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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SPARANO ILARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n.74
E
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VAIRO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla Via Napoli n.124
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.01.2025 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 15.06.1996 e che dalla loro relazione non erano nati figli, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 5577/2021 reso in pag. 1 di 3 data 17.06.2021 e che da quando furono autorizzati a vivere separati dal Presidente dell'intestato
Tribunale (3.06.2021), la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 6.03.3035 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni di cui al ricorso. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno divorzile mensile che solo da gennaio Parte_1
2025 a dicembre 2025 sarà dell'importo di € 200.00. Tale importo verrà ridotto ad € 150,00 mensili a partire da gennaio 2026. L'assegno verrà corrisposto direttamente dal sig. in favore della sig.ra Pt_1
il giorno 28 di ogni mese sull'Iban [...]. Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Napoli il 15.06.1996 (atto n.51, parte II , S. A,sez.R reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1996);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SPARANO ILARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Francesco Bolvito n.74
E
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VAIRO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla Via Napoli n.124
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.01.2025 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 15.06.1996 e che dalla loro relazione non erano nati figli, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 5577/2021 reso in pag. 1 di 3 data 17.06.2021 e che da quando furono autorizzati a vivere separati dal Presidente dell'intestato
Tribunale (3.06.2021), la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 6.03.3035 celebrata in modalità cartolare i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare confermando le condizioni di cui al ricorso. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno divorzile mensile che solo da gennaio Parte_1
2025 a dicembre 2025 sarà dell'importo di € 200.00. Tale importo verrà ridotto ad € 150,00 mensili a partire da gennaio 2026. L'assegno verrà corrisposto direttamente dal sig. in favore della sig.ra Pt_1
il giorno 28 di ogni mese sull'Iban [...]. Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Napoli il 15.06.1996 (atto n.51, parte II , S. A,sez.R reg. Atti Matrimonio anno Parte_2
1996);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3