducente della Nissan sbandava verso sinistra e impattava prima contro lo spartitraffico e successivamente, con la propria parte anteriore sinistra, contro un palo della luce ivi posto. Il teste ha infine dichiarato di essersi avvicinato al luogo del sinistro per prestare eventuali soccorsi, dove il conducente della Smart affermava di non essere assicurato, notando infine che la Nissan aveva riportato la deformazione del lamierato della fiancata destra nonché danni alla parte anteriore sinistra localizzati al fato e paraurti, riconoscendoli dalla documentazione fotografica esibitagli durante l'escussione – Parte seconda sulla prova cd. “critica” - 2.2. A parere di questo giudicante, tale deposizione, del tutto generica ed incompleta, con consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda il cui onere incombeva all'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. Infatti, oltre a non specificare la sua posizione e la distanza rispetto all'evento, il teste non indica neppure la direzione di marcia di entrambi i veicoli, così come nulla afferma circa la velocità di guida tenuta dal conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice
(che di certo doveva essere assai elevata, visti i danni riportati), ed ancora se il conducente della Smart avesse o meno segnalato la manovra di immissione nel traffico. Inoltre, se i danni subiti dalla Nissan sono realmente quelli di cui alla documentazione fotografica, stupisce non poco l'assenza di ogni dichiarazione, da parte del teste, di eventuali interventi delle forze dell'ordine o quantomeno di un carro- attrezzi, essendo più che evidente che l'autovettura non poteva essere marciante dopo gli avvenuti impatti” e “Infine, le foto in atti evidenziano che i danni subiti dalla Nissan alla parte laterale destra sono anche di tipo strisciante (v. In particolare la prima foto- dove si legge anche la targa – nonché la seconda, dove si nota l'esistenza di un impatto tra le due portiere, di tipo chiaramente strisciante) del tutto incoerenti con la dinamica descritta dal teste se è vero che, a seguito dell'urto, la Nissan sbandava
3 verso sinistra, circostanza accettabile, dal punto di vista cinematico, solo a seguito di un impatto netto
e violento tra le due autovetture. A fronte di tali vuoti probatori, non integrabili aliunde (non essendo obbligo del giudice, ma solo una sua facoltà, provvedere ex officio alla nomina di un consulente tecnico, nel caso di specie non richiesta), la domanda va rigettata sebbene l'aura di incertezza che permea l'intera vicenda consente di non provvedere sulle spese di lite, in ossequio all'ultimo arresto della Corte
Costituzionale (sent. n. 77 del 19.04.2018)…”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma integrale della medesima sentenza e per l'effetto: dichiarare il conducente del veicolo tipo “Smart” tg. BW292DE unico ed esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in Napoli-Barra, lungo la Via Sesto
Fiorentino, in data 19.02.2017, ore 15,30 ca. e, conseguentemente, data per provata la circostanza della mancata sussistenza, alla data suddetta, di regolare copertura assicurativa relativa alla vettura “Smart” tg. BW292DE di proprietà Persona_1 condannare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma I^ lett., la e la Persona_1
, nelle rispettive qualità di proprietario Controparte_5 del menzionato veicolo e di designata dalla Consap Spa – Fondo di Garanzia CP_6
Vittime della strada per la Regione Campania, ed eventualmente in solido, al risarcimento del danno subito dalla vettura dell'appellante in diretta derivazione del descritto evento lesivo, quantificato in complessivi € 2.304,00 (IVA esclusa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento o a quella diversa somma che emergesse come congrua all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto con integrale vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale.
d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 11.01.2021, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per
4 mancato rispetto delle forme così come richieste dall'art. 342 c.p.c. nonché di dichiarare inammissibile l'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis c.p.c., concludendo con la richiesta all'adito Giudice di rigettare l'appello interposto dalla avverso la sentenza n°3930/2020 perché Parte_1 inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e diritto;
in via del tutto subordinata: ritenere e dichiarare il pari concorso di colpa ex art. 2054, c.c.
e per l'effetto provvedere come per legge, vinte le spese di giudizio.
e) Incardinata la lite, nel corso del giudizio, decedeva l'appellata contumace Per_1 ed il giudizio proseguiva nei confronti degli eredi della stessa: ,
[...] CP_2
e . CP_3 Controparte_4
Con ordinanza del 13.10.23, il precedente G.I. rimetteva la causa in istruttoria, e, ritenuta la necessità di una consulenza tecnico-legale, nominava quale Ctu il perito industriale dott. , il quale provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in Persona_2 data 14.05.2024.
Con ordinanza del 08.04.2025 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis e parte appellante , pur dichiarando di aderire formalmente alla Parte_1 proposta conciliativa formulata dal Giudice, come da dichiarazione del 30.05.2025, con le note autorizzate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, riferiva di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economica tale da non aver consentito alla stessa di provvedere al saldo, in favore dell'appellata , delle spese di CTU Controparte_1 come da proposta ex art. 185 bis c.p.c..
Con decreto del 23.09.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, udienza alla quale la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis,
348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di
5 cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini
6 dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass.
n. 10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II,
08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova
7 testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile e compiacente il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche, incomplete e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attore, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di
Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, quindi, tale da non provare in concreto le modalità del sinistro verificatosi il giorno
19.02.2017.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: a che distanza lo stesso si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro, la direzione di marcia dei veicoli, la velocità tenuta dal veicolo che ha riportato danni, la pregressa attivazione di indicatori di direzione da parte del veicolo Smart, la presenza di traffico o meno sulla strada. Il teste ha, anzi, riferito di aver visto la Smart ripartire dalla posizione di sosta
“iniziando una manovra di immissione nel flusso di circolazione;
nell'effettuazione di tale manovra il conducente della “Smart” non si avvedeva del sopraggiungere di un veicolo “Nissan” di colore giallo andando conseguentemente ad investire la stessa”.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità:
- in primo luogo, il teste non riferisce a quale distanza si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro, né precisa la direzione di marcia degli stessi;
- non precisa la velocità di marcia tenuta dai conducenti dei veicoli;
- non precisa se fossero stati utilizzati gli indicatori di direzione per segnalare
8 regolarmente lo spostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- il teste non precisa le condizioni metereologiche né le condizioni dell'asfalto al momento del sinistro;
- non precisa se, al momento del sinistro per cui è causa, vi fosse traffico e/o incolonnamenti o rallentamenti;
- non precisa perché non sono state chiamate le Autorità considerata la gravità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Conseguentemente, l'unico teste escusso in primo grado non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Pertanto, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che i danni riportate dall'autovettura di proprietà dell'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo Smart tg.
BW292DE. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, nonostante la gravità dei danni riportati dall'autoveicolo di proprietà dell'odierna appellante.
Alcun apporto utile è stato fornito dalla ctu espletata nel corso del giudizio, atteso che, nell'elaborato peritale in atti, risulta evidenziato che: “stante l'indisponibilità dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo non è stato possibile eseguire la comparazione diretta degli stessi;
l'assenza dei rilievi fotografici afferenti allo status post-urto del veicolo di parte appellata ha reso infattibile la verifica della compatibilità dei danni asseriti conseguenza dell'urto primordiale;
sulla base dell' ipotesi collisiva rappresentata dall'appellante e dall'unico teste escusso, sulle porte del fianco destro il veicolo dell'appellante espone sensibili lavori deformativi che mal si rapportano, sotto il profilo cine–dinamico
e geo–morfologico, alla prima fase incidentale descritta in atti;
la prima porzione del fianco vettura della
Nissan non espone postumi riconducibili alla prima fase di contatto;
l'assenza, sul parafango anteriore
9 destro della Nissan, delle tracce/ danni afferenti alla fase del contatto iniziale delle vetture risulta incongruente attesa la vicinanza delle richiamate componenti (parafango anteriore destro – porta anteriore destra) e le circostanze fattuali rappresentate (urto avvenuto durante la manovra di ripartenza dalla sosta della Smart); - Anche sotto il profilo geo–morfologico emergono dissonanze che portano a screditare l'asserita fase incidentale (urto Smart > Nissan). Invero, confrontando le componenti allocate sugli asseriti plessi d'urto (porta anteriore e posteriore destra della Micra – parafango anteriore sinistro/pneumatico ruota anteriore sinistra Smart) emerge che, a parte un labile riscontro per quota altimetrica delle stesse, i nocumenti residuati sul fianco destro del veicolo dell'appellante denotano una genesi inconciliabile con la fase incidentale prospettata”.
Orbene, dalla espletata consulenza tecnica, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, sono emerse incongruenze geo-morfologiche e dinamico vettoriali dei danni scaturiti dalla prima fase incidentale narrata in atti (urto terzo anteriore sinistro CP_7
contro il fianco destro Nissan Micra), risultanze queste che hanno, infine,
[...] conseguenze negative, quanto alla ricostruzione della dinamica, anche sui danni prodottisi nella seconda fase incidentale, poiché in connessione causale con i primi.
Non risulta provata la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione né come riferita dall'unico teste escusso in primo grado.
Altro dato rilevante emerge dalla consultazione della banca dati sinistri IVASS, relativamente al veicolo di proprietà dell'appellante , prodotta dalla Parte_2 compagnia assicurativa odierna appellata, dalla quale emergono 7 parametri di significatività, in quanto lo stesso, in un breve lasso temporale, restava coinvolto in 7 sinistri stradali.
In conclusione, l'esame delle risultanze processuali non offre un'attendibile ricostruzione dell'evento dedotto in lite ed impedisce pertanto di ricondurre i danni patiti dall'istante all'agente causale dedotto in giudizio.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado e la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
3930/20 resa in data 02.07.2020 e depositata in data 13.07.2020, Dr. Massimo Ruscillo, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in
10 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva e per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché eredi di così dispone: Persona_1
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI DI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NN RI DI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 19343/2020 RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza numero 3930/20 resa in data 02.07.2020 e depositata in data 13.07.2020 dal Giudice di Pace di Barra, Dr. Massimo Ruscillo, decisa a seguito di discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 07.10.2025, vertente tra
(C.F. elett.te dom.ta in San Giorgio a Parte_1 C.F._1
Cremano (NA) alla Piazza B. Tanucci n. 2, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
LI (C.F. ) che la rapp.ta e difende in virtù di mandato C.F._2
a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e
(partita iva ) quale Impresa Designata per la Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ex art. 286 del codice delle assicurazioni, in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alle liti del 18/12/2014 dall'Avv. Stefano Testa (C.F.
) nel cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via M. C.F._3
Kerbaker n. 55, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi pec: o Email_2 Email_3
1 Appellata nonchè
, e tutti nella qualità di eredi CP_2 CP_3 Controparte_4 della (C.F. ) deceduta a RC (Na) il Persona_1 C.F._4
22.08.2019
Appellati contumaci
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.05.2017, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, le nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada e la al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al Persona_1 risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e contenuti entro € 5.200,00, subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 19/02/2017, alle ore 15,30 circa, in
Barra (NA) alla via Sesto Fiorentino, allorquando il conducente del veicolo Smart tg.
BW292DE di proprietà della sprovvisto di copertura assicurativa, nel Persona_1 ripartire da una sosta sul margine destro della carreggiata, non si avvedeva del passaggio della vettura Nissan Micra tg. CL425TF, di proprietà dell'odierna appellante, urtandola alla fiancata destra;
per effetto dell'urto e della collisione, il veicolo attoreo sbandava, andando, a sua volta, ad urtare un palo della luce con la propria parte anteriore.
L'attrice, odierna appellante, concludeva chiedendo il risarcimento di tutti danni, patiti a seguito del sinistro per cui è causa, con vittoria di diritti e spese di lite.
Radicata la lite, innanzi al Giudice di pace di Barra, dott. Ruscillo, si costituiva la
[...]
n.q. di Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che contestava ed Controparte_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile chiedendone il rigetto. Espletata la prova testimoniale, con l'escussione di un teste indotto dall'attrice, rassegnate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
b) Con sentenza n°3930/2020, pubblicata in data 13/07/2020, l'adito Giudice rigettava
2 integralmente la domanda per non avere l'istante provato i fatti costitutivi della domanda, così statuendo: “rigetta la domanda, nulla per le spese”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal Giudice di prime cure: “nel merito – parte prima sulla prova cd. “storica”… il teste escusso con formula di rito Testimone_1 all'udienza del 12.07.2019 (v. verbale) ha dichiarato che verso la metà del mese di febbraio del 2017, intorno alle ore 15,30, mentre si trovava a piedi in Napoli-Barra alla Via Sesto Fiorentino (strada
a doppio senso di circolazione) notava una Smart di colore giallo ferma in sosta lungo il margine destro della carreggiata il cui conducente, nell'immettersi nel flusso veicolare, non si avvedeva del sopraggiungere di un'autovettura Nissan di colore giallo, investendola con la propria parte anteriore sinistra alla fiancata destra zona centrale-anteriore. Il teste ha precisato che, a seguito dell'impatto, il conducente della Nissan sbandava verso sinistra e impattava prima contro lo spartitraffico e successivamente, con la propria parte anteriore sinistra, contro un palo della luce ivi posto. Il teste ha infine dichiarato di essersi avvicinato al luogo del sinistro per prestare eventuali soccorsi, dove il conducente della Smart affermava di non essere assicurato, notando infine che la Nissan aveva riportato la deformazione del lamierato della fiancata destra nonché danni alla parte anteriore sinistra localizzati al fato e paraurti, riconoscendoli dalla documentazione fotografica esibitagli durante l'escussione – Parte seconda sulla prova cd. “critica” - 2.2. A parere di questo giudicante, tale deposizione, del tutto generica ed incompleta, con consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda il cui onere incombeva all'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. Infatti, oltre a non specificare la sua posizione e la distanza rispetto all'evento, il teste non indica neppure la direzione di marcia di entrambi i veicoli, così come nulla afferma circa la velocità di guida tenuta dal conducente dell'autovettura di proprietà dell'attrice
(che di certo doveva essere assai elevata, visti i danni riportati), ed ancora se il conducente della Smart avesse o meno segnalato la manovra di immissione nel traffico. Inoltre, se i danni subiti dalla Nissan sono realmente quelli di cui alla documentazione fotografica, stupisce non poco l'assenza di ogni dichiarazione, da parte del teste, di eventuali interventi delle forze dell'ordine o quantomeno di un carro- attrezzi, essendo più che evidente che l'autovettura non poteva essere marciante dopo gli avvenuti impatti” e “Infine, le foto in atti evidenziano che i danni subiti dalla Nissan alla parte laterale destra sono anche di tipo strisciante (v. In particolare la prima foto- dove si legge anche la targa – nonché la seconda, dove si nota l'esistenza di un impatto tra le due portiere, di tipo chiaramente strisciante) del tutto incoerenti con la dinamica descritta dal teste se è vero che, a seguito dell'urto, la Nissan sbandava
3 verso sinistra, circostanza accettabile, dal punto di vista cinematico, solo a seguito di un impatto netto
e violento tra le due autovetture. A fronte di tali vuoti probatori, non integrabili aliunde (non essendo obbligo del giudice, ma solo una sua facoltà, provvedere ex officio alla nomina di un consulente tecnico, nel caso di specie non richiesta), la domanda va rigettata sebbene l'aura di incertezza che permea l'intera vicenda consente di non provvedere sulle spese di lite, in ossequio all'ultimo arresto della Corte
Costituzionale (sent. n. 77 del 19.04.2018)…”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da con Parte_1 atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma integrale della medesima sentenza e per l'effetto: dichiarare il conducente del veicolo tipo “Smart” tg. BW292DE unico ed esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in Napoli-Barra, lungo la Via Sesto
Fiorentino, in data 19.02.2017, ore 15,30 ca. e, conseguentemente, data per provata la circostanza della mancata sussistenza, alla data suddetta, di regolare copertura assicurativa relativa alla vettura “Smart” tg. BW292DE di proprietà Persona_1 condannare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma I^ lett., la e la Persona_1
, nelle rispettive qualità di proprietario Controparte_5 del menzionato veicolo e di designata dalla Consap Spa – Fondo di Garanzia CP_6
Vittime della strada per la Regione Campania, ed eventualmente in solido, al risarcimento del danno subito dalla vettura dell'appellante in diretta derivazione del descritto evento lesivo, quantificato in complessivi € 2.304,00 (IVA esclusa), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento o a quella diversa somma che emergesse come congrua all'esito dell'espletata istruttoria, il tutto con integrale vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
A sostegno del proposto appello, ha dedotto che la sentenza di primo Parte_1 grado sarebbe stata affetta da errores in iudicando ed, in particolare, da un'erronea interpretazione dei fatti e delle prove, con particolare riferimento alla deposizione testimoniale.
d) L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., si è costituita a mezzo comparsa di costituzione e difesa depositata telematicamente in data 11.01.2021, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello per
4 mancato rispetto delle forme così come richieste dall'art. 342 c.p.c. nonché di dichiarare inammissibile l'impugnazione in mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ex art. 348 bis c.p.c., concludendo con la richiesta all'adito Giudice di rigettare l'appello interposto dalla avverso la sentenza n°3930/2020 perché Parte_1 inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto e diritto;
in via del tutto subordinata: ritenere e dichiarare il pari concorso di colpa ex art. 2054, c.c.
e per l'effetto provvedere come per legge, vinte le spese di giudizio.
e) Incardinata la lite, nel corso del giudizio, decedeva l'appellata contumace Per_1 ed il giudizio proseguiva nei confronti degli eredi della stessa: ,
[...] CP_2
e . CP_3 Controparte_4
Con ordinanza del 13.10.23, il precedente G.I. rimetteva la causa in istruttoria, e, ritenuta la necessità di una consulenza tecnico-legale, nominava quale Ctu il perito industriale dott. , il quale provvedeva al deposito dell'elaborato peritale in Persona_2 data 14.05.2024.
Con ordinanza del 08.04.2025 veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis e parte appellante , pur dichiarando di aderire formalmente alla Parte_1 proposta conciliativa formulata dal Giudice, come da dichiarazione del 30.05.2025, con le note autorizzate per l'udienza a trattazione scritta del 23.09.2025, riferiva di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economica tale da non aver consentito alla stessa di provvedere al saldo, in favore dell'appellata , delle spese di CTU Controparte_1 come da proposta ex art. 185 bis c.p.c..
Con decreto del 23.09.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.10.2025, udienza alla quale la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis,
348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di
5 cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede pertanto che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente. Per costante giurisprudenza, in particolare secondo l'orientamento consolidatosi dopo la nota novella dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini
6 dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass.
n. 10878/2015). Invero, sensi dell'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello – necessari anche sulla scorta della disciplina previgente- l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II,
08/04/2016, n. 6932).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova
7 testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere adeguatamente provata la domanda risarcitoria dell'istante.
Il giudice di prime cure ha statuito che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile e compiacente il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche, incomplete e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche.
Nel caso di specie, anche il Tribunale, così come il giudice di prime cure, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c. ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste indotto dall'attore, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di
Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti è generica, scarna, imprecisa e lacunosa, quindi, tale da non provare in concreto le modalità del sinistro verificatosi il giorno
19.02.2017.
In particolare, il teste escusso, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né elementi dirimenti quali: a che distanza lo stesso si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro, la direzione di marcia dei veicoli, la velocità tenuta dal veicolo che ha riportato danni, la pregressa attivazione di indicatori di direzione da parte del veicolo Smart, la presenza di traffico o meno sulla strada. Il teste ha, anzi, riferito di aver visto la Smart ripartire dalla posizione di sosta
“iniziando una manovra di immissione nel flusso di circolazione;
nell'effettuazione di tale manovra il conducente della “Smart” non si avvedeva del sopraggiungere di un veicolo “Nissan” di colore giallo andando conseguentemente ad investire la stessa”.
Dalla deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado emergono alcune criticità:
- in primo luogo, il teste non riferisce a quale distanza si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti nel sinistro, né precisa la direzione di marcia degli stessi;
- non precisa la velocità di marcia tenuta dai conducenti dei veicoli;
- non precisa se fossero stati utilizzati gli indicatori di direzione per segnalare
8 regolarmente lo spostamento dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- il teste non precisa le condizioni metereologiche né le condizioni dell'asfalto al momento del sinistro;
- non precisa se, al momento del sinistro per cui è causa, vi fosse traffico e/o incolonnamenti o rallentamenti;
- non precisa perché non sono state chiamate le Autorità considerata la gravità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro de quo.
Conseguentemente, l'unico teste escusso in primo grado non ha offerto elementi idonei a comprendere l'esatta dinamica del sinistro né le sue modalità.
Pertanto, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che i danni riportate dall'autovettura di proprietà dell'istante odierna appellante, siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del veicolo Smart tg.
BW292DE. Debbono, quindi, condividersi i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla veridicità della dinamica del sinistro, stante la ricostruzione del tutto implausibile della dinamica dell'incidente riferita.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi considerato che: - non risultano prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento;
nessuno dei presenti, né il teste escusso in primo grado, si è preoccupato di chiamare le Autorità di polizia, nonostante la gravità dei danni riportati dall'autoveicolo di proprietà dell'odierna appellante.
Alcun apporto utile è stato fornito dalla ctu espletata nel corso del giudizio, atteso che, nell'elaborato peritale in atti, risulta evidenziato che: “stante l'indisponibilità dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo non è stato possibile eseguire la comparazione diretta degli stessi;
l'assenza dei rilievi fotografici afferenti allo status post-urto del veicolo di parte appellata ha reso infattibile la verifica della compatibilità dei danni asseriti conseguenza dell'urto primordiale;
sulla base dell' ipotesi collisiva rappresentata dall'appellante e dall'unico teste escusso, sulle porte del fianco destro il veicolo dell'appellante espone sensibili lavori deformativi che mal si rapportano, sotto il profilo cine–dinamico
e geo–morfologico, alla prima fase incidentale descritta in atti;
la prima porzione del fianco vettura della
Nissan non espone postumi riconducibili alla prima fase di contatto;
l'assenza, sul parafango anteriore
9 destro della Nissan, delle tracce/ danni afferenti alla fase del contatto iniziale delle vetture risulta incongruente attesa la vicinanza delle richiamate componenti (parafango anteriore destro – porta anteriore destra) e le circostanze fattuali rappresentate (urto avvenuto durante la manovra di ripartenza dalla sosta della Smart); - Anche sotto il profilo geo–morfologico emergono dissonanze che portano a screditare l'asserita fase incidentale (urto Smart > Nissan). Invero, confrontando le componenti allocate sugli asseriti plessi d'urto (porta anteriore e posteriore destra della Micra – parafango anteriore sinistro/pneumatico ruota anteriore sinistra Smart) emerge che, a parte un labile riscontro per quota altimetrica delle stesse, i nocumenti residuati sul fianco destro del veicolo dell'appellante denotano una genesi inconciliabile con la fase incidentale prospettata”.
Orbene, dalla espletata consulenza tecnica, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, sono emerse incongruenze geo-morfologiche e dinamico vettoriali dei danni scaturiti dalla prima fase incidentale narrata in atti (urto terzo anteriore sinistro CP_7
contro il fianco destro Nissan Micra), risultanze queste che hanno, infine,
[...] conseguenze negative, quanto alla ricostruzione della dinamica, anche sui danni prodottisi nella seconda fase incidentale, poiché in connessione causale con i primi.
Non risulta provata la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione né come riferita dall'unico teste escusso in primo grado.
Altro dato rilevante emerge dalla consultazione della banca dati sinistri IVASS, relativamente al veicolo di proprietà dell'appellante , prodotta dalla Parte_2 compagnia assicurativa odierna appellata, dalla quale emergono 7 parametri di significatività, in quanto lo stesso, in un breve lasso temporale, restava coinvolto in 7 sinistri stradali.
In conclusione, l'esame delle risultanze processuali non offre un'attendibile ricostruzione dell'evento dedotto in lite ed impedisce pertanto di ricondurre i danni patiti dall'istante all'agente causale dedotto in giudizio.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado e la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
3930/20 resa in data 02.07.2020 e depositata in data 13.07.2020, Dr. Massimo Ruscillo, deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in
10 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva e per la fase decisionale, per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della quale Parte_1 Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nonché eredi di così dispone: Persona_1
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 852,00 oltre rimborso generale, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NN RI DI
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