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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1650/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2025, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa:
TRA
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata, ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente atto, in San Marco in Lamis (FG) alla Via Custoza, n.27, presso e nello studio dell'Avv. Luciano Masullo, che la rappresenta ed assiste
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Resistente - contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 la ricorrente concludeva riportandosi al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.04.2025 la ricorrente, esponendo di aver contratto, in data 11.06.1977, in San Marco in Lamis (FG), matrimonio concordatario con il Sig. Controparte_1 il cui atto veniva regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1
- anno 1977, dalla cui unione coniugale nascevano i figli , nel 1978, e Antonio, nel 1983, Per_1 entrambi economicamente autosufficienti, e per il quale il Tribunale di Foggia pronunciava, prima con sentenza non definitiva n.28/2005 e poi con sentenza definitiva passata in giudicato n.
704/2006, depositata il 20.04.2006, la separazione personale dei coniugi, ne chiedeva la cessazione degli effetti civili.
Rappresentava, a tal fine, che, essendo venuta definitivamente meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi, dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra gli stessi e che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio, precisando che entrambe le parti dispongono di mezzi economici sufficienti per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi a seguito dei differimenti disposti con i decreti del 15.04.2025
e del 06.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso al resistente, il quale non si è costituito né è comparso, dopo aver fatto precisare le conclusioni alla parte costituita e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al
Pubblico Ministero per il parere di competenza, reso in senso favorevole il 16.10.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da va Parte_1 accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
A seguito della sentenza non definitiva n.28/2005 e della successiva sentenza definitiva n.704/2006 passata in giudicato, emesse dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi e, in conformità al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti veniva proposta dopo il decorso del termine di un anno di ininterrotta separazione e ciò a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio della resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata, essendo i due figli delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia della resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il Controparte_1
P.M., così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.1977 in San
Marco in Lamis (FG) tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di
[...]
Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1 - anno
1977;
3) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania RIGNANESE dott. Antonio BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1650/2025, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa:
TRA
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata, ai fini Parte_1 CodiceFiscale_1 del presente atto, in San Marco in Lamis (FG) alla Via Custoza, n.27, presso e nello studio dell'Avv. Luciano Masullo, che la rappresenta ed assiste
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
Resistente - contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 la ricorrente concludeva riportandosi al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.04.2025 la ricorrente, esponendo di aver contratto, in data 11.06.1977, in San Marco in Lamis (FG), matrimonio concordatario con il Sig. Controparte_1 il cui atto veniva regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1
- anno 1977, dalla cui unione coniugale nascevano i figli , nel 1978, e Antonio, nel 1983, Per_1 entrambi economicamente autosufficienti, e per il quale il Tribunale di Foggia pronunciava, prima con sentenza non definitiva n.28/2005 e poi con sentenza definitiva passata in giudicato n.
704/2006, depositata il 20.04.2006, la separazione personale dei coniugi, ne chiedeva la cessazione degli effetti civili.
Rappresentava, a tal fine, che, essendo venuta definitivamente meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi, dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra gli stessi e che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio, precisando che entrambe le parti dispongono di mezzi economici sufficienti per provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi a seguito dei differimenti disposti con i decreti del 15.04.2025
e del 06.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso al resistente, il quale non si è costituito né è comparso, dopo aver fatto precisare le conclusioni alla parte costituita e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio, trasmettendo gli atti al
Pubblico Ministero per il parere di competenza, reso in senso favorevole il 16.10.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da va Parte_1 accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
A seguito della sentenza non definitiva n.28/2005 e della successiva sentenza definitiva n.704/2006 passata in giudicato, emesse dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi e, in conformità al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti veniva proposta dopo il decorso del termine di un anno di ininterrotta separazione e ciò a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio della resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata, essendo i due figli delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia della resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il Controparte_1
P.M., così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.1977 in San
Marco in Lamis (FG) tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di
[...]
Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1 - anno
1977;
3) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania RIGNANESE dott. Antonio BUCCARO