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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
DEL CAPO (LE) il 08/10/1982, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2 il 15/01/1982, entrambi con il proc. dom. avv. ORRIERI MARIA VITTORIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
1 Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio Per_ concordatario in data 02/06/2009 a Seriate, dalla cui unione sono nati i figli e
, allo stato entrambi minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 29/09-23/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
2 - omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, che Parte_1 Parte_2 si trascrivono di seguito:
“1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnarsi la casa coniugale, sita alla via Paderno, n. 44 a Seriate (BG), alla Per_ signora , che la abiterà con i figli e . Parte_2 Per_2
3. affidarsi congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, con prevalente collocamento presso la madre, presso il domicilio della stessa. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativa all'ordinaria amministrazione, nei periodi in cui i figli minori saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i coniugi, di comune accordo, intendono regolare i tempi di permanenza dei minori con il padre, come segue: • a settimane alternate, i figli staranno dal padre dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 18. • tutti i mercoledì dalle ore
17.30, prendendo i figli a casa o nei luoghi dove svolgono attività extra- scolastiche, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
• nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, i figli staranno dal padre anche il giovedì dalle ore 17:30 prendendo i figli a casa o nei luoghi dove svolgono attività extra-scolastiche, per poi riaccompagnarli a casa della madre alle ore 21:00; • i figli trascorreranno la prima metà delle festività natalizie con il padre e il restante periodo con la madre, ad eccezione della Vigilia che la trascorreranno sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre (il padre dovrà riportare i figli presso la residenza materna entro le 23:00 della Vigilia di Natale); durante le festività pasquali i figli trascorreranno metà periodo con il padre e metà con la madre;
• Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 2 (due) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
5. porsi a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori, nella somma di € 500,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN già conosciute dal signor Tale somma, da corrispondersi in favore della madre Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal mese ed anno successivi rispetto all'omologa;
3 6. disporre, a carico di ciascun genitore, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia in misura pari al 50% con riferimento, ai fini dell'individuazione delle suddette spese e della necessità di previo accordo per il loro vicendevole rimborso, al vigente protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati in uso presso il Tribunale di Bergamo, di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione
4 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il
5 silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. Sono espressamente fatti salvi migliori accordi che potranno intercorrere tra i genitori in ordine alle modalità di visita tenuto conto, in ogni caso, la volontà dei figli minori;
7. i coniugi convengono che l'assegno unico spetterà ad entrambi in misura del
50%;
8. i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
9. le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori;
10. i coniugi non danno reciproca autorizzazione alla pubblicazione di foto e informazioni dei figli minori su qualsiasi piattaforma social (Whatsapp, Facebook,
Instagram ecc.);
6 11. con l'esatta esecuzione di quanto previsto nelle sovrascritte condizioni, i coniugi danno atto di aver già risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SERIATE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2009, atto n.17, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa CA RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
DEL CAPO (LE) il 08/10/1982, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2 il 15/01/1982, entrambi con il proc. dom. avv. ORRIERI MARIA VITTORIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
1 Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio Per_ concordatario in data 02/06/2009 a Seriate, dalla cui unione sono nati i figli e
, allo stato entrambi minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 29/09-23/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
2 - omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, che Parte_1 Parte_2 si trascrivono di seguito:
“1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnarsi la casa coniugale, sita alla via Paderno, n. 44 a Seriate (BG), alla Per_ signora , che la abiterà con i figli e . Parte_2 Per_2
3. affidarsi congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori, con prevalente collocamento presso la madre, presso il domicilio della stessa. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativa all'ordinaria amministrazione, nei periodi in cui i figli minori saranno collocati presso ciascuno di essi;
4. i coniugi, di comune accordo, intendono regolare i tempi di permanenza dei minori con il padre, come segue: • a settimane alternate, i figli staranno dal padre dal venerdì alle ore 18 alla domenica alle ore 18. • tutti i mercoledì dalle ore
17.30, prendendo i figli a casa o nei luoghi dove svolgono attività extra- scolastiche, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
• nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, i figli staranno dal padre anche il giovedì dalle ore 17:30 prendendo i figli a casa o nei luoghi dove svolgono attività extra-scolastiche, per poi riaccompagnarli a casa della madre alle ore 21:00; • i figli trascorreranno la prima metà delle festività natalizie con il padre e il restante periodo con la madre, ad eccezione della Vigilia che la trascorreranno sempre con il padre e il giorno di Natale sempre con la madre (il padre dovrà riportare i figli presso la residenza materna entro le 23:00 della Vigilia di Natale); durante le festività pasquali i figli trascorreranno metà periodo con il padre e metà con la madre;
• Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 2 (due) settimane anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
5. porsi a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli minori, nella somma di € 500,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN già conosciute dal signor Tale somma, da corrispondersi in favore della madre Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal mese ed anno successivi rispetto all'omologa;
3 6. disporre, a carico di ciascun genitore, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia in misura pari al 50% con riferimento, ai fini dell'individuazione delle suddette spese e della necessità di previo accordo per il loro vicendevole rimborso, al vigente protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati in uso presso il Tribunale di Bergamo, di seguito riportato:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione
4 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il
5 silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. Sono espressamente fatti salvi migliori accordi che potranno intercorrere tra i genitori in ordine alle modalità di visita tenuto conto, in ogni caso, la volontà dei figli minori;
7. i coniugi convengono che l'assegno unico spetterà ad entrambi in misura del
50%;
8. i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
9. le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta di identità validi per l'espatrio anche per i figli minori;
10. i coniugi non danno reciproca autorizzazione alla pubblicazione di foto e informazioni dei figli minori su qualsiasi piattaforma social (Whatsapp, Facebook,
Instagram ecc.);
6 11. con l'esatta esecuzione di quanto previsto nelle sovrascritte condizioni, i coniugi danno atto di aver già risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SERIATE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2009, atto n.17, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
CA RA
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