Art. 1.
Il primo capoverso dell' articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.
Il primo capoverso dell' articolo 22 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.