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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 586/2025 RGA;
avverso la sentenza n. 214/2025 R.S. del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, depositata e comunicata il 24 luglio 2025 all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1, l. n. 92/2012, n. R.G. 704/2024 ; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da: (C.F. ), con sede in Forlì – Via Parte_1 P.IVA_1
Ravegnana n. 397/C - Stradario 47344, in persona del Legale Rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Zoli, Parte_2 domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo PEC;
RECLAMANTE; pag. 1 di 21 contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elisa Vecchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cervia (RA) - Viale dei Mille n. 71; RECLAMATA;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza 1461/2024 del Parte_1
10.09.2024 con la quale il Tribunale di Forlì – sezione lavoro ha accertato l'illegittimità del licenziamento comminato dalla società opponente alla sig.ra
. Controparte_1
Nel merito, ha contestato quanto dedotto dal giudicante a fondamento della propria decisione e, pertanto, ha chiesto la modifica dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione della legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo alla lavoratrice. Ha esposto, in particolar modo, la fondatezza del motivo oggettivo di licenziamento, evidenziando che, a causa della crisi economica sofferta dalla società, le mansioni di cui si occupava la sig.ra – recupero crediti – Parte_1 erano ormai divenute esigue ed inidonee anche a garantirle un impiego part-time, motivo per il quale si era proceduto alla soppressione del suo posto di lavoro. Ha ribadito, inoltre, che non erano presenti differenti mansioni a cui la ricorrente poteva essere assegnata – anche inferiori- in quanto la lavoratrice si era sempre occupata del recupero del credito all'interno dell'azienda, evidenziando che nello stesso periodo in cui si era interrotto il rapporto lavorativo con la sig.ra pag. 2 di 21 la società aveva dovuto interrompere i propri rapporti lavorativi anche Parte_1 con altri dipendenti, sempre per motivi economici, non provvedendo poi a nuove assunzioni. La società ha inoltre evidenziato la grave situazione economica in cui versava fin dal 2019, comprovata non solo dalla diminuzione del personale dipendente ma anche dal fatturato aziendale, ribadendo la legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo derivante da una redistribuzione delle mansioni svolte dalla ad altri dipendenti e dall'impossibilità di Parte_1 destinare la lavoratrice a differenti mansioni. Ha contestato, pertanto, la statuizione del giudice della fase sommaria circa la violazione dell'obbligo di repêchage, evidenziando che nel corso dell'istruttoria orale era emerso che le attività di recupero credito erano diminuite tanto da non giustificare più la presenza di una posizione lavorativa dedicata unicamente a tale mansione, ribadendo altresì che la sig.ra non aveva ulteriori Controparte_1 capacità professionali valutabili ai fini del repêchage. Per tali motivi, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice per l'asserita attesa nell'irrogazione del licenziamento, derivante dalla necessaria autorizzazione da parte del giudice delegato, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito - previa Parte_1 modifica dell'ordinanza resa inter partes ex art. 1/49 Legge 92/2012 n. 1461/2024 del 10.9.2024 emessa dal Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato a per Controparte_1 motivo oggettivo;
conseguentemente, condannare alla Controparte_1 restituzione degli importi medio tempore versati dalla Società in adempimento dell'ordinanza opposta”. Si è costituita la lavoratrice opposta, sig.ra , contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito l'illegittimità del licenziamento evidenziando di avere svolto, nel lungo pag. 3 di 21 rapporto di lavoro con la società resistente, differenti attività attenenti non solo alla gestione del credito ma anche all'intrattenimento dei rapporti commerciali per l'azienda, svolgendo viaggi di lavoro in Italia e all'estero, sia in autonomia, sia con i commerciali e (…) >>. CP_2 CP_3
Istruita la causa sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase sommaria del procedimento (prove orali e documentali), il Tribunale di Forlì ha definito il giudizio di opposizione promosso dalla con la Parte_1 sentenza n. 214/2025 R.S., così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta dalla e conferma l'ordinanza del 10.09.2024 RG 65/2023; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 4.524,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. (…)”. Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riesaminato il compendio probatorio in atti, ha concluso la propria analisi affermando: “non potendosi dire residuale l'attività di recupero crediti svolta dalla ricorrente, né tantomeno potendosi dire assolto l'obbligo di repêchage imposto dalla giurisprudenza in capo al datore di lavoro, il licenziamento deve dirsi illegittimo e l'ordinanza impugnata deve essere confermata”. Con ricorso depositato telematicamente in data 08/08/2025, la ha Parte_1 spiegato reclamo nei confronti della predetta sentenza ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra da parte Controparte_1 della Società reclamante Parte_1
- per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione delle Controparte_1 somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza reclamata e dell'ordinanza emessa nella fase sommaria;
pag. 4 di 21 - con vittoria di spese (ivi compreso il rimborso del contributo unificato) in tutti i gradi di giudizio, compresi quelli già intercorsi e compenso professionale da determinarsi secondo i nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società reclamante, riepilogato lo svolgimento delle precedenti fasi del giudizio, ha censurato in tutti i suoi snodi essenziali il ragionamento logico -giuridico articolato dal Giudice dell'opposizione, formulando due distinti macro motivi di impugnazione (poi suddivisi in sottoparagrafi), rubricati rispettivamente: “A) Per quanto concerne la riorganizzazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro”; “B) In relazione all'omesso repêchage”. La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_4 contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nei precedenti gradi del giudizio e, comunque, ha reiterato tutte le istanze, difese ed eccezioni svolte in precedenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) 1) In via principale, accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato con lettera ricevuta il 15.09.2022, per i motivi e le causali sopra esposte, nei confronti della Sig.ra Controparte_1
Rigettare l'odierno reclamo Confermare la sentenza n. 214/2025 del 22.07.2025, per i motivi e le causali già dedotte per l'effetto confermare l'illegittimità del licenziamento intimato alla Sig.ra confermando la condanna della ex Controparte_1 Parte_1 art. 18 co. 4 L. 300/70, alla reintegra della ricorrente nel suo posto di lavoro (già trasformata nell'indennità sostitutiva) e a versarle un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (accertata e in contestata in € 4.871,73), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturali dal licenziamento alla reintegra;
pag. 5 di 21 2) In via subordinata, accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato con lettera ricevuta il 15.09.2022, per i motivi e le causali sopra esposte, nei confronti della Sig.ra Controparte_1
Condannare la sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70 al risarcimento Parte_1 del danno nei confronti della Sig.ra da quantificarsi in 24 Controparte_1 mensilità di retribuzione globale di fatto (accertata e in contestata in € 4.871,73) oltre ai contributi maturati interessi e rivalutazione. 3) In ogni caso, rifondere i compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase sommaria del procedimento (prove orali e documentali), ad avviso di questa Corte, ampiamente sufficiente a far luce sui fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che il reclamo proposto dalla i cui motivi di impugnazione possono essere Parte_1 trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico- giuridica, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il licenziamento dell'odierna reclamata sia così giustificato: “la situazione generale di mercato ed i risultati dell'attività dell'impresa hanno comportato la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo delle strutture aziendali volto ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle ricorse, anche nell'ottica di una più economica gestione dell'azienda finalizzata a prevenirne l'altrimenti inevitabile fuoriuscita dal mercato. Nell'ambito di tale processo di riorganizzazione si è resa necessaria la soppressione del suo posto di lavoro, quale addetta al recupero crediti, in quanto detta attività risulta fortemente svuotata a casa della drastica riduzione dei volumi di fatturato e di clientela, il che implica una minor necessità di sollecito degli pag. 6 di 21 incassi e, conseguentemente, un ridimensionamento notevole del carico di lavoro. Sicchè, nell'ambito di detta organizzazione, le attività residuali – proprio in ragione dell'esiguità delle stesse – si è deciso di redistribuirle fra gli altri dipendenti. Poiché non sussiste, nella restante organizzazione aziendale, la disponibilità di altra posizione lavorativa compatibile con la professionalità della Signora
siamo spiacenti di dover comunicare l'intenzione della ns. Controparte_1
Società di procedere al recesso dal rapporto di lavoro in corso, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966. In considerazione della concreta insussistenza di necessità della prestazione lavorativa e della particolarità della situazione, comunichiamo l'esonero dalla prestazione lavorativa fino alla definizione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966.” Trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in particolare nell'ipotesi di soppressione del posto di lavoro - è il caso di sottolineare come la giurisprudenza sia unanime nel concordare che il datore di lavoro debba solamente provare che la modifica organizzativa attuata abbia inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato (cfr. Cass. 25201/2016; conforme Cass. n. 10699/2017; Cass 15400 del 20.07.2020), essendo infatti prescritto dall'art. 2 c. 2 della l. n. 604/66 l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare non solo la volontà del recesso, ma anche i motivi che la sorreggono. La fattispecie normativa astratta di cui all'art. 3, seconda parte, della l. n. 604/66, richiede, altresì, oltre alla prova del venir meno della posizione di lavoro del destinatario del provvedimento datoriale per effetto del nuovo e diverso assetto organizzativo (Cass. 21121/2014) riferibile a scelte datoriali non sindacabili dal giudice relativamente ai profili di congruità e opportunità, la prova da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore pag. 7 di 21 all'interno dell'impresa ristrutturata (Cass. 24882/2017). Tale obbligo (rectius onere), tuttavia, non può mai imporre all'imprenditore di creare posti di lavoro contro la sua volontà e quindi di modificare l'organizzazione della propria azienda, ma lo vincola solamente a destinare eventuali nuovi posti che decida di coprire ai lavoratori in esubero in grado di svolgere l'attività richiesta. In altre parole, l'obbligo di repêchage non comporta la creazione ex novo di posizioni lavorative, bensì richiede la prova dell'assenza di posizioni equivalenti o inferiori, già esistenti nell'organizzazione e disponibili al momento del licenziamento, in relazione alle competenze effettivamente possedute dal lavoratore licenziato. Tale prescrizione, se pure normativamente inespressa nella formulazione testuale dell'art. 3 l. n. 604/66 “trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore” (Cass. 24882/2017). Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'onere, in capo al datore di lavoro, di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Con specifico riferimento al licenziamento per soppressione del posto di lavoro, va puntualizzato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che,
“ai fini della configurabilità del giustificato motivo, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite” (Cass. 23.9.2015 n. 18780). E, ancora, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3 è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono pag. 8 di 21 essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente" (Cass. n. 19185 del 2016)” (Cass. 11.5.2018 n. 11413). Nello stesso senso è stato affermato che l'ipotesi del giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato ricorre anche quando - secondo le insindacabili scelte imprenditoriali relative all'organizzazione aziendale (art. 41 Cost.) - le mansioni affidate al lavoratore non vengano soppresse, ma siano altrimenti ripartite e attribuite (cfr. Cass. 18.8.2020 n. 17219). “L'attribuzione ad altri dipendenti di mansioni già in precedenza svolte dal lavoratore licenziato non è, di per sé, indice di insussistenza della riorganizzazione, ove emerga – come nel caso di specie – la soppressione del posto e il carattere accessorio o non strutturale delle attività residue” (Cass. civ., sez. lav., n. 17676/2020; n. 26008/2021). Quanto, poi, alla prova dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, che si sostanzia nel dover dimostrare l'insussistenza di posti disponibili in azienda in cui ricollocare il dipendente il cui posto di lavoro è stato soppresso, che siano comunque compatibili con la sua professionalità, anche se di livello inferiore, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, “trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435 del 2018); usualmente si prova – appunto – che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono sopravvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021)” (Cass. 15.7.2025 n. 2192. Nello stesso senso v. anche Cass. 18.2.2019, n. 4672). pag. 9 di 21 Tanto doverosamente premesso in relazione alla disciplina legislativa da applicare nella valutazione della fattispecie per cui è causa, si deve procedere all'analisi delle risultanze istruttorie in atti. Al riguardo, va osservato che la società reclamante ha innanzitutto documentato il grave stato di crisi economico-finanziaria che la affligge dal 2019 che ha determinato un crollo strutturale e non reversibile del fatturato (passato da circa 29,7 milioni di euro nel 2018 a 13,5 milioni nel 2021 (v. docc. 2, 3, 5 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), una progressiva erosione del patrimonio netto (divenuto negativo per oltre 1,9 milioni nel 2021) e l'apertura di una procedura di concordato preventivo, ammessa dal Tribunale di Forlì in data 6.5.2021 (v. doc. 4 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), e omologata con provvedimento del 26.1.2023 (cfr. doc. 7 fascicolo della fase sommaria della parte reclamante), con nomina del liquidatore giudiziale. In tale contesto, la ha provato di aver operato una progressiva Parte_1 riduzione di organico, passato da 47 dipendenti nel 2018 a 20 nel 2023, come da documentazione IE (v. doc. 6 fascicolo della fase sommaria di parte reclamata), sopprimendo anche il posto della sig.ra nel contesto di una Parte_1 serie di azioni volte ad evitare il fallimento e a proseguire l'attività aziendale. In particolare, la ha dato atto che la procedura di Parte_1 licenziamento della lavoratrice, avviata in data 23.6.2022, è stata previamente autorizzata dal Giudice Delegato della procedura concorsuale con parere favorevole del Commissario Giudiziale, e il recesso è stato formalizzato e comunicato il 15.9.2022 (v. docc. 8, 9, 10, 11 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante). E' evidente, quindi, l'effettività della riorganizzazione aziendale nel cui contesto è stato deciso il licenziamento della sig.ra , di certo non Parte_3 motivato da un intento punitivo e/o ritorsivo nei suoi confronti. L'istruttoria orale condotta nel corso della fase sommaria del procedimento, pag. 10 di 21 inoltre, ove letta con la dovuta attenzione, ha dato prova dell'effettiva drastica riduzione della mansioni un tempo affidate all'odierna reclamata (pacificamente attinenti al recupero crediti) e della loro redistribuzione all'interno della compagine aziendale. Tale conclusione è, innanzitutto, suffragata da una semplice deduzione logica posto che il volume delle attività di recupero crediti è fisiologicamente correlato al fatturato aziendale: minore è il fatturato, minori sono i crediti da riscuotere e da recuperare. Tale deduzione, inoltre, è suffragata dalla molteplici deposizioni testimoniali acquisite al riguardo. Ed invero, il teste (cfr. verbale ud. 31.10.2023) ha dichiarato Testimone_1 sul punto che: “Dopo il suo licenziamento il suo lavoro l'ha svolto per un po' la
poi il recupero crediti è passato alla . …. CP_5 Parte_4 [...] lo svolge anche ora, come compito richiederà un'ora a settimana. Di Parte_4 insoluti non ce ne sono tanti …. So quanto tempo richiede la gestione del credito perché seguo le banche e quindi ho contezza degli insoluti”. Il teste (cfr. verbale ud. 20.2.2024) ha poi rilevato che “Quando è Tes_2 andata via la so che quello che faceva prima lei lo ha iniziato a fare la CP_1
infatti i pagamenti che eccezionalmente erano insoluti li davo alla CP_6
. Non lavoro al recupero crediti, da quel che so il controllo dei pagamenti CP_6 scaduti lo fa . All'origine da quel che so lo faceva , poi tra Pt_4 CP_1 CP_1
e per un po' lo ha fatto ”; Pt_4 CP_6
Infine, la teste (v. verbale ud. 31.10.2023) ha dichiarato che Testimone_3
“ prima si occupava di fatturazione all'ufficio clienti, poi le Testimone_4 abbiamo passato per qualche mese il recupero crediti e dopo che la si è CP_6 dimessa abbiamo passato il recupero credito alla signora che è stata Parte_5 assunta per 2 mesi. Poi si è dimessa anche lei. …. Il recupero crediti è passato interamente alla … La da quando la Parte_4 Parte_4 pag. 11 di 21 ricorrente se n'è andata si occuperà per un'ora a settimana al recupero credito”. Queste convergenti deposizioni testimoniali, peraltro, non possono ritenersi
“sconfessate” dalle dichiarazioni della teste (le sole ad essere Testimone_4 enfatizzate sul punto dal Giudice a quo), la quale ha affermato che tale attività le occupava circa “metà del tempo di lavoro”. L'affermazione in questione, infatti, andava letta alla luce delle circostanze specificamente riferite dalla stessa teste, chiaramente riportate anche in sentenza (scarsa attitudine allo svolgimento di tali mansioni, stanchezza dovuta ad un tumore al seno e prossimo pensionamento anticipato). In particolare, la Sig.ra ha espressamente dichiarato: “io ho detto che non faceva per me” e CP_5 ancora “Io mi sono dimessa per il carico di lavoro, perché ero stanca, avendo appena superato un tumore al seno” e infine “forse ero lenta io”. Tali dichiarazioni evidenziano la natura del tutto personale delle difficoltà incontrate dalla Sig.ra nello svolgimento dell'attività di recupero crediti, CP_5 ma sono state inspiegabilmente ignorate nella motivazione della sentenza, con conseguente travisamento del significato oggettivo delle risultanze istruttorie. L'istruttoria orale condotta nella fase sommaria del procedimento, quindi, ha inequivocabilmente dimostrato l'effettiva soppressione della posizione di addetta al recupero crediti, precedentemente ricoperta dalla sig.ra nonché la Parte_1 natura residuale, marginale e quantitativamente irrisoria delle attività svolte dall'odierna reclamata rimaste. In tale contesto, non era in alcun modo configurabile – né giuridicamente esigibile
– una ricollocazione della lavoratrice mediante una riduzione oraria, in quanto l'impiego settimanale riconducibile a tali residue attività risultava oggettivamente minimo (pari a circa un'ora a settimana) e, pertanto, del tutto insostenibile sotto il profilo economico e organizzativo, specie in un'azienda già gravemente colpita da una crisi conclamata. Del resto, l'utilizzo parziale del lavoratore è possibile solo se le mansioni non pag. 12 di 21 soppresse rivestano una oggettiva autonomia rispetto a quelle prevalenti eliminate, non configurando la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa. In altre parole, se le mansioni residuali sono meramente ausiliarie o complementari a quelle soppresse, o hanno un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale o ancillare, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di mantenere il dipendente in quelle mansioni residue, nemmeno a tempo parziale (cfr. Cass. 30.1.2024, n. 2739). Ciò detto circa l'effettività della soppressione del posto di lavoro dell'odierna reclamata, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità citata in premessa, va, poi, osservato che la ha altresì dato prova di non aver avuto Parte_1 altre posizioni lavorative disponibili in cui poter ricollocare l'allora ricorrente, compatibili con la sua professionalità, ancorché di livello inferiore. Orbene, nel caso di specie, la ha integralmente assolto l'onere Parte_1 probatorio a proprio carico dimostrando in modo chiaro e inequivocabile che, prima e dopo il licenziamento della Sig.ra non è intervenuta alcuna Parte_1 nuova assunzione in posizioni compatibili con il profilo professionale della lavoratrice anche inferiori. La società ha infatti depositato i LU (v. doc. n. 18 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante) e i modelli NI (v. doc. n. 6 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), nonché individuato l'elenco analitico dei lavoratori cessati a partire dal 2021, i quali non sono stati rimpiazzati. In particolare, dall'esame del LU emerge chiaramente che non solo non vi sono state nuove assunzioni, ma che, al contrario, la società ha progressivamente soppresso numerose ulteriori posizioni lavorative, con una riduzione dell'organico da 47 a 20 unità, in conseguenza del profondo stato di crisi che ha interessato la a partire dal 2019: circostanza documentalmente dimostrata, Parte_1 pacifica e non messa in discussione dalla sentenza reclamata. Per completezza e sebbene non sia oggetto di contestazione, si evidenzia che gli pag. 13 di 21 unici ingressi di personale successivi al recesso della Sig.ra sono Parte_1 avvenuti tramite due contratti di somministrazione a tempo determinato ( Parte_5
e v. docc. n. 22 e 23 fascicolo della fase sommaria), finalizzati alla CP_7 sostituzione di due lavoratori dimissionari e , docc. n. 12 e 20 CP_5 CP_8 fascicolo della fase sommaria), i cui rapporti di lavoro sono cessati successivamente al licenziamento della Sig.ra e comunque previa Parte_1 autorizzazione del Giudice Delegato. In particolare, la Sig.ra è stata inserita tramite agenzia interinale con Parte_5 contratto a tempo determinato part-time al 50%, a decorrere dal 23.1.2023, con mansioni amministrative, a seguito delle dimissioni della Sig.ra (v. doc. CP_5
n. 22 fascicolo della fase sommaria di parte reclamata), e per sostituirla – solo parzialmente – nelle sue precedenti attività. Va altresì rilevato che la Sig.ra ha prestato servizio per un periodo molto Parte_5 limitato, al termine del quale non è stata confermata né stabilizzata. Le mansioni da lei svolte sono state successivamente assorbite dal restante personale amministrativo già in forza, in un'ottica di ulteriore razionalizzazione dei costi e delle risorse interne, coerente con la strategia di contenimento imposta dalla situazione concorsuale. L'inserimento di tale figura conferma dunque ulteriormente che: a) neppure le mansioni della Sig.ra coprivano un orario pieno, diversamente non vi CP_5 sarebbe stata necessità di ricorrere a una risorsa part-time e per soli due mesi;
b) le attività residue di recupero crediti erano del tutto marginali, prive cioè di consistenza tale da giustificare il mantenimento di una posizione lavorativa autonoma. In ogni caso, si ribadisce che tale inserimento non incide sulla legittimità del recesso intimato alla sig.ra né sulla coerenza della Parte_1 riorganizzazione aziendale posta a fondamento del medesimo, poiché è intervenuto per un brevissimo periodo, a distanza di mesi dal licenziamento e per sostituire una lavoratrice dimessasi successivamente, che svolgeva in prevalenza pag. 14 di 21 mansioni differenti da quelle soppresse. Il sig. , invece, svolgeva mansioni del tutto differenti essendo addetto al CP_8 controllo qualità. Gli elementi probatori raccolti consentono quindi di desumere, secondo i consolidati criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, l'effettiva inesistenza di ruoli alternativi liberi nell'organizzazione aziendale, prima e dopo il licenziamento della odierna reclamata, anche in mansioni inferiori. Al contrario, la valutazione del compendio probatorio compiuta dal Giudice di prime cure si traduce in un'illegittima pretesa di creazione di una nuova posizione lavorativa ad personam, in favore della lavoratrice licenziata, anziché tutelare la scelta imprenditoriale – pienamente legittima, insindacabile ed effettiva – di riorganizzare l'attività mediante la redistribuzione delle residue mansioni tra i lavoratori rimasti in forza, per di più in un contesto di acclarata crisi aziendale. Sotto altro e concorrente profilo, poi, va osservato che dall'istruttoria condotta in prime cure non è affatto emerso in modo chiaro ed univoco che la Sig.ra
[...] abbia svolto altre mansioni differenti da quelle afferenti al recupero CP_1 crediti, né che fosse in possesso di competenze professionali in ambito commerciale tali da giustificare un suo possibile reimpiego in tale settore. In relazione a questo specifico aspetto, il Tribunale di Forlì ha completamente omesso di considerare la testimonianza resa dalla Sig.ra resa Testimone_3 all'udienza del 31.10.2023, la quale ha dichiarato che la sig.ra “andava Parte_1 all'estero per accompagnare il responsabile (il signore appena uscito, n.d.r.
) o il padre ma non svolgeva compiti di tipo commerciale. Testimone_5
Erano i commerciali che relazionavano ai titolari, non lei. Spesso andava lei in viaggio, a volta andava la cugina. A volte andava anche con i commerciali. Non so perché andasse in questi viaggi, era figlia del titolare e accompagnava nei viaggi. (…) Non mi risulta che la ricorrente abbia mai svolto attività commerciale”. pag. 15 di 21 È invece stata letta in modo errato la testimonianza resa dal Sig. Testimone_6 all'udienza del 20.2.2024 e richiamata nella sentenza reclamata. Il predetto teste, infatti, ha chiarito che: “nell'ambito della mia attività con mi relazionavo CP_1 per la clientela e la loro solvibilità: ci interfacciavamo per sapere se i clienti pagavano puntualmente, se potevamo fornirli… questioni di pagamenti (…) con me si interfacciava per questo e poi ogni tanto veniva a trovare la clientela, generalmente con un commerciale e forse qualche volta anche da sola. Il più delle volte veniva con Veniva due volte l'anno, forse 3 (…). Quando Persona_1
veniva giù il suo ruolo era quello soprattutto di capire la solvibilità, la CP_1 commercializzazione del prodotto la faceva soprattutto Roberto. cercava CP_1 di capire se con il cliente si poteva sviluppare un rapporto commerciale.” Pertanto, il Sig. ha chiaramente delineato la distinzione tra il contributo Tes_6 fornito dalla Sig.ra - riconducibile esclusivamente alla valutazione Parte_1 dell'affidabilità creditizia dei clienti - e quello svolto dal commerciale Per_1
avente invece ad oggetto le trattative e le attività di vendita propriamente
[...] dette. Ne consegue che, nell'ambito dei viaggi aziendali svolti in Italia – comunque limitati, secondo la stessa testimonianza, a 2/3 volte l'anno -, la sig.ra non ha mai svolto mansioni riconducibili all'area commerciale in senso Parte_1 proprio, bensì ha continuato ad occuparsi di attività strettamente connesse al suo ruolo di addetta al recupero crediti. Anche la testimonianza del Sig. resa all'udienza del Testimone_5
31.10.2023, è stata analizzata in modo incompleto e parziale. Il teste ha confermato che la Sig.ra era addetta al recupero crediti, riferendo testualmente che: Parte_1
“controllava i fidi da dare ai clienti, il credito… seguiva anche gli incassi dei clienti di Caserta”. Lo stesso teste ha poi specificato che la partecipazione della lavoratrice ai viaggi aziendali all'estero si limitava a 2/3 volte l'anno e che tale presenza era accompagnatoria, non strutturata né legata a specifiche funzioni commerciali, da ricollegarsi tuttalpiù al suo status di figlia del titolare, requisito da pag. 16 di 21 tenere certamente in considerazione nel caso de quo. Peraltro, lo stabilimento di Caserta, che storicamente aveva generato il maggior volume di insolvenze, è stato chiuso nell'autunno del 2018, allorquando la struttura fu concessa in uso mediante contratto di rent to buy a favore di un operatore del settore logistica del freddo. L'immobile è poi stato definitivamente ceduto nel marzo 2020. E ancora, anche il teste all'udienza del 31.10.2023, ha escluso Testimone_1 esplicitamente qualsivoglia attività commerciale della Sig.ra Parte_1 chiarendo che la stessa “non svolgeva attività commerciali né con i clienti né con i fornitori”, e che, nei viaggi aziendali “2, 3, 4, volte” all'anno, “accompagnava solo”, senza mai relazionare in merito a strategie d'acquisto o piani commerciali. Infine, pure il teste all'udienza del 31.10.2023, ha ribadito che Persona_1 la sig.ra svolgeva attività di recupero crediti e che le sue interazioni con Parte_1
i clienti erano esclusivamente connesse a mancati pagamenti;
ha confermato, inoltre, che le visite ai clienti avvenivano nell'ambito di occasionali viaggi in Italia, sempre in funzione del recupero di crediti insoluti. Dal complessivo quadro istruttorio emerge, dunque, con chiarezza che: a) le competenze professionali della Sig.ra si esaurivano sostanzialmente Parte_1 nell'ambito amministrativo-contabile, con precipuo riferimento alla gestione del credito e al recupero degli insoluti;
b) la partecipazione della lavoratrice ad alcuni viaggi aziendali è risultata residuale e risalente nel tempo, essendosi di fatto interrotta da diversi anni, e dunque non più sussistente al momento del licenziamento (come ammesso anche dalla stessa reclamata); c) tale coinvolgimento era comunque direttamente riconducibile alla sfera familiare, in quanto correlato al ruolo di figlia del titolare e non a specifiche mansioni da svolgere. Alla luce di quanto sopra, non risultano adeguatamente comprovate competenze professionali ulteriori o alternative che potessero legittimare una ricollocazione della lavoratrice in ambiti differenti da quello inerente alla gestione e al recupero pag. 17 di 21 del credito. Ne consegue l'inesigibilità di un obbligo di repêchage in tal senso. Del resto, l'adempimento dell'onere di ripescaggio richiede che non vi siano mansioni effettivamente esistenti, compatibili con le competenze accertate del lavoratore e disponibili al momento del recesso. In assenza di tali presupposti, non può configurarsi alcuna violazione in capo al datore di lavoro. Quanto indicato dai testi, infatti, non integra affatto l'esercizio di mansioni strutturate e continuative in ambito commerciale, ma descrive tuttalpiù un coinvolgimento saltuario, informale e del tutto marginale, privo di qualsivoglia contenuto tecnico-professionale specifico, nonché giuridicamente irrilevante ai fini della verifica dell'obbligo datoriale di repêchage, il quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste allorché le mansioni ipoteticamente alternative abbiano carattere meramente residuale, promiscuo, ancillare e sporadico, e non risultino riconducibili ad una posizione lavorativa dotata di autonomia e stabilità funzionale all'interno dell'organizzazione aziendale destinata a nuovi assunti. A tal proposito la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: “al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione dei part time, è necessario che le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, non risultino cioè intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, in modo che possa ritenersi che il residuo impiego, anche part time, nelle mansioni non soppresse, non finisca per configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva;
in altri termini l'attività - pur minoritaria - non oggetto di soppressione dovrebbe qualificarsi in termini di effettiva autonomia, sì da poter ritenere che la posizione lavorativa fosse connotata in termini di affiancamento di diverse mansioni, ciascuna delle quali indipendente e distinta - anche in termini logistici e temporali pag. 18 di 21 – dallo svolgimento dell'altra e non già intimamente connesse fra loro, come dovrebbe invece ritenersi laddove le mansioni non soppresse fossero svolte in via sostanzialmente ausiliaria o complementare di quelle oggetto di soppressione (in termini, Cass. n. 11402/2012 cit.); evidentemente, il necessario carattere di oggettiva autonomia del complesso delle mansioni non soppresse, al fine di non configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva, deve essere escluso non solo allorché risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, ma anche quando - come nella specie stato accertato dalla Corte territoriale - abbiano un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (Cass. 30.01.2024, n. 2739). A conforto di queste valutazioni, si osserva, peraltro, che la stessa lavoratrice, odierna reclamata, tuttora socia al 50% della società reclamante per successione ereditaria nelle quote già di proprietà del defunto padre dal Persona_2 novembre 2020, nonostante la sua presumibile ottima conoscenza dell'intera compagine aziendale, non è stata in grado di indicare in maniera specifica qualche posizione lavorativa vacante in azienda in cui avrebbe potuto essere ricollocata sulla scorta delle sue competenze professionali. Questo elemento è particolarmente indicativo della presumibile insussistenza di una tale posizione.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo proposto dalla va accolto e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_1 pronuncia gravata, tutte le domande proposte dall'allora ricorrente con il libello introduttivo del giudizio vanno respinte. L'odierna reclamata, conseguentemente, va condannata alla restituzione in favore della società reclamante delle somme percepite in esecuzione dei provvedimenti qui riformarti (id est ordinanza conclusiva della fase sommaria e sentenza che ha definito il giudizio di opposizione). Tale restituzione, ovviamente, in ossequio alla pag. 19 di 21 prevalente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, condivisa da questa Corte, va circoscritta alla somme nette percepite. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021 ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente ai sensi del quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. È vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione. Infatti, la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. Le spese delle due fasi del giudizio di primo grado e di questo grado del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto pag. 20 di 21 conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (per speculare motivazione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
-in accoglimento del reclamo proposto da riformando Parte_1 integralmente la sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dalla sig.ra con il ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- condanna, per l'effetto, la sig.ra a rifondere alla società Controparte_1 reclamante le somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza reclamata e dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, nei limiti indicati in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese delle due fasi del giudizio di primo grado e di questo grado del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 586/2025 RGA;
avverso la sentenza n. 214/2025 R.S. del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, depositata e comunicata il 24 luglio 2025 all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1, l. n. 92/2012, n. R.G. 704/2024 ; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da: (C.F. ), con sede in Forlì – Via Parte_1 P.IVA_1
Ravegnana n. 397/C - Stradario 47344, in persona del Legale Rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Zoli, Parte_2 domiciliata digitalmente presso il suo indirizzo PEC;
RECLAMANTE; pag. 1 di 21 contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Elisa Vecchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cervia (RA) - Viale dei Mille n. 71; RECLAMATA;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza 1461/2024 del Parte_1
10.09.2024 con la quale il Tribunale di Forlì – sezione lavoro ha accertato l'illegittimità del licenziamento comminato dalla società opponente alla sig.ra
. Controparte_1
Nel merito, ha contestato quanto dedotto dal giudicante a fondamento della propria decisione e, pertanto, ha chiesto la modifica dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione della legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo alla lavoratrice. Ha esposto, in particolar modo, la fondatezza del motivo oggettivo di licenziamento, evidenziando che, a causa della crisi economica sofferta dalla società, le mansioni di cui si occupava la sig.ra – recupero crediti – Parte_1 erano ormai divenute esigue ed inidonee anche a garantirle un impiego part-time, motivo per il quale si era proceduto alla soppressione del suo posto di lavoro. Ha ribadito, inoltre, che non erano presenti differenti mansioni a cui la ricorrente poteva essere assegnata – anche inferiori- in quanto la lavoratrice si era sempre occupata del recupero del credito all'interno dell'azienda, evidenziando che nello stesso periodo in cui si era interrotto il rapporto lavorativo con la sig.ra pag. 2 di 21 la società aveva dovuto interrompere i propri rapporti lavorativi anche Parte_1 con altri dipendenti, sempre per motivi economici, non provvedendo poi a nuove assunzioni. La società ha inoltre evidenziato la grave situazione economica in cui versava fin dal 2019, comprovata non solo dalla diminuzione del personale dipendente ma anche dal fatturato aziendale, ribadendo la legittimità del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo derivante da una redistribuzione delle mansioni svolte dalla ad altri dipendenti e dall'impossibilità di Parte_1 destinare la lavoratrice a differenti mansioni. Ha contestato, pertanto, la statuizione del giudice della fase sommaria circa la violazione dell'obbligo di repêchage, evidenziando che nel corso dell'istruttoria orale era emerso che le attività di recupero credito erano diminuite tanto da non giustificare più la presenza di una posizione lavorativa dedicata unicamente a tale mansione, ribadendo altresì che la sig.ra non aveva ulteriori Controparte_1 capacità professionali valutabili ai fini del repêchage. Per tali motivi, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice per l'asserita attesa nell'irrogazione del licenziamento, derivante dalla necessaria autorizzazione da parte del giudice delegato, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito - previa Parte_1 modifica dell'ordinanza resa inter partes ex art. 1/49 Legge 92/2012 n. 1461/2024 del 10.9.2024 emessa dal Tribunale di Forlì - Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato a per Controparte_1 motivo oggettivo;
conseguentemente, condannare alla Controparte_1 restituzione degli importi medio tempore versati dalla Società in adempimento dell'ordinanza opposta”. Si è costituita la lavoratrice opposta, sig.ra , contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata. Ha ribadito l'illegittimità del licenziamento evidenziando di avere svolto, nel lungo pag. 3 di 21 rapporto di lavoro con la società resistente, differenti attività attenenti non solo alla gestione del credito ma anche all'intrattenimento dei rapporti commerciali per l'azienda, svolgendo viaggi di lavoro in Italia e all'estero, sia in autonomia, sia con i commerciali e (…) >>. CP_2 CP_3
Istruita la causa sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase sommaria del procedimento (prove orali e documentali), il Tribunale di Forlì ha definito il giudizio di opposizione promosso dalla con la Parte_1 sentenza n. 214/2025 R.S., così statuendo: “(…) respinge l'opposizione proposta dalla e conferma l'ordinanza del 10.09.2024 RG 65/2023; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 4.524,00 per compensi oltre spese Controparte_1 generali ed accessori di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. (…)”. Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riesaminato il compendio probatorio in atti, ha concluso la propria analisi affermando: “non potendosi dire residuale l'attività di recupero crediti svolta dalla ricorrente, né tantomeno potendosi dire assolto l'obbligo di repêchage imposto dalla giurisprudenza in capo al datore di lavoro, il licenziamento deve dirsi illegittimo e l'ordinanza impugnata deve essere confermata”. Con ricorso depositato telematicamente in data 08/08/2025, la ha Parte_1 spiegato reclamo nei confronti della predetta sentenza ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra da parte Controparte_1 della Società reclamante Parte_1
- per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione delle Controparte_1 somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza reclamata e dell'ordinanza emessa nella fase sommaria;
pag. 4 di 21 - con vittoria di spese (ivi compreso il rimborso del contributo unificato) in tutti i gradi di giudizio, compresi quelli già intercorsi e compenso professionale da determinarsi secondo i nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la società reclamante, riepilogato lo svolgimento delle precedenti fasi del giudizio, ha censurato in tutti i suoi snodi essenziali il ragionamento logico -giuridico articolato dal Giudice dell'opposizione, formulando due distinti macro motivi di impugnazione (poi suddivisi in sottoparagrafi), rubricati rispettivamente: “A) Per quanto concerne la riorganizzazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro”; “B) In relazione all'omesso repêchage”. La sig.ra ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_4 contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nei precedenti gradi del giudizio e, comunque, ha reiterato tutte le istanze, difese ed eccezioni svolte in precedenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) 1) In via principale, accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato con lettera ricevuta il 15.09.2022, per i motivi e le causali sopra esposte, nei confronti della Sig.ra Controparte_1
Rigettare l'odierno reclamo Confermare la sentenza n. 214/2025 del 22.07.2025, per i motivi e le causali già dedotte per l'effetto confermare l'illegittimità del licenziamento intimato alla Sig.ra confermando la condanna della ex Controparte_1 Parte_1 art. 18 co. 4 L. 300/70, alla reintegra della ricorrente nel suo posto di lavoro (già trasformata nell'indennità sostitutiva) e a versarle un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (accertata e in contestata in € 4.871,73), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturali dal licenziamento alla reintegra;
pag. 5 di 21 2) In via subordinata, accertata l'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato con lettera ricevuta il 15.09.2022, per i motivi e le causali sopra esposte, nei confronti della Sig.ra Controparte_1
Condannare la sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70 al risarcimento Parte_1 del danno nei confronti della Sig.ra da quantificarsi in 24 Controparte_1 mensilità di retribuzione globale di fatto (accertata e in contestata in € 4.871,73) oltre ai contributi maturati interessi e rivalutazione. 3) In ogni caso, rifondere i compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase sommaria del procedimento (prove orali e documentali), ad avviso di questa Corte, ampiamente sufficiente a far luce sui fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che il reclamo proposto dalla i cui motivi di impugnazione possono essere Parte_1 trattati congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico- giuridica, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Al riguardo, va, innanzitutto, osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il licenziamento dell'odierna reclamata sia così giustificato: “la situazione generale di mercato ed i risultati dell'attività dell'impresa hanno comportato la necessità di procedere ad un riassetto organizzativo delle strutture aziendali volto ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle ricorse, anche nell'ottica di una più economica gestione dell'azienda finalizzata a prevenirne l'altrimenti inevitabile fuoriuscita dal mercato. Nell'ambito di tale processo di riorganizzazione si è resa necessaria la soppressione del suo posto di lavoro, quale addetta al recupero crediti, in quanto detta attività risulta fortemente svuotata a casa della drastica riduzione dei volumi di fatturato e di clientela, il che implica una minor necessità di sollecito degli pag. 6 di 21 incassi e, conseguentemente, un ridimensionamento notevole del carico di lavoro. Sicchè, nell'ambito di detta organizzazione, le attività residuali – proprio in ragione dell'esiguità delle stesse – si è deciso di redistribuirle fra gli altri dipendenti. Poiché non sussiste, nella restante organizzazione aziendale, la disponibilità di altra posizione lavorativa compatibile con la professionalità della Signora
siamo spiacenti di dover comunicare l'intenzione della ns. Controparte_1
Società di procedere al recesso dal rapporto di lavoro in corso, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966. In considerazione della concreta insussistenza di necessità della prestazione lavorativa e della particolarità della situazione, comunichiamo l'esonero dalla prestazione lavorativa fino alla definizione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966.” Trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – in particolare nell'ipotesi di soppressione del posto di lavoro - è il caso di sottolineare come la giurisprudenza sia unanime nel concordare che il datore di lavoro debba solamente provare che la modifica organizzativa attuata abbia inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato (cfr. Cass. 25201/2016; conforme Cass. n. 10699/2017; Cass 15400 del 20.07.2020), essendo infatti prescritto dall'art. 2 c. 2 della l. n. 604/66 l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare non solo la volontà del recesso, ma anche i motivi che la sorreggono. La fattispecie normativa astratta di cui all'art. 3, seconda parte, della l. n. 604/66, richiede, altresì, oltre alla prova del venir meno della posizione di lavoro del destinatario del provvedimento datoriale per effetto del nuovo e diverso assetto organizzativo (Cass. 21121/2014) riferibile a scelte datoriali non sindacabili dal giudice relativamente ai profili di congruità e opportunità, la prova da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore pag. 7 di 21 all'interno dell'impresa ristrutturata (Cass. 24882/2017). Tale obbligo (rectius onere), tuttavia, non può mai imporre all'imprenditore di creare posti di lavoro contro la sua volontà e quindi di modificare l'organizzazione della propria azienda, ma lo vincola solamente a destinare eventuali nuovi posti che decida di coprire ai lavoratori in esubero in grado di svolgere l'attività richiesta. In altre parole, l'obbligo di repêchage non comporta la creazione ex novo di posizioni lavorative, bensì richiede la prova dell'assenza di posizioni equivalenti o inferiori, già esistenti nell'organizzazione e disponibili al momento del licenziamento, in relazione alle competenze effettivamente possedute dal lavoratore licenziato. Tale prescrizione, se pure normativamente inespressa nella formulazione testuale dell'art. 3 l. n. 604/66 “trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore” (Cass. 24882/2017). Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'onere, in capo al datore di lavoro, di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Con specifico riferimento al licenziamento per soppressione del posto di lavoro, va puntualizzato che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che,
“ai fini della configurabilità del giustificato motivo, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite” (Cass. 23.9.2015 n. 18780). E, ancora, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3 è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono pag. 8 di 21 essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente" (Cass. n. 19185 del 2016)” (Cass. 11.5.2018 n. 11413). Nello stesso senso è stato affermato che l'ipotesi del giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato ricorre anche quando - secondo le insindacabili scelte imprenditoriali relative all'organizzazione aziendale (art. 41 Cost.) - le mansioni affidate al lavoratore non vengano soppresse, ma siano altrimenti ripartite e attribuite (cfr. Cass. 18.8.2020 n. 17219). “L'attribuzione ad altri dipendenti di mansioni già in precedenza svolte dal lavoratore licenziato non è, di per sé, indice di insussistenza della riorganizzazione, ove emerga – come nel caso di specie – la soppressione del posto e il carattere accessorio o non strutturale delle attività residue” (Cass. civ., sez. lav., n. 17676/2020; n. 26008/2021). Quanto, poi, alla prova dell'assolvimento dell'obbligo di repêchage, che si sostanzia nel dover dimostrare l'insussistenza di posti disponibili in azienda in cui ricollocare il dipendente il cui posto di lavoro è stato soppresso, che siano comunque compatibili con la sua professionalità, anche se di livello inferiore, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, “trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435 del 2018); usualmente si prova – appunto – che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono sopravvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021)” (Cass. 15.7.2025 n. 2192. Nello stesso senso v. anche Cass. 18.2.2019, n. 4672). pag. 9 di 21 Tanto doverosamente premesso in relazione alla disciplina legislativa da applicare nella valutazione della fattispecie per cui è causa, si deve procedere all'analisi delle risultanze istruttorie in atti. Al riguardo, va osservato che la società reclamante ha innanzitutto documentato il grave stato di crisi economico-finanziaria che la affligge dal 2019 che ha determinato un crollo strutturale e non reversibile del fatturato (passato da circa 29,7 milioni di euro nel 2018 a 13,5 milioni nel 2021 (v. docc. 2, 3, 5 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), una progressiva erosione del patrimonio netto (divenuto negativo per oltre 1,9 milioni nel 2021) e l'apertura di una procedura di concordato preventivo, ammessa dal Tribunale di Forlì in data 6.5.2021 (v. doc. 4 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), e omologata con provvedimento del 26.1.2023 (cfr. doc. 7 fascicolo della fase sommaria della parte reclamante), con nomina del liquidatore giudiziale. In tale contesto, la ha provato di aver operato una progressiva Parte_1 riduzione di organico, passato da 47 dipendenti nel 2018 a 20 nel 2023, come da documentazione IE (v. doc. 6 fascicolo della fase sommaria di parte reclamata), sopprimendo anche il posto della sig.ra nel contesto di una Parte_1 serie di azioni volte ad evitare il fallimento e a proseguire l'attività aziendale. In particolare, la ha dato atto che la procedura di Parte_1 licenziamento della lavoratrice, avviata in data 23.6.2022, è stata previamente autorizzata dal Giudice Delegato della procedura concorsuale con parere favorevole del Commissario Giudiziale, e il recesso è stato formalizzato e comunicato il 15.9.2022 (v. docc. 8, 9, 10, 11 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante). E' evidente, quindi, l'effettività della riorganizzazione aziendale nel cui contesto è stato deciso il licenziamento della sig.ra , di certo non Parte_3 motivato da un intento punitivo e/o ritorsivo nei suoi confronti. L'istruttoria orale condotta nel corso della fase sommaria del procedimento, pag. 10 di 21 inoltre, ove letta con la dovuta attenzione, ha dato prova dell'effettiva drastica riduzione della mansioni un tempo affidate all'odierna reclamata (pacificamente attinenti al recupero crediti) e della loro redistribuzione all'interno della compagine aziendale. Tale conclusione è, innanzitutto, suffragata da una semplice deduzione logica posto che il volume delle attività di recupero crediti è fisiologicamente correlato al fatturato aziendale: minore è il fatturato, minori sono i crediti da riscuotere e da recuperare. Tale deduzione, inoltre, è suffragata dalla molteplici deposizioni testimoniali acquisite al riguardo. Ed invero, il teste (cfr. verbale ud. 31.10.2023) ha dichiarato Testimone_1 sul punto che: “Dopo il suo licenziamento il suo lavoro l'ha svolto per un po' la
poi il recupero crediti è passato alla . …. CP_5 Parte_4 [...] lo svolge anche ora, come compito richiederà un'ora a settimana. Di Parte_4 insoluti non ce ne sono tanti …. So quanto tempo richiede la gestione del credito perché seguo le banche e quindi ho contezza degli insoluti”. Il teste (cfr. verbale ud. 20.2.2024) ha poi rilevato che “Quando è Tes_2 andata via la so che quello che faceva prima lei lo ha iniziato a fare la CP_1
infatti i pagamenti che eccezionalmente erano insoluti li davo alla CP_6
. Non lavoro al recupero crediti, da quel che so il controllo dei pagamenti CP_6 scaduti lo fa . All'origine da quel che so lo faceva , poi tra Pt_4 CP_1 CP_1
e per un po' lo ha fatto ”; Pt_4 CP_6
Infine, la teste (v. verbale ud. 31.10.2023) ha dichiarato che Testimone_3
“ prima si occupava di fatturazione all'ufficio clienti, poi le Testimone_4 abbiamo passato per qualche mese il recupero crediti e dopo che la si è CP_6 dimessa abbiamo passato il recupero credito alla signora che è stata Parte_5 assunta per 2 mesi. Poi si è dimessa anche lei. …. Il recupero crediti è passato interamente alla … La da quando la Parte_4 Parte_4 pag. 11 di 21 ricorrente se n'è andata si occuperà per un'ora a settimana al recupero credito”. Queste convergenti deposizioni testimoniali, peraltro, non possono ritenersi
“sconfessate” dalle dichiarazioni della teste (le sole ad essere Testimone_4 enfatizzate sul punto dal Giudice a quo), la quale ha affermato che tale attività le occupava circa “metà del tempo di lavoro”. L'affermazione in questione, infatti, andava letta alla luce delle circostanze specificamente riferite dalla stessa teste, chiaramente riportate anche in sentenza (scarsa attitudine allo svolgimento di tali mansioni, stanchezza dovuta ad un tumore al seno e prossimo pensionamento anticipato). In particolare, la Sig.ra ha espressamente dichiarato: “io ho detto che non faceva per me” e CP_5 ancora “Io mi sono dimessa per il carico di lavoro, perché ero stanca, avendo appena superato un tumore al seno” e infine “forse ero lenta io”. Tali dichiarazioni evidenziano la natura del tutto personale delle difficoltà incontrate dalla Sig.ra nello svolgimento dell'attività di recupero crediti, CP_5 ma sono state inspiegabilmente ignorate nella motivazione della sentenza, con conseguente travisamento del significato oggettivo delle risultanze istruttorie. L'istruttoria orale condotta nella fase sommaria del procedimento, quindi, ha inequivocabilmente dimostrato l'effettiva soppressione della posizione di addetta al recupero crediti, precedentemente ricoperta dalla sig.ra nonché la Parte_1 natura residuale, marginale e quantitativamente irrisoria delle attività svolte dall'odierna reclamata rimaste. In tale contesto, non era in alcun modo configurabile – né giuridicamente esigibile
– una ricollocazione della lavoratrice mediante una riduzione oraria, in quanto l'impiego settimanale riconducibile a tali residue attività risultava oggettivamente minimo (pari a circa un'ora a settimana) e, pertanto, del tutto insostenibile sotto il profilo economico e organizzativo, specie in un'azienda già gravemente colpita da una crisi conclamata. Del resto, l'utilizzo parziale del lavoratore è possibile solo se le mansioni non pag. 12 di 21 soppresse rivestano una oggettiva autonomia rispetto a quelle prevalenti eliminate, non configurando la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa. In altre parole, se le mansioni residuali sono meramente ausiliarie o complementari a quelle soppresse, o hanno un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale o ancillare, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di mantenere il dipendente in quelle mansioni residue, nemmeno a tempo parziale (cfr. Cass. 30.1.2024, n. 2739). Ciò detto circa l'effettività della soppressione del posto di lavoro dell'odierna reclamata, nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità citata in premessa, va, poi, osservato che la ha altresì dato prova di non aver avuto Parte_1 altre posizioni lavorative disponibili in cui poter ricollocare l'allora ricorrente, compatibili con la sua professionalità, ancorché di livello inferiore. Orbene, nel caso di specie, la ha integralmente assolto l'onere Parte_1 probatorio a proprio carico dimostrando in modo chiaro e inequivocabile che, prima e dopo il licenziamento della Sig.ra non è intervenuta alcuna Parte_1 nuova assunzione in posizioni compatibili con il profilo professionale della lavoratrice anche inferiori. La società ha infatti depositato i LU (v. doc. n. 18 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante) e i modelli NI (v. doc. n. 6 fascicolo della fase sommaria di parte reclamante), nonché individuato l'elenco analitico dei lavoratori cessati a partire dal 2021, i quali non sono stati rimpiazzati. In particolare, dall'esame del LU emerge chiaramente che non solo non vi sono state nuove assunzioni, ma che, al contrario, la società ha progressivamente soppresso numerose ulteriori posizioni lavorative, con una riduzione dell'organico da 47 a 20 unità, in conseguenza del profondo stato di crisi che ha interessato la a partire dal 2019: circostanza documentalmente dimostrata, Parte_1 pacifica e non messa in discussione dalla sentenza reclamata. Per completezza e sebbene non sia oggetto di contestazione, si evidenzia che gli pag. 13 di 21 unici ingressi di personale successivi al recesso della Sig.ra sono Parte_1 avvenuti tramite due contratti di somministrazione a tempo determinato ( Parte_5
e v. docc. n. 22 e 23 fascicolo della fase sommaria), finalizzati alla CP_7 sostituzione di due lavoratori dimissionari e , docc. n. 12 e 20 CP_5 CP_8 fascicolo della fase sommaria), i cui rapporti di lavoro sono cessati successivamente al licenziamento della Sig.ra e comunque previa Parte_1 autorizzazione del Giudice Delegato. In particolare, la Sig.ra è stata inserita tramite agenzia interinale con Parte_5 contratto a tempo determinato part-time al 50%, a decorrere dal 23.1.2023, con mansioni amministrative, a seguito delle dimissioni della Sig.ra (v. doc. CP_5
n. 22 fascicolo della fase sommaria di parte reclamata), e per sostituirla – solo parzialmente – nelle sue precedenti attività. Va altresì rilevato che la Sig.ra ha prestato servizio per un periodo molto Parte_5 limitato, al termine del quale non è stata confermata né stabilizzata. Le mansioni da lei svolte sono state successivamente assorbite dal restante personale amministrativo già in forza, in un'ottica di ulteriore razionalizzazione dei costi e delle risorse interne, coerente con la strategia di contenimento imposta dalla situazione concorsuale. L'inserimento di tale figura conferma dunque ulteriormente che: a) neppure le mansioni della Sig.ra coprivano un orario pieno, diversamente non vi CP_5 sarebbe stata necessità di ricorrere a una risorsa part-time e per soli due mesi;
b) le attività residue di recupero crediti erano del tutto marginali, prive cioè di consistenza tale da giustificare il mantenimento di una posizione lavorativa autonoma. In ogni caso, si ribadisce che tale inserimento non incide sulla legittimità del recesso intimato alla sig.ra né sulla coerenza della Parte_1 riorganizzazione aziendale posta a fondamento del medesimo, poiché è intervenuto per un brevissimo periodo, a distanza di mesi dal licenziamento e per sostituire una lavoratrice dimessasi successivamente, che svolgeva in prevalenza pag. 14 di 21 mansioni differenti da quelle soppresse. Il sig. , invece, svolgeva mansioni del tutto differenti essendo addetto al CP_8 controllo qualità. Gli elementi probatori raccolti consentono quindi di desumere, secondo i consolidati criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, l'effettiva inesistenza di ruoli alternativi liberi nell'organizzazione aziendale, prima e dopo il licenziamento della odierna reclamata, anche in mansioni inferiori. Al contrario, la valutazione del compendio probatorio compiuta dal Giudice di prime cure si traduce in un'illegittima pretesa di creazione di una nuova posizione lavorativa ad personam, in favore della lavoratrice licenziata, anziché tutelare la scelta imprenditoriale – pienamente legittima, insindacabile ed effettiva – di riorganizzare l'attività mediante la redistribuzione delle residue mansioni tra i lavoratori rimasti in forza, per di più in un contesto di acclarata crisi aziendale. Sotto altro e concorrente profilo, poi, va osservato che dall'istruttoria condotta in prime cure non è affatto emerso in modo chiaro ed univoco che la Sig.ra
[...] abbia svolto altre mansioni differenti da quelle afferenti al recupero CP_1 crediti, né che fosse in possesso di competenze professionali in ambito commerciale tali da giustificare un suo possibile reimpiego in tale settore. In relazione a questo specifico aspetto, il Tribunale di Forlì ha completamente omesso di considerare la testimonianza resa dalla Sig.ra resa Testimone_3 all'udienza del 31.10.2023, la quale ha dichiarato che la sig.ra “andava Parte_1 all'estero per accompagnare il responsabile (il signore appena uscito, n.d.r.
) o il padre ma non svolgeva compiti di tipo commerciale. Testimone_5
Erano i commerciali che relazionavano ai titolari, non lei. Spesso andava lei in viaggio, a volta andava la cugina. A volte andava anche con i commerciali. Non so perché andasse in questi viaggi, era figlia del titolare e accompagnava nei viaggi. (…) Non mi risulta che la ricorrente abbia mai svolto attività commerciale”. pag. 15 di 21 È invece stata letta in modo errato la testimonianza resa dal Sig. Testimone_6 all'udienza del 20.2.2024 e richiamata nella sentenza reclamata. Il predetto teste, infatti, ha chiarito che: “nell'ambito della mia attività con mi relazionavo CP_1 per la clientela e la loro solvibilità: ci interfacciavamo per sapere se i clienti pagavano puntualmente, se potevamo fornirli… questioni di pagamenti (…) con me si interfacciava per questo e poi ogni tanto veniva a trovare la clientela, generalmente con un commerciale e forse qualche volta anche da sola. Il più delle volte veniva con Veniva due volte l'anno, forse 3 (…). Quando Persona_1
veniva giù il suo ruolo era quello soprattutto di capire la solvibilità, la CP_1 commercializzazione del prodotto la faceva soprattutto Roberto. cercava CP_1 di capire se con il cliente si poteva sviluppare un rapporto commerciale.” Pertanto, il Sig. ha chiaramente delineato la distinzione tra il contributo Tes_6 fornito dalla Sig.ra - riconducibile esclusivamente alla valutazione Parte_1 dell'affidabilità creditizia dei clienti - e quello svolto dal commerciale Per_1
avente invece ad oggetto le trattative e le attività di vendita propriamente
[...] dette. Ne consegue che, nell'ambito dei viaggi aziendali svolti in Italia – comunque limitati, secondo la stessa testimonianza, a 2/3 volte l'anno -, la sig.ra non ha mai svolto mansioni riconducibili all'area commerciale in senso Parte_1 proprio, bensì ha continuato ad occuparsi di attività strettamente connesse al suo ruolo di addetta al recupero crediti. Anche la testimonianza del Sig. resa all'udienza del Testimone_5
31.10.2023, è stata analizzata in modo incompleto e parziale. Il teste ha confermato che la Sig.ra era addetta al recupero crediti, riferendo testualmente che: Parte_1
“controllava i fidi da dare ai clienti, il credito… seguiva anche gli incassi dei clienti di Caserta”. Lo stesso teste ha poi specificato che la partecipazione della lavoratrice ai viaggi aziendali all'estero si limitava a 2/3 volte l'anno e che tale presenza era accompagnatoria, non strutturata né legata a specifiche funzioni commerciali, da ricollegarsi tuttalpiù al suo status di figlia del titolare, requisito da pag. 16 di 21 tenere certamente in considerazione nel caso de quo. Peraltro, lo stabilimento di Caserta, che storicamente aveva generato il maggior volume di insolvenze, è stato chiuso nell'autunno del 2018, allorquando la struttura fu concessa in uso mediante contratto di rent to buy a favore di un operatore del settore logistica del freddo. L'immobile è poi stato definitivamente ceduto nel marzo 2020. E ancora, anche il teste all'udienza del 31.10.2023, ha escluso Testimone_1 esplicitamente qualsivoglia attività commerciale della Sig.ra Parte_1 chiarendo che la stessa “non svolgeva attività commerciali né con i clienti né con i fornitori”, e che, nei viaggi aziendali “2, 3, 4, volte” all'anno, “accompagnava solo”, senza mai relazionare in merito a strategie d'acquisto o piani commerciali. Infine, pure il teste all'udienza del 31.10.2023, ha ribadito che Persona_1 la sig.ra svolgeva attività di recupero crediti e che le sue interazioni con Parte_1
i clienti erano esclusivamente connesse a mancati pagamenti;
ha confermato, inoltre, che le visite ai clienti avvenivano nell'ambito di occasionali viaggi in Italia, sempre in funzione del recupero di crediti insoluti. Dal complessivo quadro istruttorio emerge, dunque, con chiarezza che: a) le competenze professionali della Sig.ra si esaurivano sostanzialmente Parte_1 nell'ambito amministrativo-contabile, con precipuo riferimento alla gestione del credito e al recupero degli insoluti;
b) la partecipazione della lavoratrice ad alcuni viaggi aziendali è risultata residuale e risalente nel tempo, essendosi di fatto interrotta da diversi anni, e dunque non più sussistente al momento del licenziamento (come ammesso anche dalla stessa reclamata); c) tale coinvolgimento era comunque direttamente riconducibile alla sfera familiare, in quanto correlato al ruolo di figlia del titolare e non a specifiche mansioni da svolgere. Alla luce di quanto sopra, non risultano adeguatamente comprovate competenze professionali ulteriori o alternative che potessero legittimare una ricollocazione della lavoratrice in ambiti differenti da quello inerente alla gestione e al recupero pag. 17 di 21 del credito. Ne consegue l'inesigibilità di un obbligo di repêchage in tal senso. Del resto, l'adempimento dell'onere di ripescaggio richiede che non vi siano mansioni effettivamente esistenti, compatibili con le competenze accertate del lavoratore e disponibili al momento del recesso. In assenza di tali presupposti, non può configurarsi alcuna violazione in capo al datore di lavoro. Quanto indicato dai testi, infatti, non integra affatto l'esercizio di mansioni strutturate e continuative in ambito commerciale, ma descrive tuttalpiù un coinvolgimento saltuario, informale e del tutto marginale, privo di qualsivoglia contenuto tecnico-professionale specifico, nonché giuridicamente irrilevante ai fini della verifica dell'obbligo datoriale di repêchage, il quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste allorché le mansioni ipoteticamente alternative abbiano carattere meramente residuale, promiscuo, ancillare e sporadico, e non risultino riconducibili ad una posizione lavorativa dotata di autonomia e stabilità funzionale all'interno dell'organizzazione aziendale destinata a nuovi assunti. A tal proposito la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: “al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione dei part time, è necessario che le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, non risultino cioè intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, in modo che possa ritenersi che il residuo impiego, anche part time, nelle mansioni non soppresse, non finisca per configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva;
in altri termini l'attività - pur minoritaria - non oggetto di soppressione dovrebbe qualificarsi in termini di effettiva autonomia, sì da poter ritenere che la posizione lavorativa fosse connotata in termini di affiancamento di diverse mansioni, ciascuna delle quali indipendente e distinta - anche in termini logistici e temporali pag. 18 di 21 – dallo svolgimento dell'altra e non già intimamente connesse fra loro, come dovrebbe invece ritenersi laddove le mansioni non soppresse fossero svolte in via sostanzialmente ausiliaria o complementare di quelle oggetto di soppressione (in termini, Cass. n. 11402/2012 cit.); evidentemente, il necessario carattere di oggettiva autonomia del complesso delle mansioni non soppresse, al fine di non configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva, deve essere escluso non solo allorché risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, ma anche quando - come nella specie stato accertato dalla Corte territoriale - abbiano un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti” (Cass. 30.01.2024, n. 2739). A conforto di queste valutazioni, si osserva, peraltro, che la stessa lavoratrice, odierna reclamata, tuttora socia al 50% della società reclamante per successione ereditaria nelle quote già di proprietà del defunto padre dal Persona_2 novembre 2020, nonostante la sua presumibile ottima conoscenza dell'intera compagine aziendale, non è stata in grado di indicare in maniera specifica qualche posizione lavorativa vacante in azienda in cui avrebbe potuto essere ricollocata sulla scorta delle sue competenze professionali. Questo elemento è particolarmente indicativo della presumibile insussistenza di una tale posizione.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il reclamo proposto dalla va accolto e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_1 pronuncia gravata, tutte le domande proposte dall'allora ricorrente con il libello introduttivo del giudizio vanno respinte. L'odierna reclamata, conseguentemente, va condannata alla restituzione in favore della società reclamante delle somme percepite in esecuzione dei provvedimenti qui riformarti (id est ordinanza conclusiva della fase sommaria e sentenza che ha definito il giudizio di opposizione). Tale restituzione, ovviamente, in ossequio alla pag. 19 di 21 prevalente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, condivisa da questa Corte, va circoscritta alla somme nette percepite. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021 ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente ai sensi del quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. È vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione. Infatti, la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. Le spese delle due fasi del giudizio di primo grado e di questo grado del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto pag. 20 di 21 conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (per speculare motivazione di compensazione si veda Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
-in accoglimento del reclamo proposto da riformando Parte_1 integralmente la sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dalla sig.ra con il ricorso introduttivo del giudizio;
Controparte_1
- condanna, per l'effetto, la sig.ra a rifondere alla società Controparte_1 reclamante le somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza reclamata e dell'ordinanza emessa nella fase sommaria, nei limiti indicati in parte motiva;
- compensa integralmente fra le parti le spese delle due fasi del giudizio di primo grado e di questo grado del giudizio. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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