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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 393/2019 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre
2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Lorusso, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, alla Via Barricate n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Rita Izzi, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
~ 1 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
1. Con atto di citazione notificato in data 03.10.2007, Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Civile di Controparte_1
Potenza, chiedendo di condannarlo, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle infiltrazioni di acqua verificatesi nella propria abitazione sita in , alla CP_1
località Mattinella.
A sostegno della domanda, sosteneva che:
- a monte della propria abitazione, era ubicato un serbatoio dal quale provenivano copiose tracimazioni d'acqua nel terreno adiacente, sul quale era stato scavato un canale che avrebbe dovuto convogliare le acque nella fogna pubblica;
- data l'inadeguatezza del canale, l'amministrazione pubblica aveva provveduto a realizzare una tubazione per immettere le acque in esubero nella fogna comunale;
- le tracimazioni dalla vasca del serbatoio avevano determinato ingenti danni alla sua abitazione, in particolare il crollo del muro di sostegno, la rottura dei pavimenti esterni e il danneggiamento dell'intonaco.
2. Si costituiva in giudizio il che evidenziava da un lato il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che il serbatoio, al momento del fatto, fosse nella disponibilità dell'Acquedotto Lucano
S.p.a., e dall'altro che non vi fosse un collegamento diretto tra il serbatoio e l'immobile dell'attore investito dalle infiltrazioni d'acqua.
Oltre alla condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza pubblicata il 13.06.2018 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda spiegata dall'attore, nonché la domanda ex art. 96 c.p.c.
~ 2 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
promossa dal convenuto e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
4. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando l'errata e mancata valutazione delle prove e degli elementi decisivi della controversia da parte del giudice di prime cure.
5. Si costituiva in giudizio il con comparsa di risposta, Controparte_1
depositata l'11.12.2019, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto improponibile perché tardivamente notificato, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18.11.2025, senza la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13.06.2018 e non il
12.06.2018. Tanto può affermarsi in quanto la Suprema Corte ha affermato che 'in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati' (Cass.
n. 2362 del 2019).
Difatti, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria
~ 3 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione
(Cass. n. 10810 del 2025; n. 6384 del 2017; Cass., S.U. n. 18569 del
2016).
Dalla consultazione dello storico del fascicolo di primo grado telematico, risulta che il cancelliere ha attribuito alla sentenza il numero identificativo e la data proprio il 13.06.2018.
Nel caso in esame, dalla avvenuta pubblicazione della sentenza di primo grado, in data 13 giugno 2018, deve computarsi, secondo il disposto dell'art. 327, primo comma, c.p.c. (formulazione ante l. 18 giugno 2009,
n. 69), il decorso del termine lungo per l'impugnazione dinanzi alla Corte
d'appello, termine nella specie rispettato. Infatti, l'ultimo giorno ultimo per notificare l'appello sarebbe stato il 13 luglio 2019, ma, essendo sabato, è slittato il termine ultimo al 15 luglio 2019.
7. È infondato l'unico motivo di appello.
Al riguardo, è opportuno premettere, in punto di diritto, che «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima» (cfr. ex plurimis,
Cass., Ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2477).
Ebbene, le risultanze acquisite in primo grado consentono di ritenere non provato il nesso causale tra il danno subito dal ed il serbatoio Pt_2
gestito all'epoca dei fatti dal Controparte_1
~ 4 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
Dalla consulenza tecnica redatta dall' Ing. Persona_1
si ricava cha a monte della proprietà di parte attrice è presente la proprietà del Sig. e ulteriormente a monte di quest'ultima Parte_3
è presente un serbatoio idrico, gestito all'atto delle indagini peritali, dall'Acquedotto Lucano e all'epoca dei fatti gestito invece dal
[...]
. CP_1
Occorre evidenziare che, proprio sul terreno del Sig. vi era una Pt_3
vasca di raccolta delle acque, alimentata dalle acque in esubero del serbatoio comunale, che tracimavano e percorrevano, di conseguenza, le linee di deflusso idrico attraversanti la proprietà del Sig. . Parte_1
A differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, la responsabilità del va esclusa in quanto le acque non provenivano Controparte_1
direttamente dal serbatoio, ma traboccavano dalla vasca del fondo posto a monte. Infatti, il CTU ha rilevato che “meno probabile è la possibilità che le venute idriche imputate provengano direttamente dal serbatoio, in quanto dell'ubicazione del suddetto deposito, le linee di deflusso idrico non intersecano la proprietà di parte attrice, come invece accade per le linee di deflusso provenienti dalla locazione della vasca, oggi rimossa, del sig. ” (CTU pag. 16). Pt_3
In altri termini, il CTU ha ritracciato una linea diretta di deflusso solo ed esclusivamente tra la vasca ubicata nel terreno del Sig. e il terreno Pt_3
dell'attore, escludendone invece la presenza tra il serbatoio ed il terreno.
Del resto, anche il con nota del 06.08.2001 indirizzata Controparte_1
al Sig. , comunicava: “le acque del troppo pieno del serbatoio Parte_1
sversano nella fognatura pubblica a monte della sua abitazione.
Purtroppo, quest'anno, si sono verificate fuoriuscite di acque dovute alla rottura della fognatura da parte del Sig. ” (cfr. fascicolo Parte_4
parte appellante).
~ 5 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
Queste circostanze sono state confermate dal Sig. , che, escusso Pt_3
all'udienza del 12.02.2014, ha dichiarato: “preciso che ho acquistato il terreno confinante con nel 2002 e che l'esubero contenuto nel Parte_1
serbatoio comunale confluiva in una vasca del terreno che io ho acquistato, ma qualche mese dopo le acque vennero confluite nella nuova condotta, dopo di che il problema non ci fu più. Preciso che il quantitativo di acqua in esubero finiva in un canale di tubi che si collegavano alla fogna. Quando vi era eccesso di acqua questa finiva nel terreno perché il tubo di scolo non ce la faceva a convogliare tutta l'acqua. Quando vi erano tracimazioni l'acqua finiva nel terreno fino alla proprietà del ed anche oltre nei terreni sottostanti la proprietà del predetto”. Parte_1
Sicché condivisibilmente ha ritenuto “non provato, in modo univoco e pregante, il nesso di derivazione causale tra la cosa custodita all'epoca dall'ente convenuto e i danni patiti dall'attore, neppure applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, suggerendo infatti i dati valutativi “come sia altamente probabile che le infiltrazioni idriche siano riconducibili allo stato della vasca di raccolta delle acque installata nel terreno di ”. Parte_3
Sul piano del nesso causale, della cui prova è onerato l'appellante, il compendio probatorio non consente di affermare la responsabilità del appellato, non condivisibilmente ricondotta dall'appellante CP_1
“all'inopinato rilascio di acque in esubero dal serbatoio a monte”, nonché
“alla conduzione di tali acque nella rete fognaria”; ciò, come del resto oppone correttamente anche il giacché dalla attività di CP_1
istruzione è emerso che “tra la proprietà del ed il serbatoio Parte_1
comunale non vi era collegamento alcuno”, tanto che proprio alla rimozione della vasca allocata nella proprietà di va Parte_5
verosimilmente ricondotta la cessazione delle infiltrazioni, piuttosto, secondo quanto riferito dal teste , che alla realizzazione, Testimone_1
~ 6 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
della condotta idrica interrata in sostituzione del preesistente canale superficiale.
Tra l'altro, dalle risultanze probatorie risulta che il crollo del muro di sostegno adiacente al viale interno alla proprietà di parte attrice è riconducibile alla sovra spinta idrica, la quale ha interessato un manufatto già caratterizzato dall'assenza del drenaggio a terga del muro e di elementi strutturali resistenti a trazione. Anche il Comune di , con CP_1
nota del 06.08.2001, rilevava il problema come “atavico e non dovuto, certamente, al troppo pieno del serbatoio”.
Pertanto, ritiene il collegio che in tal caso non sono ascrivibili al
[...]
i danni lamentati dall'attore, in quanto le infiltrazioni idriche CP_1
provenivano dal troppo-pieno della vasca di raccolta delle acque del terreno posto a monte e non gestita dal CP_1
Rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
8. Ricorrono tuttavia giusti motivi secondo la formulazione dell'art. 92
c.p.c. applicabile ratione temporis per compensare tra la parti anche le spese del presente grado, tenuto conto, unitamente ai danni oggettivamente subiti dall'appellante, delle difficoltà di accertamento dell'origine degli stessi, segnatamente alla luce delle valutazioni del
CTU.
9. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”,
~ 7 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in
[...]
composizione monocratica, 571/2020, pubblicata il 13-6-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge
228/2012.
Così deciso il 22-12-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
~ 8 ~
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 393/2019 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre
2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Lorusso, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, alla Via Barricate n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Rita Izzi, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
~ 1 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
1. Con atto di citazione notificato in data 03.10.2007, Parte_1
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Civile di Controparte_1
Potenza, chiedendo di condannarlo, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle infiltrazioni di acqua verificatesi nella propria abitazione sita in , alla CP_1
località Mattinella.
A sostegno della domanda, sosteneva che:
- a monte della propria abitazione, era ubicato un serbatoio dal quale provenivano copiose tracimazioni d'acqua nel terreno adiacente, sul quale era stato scavato un canale che avrebbe dovuto convogliare le acque nella fogna pubblica;
- data l'inadeguatezza del canale, l'amministrazione pubblica aveva provveduto a realizzare una tubazione per immettere le acque in esubero nella fogna comunale;
- le tracimazioni dalla vasca del serbatoio avevano determinato ingenti danni alla sua abitazione, in particolare il crollo del muro di sostegno, la rottura dei pavimenti esterni e il danneggiamento dell'intonaco.
2. Si costituiva in giudizio il che evidenziava da un lato il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che il serbatoio, al momento del fatto, fosse nella disponibilità dell'Acquedotto Lucano
S.p.a., e dall'altro che non vi fosse un collegamento diretto tra il serbatoio e l'immobile dell'attore investito dalle infiltrazioni d'acqua.
Oltre alla condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza pubblicata il 13.06.2018 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda spiegata dall'attore, nonché la domanda ex art. 96 c.p.c.
~ 2 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
promossa dal convenuto e dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
4. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, lamentando l'errata e mancata valutazione delle prove e degli elementi decisivi della controversia da parte del giudice di prime cure.
5. Si costituiva in giudizio il con comparsa di risposta, Controparte_1
depositata l'11.12.2019, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto improponibile perché tardivamente notificato, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18.11.2025, senza la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13.06.2018 e non il
12.06.2018. Tanto può affermarsi in quanto la Suprema Corte ha affermato che 'in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati' (Cass.
n. 2362 del 2019).
Difatti, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria
~ 3 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione
(Cass. n. 10810 del 2025; n. 6384 del 2017; Cass., S.U. n. 18569 del
2016).
Dalla consultazione dello storico del fascicolo di primo grado telematico, risulta che il cancelliere ha attribuito alla sentenza il numero identificativo e la data proprio il 13.06.2018.
Nel caso in esame, dalla avvenuta pubblicazione della sentenza di primo grado, in data 13 giugno 2018, deve computarsi, secondo il disposto dell'art. 327, primo comma, c.p.c. (formulazione ante l. 18 giugno 2009,
n. 69), il decorso del termine lungo per l'impugnazione dinanzi alla Corte
d'appello, termine nella specie rispettato. Infatti, l'ultimo giorno ultimo per notificare l'appello sarebbe stato il 13 luglio 2019, ma, essendo sabato, è slittato il termine ultimo al 15 luglio 2019.
7. È infondato l'unico motivo di appello.
Al riguardo, è opportuno premettere, in punto di diritto, che «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima» (cfr. ex plurimis,
Cass., Ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2477).
Ebbene, le risultanze acquisite in primo grado consentono di ritenere non provato il nesso causale tra il danno subito dal ed il serbatoio Pt_2
gestito all'epoca dei fatti dal Controparte_1
~ 4 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
Dalla consulenza tecnica redatta dall' Ing. Persona_1
si ricava cha a monte della proprietà di parte attrice è presente la proprietà del Sig. e ulteriormente a monte di quest'ultima Parte_3
è presente un serbatoio idrico, gestito all'atto delle indagini peritali, dall'Acquedotto Lucano e all'epoca dei fatti gestito invece dal
[...]
. CP_1
Occorre evidenziare che, proprio sul terreno del Sig. vi era una Pt_3
vasca di raccolta delle acque, alimentata dalle acque in esubero del serbatoio comunale, che tracimavano e percorrevano, di conseguenza, le linee di deflusso idrico attraversanti la proprietà del Sig. . Parte_1
A differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, la responsabilità del va esclusa in quanto le acque non provenivano Controparte_1
direttamente dal serbatoio, ma traboccavano dalla vasca del fondo posto a monte. Infatti, il CTU ha rilevato che “meno probabile è la possibilità che le venute idriche imputate provengano direttamente dal serbatoio, in quanto dell'ubicazione del suddetto deposito, le linee di deflusso idrico non intersecano la proprietà di parte attrice, come invece accade per le linee di deflusso provenienti dalla locazione della vasca, oggi rimossa, del sig. ” (CTU pag. 16). Pt_3
In altri termini, il CTU ha ritracciato una linea diretta di deflusso solo ed esclusivamente tra la vasca ubicata nel terreno del Sig. e il terreno Pt_3
dell'attore, escludendone invece la presenza tra il serbatoio ed il terreno.
Del resto, anche il con nota del 06.08.2001 indirizzata Controparte_1
al Sig. , comunicava: “le acque del troppo pieno del serbatoio Parte_1
sversano nella fognatura pubblica a monte della sua abitazione.
Purtroppo, quest'anno, si sono verificate fuoriuscite di acque dovute alla rottura della fognatura da parte del Sig. ” (cfr. fascicolo Parte_4
parte appellante).
~ 5 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
Queste circostanze sono state confermate dal Sig. , che, escusso Pt_3
all'udienza del 12.02.2014, ha dichiarato: “preciso che ho acquistato il terreno confinante con nel 2002 e che l'esubero contenuto nel Parte_1
serbatoio comunale confluiva in una vasca del terreno che io ho acquistato, ma qualche mese dopo le acque vennero confluite nella nuova condotta, dopo di che il problema non ci fu più. Preciso che il quantitativo di acqua in esubero finiva in un canale di tubi che si collegavano alla fogna. Quando vi era eccesso di acqua questa finiva nel terreno perché il tubo di scolo non ce la faceva a convogliare tutta l'acqua. Quando vi erano tracimazioni l'acqua finiva nel terreno fino alla proprietà del ed anche oltre nei terreni sottostanti la proprietà del predetto”. Parte_1
Sicché condivisibilmente ha ritenuto “non provato, in modo univoco e pregante, il nesso di derivazione causale tra la cosa custodita all'epoca dall'ente convenuto e i danni patiti dall'attore, neppure applicando la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, suggerendo infatti i dati valutativi “come sia altamente probabile che le infiltrazioni idriche siano riconducibili allo stato della vasca di raccolta delle acque installata nel terreno di ”. Parte_3
Sul piano del nesso causale, della cui prova è onerato l'appellante, il compendio probatorio non consente di affermare la responsabilità del appellato, non condivisibilmente ricondotta dall'appellante CP_1
“all'inopinato rilascio di acque in esubero dal serbatoio a monte”, nonché
“alla conduzione di tali acque nella rete fognaria”; ciò, come del resto oppone correttamente anche il giacché dalla attività di CP_1
istruzione è emerso che “tra la proprietà del ed il serbatoio Parte_1
comunale non vi era collegamento alcuno”, tanto che proprio alla rimozione della vasca allocata nella proprietà di va Parte_5
verosimilmente ricondotta la cessazione delle infiltrazioni, piuttosto, secondo quanto riferito dal teste , che alla realizzazione, Testimone_1
~ 6 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
della condotta idrica interrata in sostituzione del preesistente canale superficiale.
Tra l'altro, dalle risultanze probatorie risulta che il crollo del muro di sostegno adiacente al viale interno alla proprietà di parte attrice è riconducibile alla sovra spinta idrica, la quale ha interessato un manufatto già caratterizzato dall'assenza del drenaggio a terga del muro e di elementi strutturali resistenti a trazione. Anche il Comune di , con CP_1
nota del 06.08.2001, rilevava il problema come “atavico e non dovuto, certamente, al troppo pieno del serbatoio”.
Pertanto, ritiene il collegio che in tal caso non sono ascrivibili al
[...]
i danni lamentati dall'attore, in quanto le infiltrazioni idriche CP_1
provenivano dal troppo-pieno della vasca di raccolta delle acque del terreno posto a monte e non gestita dal CP_1
Rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza.
8. Ricorrono tuttavia giusti motivi secondo la formulazione dell'art. 92
c.p.c. applicabile ratione temporis per compensare tra la parti anche le spese del presente grado, tenuto conto, unitamente ai danni oggettivamente subiti dall'appellante, delle difficoltà di accertamento dell'origine degli stessi, segnatamente alla luce delle valutazioni del
CTU.
9. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”,
~ 7 ~ RG 393/2019
sez. civ. CdA PZ
ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in
[...]
composizione monocratica, 571/2020, pubblicata il 13-6-2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge
228/2012.
Così deciso il 22-12-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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