Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 154 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso _1 C.F._1 giust orso in appello, presso il cui indiritto di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante E
Controparte_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Carta del docente CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza n. 1525/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Cosenza - Sezione Lavoro, Giudice Dott. Vincenzo Lo Feudo, pubblicata il 04/10/2023 e non notificata, resa all'esito del giudizio di primo grado rubricato al R.g. n. 2206/2023, relativo al rigetto della domanda azionata dall'odierna appellante avente ad Parte_2 oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente a l beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni formulate da _1
nel ricorso di primo grado, così come di seguito ripr
[...]
e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, per la somma totale di € 1.000,00, e per l'effetto, condannare il resistente a CP_1 provvedere in tal senso con assegnazione della so lessiva di € 1,000,00. Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del
1
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato il docente immesso in parte_1 ruolo con decorrenza dall scolastico n giudizio>, deducendo di aver lavorato a termine negli Controparte_1 anni scolastici 2016/2017 2017/2018, senza tuttavia fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, prevista dall' l'art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, per un importo di euro 500,00. Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.94 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato. Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. 1 Concludeva con una richiesta di condanna del alla corresponsione dell'importo CP_1 nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati. Il
si costituiva, chiedendo il rigetto della Controparte_1
§3 Il Tribunale rigetta il ricorso perché <<…con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e tenendo conto che la richiesta è stata avanzata per la prima volta in sede stragiudiziale nel 2022 e poi con il ricorso depositato nel 2023, il beneficio non può più essere fruito da parte ricorrente, che potrebbe al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avesse allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio l'abbia costretto a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni abbia fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante). Nulla a tale riguardo risulta, tuttavia, essere stato specificamente prospettato dal ricorrente…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta violazione e _1 falsa applicazione degli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione,
2 omessa e/o erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà della motivazione alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27/10/2023. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il
[...]
non si è costituito in giudizio. Controparte_1 olo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 15/18 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello si presta ad essere accolto, alla luce del recente e condivisibile arresto della Corte di Cassazione, secondo cui <la carta docente prevista dall comma della l. n. del spetta pur in assenza di domanda anche ai docenti non ruolo sia a quelli con incarico annuale che titolari docenza fino al termine delle attivit didattiche caso mancato riconoscimento tempestivo beneficio i interni sistema scolastico nelle graduatorie supplenze incaricati supplenza o transitati possono chiedere l forma specifica e quindi>della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore>> (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
§5.1 Nel corpo della motivazione, la Corte chiarisce quanto segue:
<<…6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno
3 scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione
4 dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti euro unitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché
5 ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto euro unitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il
6 che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori
“avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello euro unitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili. Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999, Per_1
tro ; nonché Corte di Giustizia 11 novembre Per_2 Per_3 Per_4 CP_2
Corte ia 24 febbraio 1994, ). Per_5
8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi. L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo.
9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di «plurimi contratti annuali o fino al CP_3 termine delle attività di did e» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017, per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 2018-2019 un servizio dal 28.9.2018 al 31.8.2019. Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio. Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2 (per un anno scolastico) della L. n. 124/1999. È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissimo periodo dal 19.10.2016 al 15.11.2016 fu svolto
7 sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n. 449/1997) e dunque si trattava di una supplenza temporanea. Tuttavia, oltre al fatto che lo stesso ricorrente presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche e che fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, è comunque evidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…>>.
§5.2 In sostanza, la Corte di Cassazione, dopo avere ricostruito la materia sottesa ed interpretato la normativa di riferimento alla luce dei principi costituzionali e del diritto euro unitario, risolve, in senso favorevole al lavoratore, la questione dell'impossibilità dell'adempimento in forma specifica, che il Tribunale aveva ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto.
§5.3 La Corte, poi, pur non risolvendo il problema della dovutezza della carta Docenti nell'ipotesi di supplenze brevi, stabilisce le coordinate entro cui il docente precario ha diritto al beneficio in questione: si deve trattare di supplenze fino al termine delle attività didattiche, deve esserci unitarietà di cattedra/posto, non deve esserci discontinuità tra un contratto e l'altro. Il caso di specie vi rientra a pieno, perché si tratta di contratti stipulati per due anni di seguito (sullo stesso posto, cattedra di matematica e fisica), da novembre il primo e da settembre il secondo fino alla fine delle attività didattiche.
§6 In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 14 febbraio 2024, avverso la sen
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1525/23, resa in data 4 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale
8 docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
2. condanna l'appellato alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 321,00 quanto al primo grado, ed in euro 247,00 quanto al secondo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 19 maggio 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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