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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/08/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Serafina Aceto Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 7971/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA AVIGLIANA, 7/74 10138 TORINO presso Parte_1 lo studio dell'avv. RINALDI ANNA SANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo 'Ecc.mo Tribunale di Torino, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nonché
-Disporre l'affidamento esclusivo di natura "rafforzata" o "super esclusivo" dei minori
[...] nato il [...] in [...], (C.F. ) e Persona_1 C.F._1 [...]
nata 1 31/08/2017 in TORINO (TO), C.F alla madre Parte_2 CodiceFiscale_2 odierna ricorrente stante il disinteresse e la protratta assenza del sig, con potere di CP assumere autonomamente le decisioni di maggior rilevanza nell'interesse dei minori e quindi esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute senza necessità di coinvolgimento dell'altro genitore -Disporre, ove ritenuto necessario e nella sola ipotesi di formale domanda da parte del padre all e previ gli opportuni accertamenti in relazione alla capacità genitoriale del sig. , le CP_2 CP modalità di visita dei figli con il padre sotto la vigilanza dei servizi sociali competenti in luogo neutro
-Dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. a contribuire al sostentamento dei figli CP decorrenti dalla data del deposito della presente domanda (marzo 2025) nella somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese per i minori mediche, scolastiche, sportive secondo Protocolio entro il giorno 5 di ogni mese.
-Autorizzate la esponente a richiedere il rilascio di catta di identità e passaporto per i minoti valida per espatrio con la sola autorizzazione all'espatrio per la madre con i figli minori per i motivi spiegati In via istruttoria: ove ritenuto necessario si indicano a testimoni sui fatti come capitolati nella parte "narrativa": sig. , sua residenza;
sig.ra , sua residenza;
signora sua Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 residenza;
-In relazione all'andamento scolastico di ove ritenuto necessario si indicano da sentire a testi Per_1 la maestra Anna di matematica e scienze, maestra di italiano e lettura, di religione e Tes_4 Tes_5 maestra di storia e geogratia presso scuola primaria "Castello di Mirafiori" di via Tes_3
D.Coggiola 20 Totino
-In relazione all'andamento scolastico di ove ritenuto necessario si indicano i maestri Per_1
di italiano, maestra di matematica, presso scuola primaria "Castello di Mirafiori" Per_2 Tes_6 di via D.Coggiola 20 Torino Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati il 2/1/2016 e Persona_1 Parte_2 nata il [...]. Con ricorso depositato il 15/04/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori, stante l'allontanamento del padre e conseguente assenza, alla loro collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre – figli in luogo neutro ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Cont Nelle more e su richiesta del Tribunale pervenivano le relazioni sociali e sicologia All'udienza del 16/7/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, invero, CP non è comparso né si è costituito, pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia. All'esito il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso e il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, previo parere del PM.
*** Premesso che si conferma la non necessità di esperire mezzi istruttori, poiché la causa è matura per la decisione, questo Collegio ritiene di accogliere le domande di parte ricorrente, osservando quanto segue. In primo luogo, deve disporsi l'affidamento cd rafforzato dei minori attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti i minori riguardo alla loro collocazione, in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. È infatti incontrovertibile il disinteresse per i minori da parte del padre che dal suo allontanamento (anno 2021) non ha più avuto contatti con i figli e in più non versa nulla per il loro mantenimento. Parte ricorrente ha affermato, in sede di ascolto, che il sig. “non vede i figli e nulla dà per CP il loro mantenimento” (ud. del 16/7/2025). Tali affermazioni hanno trovato conferma anche dai rilievi dei Servizi coinvolti che non hanno potuto interloquire con il padre stante la sua irreperibilità. Cont La relazione psicologica dà atto che (anni 9) e (anni 8) “sono apparsi Per_1 Parte_2 sereni e perfettamente adattati alla situazione familiare (..) Del padre hanno un ricordo sfocato e poco empatico nei loro confronti, la loro principale sensazione è quella del totale disinteresse che tale genitore ha manifestato nel corso del tempo nei loro confronti” (rel. del 4/7/2025) Anche i Servizi sociali rilevano una situazione familiare “stabile e sufficientemente equilibrata” ove sembrerebbe che l'assenza del padre sia stata normalizzata dagli stessi figli, tanto che “il sig CP viene vissuto dai minori come persona marginale ed ininfluente” La madre soddisfa ogni esigenza dei minori -materiale e morale- nonostante i limiti oggettivi dalla stessa riscontrati “a causa della totale assenza del padre, nelle decisioni maggior importanza che riguardano soprattutto le attività scolastiche ed extra-scolastiche.”
Dinnanzi ad un genitore assente e distante – sembrerebbe trasferitosi in Romania-, tale modalità di affidamento appare dunque adeguata a soddisfare le esigenze dei minori e consentire alla madre una più agile gestione.
Conseguenza è la collocazione dei minori presso la madre.
Quanto al regime di visita paterno, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrarli, la ripresa degli incontri dovrà avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica di adeguate capacità genitoriali da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti e in ogni caso in assenza di pregiudizio per i minori.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. CP contribuisca per il mantenimento dei minori nella misura richiesta dalla parte ricorrente e a decorrere dalla data della domanda.
Pertanto, il padre dovrà versare un assegno nella somma complessiva pari ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
La sig.ra ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, di percepire uno stipendio Parte_1 di 1200 euro oltre gli assegni unici, di aver un canone di locazione pari ad euro 390,00 e comunque di essere aiutata anche dal compagno;
invero, non sono emerse, in sede di giudizio, le condizioni economiche del padre né pregresse né attuali.
Ciò nonostante, egli è un giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri preminenti nei confronti dei minori mediante l'espletamento di un'attività lavorativa. Del resto, l'assegno viene richiesto in importo assai contenuto, tenuto conto dell'assenza di contribuzione diretta.
Spese di lite Le spese di parte ricorrente seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente. Vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
In particolare, vengono liquidate applicando i valori minimi delle tre fasi scaglione da 5200,01 26.000,01
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c.
AFFIDA i minori , in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relativi alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica di adeguate capacità genitoriali da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti e in ogni caso in assenza di pregiudizio per i minori.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei minori, con decorrenza dal momento della domanda, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. Dott. Serafina Aceto Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 7971/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA AVIGLIANA, 7/74 10138 TORINO presso Parte_1 lo studio dell'avv. RINALDI ANNA SANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo 'Ecc.mo Tribunale di Torino, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nonché
-Disporre l'affidamento esclusivo di natura "rafforzata" o "super esclusivo" dei minori
[...] nato il [...] in [...], (C.F. ) e Persona_1 C.F._1 [...]
nata 1 31/08/2017 in TORINO (TO), C.F alla madre Parte_2 CodiceFiscale_2 odierna ricorrente stante il disinteresse e la protratta assenza del sig, con potere di CP assumere autonomamente le decisioni di maggior rilevanza nell'interesse dei minori e quindi esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute senza necessità di coinvolgimento dell'altro genitore -Disporre, ove ritenuto necessario e nella sola ipotesi di formale domanda da parte del padre all e previ gli opportuni accertamenti in relazione alla capacità genitoriale del sig. , le CP_2 CP modalità di visita dei figli con il padre sotto la vigilanza dei servizi sociali competenti in luogo neutro
-Dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. a contribuire al sostentamento dei figli CP decorrenti dalla data del deposito della presente domanda (marzo 2025) nella somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese per i minori mediche, scolastiche, sportive secondo Protocolio entro il giorno 5 di ogni mese.
-Autorizzate la esponente a richiedere il rilascio di catta di identità e passaporto per i minoti valida per espatrio con la sola autorizzazione all'espatrio per la madre con i figli minori per i motivi spiegati In via istruttoria: ove ritenuto necessario si indicano a testimoni sui fatti come capitolati nella parte "narrativa": sig. , sua residenza;
sig.ra , sua residenza;
signora sua Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 residenza;
-In relazione all'andamento scolastico di ove ritenuto necessario si indicano da sentire a testi Per_1 la maestra Anna di matematica e scienze, maestra di italiano e lettura, di religione e Tes_4 Tes_5 maestra di storia e geogratia presso scuola primaria "Castello di Mirafiori" di via Tes_3
D.Coggiola 20 Totino
-In relazione all'andamento scolastico di ove ritenuto necessario si indicano i maestri Per_1
di italiano, maestra di matematica, presso scuola primaria "Castello di Mirafiori" Per_2 Tes_6 di via D.Coggiola 20 Torino Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, sono nati il 2/1/2016 e Persona_1 Parte_2 nata il [...]. Con ricorso depositato il 15/04/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori, stante l'allontanamento del padre e conseguente assenza, alla loro collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre – figli in luogo neutro ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. Cont Nelle more e su richiesta del Tribunale pervenivano le relazioni sociali e sicologia All'udienza del 16/7/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente, invero, CP non è comparso né si è costituito, pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia. All'esito il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso e il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, previo parere del PM.
*** Premesso che si conferma la non necessità di esperire mezzi istruttori, poiché la causa è matura per la decisione, questo Collegio ritiene di accogliere le domande di parte ricorrente, osservando quanto segue. In primo luogo, deve disporsi l'affidamento cd rafforzato dei minori attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti i minori riguardo alla loro collocazione, in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. È infatti incontrovertibile il disinteresse per i minori da parte del padre che dal suo allontanamento (anno 2021) non ha più avuto contatti con i figli e in più non versa nulla per il loro mantenimento. Parte ricorrente ha affermato, in sede di ascolto, che il sig. “non vede i figli e nulla dà per CP il loro mantenimento” (ud. del 16/7/2025). Tali affermazioni hanno trovato conferma anche dai rilievi dei Servizi coinvolti che non hanno potuto interloquire con il padre stante la sua irreperibilità. Cont La relazione psicologica dà atto che (anni 9) e (anni 8) “sono apparsi Per_1 Parte_2 sereni e perfettamente adattati alla situazione familiare (..) Del padre hanno un ricordo sfocato e poco empatico nei loro confronti, la loro principale sensazione è quella del totale disinteresse che tale genitore ha manifestato nel corso del tempo nei loro confronti” (rel. del 4/7/2025) Anche i Servizi sociali rilevano una situazione familiare “stabile e sufficientemente equilibrata” ove sembrerebbe che l'assenza del padre sia stata normalizzata dagli stessi figli, tanto che “il sig CP viene vissuto dai minori come persona marginale ed ininfluente” La madre soddisfa ogni esigenza dei minori -materiale e morale- nonostante i limiti oggettivi dalla stessa riscontrati “a causa della totale assenza del padre, nelle decisioni maggior importanza che riguardano soprattutto le attività scolastiche ed extra-scolastiche.”
Dinnanzi ad un genitore assente e distante – sembrerebbe trasferitosi in Romania-, tale modalità di affidamento appare dunque adeguata a soddisfare le esigenze dei minori e consentire alla madre una più agile gestione.
Conseguenza è la collocazione dei minori presso la madre.
Quanto al regime di visita paterno, qualora il padre manifestasse la volontà di incontrarli, la ripresa degli incontri dovrà avvenire, almeno inizialmente, in luogo neutro da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica di adeguate capacità genitoriali da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti e in ogni caso in assenza di pregiudizio per i minori.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. CP contribuisca per il mantenimento dei minori nella misura richiesta dalla parte ricorrente e a decorrere dalla data della domanda.
Pertanto, il padre dovrà versare un assegno nella somma complessiva pari ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
La sig.ra ha dichiarato di svolgere attività lavorativa, di percepire uno stipendio Parte_1 di 1200 euro oltre gli assegni unici, di aver un canone di locazione pari ad euro 390,00 e comunque di essere aiutata anche dal compagno;
invero, non sono emerse, in sede di giudizio, le condizioni economiche del padre né pregresse né attuali.
Ciò nonostante, egli è un giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri preminenti nei confronti dei minori mediante l'espletamento di un'attività lavorativa. Del resto, l'assegno viene richiesto in importo assai contenuto, tenuto conto dell'assenza di contribuzione diretta.
Spese di lite Le spese di parte ricorrente seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente. Vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
In particolare, vengono liquidate applicando i valori minimi delle tre fasi scaglione da 5200,01 26.000,01
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.ss c.p.c.
AFFIDA i minori , in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per i minori relativi alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica di adeguate capacità genitoriali da parte del Servizio Sociale e di Psicologia dell'Età Evolutiva territorialmente competenti e in ogni caso in assenza di pregiudizio per i minori.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei minori, con decorrenza dal momento della domanda, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025. Il Presidente Est. Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.