TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 216
TAR
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della disciplina sulla reperibilità durante l'aspettativa per infermità da causa di servizio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che per il personale in aspettativa per infermità da causa di servizio è necessaria la preventiva comunicazione della visita di controllo, non trovando applicazione le disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità per le comuni assenze per malattia.

  • Rigettato
    Esercizio di attività incompatibile con l'impiego pubblico

    Il Tribunale ha rigettato questo motivo, ritenendo provato, sulla base di un'informativa della Guardia Costiera, che il ricorrente si sia qualificato come interlocutore per il disbrigo di pratiche assicurative, configurando così un'attività incompatibile e non autorizzata.

  • Accolto
    Vizi della lettera di contestazione

    L'annullamento del provvedimento sanzionatorio comporta, di riflesso, l'annullamento degli atti presupposti, inclusa la lettera di contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 216
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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