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21 dicembre 1962
21 dicembre 1962
Art. 1.
Il primo capoverso dell' articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
Il primo capoverso dell' articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/02/1981, n. 23Provvedimento: […] Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che "La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. […]Leggi di più...
- ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo.·
- sent. 23/81 ergastolo