Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01236/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Parato e Francesco D’Agata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11.9.2023, datato 11.9.2023, emanato dal Questore di Lecce, notificato a mani dell’interessato il 13.9.2023, relativo alla sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo;
- della “Lettera di contestazione degli addebiti” n. -OMISSIS-, datata 5.8.2023, emessa dal Questore di Lecce e notificata il 12.8.2023;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. NO LL RE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11.09.2023, con cui il Questore di Lecce ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio; è altresì impugnata la presupposta lettera di contestazione degli addebiti n. -OMISSIS- del 05.08.2023.
1.1. In sintesi, il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Gallipoli, espone che – a seguito di assenza dal servizio per motivi sanitari a decorrere dal 22 luglio 2023 – l’Amministrazione gli ha contestato di non essere stato reperibile il giorno 30 luglio 2023 presso la propria abitazione durante le fasce orarie previste per la visita fiscale, essendo stato individuato da personale della Capitaneria di Porto dell’ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni a bordo di un natante da diporto presso Lido Marini, in compagnia della moglie; in tale occasione, secondo quanto segnalato dall’Ufficio marittimo locale, il ricorrente si è qualificato come interlocutore telefonico per il disbrigo di pratiche assicurative a favore dell’utenza di tale ufficio, attività ritenuta incompatibile con lo status di agente di Polizia.
1.2. La difesa attorea ha affidato il mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: I. “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Violazione dell’art. 4, comma 2, rispettivamente nn. 18 e 2 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737. Violazione dell’art. 32 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, in combinato disposto con le relative norme del regolamento di servizio, apprestato dal d.p.r. 25 ottobre 1982, n. 385. Violazione dell’art. 53 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 60 e ss. del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 50 e ss del citato d.p.r. 335/1982. Eccesso di potere. Carenza istruttoria e motivazionale; irrazionalità e ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata. Sviamento” ; II. “ In via subordinata: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Violazione dell’art. 4, comma 2, rispettivamente nn. 18 e 2 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737. Eccesso di potere. Carenza istruttoria e motivazionale; irrazionalità e ingiustizia manifesta”.
2. In data 11.12.2023, il Ministero intimato si è costituito con atto di stile.
3. L’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 28.12.2023, per difetto del presupposto del periculum in mora.
3.1. Nel prosieguo del giudizio, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 31.1.2025 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori, cui l’Amministrazione ha adempiuto con deposito documentale del 24.2.2025.
3.2. Infine, all’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va premesso che l’irrogazione della sanzione è motivata con riferimento alle seguenti condotte, addebitate al ricorrente: “ … poneva in essere un comportamento non conforme, anche fuori dal servizio, senza alcuna comunicazione giustificativa e autorizzazione per entrambe le circostanze di seguito enunciate per aver violato la norma che prevede che il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia non possa esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, ad eccezione delle società cooperative fra impiegati dello Stato, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, e perché il giorno 30.07.2023 alle ore 16:30 circa si trovava nello specchio acqueo antistante il litorale della località lido Marini del Comune di Ugento (LE), a bordo di un natante da diporto in compagnia della moglie, occupandosi del disbrigo di talune pratiche assicurative in favore dell’utenza dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni (LE), anziché permanere in casa, per la prescritta visita fiscale, Punizione prevista dall’art 4, comma 2, nr.18 e 2 del D.P.R. nr. 737/81 - mancanza accertata in data 30.07.2023 – 7^ punizione”.
5. Dal dato testuale delle ragioni su cui si basa il provvedimento disciplinare, emerge dunque che la sanzione disciplinare inflitta al militare si basa su due addebiti:
i ) violazione della reperibilità : la P.A. ha contestato al ricorrente di non essere rimasto a casa durante il periodo di reperibilità prescritto mentre era in aspettativa per motivi di salute;
ii ) esercizio di attività incompatibile con l’impiego pubblico : il ricorrente è stato inoltre incolpato di essersi occupato di pratiche assicurative senza autorizzazione, in condizione di incompatibilità con la funzione pubblica ricoperta, violando le norme relative ai doveri del personale della Polizia di Stato.
6. In relazione al primo caposaldo motivazionale su cui si basa il provvedimento sanzionatorio, il ricorrente lamenta anzitutto un errore nella qualificazione giuridica della propria assenza, che non era dovuta a una comune “malattia”, bensì a una “aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio”. Tale distinzione è ritenuta dirimente in quanto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 686/1957, per il personale in aspettativa l’Amministrazione è tenuta a preavvisare dello svolgimento della visita di controllo, non sussistendo un obbligo a carico del dipendente di preventiva comunicazione di momentanea indisponibilità nelle fasce orarie di reperibilità; di conseguenza, l’allontanamento temporaneo dal proprio domicilio non integrerebbe alcuna violazione disciplinare.
6.1. La doglianza merita positivo apprezzamento.
6.2. Occorre al riguardo preliminarmente richiamare la disciplina normativa dell’aspettativa per motivi di salute, al fine di evidenziarne i presupposti di applicabilità e la relativa disciplina.
6.3. L’articolo 66 del T.U. n. 3 del 1957 prevede, per quel che concerne l’istituto dell’aspettativa, che “ 1. L’impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. 2. Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell’impiegato, dall’organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d’ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso l’impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. 3. Non può in alcun modo disporsi del posto dell’impiegato collocato in aspettativa ”.
6.4. Il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante “ Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”, disciplina, al titolo IV, i “ Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità ” e, in particolare al Capo I, la “ Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio ”.
6.5. L’articolo 30, rubricato “ Denuncia dell’infermità ”, dispone che “ La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all’autorità competente, ai sensi dell’art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l’infermità e la presumibile durata di questa.L’impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l’obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l’impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l’Amministrazione può collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
6.6. Il successivo articolo 32, rubricato “ Visita di controllo ”, prevede, al comma 1, che “ L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’amministrazione ”; aggiungendo, al comma 3, che “ l’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo ” e, al comma 5, che “ Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata ”.
6.7. Sulla base della normativa innanzi richiamata, deve ritenersi, con ciò condividendosi le osservazioni della ricorrente, che, in caso di aspettativa, la verifica che l’amministrazione può effettuare al fine di verificare l’esistenza della malattia e la concessione del beneficio sia quella della “ visita di controllo ”, per la quale, in relazione alla manifestata volontà di farsi assistere da un medico di fiducia, è necessario preavvisare il dipendente e che, pertanto, non trovano in materia applicazione le disposizioni del decreto 17 ottobre 2017, n. 206 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ordine alle visite fiscali ed al rispetto delle fasce orarie di reperibilità (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. I, n. 194/2023 del 10.2.2023).
7. Orbene, applicando alla vicenda concreta oggetto del presente contenzioso le coordinate ermeneutiche di cui sopra, è comprovato in atti – in base alla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione – che il giorno 30.7.2023 il dipendente si trovava in “ASPETTATIVA FINO AL 31/07/23” per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (cfr. ordine di servizio n. -OMISSIS- e certificato medico contenente prescrizione di riposo per giorni 10 per la patologia “cervicalgia” - All. n. 6 e All. n. 8 al ricorso).
7.1. Sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, il ricorrente risultava dunque essere in aspettativa per motivi di salute e perciò avrebbe dovuto essere preventivamente avvisato della visita di controllo.
7.2. Da ciò consegue, quale naturale precipitato logico, il venir meno del primo dei presupposti oggettivi su cui si fonda, in parte qua , l’illecito disciplinare per cui vi è causa, stante la non corretta applicazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che il dipendente fosse comunque assoggettato all’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie di visita fiscale.
8. Non è invece meritevole di positivo apprezzamento l’ulteriore profilo di censura, con cui il ricorrente – relativamente al secondo corno motivazionale del provvedimento disciplinare ( ossia con riferimento al contestato esercizio di attività lavorativa incompatibile ) – sostiene che tale accusa sia fondata su un macroscopico errore interpretativo dei fatti, evidenziando che il giorno dell’evento egli stesso si era avvicinato spontaneamente agli operanti della Guardia Costiera con l’intento di salutarli e di chiedere notizie di un loro collega, con cui aveva un rapporto di conoscenza e che aveva messo in contatto con la propria moglie - titolare e unica gerente di un’agenzia assicurativa - al fine di ottenere informazioni circa alcune polizze; denuncia conseguentemente l’illogicità della determinazione gravata, laddove il Questore ha ritenuto che il mero contatto tra colleghi possa integrare il “ disbrigo di talune pratiche assicurative” .
8.1. Invero, dalle evidenze di causa – ed in particolare dall’informativa riservata del Comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Torre San Giovanni d’Ugento (cfr. nota prot. n. -OMISSIS-, doc. n. 4 foliario Avv. Stato) – emerge chiaramente che lo stesso ricorrente, nello specifico frangente, si faceva riconoscere dall’equipaggio della Guardia Costiera come l’interlocutore telefonico per il disbrigo di talune pratiche assicurative eseguite in favore di quell’ufficio.
8.2. Conseguentemente l’organo procedente ha correttamente ritenuto che il ricorrente si sia occupato di pratiche assicurative senza autorizzazione, in condizione di incompatibilità con la funzione pubblica ricoperta, violando le norme relative ai doveri del personale della Polizia di Stato, ed in specie le prescrizioni recate dal combinato disposto degli articoli 60 del d.P.R. n. 3/1957 e 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all’articolo 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 737/81, che sanzionano la condotta del dipendente che contravvenga al divieto di svolgere incarichi non preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
8.3. Né il ricorrente, a fronte della circostanziata informativa riservata proveniente da un pubblico ufficiale, ha fornito concreti elementi probatori di segno contrario, al fine di confutare l’addebito relativo all’esistenza di un incarico esterno, non autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
9. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, fatta salva la riedizione del potere.
10. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
NO LL RE, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LL RE | OR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.