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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 728/2025 tra
Parte_1
Parte_2 RICORRENTI e
IRENZE Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 10m56 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per e per presente personalmente, l'avv. Parte_1 Parte_2 CARETTI FRANCESCO Per la dott.ssa Controparte_2 FERSINI CLAUDIA L'avv. Caretti si riporta alle verbalizzazioni di udienza depositate in PCT il 5.11.2025 e che, senza contestazione della parte resistente, sono riportate di seguito nel presente verbale Il sig. , in relazione alla propria posizione soggettiva di obbligato in solido, in via Parte_2 preliminare, in riferimento al verbale unico di accertamento dell' di n. FI00000/2021- Pt_3 CP_2 301-01 del 10 gennaio 2023, riportante protocollo n. 5197 dell'8 febbraio 2023, mai notificato a mezzo pec, provvede a disconoscere il contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_to 4” in quanto il predetto verbale non è stato mai notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r postale dal predetto;
altresì, in riferimento ai citati documenti informatici denominati “all_to 3” a pag. 11 e “all_to 4” alla prima pagina, riportanti la copia informatica dell'avviso di ricevimento della racc. a/r cron. 356 datata 14 febbraio 2023, disconosce la firma presente su entrambi i documenti informatici, in quanto la sottoscrizione datata 14 febbraio 2023 non è stata apposta dal predetto sig. . Parte_2 La società in persona del legale rapp. p.t. sig. , in via Pt_1 Parte_1 Parte_2 preliminare, in riferimento al verbale unico di accertamento dell' di n. FI00000/2021- Pt_3 CP_2 301-01 del 10 gennaio 2023, riportante protocollo n. 5197 dell'8 febbraio 2023, mai notificato a mezzo pec, provvede a disconoscere il contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_to 4” in quanto il predetto verbale non è stato mai notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r postale dalla società; altresì, in riferimento ai documenti denominati “all_to 3” a pag. 11 e “all_to 4” alla prima pagina, il sig. disconosce la circostanza di aver Parte_2 ricevuto in qualità di legale rapp. p.t. della società la consegna del verbale a mezzo racc. postale con l'avviso di ricevimento cron. 356 datato 19 febbraio 2023, in quanto il predetto avviso riporta la firma della sig.ra , figlia del ricorrente, la quale non era al servizio e/o alle dipendenze della Persona_1 società destinataria, così come erroneamente indicato nella ricevuta postale, e come si evince dall'estratto contributivo della predetta sig.ra che si deposita;
tale verbale di accertamento Persona_1 non è mai stato ricevuto e consegnato al legale rapp. p.t. della società, e sussiste la palese violazione dell'art. 145 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata, i ricorrenti - con riserva di integrazione previa autorizzazione al deposito di note esplicative - contestano la regolarità ed il contenuto della memoria difensiva depositata dall' di Pt_3
(da pag. 1 a pag. 17) in quanto non corrispondente con l'esaustiva descrizione dei fatti riportati CP_2 nel ricorso (da pag. 1 a pag. 7), con specifica indicazione delle norme di diritto violate (cfr. da 7 a pag. 18); altresì, i ricorrenti contestano il contenuto dei documenti informatici depositati dall' di Pt_3
dall'allegato n. 03 al n. 50 (comprese: - le dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio dai CP_2 sigg.ri e dipendenti della società fallita Servizi Italia S.r.l.; - le buste paga emesse CP_3 Pt_4 dal loro datore di lavoro;
i documenti con gli orari di lavoro depositati) in quanto in palese contrasto con l'ampia documentazione probatoria già depositata (cfr. all.ti dal n. 1 al n. 21 in atti). Alla stregua di quanto esposto, appare chiaro che la prova testimoniale articolata dalla resistente (da pag. 15 della memoria difensiva) deve essere dichiarata inammissibile;
invero, su tali circostanze l' non ha fornito deduzioni del motivo per cui le dichiarazioni che ha prodotto in giudizio e CP_1 rese - ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice Penale – dai sigg.ri e (cfr. i files CP_3 Pt_4
“all_19” e “all_20” dep. I.T.L.) sono sovrapponibili, quindi, in contrasto con la circostanza che le audizioni sono avvenute in maniera separata;
altresì, si eccepisce che i due dipendenti di Servizi Italia S.r.l. non possono assumere il ruolo di testimoni ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ed i capitoli di prova dal n. “1) DCV” al n. “7) DCV” sono palesemente generici e contengono circostanze valutative e negative, inoltre, manca l'indicazione specifica dei fatti costitutivi e della esposizione delle circostanze di fatto idonee a far assumere loro una determinata consistenza temporale e quantitativa;
in via gradata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di ammissione dell'avversa prova testimoniale, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sugli stessi capi, con gli stessi testi indicati da controparte, e con i testi già indicati nel ricorso da pag. 21 a pag. 26. In via istruttoria, fermo restando quanto dedotto nel ricorso e nel presente verbale – e confidando nell'accoglimento delle eccezioni preliminari - senza inversione dell'onere della prova, i ricorrenti chiedono di nuovo l'ammissione della prova testimoniale, sulle circostanze e con i testi già indicati nel ricorso da pag. 21 a pag. 26. La dott.ssa Fersini rileva che non hanno pregio i disconoscimenti operati, dovendo procederci con querela di falso. Il giudice, essendo la causa matura per la decisione, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla disucssione. L'avv. Caretti discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo, sia nel merito che in via istruttoria, nonché alle verbalizzazioni e dichiarazioni odierne e agli allegati in atti;
chiede di esibire estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa della sig.ra dal 2018 alla data odierna. Persona_1 La dott.ssa Fersini si riporta alla memoria di costituzione e difesa e alle produzioni, istanze e conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio, disponendo che parte ricorrente in data odierna depositi in PCT l'estratto contributivo oggi esibito in udienza.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 17,02, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO RAFFAELE e dell'avv. CARETTI C.F._1 FRANCESCO, elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO VENETO 4 presso il CP_2 difensore avv. CARETTI FRANCESCO Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dei dottori FERSINI CLAUDIA, e P.IVA_2 Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 9 Controparte_5
presso il difensore avv. FERSINI CLAUDIA CP_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2025 in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
(esercente attività di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di Parte_1 installazione di impianti fotovoltaici ed eolici), ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21.6.2024 (prot n. 2779-2781/2025), notificata alla società il 31.1.2025 e al Pt_2 il 18.2.2025, con la quale l'Ispettorato d'Area Metropolitana di Firenze ha ingiunto il pagamento della somma di € 29.226,62 (a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica) per le seguenti violazioni:
“1) Art. 30 comma 1 e art 18 comma 5 bis d.lgs. 10 settembre 2003 n 276 così come modificato dall'art.1 comma 1 D. lgs. 08/2016 – INTERPOSIZIONE ILLECITA DA (la Controparte_6 sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18 comma 5 bis del medesimo disposto normativo nell'importo di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01.01.2019 , ai sensi dell'art.1 comma 445, lett d) punto 1, L. n.
145 del 30.12.2018- ai sensi dell'art. 1 comma 6, D. Lgs 8/2016 la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000), poiché ha utilizzato, in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, le prestazioni dei lavoratori e Parte_5 dal 10.06.2021 al 31.03.2022, per un totale di 403 giornate complessive Parte_6 di lavoro (rispettivamente, di 191 giornate di lavoro per quanto riguarda e Parte_6 di 212 giornate di lavoro per quanto riguarda ); Parte_5
2) Art. 29 comma 1 e art. 18 comma 5 bis D. Lgs. 276/2003, modificato dal D. Lgs. 6 ottobre 2004
n.251 e dall'art. 1 e 6 D. Lgs 8/2016, (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18 comma 5 bis del medesimo disposto normativo nell'importo di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
importo già maggiorato del 20% a decorrere dal 01.01.2019, ai sensi dell'art.1, comma 445 lett. d) punto 1, della legge n. 145 del 30-12-2018; ai sensi dell'art. 1 comma 6, D. Lgs
8/2016 la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000), poiché ha utilizzato in virtù di un contratto di appalto stipulato con una società terza, ma in qualità di datore di lavoro di fatto, esercitando i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro, le prestazioni di lavoro di e dal 01.04.2022 al Parte_5 Controparte_7
03.05.2022, per totale di 31 giornate di lavoro prestate dagli stessi”;
In via gradata, i ricorrenti hanno fatto valere i seguenti vizi:
a) omessa notifica del presupposto verbale di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023;
b) decadenza per la violazione dei termini massimi per la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
c) violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2024 - Ne bis in Idem;
d) nel merito, insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con i lavoratori e insussistenza dell'interposizione da pseudo – distacco;
e) obbligo di trasparenza ed erroneità della determinazione della sanzione ingiunta.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa l'omessa notifica del verbale unico di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa la decadenza per l'inosservanza dei termini massimi per la notifica della citata ordinanza ingiunzione, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa la violazione del D. Lgs. n. 124/2004 e per aver duplicato il procedimento di accertamento amministrativo in data 14 giugno 2023 in seguito all'accoglimento dei ricorsi in data 13 aprile 2023, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa l'insussistenza di violazioni di leggi, l'insussistenza di rapporto subordinato con i dipendenti di Servizi Italia Srl, e dell'insussistenza dell'interposizione illecita da pseudo distacco, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' Controparte_1
e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
[...] in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1
[... in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali ispettivi Parte_2 sottesi e di tutti gli atti connessi, e determinare d'ufficio il minor importo dovuto dai ricorrenti ai sensi di legge. In ogni caso: condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, rimborso spese generali, oltre accessori, con attribuzione”.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato d'Area Metropolitana di Firenze ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così risultando assorbita la pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
a) Omessa notifica del presupposto verbale di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio
2023
La doglianza è infondata, avendo l' dato dimostrazione documentale di aver notificato il CP_1 predetto verbale unico di accertamento (prot. n. 5197) in data 14.2.2023 a e in data Controparte_8
19.2.2023 presso la sede legale della (docc. 3 e 4 fasc. res.). Parte_1
A ciò deve aggiungersi la notifica a mezzo pec in data 8.2.2023 del verbale unico di accertamento n.
FI00000/2021-301-02 prot n. 5206, relativo all'obbligato in solido (doc. 4 fasc. ric.). Non hanno pregio le contestazioni sollevate dai ricorrenti alla odierna udienza in riferimento alla notifica del verbale unico prot 5197.
Invero, le contestazioni sono consistite nel disconoscimento del “contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_4” in quanto il predetto verbale non è mai stato notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r, postale” dalla società e da nel Parte_2 disconoscimento da parte di della firma a sé apparentemente riferibile e presente su Parte_2 entrambi i documenti informatici (pag. 11 del doc. 3 e pag. 1 del doc.4) riportanti la copia informatica dell'avviso di ricevimento della racc. a/r cron. 356 del 14.2.2023, nonché nel disconoscimento da parte di (quale legale rappresentante della società ricorrente) della circostanza di aver Parte_2 ricevuto la consegna del verbale a mezzo racc. postale con avviso di ricevimento n. 356 del 19.2.2023, in quanto “il predetto avviso riporta la firma della sig.ra , figlia del ricorrente, la quale Persona_1 non era in servizio e/o alle dipendenze della società destinataria, così come erroneamente indicato nella ricevuta postale, e come si evince dall'estratto contributivo della predetta sig.ra che Persona_1 si deposita;
tale verbale di accertamento non è mai stato ricevuto e consegnato al legale rapp. p.t. della società, e sussiste la palese violazione dell'art. 145 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge”.
Sennonchè, le contestazioni riguardano atti (relate di notifica) che assumono natura di atti pubblici, contro le cui attestazioni è possibile solo proporre querela di falso, in questa sede non presentata.
Le contestazioni sopra riportate non sono quindi idonee a superare le risultanze emergenti dalle relate di notifica in atti, nemmeno alla luce dell'estratto conto contributivo di depositato in atti in Persona_1 data odierna.
b) Decadenza per la violazione dei termini massimi per la notifica dell'ordinanza ingiunzione
Ai sensi dell'14 L. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Contrariamente agli assunti di parte ricorrente, tale disposizione attiene solo alla notifica della violazione e non anche del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, per la quale – secondo giurisprudenza consolidata – opera il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di commissione della violazione (vd. per tutte, di recente, Cass., 2257/2025).
Chiarito che, per giurisprudenza unanime, il termine decadenziale ex art. 14 cit. decorre dalla data di completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concrea conoscenza di tutti gli elementi che integrano l'illecito (cfr., tra le tante, Cass., 27702/1019), nel caso di specie è pacifico che l'accertamento si sia concluso il 10.1.2023 (vd. verbale unico de quo) e risulta documentalmente (v. sopra) che il verbale unico di accertamento e notificazione FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023 sia stato notificato in data 14.2.2023 a e in data 19.2.2023 presso Controparte_8 la sede legale della entro il termine decadenziale di 90 giorni. Parte_1
Nemmeno potrebbe dirsi maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle date (31.1.2025 e
18.2.2025) di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 226, considerati i periodi oggetto delle violazioni
(10.6.2021-31.3.2022 e 1.4.2022-3.5.2022), viepiù considerando l'atto interruttivo rappresentato dalla richiamata notifica del verbale unico di accertamento e notificazione FI00000/2021-301-01.
c) Violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2024 - Ne bis in Idem
Atti prodromici dell'ordinanza ingiunzione opposta sono soltanto i richiamati verbali unici di accertamento n. FI00000/2021-301-01 (prot n. 5197) e n. FI00000/2021-301-02 (prot n. 5206).
Del tutto estranei alla pretesa sanzionatoria fatta valere dall' e, quindi, del tutto inidonei a CP_1 realizzare una fattispecie di ne bis in idem sono invece gli ulteriori atti notificati dall' e CP_1 relativi alle (diverse) pretese di natura retributiva in favore dei lavoratori e Parte_5
si fa riferimento agli atti di diffida accertativa n. FI00000/2023-025, prot. n. Parte_6
5202, relativa al lavoratore (doc. 2 fasc. ric., doc. 10 fasc. res.) e n. Parte_5
FI00000/2023-023, prot. 5204, relativa al lavoratore (doc. 3 fasc. ric., doc. Parte_6
11 fasc. res.), nonché agli ulteriori atti di diffida accertativa, relativi ai medesimi lavoratori (la n.
FI00000/2023-025, prot. n. 23454, in sostituzione della precedente nota prot. 5202, per la n. CP_3
FI00000/2023-023, prot. n. 23455, in sostituzione della precedente nota prot. 5204, per il lavoratore docc. 11 e 12 fasc. ric.; docc. 16 e 17 fasc. res.), adottati a seguito dell'accoglimento del Pt_4 ricorso amministrativo presentato avverso i precedenti (decisione prot. n. 14641 del 13.4.2023: doc 10 fasc ric.; doc. 12 fasc. res.).
Analogamente, estranea alla odierna vicenda perchè relativa, ancora una volta, a pretese economiche spettanti ai predetti lavoratori è la comunicazione prot. n. 5209 concernente il mancato accantonamento degli importi previsti presso la Cassa Edile (doc. 5 fasc. ric.).
E' quindi del tutto inconferente la deduzione relativa ad una violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2004, normativa che non trova applicazione con riferimento all'odierna controversia.
d) Nel merito, insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con i lavoratori e insussistenza dell'interposizione da pseudo – distacco
Parte ricorrente ha negato che abbia assunto il ruolo di datore di lavoro di Parte_1 fatto dei due lavoratori in questione, che abbia nei loro confronti esercitato i poteri direttivo, organizzativo, disciplinare e che sia sussistita una interposizione illecita da pseudo distacco;
in particolare, ha rilevato che e sono stati assunti da Parte_5 Parte_6
Servizi Italia S.r.l., che ha operato con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ischio del servizio reso, consistito:
- per il periodo da giugno 2021 a marzo 2022, in assenza di formalizzazione di contratto di appalto, nel montaggio di alcuni impianti presso committenti della per un totale di (soli) Parte_1
87 giorni;
- per il periodo dall'1.4.2022 al 3 maggio 2022, in forza di contratto di appalto di servizi (doc. 16 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), nel montaggio di alcuni impianti presso committenti della società ricorrente per un totale di 10 giorni, attività per la quale ha corrisposto a Servizi Italia S.r.l. Parte_1
l somma di € 6.135,95 (doc. 17 fasc. ric.).
Sennonchè, dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori in sede ispettiva (docc. 19 e 20 fasc. ric.) risulta che i medesimi, pur assunti formalmente dalla Servizi Italia S.r.l., abbiano risposto ad un annuncio di ricerca di lavoro della abbiano sostenuto il colloquio pre-assuntivo con Parte_1 ed abbiano lavorato quali muratori/addetti al montaggio di impianti elettrici ed Parte_2 idraulici presso cantieri alla presenza del medesimo che ha fornito loro i materiali, ha indicato Pt_2 loro le direttive sul lavoro da eseguire e ha costituito il loro riferimento per ogni altra esigenza di lavoro, comprese le richieste di ferie e permessi;
hanno aggiunto di non aver mai avuto la presenza di referenti di Servizi Italia S.r.l. presso i cantieri in cui hanno lavorato.
A tali dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti, la cui idoneità probatoria è ribadita da costante giurisprudenza di legittimità (: vd., tre le altre, Cass., ord., 10634/2025) e su cui parte ricorrente non ha preso specifica posizione, si aggiungono ulteriori elementi probatori (la circostanza che Servizi Italia S.r.l. operasse in settore completamente distinto rispetto a quello della ricorrente: vd. visura doc. 50 fasc. ric.; la pattuizione, nel contratto di appalto relativo al periodo 1.4.2022-3.5.2022, di un compenso per l'appaltatrice misurato alla “quantità effettiva della prestazione resa” e svincolato quindi da qualsiasi rischio di impresa) che nel complesso forniscono gravi, precisi e concordanti elementi indiziari ritenuti idonei a fornire la prova che abbia di fatto assunto Parte_1 la veste di datore di lavoro effettivo dei due lavoratori, esercitando nei confronti dei medesimi il potere di eterodeterminazione tipico della subordinazione.
Non hanno pregio le contestazioni che i ricorrenti a verbale odierno hanno espresso con riferimento al contenuto della memoria difensiva e alla documentazione ad essa allegata (da doc. 3 a 50 compresi), in quanto contestazione espressa meramente in ragione della diversa ricostruzione fattuale proposta in ricorso e della diversa documentazione ivi allegata. Pertanto:
- per il periodo 10.6.2021 – 31.3.2022, per il quale non risulta la stipula di un contratto di appalto, correttamente è stato ravvisato in sede ispettiva l'invio dei due lavoratori presso la ricorrente in difetto dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (il potere direttivo sui lavoratori non è stato esercitato dalla impresa distaccante e non risulta un interesse della stessa al distacco dei lavoratori presso impresa che opera in settore del tutto diverso);
- per il periodo 1.4.2022 – 3.5.2022, la formalizzazione del contratto di appalto di servizi cela in realtà una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, in cui il corrispettivo dell'appalto (doc. 17 fasc. ric.) è stato parametrato alla prestazione resa (come pattuito nello stesso contratto) e durante il quale la prestazione dei due lavoratori, come già in precedenza, ha continuato ad essere eterodiretta dalla
[...] per il tramite del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
Anche sul punto, quindi, il ricorso è infondato, senza che in senso contrario possa rilevare la prova per testi formulata in ricorso, non ammessa perché relativa a circostanze valutative e generiche.
e) Obbligo di trasparenza ed erroneità della determinazione della sanzione ingiunta
Escluso che sussistano un vizio di motivazione ovvero una violazione dei principi di buona fede e trasparenza (l'ordinanza ingiunzione è motivabile per relationem alla luce del contenuto del precedente verbale unico di accertamento e notificazione e i criteri di quantificazione delle sanzioni sono indicati nella parte dell'atto in cui sono elencate le sanzioni ingiunte), le giornate di lavoro quantificate in sede ispettiva sono state tratte dal raffronto tra le dichiarazioni dei lavoratori (che hanno riferito di aver sempre lavorato per tranne i giorni di ferie e permessi) e le risultanze dei Parte_1
LUL di Servizi Italia S.r.l. (docc. 24-48 fasc. res.) attestanti la presenza al lavoro dei due lavoratori.
E' quindi infondata l'allegazione dei ricorrenti di un'attività lavorativa resa dai due lavoratori per soli
87 giorni nel periodo giugno 2021-marzo 2022 e soli 10 giorni nel periodo 1.4.2022-3.5.2022, di cui peraltro non è stata fornito alcun riscontro documentale per essere rimessa ad una prova per testi non ammessa per le ragioni già espresse.
Quanto, infine, alla ritenuta eccessiva quantificazione delle sanzioni irrogate, le discrezionali valutazioni e determinazioni dell' non sono state violative dei criteri fissati dalle disposizioni CP_1 di legge richiamate nell'ordinanza ingiunzione e hanno tenuto conto delle circostanze fattuali del caso di specie e della reiterazione prolungata della violazione, che attribuiscono alla condotta una connotazione di gravità sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Spese di lite Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e già decurtate del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 728/2025 tra
Parte_1
Parte_2 RICORRENTI e
IRENZE Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 10m56 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per e per presente personalmente, l'avv. Parte_1 Parte_2 CARETTI FRANCESCO Per la dott.ssa Controparte_2 FERSINI CLAUDIA L'avv. Caretti si riporta alle verbalizzazioni di udienza depositate in PCT il 5.11.2025 e che, senza contestazione della parte resistente, sono riportate di seguito nel presente verbale Il sig. , in relazione alla propria posizione soggettiva di obbligato in solido, in via Parte_2 preliminare, in riferimento al verbale unico di accertamento dell' di n. FI00000/2021- Pt_3 CP_2 301-01 del 10 gennaio 2023, riportante protocollo n. 5197 dell'8 febbraio 2023, mai notificato a mezzo pec, provvede a disconoscere il contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_to 4” in quanto il predetto verbale non è stato mai notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r postale dal predetto;
altresì, in riferimento ai citati documenti informatici denominati “all_to 3” a pag. 11 e “all_to 4” alla prima pagina, riportanti la copia informatica dell'avviso di ricevimento della racc. a/r cron. 356 datata 14 febbraio 2023, disconosce la firma presente su entrambi i documenti informatici, in quanto la sottoscrizione datata 14 febbraio 2023 non è stata apposta dal predetto sig. . Parte_2 La società in persona del legale rapp. p.t. sig. , in via Pt_1 Parte_1 Parte_2 preliminare, in riferimento al verbale unico di accertamento dell' di n. FI00000/2021- Pt_3 CP_2 301-01 del 10 gennaio 2023, riportante protocollo n. 5197 dell'8 febbraio 2023, mai notificato a mezzo pec, provvede a disconoscere il contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_to 4” in quanto il predetto verbale non è stato mai notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r postale dalla società; altresì, in riferimento ai documenti denominati “all_to 3” a pag. 11 e “all_to 4” alla prima pagina, il sig. disconosce la circostanza di aver Parte_2 ricevuto in qualità di legale rapp. p.t. della società la consegna del verbale a mezzo racc. postale con l'avviso di ricevimento cron. 356 datato 19 febbraio 2023, in quanto il predetto avviso riporta la firma della sig.ra , figlia del ricorrente, la quale non era al servizio e/o alle dipendenze della Persona_1 società destinataria, così come erroneamente indicato nella ricevuta postale, e come si evince dall'estratto contributivo della predetta sig.ra che si deposita;
tale verbale di accertamento Persona_1 non è mai stato ricevuto e consegnato al legale rapp. p.t. della società, e sussiste la palese violazione dell'art. 145 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge. In via subordinata, i ricorrenti - con riserva di integrazione previa autorizzazione al deposito di note esplicative - contestano la regolarità ed il contenuto della memoria difensiva depositata dall' di Pt_3
(da pag. 1 a pag. 17) in quanto non corrispondente con l'esaustiva descrizione dei fatti riportati CP_2 nel ricorso (da pag. 1 a pag. 7), con specifica indicazione delle norme di diritto violate (cfr. da 7 a pag. 18); altresì, i ricorrenti contestano il contenuto dei documenti informatici depositati dall' di Pt_3
dall'allegato n. 03 al n. 50 (comprese: - le dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio dai CP_2 sigg.ri e dipendenti della società fallita Servizi Italia S.r.l.; - le buste paga emesse CP_3 Pt_4 dal loro datore di lavoro;
i documenti con gli orari di lavoro depositati) in quanto in palese contrasto con l'ampia documentazione probatoria già depositata (cfr. all.ti dal n. 1 al n. 21 in atti). Alla stregua di quanto esposto, appare chiaro che la prova testimoniale articolata dalla resistente (da pag. 15 della memoria difensiva) deve essere dichiarata inammissibile;
invero, su tali circostanze l' non ha fornito deduzioni del motivo per cui le dichiarazioni che ha prodotto in giudizio e CP_1 rese - ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice Penale – dai sigg.ri e (cfr. i files CP_3 Pt_4
“all_19” e “all_20” dep. I.T.L.) sono sovrapponibili, quindi, in contrasto con la circostanza che le audizioni sono avvenute in maniera separata;
altresì, si eccepisce che i due dipendenti di Servizi Italia S.r.l. non possono assumere il ruolo di testimoni ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ed i capitoli di prova dal n. “1) DCV” al n. “7) DCV” sono palesemente generici e contengono circostanze valutative e negative, inoltre, manca l'indicazione specifica dei fatti costitutivi e della esposizione delle circostanze di fatto idonee a far assumere loro una determinata consistenza temporale e quantitativa;
in via gradata, nella denegata e non ritenuta ipotesi di ammissione dell'avversa prova testimoniale, si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta sugli stessi capi, con gli stessi testi indicati da controparte, e con i testi già indicati nel ricorso da pag. 21 a pag. 26. In via istruttoria, fermo restando quanto dedotto nel ricorso e nel presente verbale – e confidando nell'accoglimento delle eccezioni preliminari - senza inversione dell'onere della prova, i ricorrenti chiedono di nuovo l'ammissione della prova testimoniale, sulle circostanze e con i testi già indicati nel ricorso da pag. 21 a pag. 26. La dott.ssa Fersini rileva che non hanno pregio i disconoscimenti operati, dovendo procederci con querela di falso. Il giudice, essendo la causa matura per la decisione, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla disucssione. L'avv. Caretti discute la causa riportandosi al ricorso introduttivo, sia nel merito che in via istruttoria, nonché alle verbalizzazioni e dichiarazioni odierne e agli allegati in atti;
chiede di esibire estratto contributivo relativo alla posizione lavorativa della sig.ra dal 2018 alla data odierna. Persona_1 La dott.ssa Fersini si riporta alla memoria di costituzione e difesa e alle produzioni, istanze e conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio, disponendo che parte ricorrente in data odierna depositi in PCT l'estratto contributivo oggi esibito in udienza.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 17,02, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO RAFFAELE e dell'avv. CARETTI C.F._1 FRANCESCO, elettivamente domiciliati in PIAZZA VITTORIO VENETO 4 presso il CP_2 difensore avv. CARETTI FRANCESCO Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dei dottori FERSINI CLAUDIA, e P.IVA_2 Controparte_4 [...]
elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 9 Controparte_5
presso il difensore avv. FERSINI CLAUDIA CP_2 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2025 in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
(esercente attività di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di Parte_1 installazione di impianti fotovoltaici ed eolici), ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21.6.2024 (prot n. 2779-2781/2025), notificata alla società il 31.1.2025 e al Pt_2 il 18.2.2025, con la quale l'Ispettorato d'Area Metropolitana di Firenze ha ingiunto il pagamento della somma di € 29.226,62 (a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica) per le seguenti violazioni:
“1) Art. 30 comma 1 e art 18 comma 5 bis d.lgs. 10 settembre 2003 n 276 così come modificato dall'art.1 comma 1 D. lgs. 08/2016 – INTERPOSIZIONE ILLECITA DA (la Controparte_6 sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18 comma 5 bis del medesimo disposto normativo nell'importo di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01.01.2019 , ai sensi dell'art.1 comma 445, lett d) punto 1, L. n.
145 del 30.12.2018- ai sensi dell'art. 1 comma 6, D. Lgs 8/2016 la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000), poiché ha utilizzato, in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, le prestazioni dei lavoratori e Parte_5 dal 10.06.2021 al 31.03.2022, per un totale di 403 giornate complessive Parte_6 di lavoro (rispettivamente, di 191 giornate di lavoro per quanto riguarda e Parte_6 di 212 giornate di lavoro per quanto riguarda ); Parte_5
2) Art. 29 comma 1 e art. 18 comma 5 bis D. Lgs. 276/2003, modificato dal D. Lgs. 6 ottobre 2004
n.251 e dall'art. 1 e 6 D. Lgs 8/2016, (la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18 comma 5 bis del medesimo disposto normativo nell'importo di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
importo già maggiorato del 20% a decorrere dal 01.01.2019, ai sensi dell'art.1, comma 445 lett. d) punto 1, della legge n. 145 del 30-12-2018; ai sensi dell'art. 1 comma 6, D. Lgs
8/2016 la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad €
50.000), poiché ha utilizzato in virtù di un contratto di appalto stipulato con una società terza, ma in qualità di datore di lavoro di fatto, esercitando i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro, le prestazioni di lavoro di e dal 01.04.2022 al Parte_5 Controparte_7
03.05.2022, per totale di 31 giornate di lavoro prestate dagli stessi”;
In via gradata, i ricorrenti hanno fatto valere i seguenti vizi:
a) omessa notifica del presupposto verbale di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023;
b) decadenza per la violazione dei termini massimi per la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
c) violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2024 - Ne bis in Idem;
d) nel merito, insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con i lavoratori e insussistenza dell'interposizione da pseudo – distacco;
e) obbligo di trasparenza ed erroneità della determinazione della sanzione ingiunta.
Hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa l'omessa notifica del verbale unico di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa la decadenza per l'inosservanza dei termini massimi per la notifica della citata ordinanza ingiunzione, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa la violazione del D. Lgs. n. 124/2004 e per aver duplicato il procedimento di accertamento amministrativo in data 14 giugno 2023 in seguito all'accoglimento dei ricorsi in data 13 aprile 2023, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
Controparte_1 in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità con espressa pronuncia di annullamento, dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1 in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali
[...] Parte_2 ispettivi sottesi e di tutti gli atti connessi, attesa l'insussistenza di violazioni di leggi, l'insussistenza di rapporto subordinato con i dipendenti di Servizi Italia Srl, e dell'insussistenza dell'interposizione illecita da pseudo distacco, con l'effetto che i ricorrenti nulla devono corrispondere all' Controparte_1
e/o altra amministrazione per qualsiasi titolo o ragione;
[...] in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur dell'ordinanza ingiunzione n. 226 del 21 giugno 2024, notificata alla Parte_1
[... in data 31 gennaio 2025 e al sig. in data 18 febbraio 2025, dei verbali ispettivi Parte_2 sottesi e di tutti gli atti connessi, e determinare d'ufficio il minor importo dovuto dai ricorrenti ai sensi di legge. In ogni caso: condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, rimborso spese generali, oltre accessori, con attribuzione”.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato d'Area Metropolitana di Firenze ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (così risultando assorbita la pronuncia sull'istanza di sospensione).
***
a) Omessa notifica del presupposto verbale di accertamento n. FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio
2023
La doglianza è infondata, avendo l' dato dimostrazione documentale di aver notificato il CP_1 predetto verbale unico di accertamento (prot. n. 5197) in data 14.2.2023 a e in data Controparte_8
19.2.2023 presso la sede legale della (docc. 3 e 4 fasc. res.). Parte_1
A ciò deve aggiungersi la notifica a mezzo pec in data 8.2.2023 del verbale unico di accertamento n.
FI00000/2021-301-02 prot n. 5206, relativo all'obbligato in solido (doc. 4 fasc. ric.). Non hanno pregio le contestazioni sollevate dai ricorrenti alla odierna udienza in riferimento alla notifica del verbale unico prot 5197.
Invero, le contestazioni sono consistite nel disconoscimento del “contenuto dei documenti informatici depositati in giudizio dalla controparte, denominati “all_to 3” e “all_4” in quanto il predetto verbale non è mai stato notificato e ricevuto a mezzo racc. a/r, postale” dalla società e da nel Parte_2 disconoscimento da parte di della firma a sé apparentemente riferibile e presente su Parte_2 entrambi i documenti informatici (pag. 11 del doc. 3 e pag. 1 del doc.4) riportanti la copia informatica dell'avviso di ricevimento della racc. a/r cron. 356 del 14.2.2023, nonché nel disconoscimento da parte di (quale legale rappresentante della società ricorrente) della circostanza di aver Parte_2 ricevuto la consegna del verbale a mezzo racc. postale con avviso di ricevimento n. 356 del 19.2.2023, in quanto “il predetto avviso riporta la firma della sig.ra , figlia del ricorrente, la quale Persona_1 non era in servizio e/o alle dipendenze della società destinataria, così come erroneamente indicato nella ricevuta postale, e come si evince dall'estratto contributivo della predetta sig.ra che Persona_1 si deposita;
tale verbale di accertamento non è mai stato ricevuto e consegnato al legale rapp. p.t. della società, e sussiste la palese violazione dell'art. 145 c.p.c. con tutte le conseguenze di legge”.
Sennonchè, le contestazioni riguardano atti (relate di notifica) che assumono natura di atti pubblici, contro le cui attestazioni è possibile solo proporre querela di falso, in questa sede non presentata.
Le contestazioni sopra riportate non sono quindi idonee a superare le risultanze emergenti dalle relate di notifica in atti, nemmeno alla luce dell'estratto conto contributivo di depositato in atti in Persona_1 data odierna.
b) Decadenza per la violazione dei termini massimi per la notifica dell'ordinanza ingiunzione
Ai sensi dell'14 L. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Contrariamente agli assunti di parte ricorrente, tale disposizione attiene solo alla notifica della violazione e non anche del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, per la quale – secondo giurisprudenza consolidata – opera il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di commissione della violazione (vd. per tutte, di recente, Cass., 2257/2025).
Chiarito che, per giurisprudenza unanime, il termine decadenziale ex art. 14 cit. decorre dalla data di completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concrea conoscenza di tutti gli elementi che integrano l'illecito (cfr., tra le tante, Cass., 27702/1019), nel caso di specie è pacifico che l'accertamento si sia concluso il 10.1.2023 (vd. verbale unico de quo) e risulta documentalmente (v. sopra) che il verbale unico di accertamento e notificazione FI00000/2021-301-01 del 10 gennaio 2023 sia stato notificato in data 14.2.2023 a e in data 19.2.2023 presso Controparte_8 la sede legale della entro il termine decadenziale di 90 giorni. Parte_1
Nemmeno potrebbe dirsi maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle date (31.1.2025 e
18.2.2025) di notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 226, considerati i periodi oggetto delle violazioni
(10.6.2021-31.3.2022 e 1.4.2022-3.5.2022), viepiù considerando l'atto interruttivo rappresentato dalla richiamata notifica del verbale unico di accertamento e notificazione FI00000/2021-301-01.
c) Violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2024 - Ne bis in Idem
Atti prodromici dell'ordinanza ingiunzione opposta sono soltanto i richiamati verbali unici di accertamento n. FI00000/2021-301-01 (prot n. 5197) e n. FI00000/2021-301-02 (prot n. 5206).
Del tutto estranei alla pretesa sanzionatoria fatta valere dall' e, quindi, del tutto inidonei a CP_1 realizzare una fattispecie di ne bis in idem sono invece gli ulteriori atti notificati dall' e CP_1 relativi alle (diverse) pretese di natura retributiva in favore dei lavoratori e Parte_5
si fa riferimento agli atti di diffida accertativa n. FI00000/2023-025, prot. n. Parte_6
5202, relativa al lavoratore (doc. 2 fasc. ric., doc. 10 fasc. res.) e n. Parte_5
FI00000/2023-023, prot. 5204, relativa al lavoratore (doc. 3 fasc. ric., doc. Parte_6
11 fasc. res.), nonché agli ulteriori atti di diffida accertativa, relativi ai medesimi lavoratori (la n.
FI00000/2023-025, prot. n. 23454, in sostituzione della precedente nota prot. 5202, per la n. CP_3
FI00000/2023-023, prot. n. 23455, in sostituzione della precedente nota prot. 5204, per il lavoratore docc. 11 e 12 fasc. ric.; docc. 16 e 17 fasc. res.), adottati a seguito dell'accoglimento del Pt_4 ricorso amministrativo presentato avverso i precedenti (decisione prot. n. 14641 del 13.4.2023: doc 10 fasc ric.; doc. 12 fasc. res.).
Analogamente, estranea alla odierna vicenda perchè relativa, ancora una volta, a pretese economiche spettanti ai predetti lavoratori è la comunicazione prot. n. 5209 concernente il mancato accantonamento degli importi previsti presso la Cassa Edile (doc. 5 fasc. ric.).
E' quindi del tutto inconferente la deduzione relativa ad una violazione dell'art. 12 D.Lgs. 124/2004, normativa che non trova applicazione con riferimento all'odierna controversia.
d) Nel merito, insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. con i lavoratori e insussistenza dell'interposizione da pseudo – distacco
Parte ricorrente ha negato che abbia assunto il ruolo di datore di lavoro di Parte_1 fatto dei due lavoratori in questione, che abbia nei loro confronti esercitato i poteri direttivo, organizzativo, disciplinare e che sia sussistita una interposizione illecita da pseudo distacco;
in particolare, ha rilevato che e sono stati assunti da Parte_5 Parte_6
Servizi Italia S.r.l., che ha operato con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ischio del servizio reso, consistito:
- per il periodo da giugno 2021 a marzo 2022, in assenza di formalizzazione di contratto di appalto, nel montaggio di alcuni impianti presso committenti della per un totale di (soli) Parte_1
87 giorni;
- per il periodo dall'1.4.2022 al 3 maggio 2022, in forza di contratto di appalto di servizi (doc. 16 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), nel montaggio di alcuni impianti presso committenti della società ricorrente per un totale di 10 giorni, attività per la quale ha corrisposto a Servizi Italia S.r.l. Parte_1
l somma di € 6.135,95 (doc. 17 fasc. ric.).
Sennonchè, dalle dichiarazioni rese dai due lavoratori in sede ispettiva (docc. 19 e 20 fasc. ric.) risulta che i medesimi, pur assunti formalmente dalla Servizi Italia S.r.l., abbiano risposto ad un annuncio di ricerca di lavoro della abbiano sostenuto il colloquio pre-assuntivo con Parte_1 ed abbiano lavorato quali muratori/addetti al montaggio di impianti elettrici ed Parte_2 idraulici presso cantieri alla presenza del medesimo che ha fornito loro i materiali, ha indicato Pt_2 loro le direttive sul lavoro da eseguire e ha costituito il loro riferimento per ogni altra esigenza di lavoro, comprese le richieste di ferie e permessi;
hanno aggiunto di non aver mai avuto la presenza di referenti di Servizi Italia S.r.l. presso i cantieri in cui hanno lavorato.
A tali dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti, la cui idoneità probatoria è ribadita da costante giurisprudenza di legittimità (: vd., tre le altre, Cass., ord., 10634/2025) e su cui parte ricorrente non ha preso specifica posizione, si aggiungono ulteriori elementi probatori (la circostanza che Servizi Italia S.r.l. operasse in settore completamente distinto rispetto a quello della ricorrente: vd. visura doc. 50 fasc. ric.; la pattuizione, nel contratto di appalto relativo al periodo 1.4.2022-3.5.2022, di un compenso per l'appaltatrice misurato alla “quantità effettiva della prestazione resa” e svincolato quindi da qualsiasi rischio di impresa) che nel complesso forniscono gravi, precisi e concordanti elementi indiziari ritenuti idonei a fornire la prova che abbia di fatto assunto Parte_1 la veste di datore di lavoro effettivo dei due lavoratori, esercitando nei confronti dei medesimi il potere di eterodeterminazione tipico della subordinazione.
Non hanno pregio le contestazioni che i ricorrenti a verbale odierno hanno espresso con riferimento al contenuto della memoria difensiva e alla documentazione ad essa allegata (da doc. 3 a 50 compresi), in quanto contestazione espressa meramente in ragione della diversa ricostruzione fattuale proposta in ricorso e della diversa documentazione ivi allegata. Pertanto:
- per il periodo 10.6.2021 – 31.3.2022, per il quale non risulta la stipula di un contratto di appalto, correttamente è stato ravvisato in sede ispettiva l'invio dei due lavoratori presso la ricorrente in difetto dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (il potere direttivo sui lavoratori non è stato esercitato dalla impresa distaccante e non risulta un interesse della stessa al distacco dei lavoratori presso impresa che opera in settore del tutto diverso);
- per il periodo 1.4.2022 – 3.5.2022, la formalizzazione del contratto di appalto di servizi cela in realtà una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, in cui il corrispettivo dell'appalto (doc. 17 fasc. ric.) è stato parametrato alla prestazione resa (come pattuito nello stesso contratto) e durante il quale la prestazione dei due lavoratori, come già in precedenza, ha continuato ad essere eterodiretta dalla
[...] per il tramite del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
Anche sul punto, quindi, il ricorso è infondato, senza che in senso contrario possa rilevare la prova per testi formulata in ricorso, non ammessa perché relativa a circostanze valutative e generiche.
e) Obbligo di trasparenza ed erroneità della determinazione della sanzione ingiunta
Escluso che sussistano un vizio di motivazione ovvero una violazione dei principi di buona fede e trasparenza (l'ordinanza ingiunzione è motivabile per relationem alla luce del contenuto del precedente verbale unico di accertamento e notificazione e i criteri di quantificazione delle sanzioni sono indicati nella parte dell'atto in cui sono elencate le sanzioni ingiunte), le giornate di lavoro quantificate in sede ispettiva sono state tratte dal raffronto tra le dichiarazioni dei lavoratori (che hanno riferito di aver sempre lavorato per tranne i giorni di ferie e permessi) e le risultanze dei Parte_1
LUL di Servizi Italia S.r.l. (docc. 24-48 fasc. res.) attestanti la presenza al lavoro dei due lavoratori.
E' quindi infondata l'allegazione dei ricorrenti di un'attività lavorativa resa dai due lavoratori per soli
87 giorni nel periodo giugno 2021-marzo 2022 e soli 10 giorni nel periodo 1.4.2022-3.5.2022, di cui peraltro non è stata fornito alcun riscontro documentale per essere rimessa ad una prova per testi non ammessa per le ragioni già espresse.
Quanto, infine, alla ritenuta eccessiva quantificazione delle sanzioni irrogate, le discrezionali valutazioni e determinazioni dell' non sono state violative dei criteri fissati dalle disposizioni CP_1 di legge richiamate nell'ordinanza ingiunzione e hanno tenuto conto delle circostanze fattuali del caso di specie e della reiterazione prolungata della violazione, che attribuiscono alla condotta una connotazione di gravità sul piano oggettivo e su quello soggettivo.
Spese di lite Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e già decurtate del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs.
149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.