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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3181 del 15.11.2022 Oggetto: compensi incentivanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 306/2023 R.G. in materia di pubblico impiego in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Pacifico Nichil Parte_1
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi
APPELLATA
FATTO
Con ricorso proposto il 14.12.2020 innanzi al Tribunale di Lecce
[...]
, premesso di essere stato dipendente della per quarantuno anni, e di Parte_1 CP_1 aver rivestito sino al 31.07.2015 (data del collocamento a riposo), quale ragioniere, la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, cat. Ds, presso l'Area Gestione Tecnica e di essere stato titolare della posizione organizzativa Ufficio Lavori Pubblici e Coordinamento Amministrativo sempre nell'ambito dell'Area Gestione Tecnica dall'1.08.2001 sino alla pensione, aveva chiesto: -che fosse accertato il proprio diritto, quale Responsabile Amministrativo Ufficio Gare, a percepire gli incentivi ex art.92 comma 5 del D.lgs. n.163/2006, relativi alle attività di Cont progettazione di tutti i lavori e delle attività connesse realizzati dalla e disciplinati dal Regolamento interno del 30.08.2005, nel cui ambito rientravano anche le attività da lui espletate con riferimento ai lavori per la costruzione di una nuova sede ospedaliera nel plesso del Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di denominato Dipartimento di Emergenza e Accettazione CP_1 Cont (D.E.A.), e, per l'effetto, che l' fosse condannata al pagamento della complessiva somma di Cont
€133.691,79 o di quella che fosse stata accertata in corso di causa, oltre interessi;
-che la fosse condannata al pagamento del ristoro del danno per i mancati incrementi pensionistici che sarebbero scaturiti dal computo, nel calcolo della retribuzione contributiva, delle somme relative agli incentivi a lui spettanti per lavori di costruzione del DEA;
-che, ove necessario, fosse preliminarmente annullata o disapplicata la Determinazione Dirigenziale n.4466/ Area Gestione Tecnica, rep.5525/2020 del 2.10.2020, pubblicata il 6.10.2020, con cui era stata revocata la precedente determinazione dirigenziale n.4319/2020 (che invece aveva approvato la liquidazione di tali incentivi). Costituitasi in giudizio la aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per Parte_2 mancata impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo della Determinazione Dirigenziale n.4466 del 2.10.2020, in quanto provvedimento presupposto, e, nel merito, ne aveva contestato la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto la domanda, osservando che la norma contenuta nell'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 costituisce una deroga al principio generale di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti e, pertanto, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare dei compensi incentivanti perché il ruolo da lui ricoperto - “Responsabile amministrativo ufficio Gare” - non rientrava tra quelli espressamente previsti dalla norma, Cont costituendo una figura prevista esclusivamente dal regolamento interno della il quale, in quanto norma di rango inferiore, non poteva prevalere su una disposizione di legge, peraltro successiva. Il Tribunale ha altresì escluso che il diritto al compenso incentivante potesse essere riconosciuto al ricorrente quale “collaboratore”, essendo egli un ragioniere con compiti amministrativi (che, come tale, non rientrava nei profili tecnici) e non essendovi prova documentale del suo ruolo di collaboratore del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. Ha comunque precisato che le attività dedotte dal ricorrente, come la redazione del contratto di appalto, la risoluzione dei problemi legali connessi e la partecipazione alle riunioni relative alle problematiche di natura economica e finanziaria, non rientravano nell'ambito del richiamato art. 92 co. 5, riguardando esso solo le attività tecniche. Ha infine osservato che la determinazione dirigenziale n. 4319 del 24.09.2020 di cui il ricorrente invocava gli effetti, revocata dall'ente in autotutela, appariva illegittima per violazione dell'art.92, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e per violazione dell'art.6 bis L.241/90, in quanto sottoscritta dagli stessi funzionari interessati al riparto.
Ha proposto appello lamentando, con il primo motivo di Parte_1 gravame, l'erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art.92, comma 5 d.lgs.163/2006, e l'omessa valutazione di elementi determinanti. In particolare egli ha sostenuto che il Regolamento ASL del 30.08.2005, che aveva superato il vaglio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, integrava la norma di rango primario senza apportare deroghe, indicando per ogni procedura di appalto le figure incaricate di ricoprire le funzioni e svolgere le mansioni di collaboratore del RUP, tra cui il Responsabile Ufficio Gare, così esplicitando l'espressione generica e atecnica “collaboratori” contenuta nella legge 109/94; ha sostenuto che – anche in base alla nota n.1710 del 7.1.2014 della Direzione Generale della finalizzata Parte_2
a chiarire la portata del Regolamento del 30.8.2005 e dei compiti rilevanti- l'attività del Responsabile dell'ufficio gare si sarebbe dovuta considerare come collaborazione amministrativa alle figure tecniche previste dalla legge e come funzione di supporto per il responsabile unico del procedimento, trattandosi di fasi amministrative essenziali per le attività di natura tecnica a cui erano connesse. Ha altresì censurato la parte della sentenza in cui aveva ritenuto insufficiente la documentazione diretta a provare l'attività di collaborazione svolta e inidonea la prova testimoniale all'uopo richiesta. Ha ribadito gli argomenti già proposti nel ricorso in primo grado in ordine alla Cont spettanza del compenso e al danno patrimoniale derivante dalla condotta inadempiente della in relazione ai mancati incrementi pensionistici derivanti dal mancato computo del compenso invocato nella retribuzione ai fini previdenziali. Ha quindi ha concluso per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte col ricorso introduttivo. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza del 07.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
I profili di censura proposti dall'appellante vengono qui di seguito esaminati congiuntamente, stante il collegamento logico-giuridico tra gli stessi esistenti.
Parte appellante lamenta la mancata liquidazione dei compensi incentivanti ex art.92 c.5 D.lgs. n.163/2006 e il fatto che non siano stati adeguatamente valutati il Regolamento interno della Cont del 30.08.2005 (riguardante i criteri di costituzione, accantonamento e ripartizione dell'incentivo), il ruolo da lui effettivamente ricoperto e la connessione tra l'attività amministrativa da lui espletata e le attività più strettamente tecniche-progettuali.
Cont Il compenso rivendicato da (ragioniere, dipendente della con la Parte_1 qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale esperto presso l'Area Gestione Tecnica, fino al collocamento in quiescenza avvenuto il 31.7.2015) riguarda le funzioni da lui espletate fino al 18.08.2014 ai fini della realizzazione di una nuova struttura ospedaliera della (detta Parte_2
D.E.A.).
Nel ricorso introduttivo (pag.4) egli ha dedotto di aver ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrativo Ufficio Gare e di aver svolto attività per la redazione del contratto di appalto, del contratto aggiuntivo;
di aver supportato il Responsabile Unico del Processo in attività come quella della formulazione dei rilievi alla Commissione di gara per l'affidamento all'esterno della Direzione dei Lavori;
di aver provveduto alla redazione del relativo contratto e agli adempimenti connessi ai controlli antimafia, alla verifica delle condizioni dei subappalti, alla predisposizione di delibere e determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei compensi ai progettisti;
di aver supportato la Direzione dei Lavori nella risoluzione di problematiche insorte nel corso dei lavori;
di aver partecipato alle riunioni relative alle problematiche di natura economica e finanziaria tenutesi con il Direttore dei Lavori, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo;
di ave provveduto a incombenze legate alle comunicazioni antimafia;
di aver esaminato, insieme con il Responsabile Unico del Procedimento, le problematiche aventi natura legale.
Ciò posto, si rammenta il quadro normativo in materia ponendo attenzione alla formulazione pro tempore vigente, poiché negli anni esso ha subito varie modifiche [alla l.n.109/1994 è sopravvenuto il D.Lgs. n. 163/2006, la cui disciplina è stata poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici: v. art. 113 ) e poi ancora dal d.lgs.n.36/2023 (Nuovo codice degli appalti)].
Il D.Lgs. n. 163/2006 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE-, sostituendo la precedente l.n. 109/94, ha introdotto l'art. 92, comma 5, il quale –nella formulazione in vigore fino al 18.08.2014 e quindi in questa sede rilevante- così recita: "
5. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
L'art.92 citato, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, si colloca nel capo IV dedicato ai Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e alla Sezione I, relativa alla progettazione. Nella stessa norma è espressamente previsto che il compenso incentivante del comma 5 è destinato al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Il compenso è quindi legato alle attività di progettazione e a quelle strettamente connesse, tanto che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del diritto al compenso incentivante non è sufficiente neppure l'aver ricoperto il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), poiché il dipendente a cui sia stato attribuito tale ruolo può aver svolto il relativo incarico anche solo per opere che non richiedano attività di progettazione (v. Cass. n.28728/2024).
Per le medesime considerazioni non costituisce elemento decisivo, ai fini della spettanza del compenso, il mero fatto che, nel Regolamento adottato dalla ex l.n.109/1994 e Parte_2 successive modifiche all'art.2.1., tra le figure professionali a cui può essere attribuito l'incentivo vi sia anche il responsabile dell'ufficio settore amministrativo gare e i collaboratori del responsabile, non potendosi comunque prescindere dalla verifica di una correlazione diretta e inscindibile tra le attività svolte da tali soggetti e i profili strettamente tecnici dell'opera.
In ordine al compenso in esame la giurisprudenza di legittimità ha precisato inoltre che “ le disposizioni di cui del citato art. 92, commi 5 e 6, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso ulteriore e speciale, derogano alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, che, quanto ai dirigenti, sancisce, all'art. 24, il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e, per il restante personale, prevede, all'art. 45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva (con i limiti indicati dallo stesso decreto per la contrattazione decentrata);
4.11. le richiamate disposizioni, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione analogica ed inoltre delle stesse non può essere fornita un'esegesi che, mortificando la ratio legis, finisca per estendere il beneficio anche ad attività che il legislatore non ha inteso espressamente includere fra quelle meritevoli di incentivazione” (così, in motivazione, Cass. n.21424/2019; v. anche Cass. n.34552/2019; n.12108/2022).
In sostanza l'impossibilità giuridica di fornire un'interpretazione analogica o estensiva all'art.92 comma 5 cit. impone di attribuire decisivo rilievo, nell'applicazione della norma, ad attività che, pur se siano state svolte da personale che non possiede qualifiche dello specifico settore tecnico-progettuale, siano comunque caratterizzate da una stretta finalizzazione e connessione funzionale rispetto agli ambiti tecnici della progettazione di un'opera, ossia alla redazione del progetto, alla relativa attuazione e sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo, restando, invece, escluse dall'incentivazione le attività amministrative (contabili, legali, consultive, burocratiche etc.) che, pur avendo un ruolo nel relativo procedimento amministrativo, non si compenetrano nella specifica attività tecnico-progettuale, ma restano caratterizzate dal fatto di rientrare nella qualifica e nelle attribuzioni proprie del personale dipendente dell'ente pubblico.
Come emerge dall'elencazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, le attività per le Cont quali il ricorrente, odierno appellante, ha chiesto alla ex datrice di lavoro il compenso incentivante ex art.92 comma 5 cit. non presentano elementi descrittivi, indicativi o sintomatici di una connessione inscindibile con gli aspetti più propriamente progettuali e tecnici occorrenti per la realizzazione della nuova opera edilizia ospedaliera nei termini previsti dalla predetta norma (redazione e attuazione del progetto, sicurezza, direzione dei lavori, collaudo). Un simile collegamento non emerge neppure dalla documentazione prodotta in giudizio da , né dai Pt_1 capitoli di prova testimoniale, che, per alcuni aspetti, contengono descrizioni generiche delle attività e degli elementi di connessione con i profili tecnici, e, per altri aspetti, fanno riferimento ad attività di natura differente (economica, legale).
Né, del resto, la sussistenza dei presupposti per la spettanza del compenso incentivante può desumersi dal fatto che il ricorrente fosse titolare della posizione organizzativa “Ufficio Lavori pubblici e Coordinamento Amministrativo”, perché la cura degli adempimenti di carattere amministrativo propri dell'Area Gestione Tecnica a cui egli era assegnato rientrava nelle attività normali del ruolo, e la relativa retribuzione era inclusa in quella contrattualmente prevista, integrata dal compenso per la specifica posizione organizzativa, e quindi in linea con il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente.
In sostanza non vi sono le condizioni per ulteriori attività istruttorie, né gli elementi probatori in atti sono idonei a dimostrare che le attività svolte dal ricorrente a supporto del RUP fossero caratterizzate dalla natura tecnica progettuale e che superassero le prestazioni di lavoro proprie della sua qualifica e del suo incarico (v. allegati 2,3,4 del fascicolo di ), sì da giustificare un Pt_1 compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattuale.
Ne consegue che la decisione impugnata deve ritenersi condivisibile, e coerente con la normativa con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, anche nella parte in cui ha considerato legittima la Determinazione Dirigenziale n.4466 del 2.10.2020 (con cui è stata revocata CP_1 Cont in autotutela la Determinazione Dirigenziale 4319 del 24.9.2020 che consentiva la distribuzione del compenso).
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione delle difficoltà ermeneutiche in ordine ai limiti dell'incentivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/05/2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 15/11/2022 n.ro 3181 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede: rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3181 del 15.11.2022 Oggetto: compensi incentivanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 306/2023 R.G. in materia di pubblico impiego in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Pacifico Nichil Parte_1
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi
APPELLATA
FATTO
Con ricorso proposto il 14.12.2020 innanzi al Tribunale di Lecce
[...]
, premesso di essere stato dipendente della per quarantuno anni, e di Parte_1 CP_1 aver rivestito sino al 31.07.2015 (data del collocamento a riposo), quale ragioniere, la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, cat. Ds, presso l'Area Gestione Tecnica e di essere stato titolare della posizione organizzativa Ufficio Lavori Pubblici e Coordinamento Amministrativo sempre nell'ambito dell'Area Gestione Tecnica dall'1.08.2001 sino alla pensione, aveva chiesto: -che fosse accertato il proprio diritto, quale Responsabile Amministrativo Ufficio Gare, a percepire gli incentivi ex art.92 comma 5 del D.lgs. n.163/2006, relativi alle attività di Cont progettazione di tutti i lavori e delle attività connesse realizzati dalla e disciplinati dal Regolamento interno del 30.08.2005, nel cui ambito rientravano anche le attività da lui espletate con riferimento ai lavori per la costruzione di una nuova sede ospedaliera nel plesso del Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di denominato Dipartimento di Emergenza e Accettazione CP_1 Cont (D.E.A.), e, per l'effetto, che l' fosse condannata al pagamento della complessiva somma di Cont
€133.691,79 o di quella che fosse stata accertata in corso di causa, oltre interessi;
-che la fosse condannata al pagamento del ristoro del danno per i mancati incrementi pensionistici che sarebbero scaturiti dal computo, nel calcolo della retribuzione contributiva, delle somme relative agli incentivi a lui spettanti per lavori di costruzione del DEA;
-che, ove necessario, fosse preliminarmente annullata o disapplicata la Determinazione Dirigenziale n.4466/ Area Gestione Tecnica, rep.5525/2020 del 2.10.2020, pubblicata il 6.10.2020, con cui era stata revocata la precedente determinazione dirigenziale n.4319/2020 (che invece aveva approvato la liquidazione di tali incentivi). Costituitasi in giudizio la aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per Parte_2 mancata impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo della Determinazione Dirigenziale n.4466 del 2.10.2020, in quanto provvedimento presupposto, e, nel merito, ne aveva contestato la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto la domanda, osservando che la norma contenuta nell'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 costituisce una deroga al principio generale di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti e, pertanto, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche. Ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare dei compensi incentivanti perché il ruolo da lui ricoperto - “Responsabile amministrativo ufficio Gare” - non rientrava tra quelli espressamente previsti dalla norma, Cont costituendo una figura prevista esclusivamente dal regolamento interno della il quale, in quanto norma di rango inferiore, non poteva prevalere su una disposizione di legge, peraltro successiva. Il Tribunale ha altresì escluso che il diritto al compenso incentivante potesse essere riconosciuto al ricorrente quale “collaboratore”, essendo egli un ragioniere con compiti amministrativi (che, come tale, non rientrava nei profili tecnici) e non essendovi prova documentale del suo ruolo di collaboratore del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. Ha comunque precisato che le attività dedotte dal ricorrente, come la redazione del contratto di appalto, la risoluzione dei problemi legali connessi e la partecipazione alle riunioni relative alle problematiche di natura economica e finanziaria, non rientravano nell'ambito del richiamato art. 92 co. 5, riguardando esso solo le attività tecniche. Ha infine osservato che la determinazione dirigenziale n. 4319 del 24.09.2020 di cui il ricorrente invocava gli effetti, revocata dall'ente in autotutela, appariva illegittima per violazione dell'art.92, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e per violazione dell'art.6 bis L.241/90, in quanto sottoscritta dagli stessi funzionari interessati al riparto.
Ha proposto appello lamentando, con il primo motivo di Parte_1 gravame, l'erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art.92, comma 5 d.lgs.163/2006, e l'omessa valutazione di elementi determinanti. In particolare egli ha sostenuto che il Regolamento ASL del 30.08.2005, che aveva superato il vaglio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, integrava la norma di rango primario senza apportare deroghe, indicando per ogni procedura di appalto le figure incaricate di ricoprire le funzioni e svolgere le mansioni di collaboratore del RUP, tra cui il Responsabile Ufficio Gare, così esplicitando l'espressione generica e atecnica “collaboratori” contenuta nella legge 109/94; ha sostenuto che – anche in base alla nota n.1710 del 7.1.2014 della Direzione Generale della finalizzata Parte_2
a chiarire la portata del Regolamento del 30.8.2005 e dei compiti rilevanti- l'attività del Responsabile dell'ufficio gare si sarebbe dovuta considerare come collaborazione amministrativa alle figure tecniche previste dalla legge e come funzione di supporto per il responsabile unico del procedimento, trattandosi di fasi amministrative essenziali per le attività di natura tecnica a cui erano connesse. Ha altresì censurato la parte della sentenza in cui aveva ritenuto insufficiente la documentazione diretta a provare l'attività di collaborazione svolta e inidonea la prova testimoniale all'uopo richiesta. Ha ribadito gli argomenti già proposti nel ricorso in primo grado in ordine alla Cont spettanza del compenso e al danno patrimoniale derivante dalla condotta inadempiente della in relazione ai mancati incrementi pensionistici derivanti dal mancato computo del compenso invocato nella retribuzione ai fini previdenziali. Ha quindi ha concluso per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento delle domande proposte col ricorso introduttivo. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità CP_1 dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. All'udienza del 07.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
I profili di censura proposti dall'appellante vengono qui di seguito esaminati congiuntamente, stante il collegamento logico-giuridico tra gli stessi esistenti.
Parte appellante lamenta la mancata liquidazione dei compensi incentivanti ex art.92 c.5 D.lgs. n.163/2006 e il fatto che non siano stati adeguatamente valutati il Regolamento interno della Cont del 30.08.2005 (riguardante i criteri di costituzione, accantonamento e ripartizione dell'incentivo), il ruolo da lui effettivamente ricoperto e la connessione tra l'attività amministrativa da lui espletata e le attività più strettamente tecniche-progettuali.
Cont Il compenso rivendicato da (ragioniere, dipendente della con la Parte_1 qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale esperto presso l'Area Gestione Tecnica, fino al collocamento in quiescenza avvenuto il 31.7.2015) riguarda le funzioni da lui espletate fino al 18.08.2014 ai fini della realizzazione di una nuova struttura ospedaliera della (detta Parte_2
D.E.A.).
Nel ricorso introduttivo (pag.4) egli ha dedotto di aver ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrativo Ufficio Gare e di aver svolto attività per la redazione del contratto di appalto, del contratto aggiuntivo;
di aver supportato il Responsabile Unico del Processo in attività come quella della formulazione dei rilievi alla Commissione di gara per l'affidamento all'esterno della Direzione dei Lavori;
di aver provveduto alla redazione del relativo contratto e agli adempimenti connessi ai controlli antimafia, alla verifica delle condizioni dei subappalti, alla predisposizione di delibere e determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei compensi ai progettisti;
di aver supportato la Direzione dei Lavori nella risoluzione di problematiche insorte nel corso dei lavori;
di aver partecipato alle riunioni relative alle problematiche di natura economica e finanziaria tenutesi con il Direttore dei Lavori, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo;
di ave provveduto a incombenze legate alle comunicazioni antimafia;
di aver esaminato, insieme con il Responsabile Unico del Procedimento, le problematiche aventi natura legale.
Ciò posto, si rammenta il quadro normativo in materia ponendo attenzione alla formulazione pro tempore vigente, poiché negli anni esso ha subito varie modifiche [alla l.n.109/1994 è sopravvenuto il D.Lgs. n. 163/2006, la cui disciplina è stata poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici: v. art. 113 ) e poi ancora dal d.lgs.n.36/2023 (Nuovo codice degli appalti)].
Il D.Lgs. n. 163/2006 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE-, sostituendo la precedente l.n. 109/94, ha introdotto l'art. 92, comma 5, il quale –nella formulazione in vigore fino al 18.08.2014 e quindi in questa sede rilevante- così recita: "
5. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
L'art.92 citato, nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, si colloca nel capo IV dedicato ai Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e alla Sezione I, relativa alla progettazione. Nella stessa norma è espressamente previsto che il compenso incentivante del comma 5 è destinato al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori. Il compenso è quindi legato alle attività di progettazione e a quelle strettamente connesse, tanto che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del diritto al compenso incentivante non è sufficiente neppure l'aver ricoperto il ruolo di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), poiché il dipendente a cui sia stato attribuito tale ruolo può aver svolto il relativo incarico anche solo per opere che non richiedano attività di progettazione (v. Cass. n.28728/2024).
Per le medesime considerazioni non costituisce elemento decisivo, ai fini della spettanza del compenso, il mero fatto che, nel Regolamento adottato dalla ex l.n.109/1994 e Parte_2 successive modifiche all'art.2.1., tra le figure professionali a cui può essere attribuito l'incentivo vi sia anche il responsabile dell'ufficio settore amministrativo gare e i collaboratori del responsabile, non potendosi comunque prescindere dalla verifica di una correlazione diretta e inscindibile tra le attività svolte da tali soggetti e i profili strettamente tecnici dell'opera.
In ordine al compenso in esame la giurisprudenza di legittimità ha precisato inoltre che “ le disposizioni di cui del citato art. 92, commi 5 e 6, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso ulteriore e speciale, derogano alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, che, quanto ai dirigenti, sancisce, all'art. 24, il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e, per il restante personale, prevede, all'art. 45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva (con i limiti indicati dallo stesso decreto per la contrattazione decentrata);
4.11. le richiamate disposizioni, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione analogica ed inoltre delle stesse non può essere fornita un'esegesi che, mortificando la ratio legis, finisca per estendere il beneficio anche ad attività che il legislatore non ha inteso espressamente includere fra quelle meritevoli di incentivazione” (così, in motivazione, Cass. n.21424/2019; v. anche Cass. n.34552/2019; n.12108/2022).
In sostanza l'impossibilità giuridica di fornire un'interpretazione analogica o estensiva all'art.92 comma 5 cit. impone di attribuire decisivo rilievo, nell'applicazione della norma, ad attività che, pur se siano state svolte da personale che non possiede qualifiche dello specifico settore tecnico-progettuale, siano comunque caratterizzate da una stretta finalizzazione e connessione funzionale rispetto agli ambiti tecnici della progettazione di un'opera, ossia alla redazione del progetto, alla relativa attuazione e sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo, restando, invece, escluse dall'incentivazione le attività amministrative (contabili, legali, consultive, burocratiche etc.) che, pur avendo un ruolo nel relativo procedimento amministrativo, non si compenetrano nella specifica attività tecnico-progettuale, ma restano caratterizzate dal fatto di rientrare nella qualifica e nelle attribuzioni proprie del personale dipendente dell'ente pubblico.
Come emerge dall'elencazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, le attività per le Cont quali il ricorrente, odierno appellante, ha chiesto alla ex datrice di lavoro il compenso incentivante ex art.92 comma 5 cit. non presentano elementi descrittivi, indicativi o sintomatici di una connessione inscindibile con gli aspetti più propriamente progettuali e tecnici occorrenti per la realizzazione della nuova opera edilizia ospedaliera nei termini previsti dalla predetta norma (redazione e attuazione del progetto, sicurezza, direzione dei lavori, collaudo). Un simile collegamento non emerge neppure dalla documentazione prodotta in giudizio da , né dai Pt_1 capitoli di prova testimoniale, che, per alcuni aspetti, contengono descrizioni generiche delle attività e degli elementi di connessione con i profili tecnici, e, per altri aspetti, fanno riferimento ad attività di natura differente (economica, legale).
Né, del resto, la sussistenza dei presupposti per la spettanza del compenso incentivante può desumersi dal fatto che il ricorrente fosse titolare della posizione organizzativa “Ufficio Lavori pubblici e Coordinamento Amministrativo”, perché la cura degli adempimenti di carattere amministrativo propri dell'Area Gestione Tecnica a cui egli era assegnato rientrava nelle attività normali del ruolo, e la relativa retribuzione era inclusa in quella contrattualmente prevista, integrata dal compenso per la specifica posizione organizzativa, e quindi in linea con il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente.
In sostanza non vi sono le condizioni per ulteriori attività istruttorie, né gli elementi probatori in atti sono idonei a dimostrare che le attività svolte dal ricorrente a supporto del RUP fossero caratterizzate dalla natura tecnica progettuale e che superassero le prestazioni di lavoro proprie della sua qualifica e del suo incarico (v. allegati 2,3,4 del fascicolo di ), sì da giustificare un Pt_1 compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattuale.
Ne consegue che la decisione impugnata deve ritenersi condivisibile, e coerente con la normativa con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, anche nella parte in cui ha considerato legittima la Determinazione Dirigenziale n.4466 del 2.10.2020 (con cui è stata revocata CP_1 Cont in autotutela la Determinazione Dirigenziale 4319 del 24.9.2020 che consentiva la distribuzione del compenso).
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione delle difficoltà ermeneutiche in ordine ai limiti dell'incentivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/05/2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 15/11/2022 n.ro 3181 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede: rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi