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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5115/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015222684000 BOLLO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015222684000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7049/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e RE LA depositato in data 7.8.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento
1. n. 09420240015222684000 notificatagli in data 6.6.2025 (la prova la forniva AdER) e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 202, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 382,66.
2. n. 09420250001545001000 notificatagli in data 7.5.2025 (la prova la forniva AdER) e relativa a sanzione amministrativa CdS, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 271,43.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella sub 2; la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure RE LA e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla cartella sub 2, la Corte è priva di giurisdizione.
È noto, infatti, che le controversie in materia di sanzioni amministrative inflitte per infrazione al codice della strada si appartengono alla giurisdizione del giudice di pace.
Si impone dunque la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace competente per territorio, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Quanto alla cartella sub 2, il ricorso è parzialmente fondato.
RE LA non ha invero dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 indicato in cartella quale presupposto dell'iscrizione a ruolo per detta annualità, ciò che implica l'accoglimento del ricorso pere detta annualità, essendo certamente maturata la decadenza/prescrizione triennale del tributo alla data di notifica della cartella. Quanto all'annualità 2021, la pretesa tributaria è stata iscritta a ruolo, siccome emerge chiaramente dalla cartella, entro i termini di decadenza, in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso in relazione a detta annualità, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso in relazione al solo carico per TASSA AUTO 2019 e dunque l'annullamento in parte qua della cartella. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella 09420250001545001000. Accoglie il ricorso in relazione alla cartella 094202400115222684000 quanto alla posta per l'annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5115/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015222684000 BOLLO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240015222684000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7049/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 10.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e RE LA depositato in data 7.8.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento delle cartelle di pagamento
1. n. 09420240015222684000 notificatagli in data 6.6.2025 (la prova la forniva AdER) e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2019 e 202, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 382,66.
2. n. 09420250001545001000 notificatagli in data 7.5.2025 (la prova la forniva AdER) e relativa a sanzione amministrativa CdS, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 271,43.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella sub 2; la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure RE LA e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto quanto all'annualità 2019; quanto poi all'annualità 2021 l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza nessuna delle parti presenziava e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla cartella sub 2, la Corte è priva di giurisdizione.
È noto, infatti, che le controversie in materia di sanzioni amministrative inflitte per infrazione al codice della strada si appartengono alla giurisdizione del giudice di pace.
Si impone dunque la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice di pace competente per territorio, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
Quanto alla cartella sub 2, il ricorso è parzialmente fondato.
RE LA non ha invero dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento presupposto per l'annualità 2019 indicato in cartella quale presupposto dell'iscrizione a ruolo per detta annualità, ciò che implica l'accoglimento del ricorso pere detta annualità, essendo certamente maturata la decadenza/prescrizione triennale del tributo alla data di notifica della cartella. Quanto all'annualità 2021, la pretesa tributaria è stata iscritta a ruolo, siccome emerge chiaramente dalla cartella, entro i termini di decadenza, in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso in relazione a detta annualità, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Si impone dunque l'accoglimento del ricorso in relazione al solo carico per TASSA AUTO 2019 e dunque l'annullamento in parte qua della cartella. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella 09420250001545001000. Accoglie il ricorso in relazione alla cartella 094202400115222684000 quanto alla posta per l'annualità 2019. Rigetta nel resto. Compensa le spese. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)