Articolo 1 della Legge 25 novembre 1962, n. 1634
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1962
Art. 1.
Il primo capoverso dell' articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1962
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