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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 1765/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1765/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASCOLINO MAURILIO FILIPPO e dell'avv. IANNIELLO LUISA ) C.F._5 VIA MEUCCI (FILIALE POSTE ITALIANE SPA) 73 48100 RAVENNA, elettivamente domiciliato in VIA MEUCCI C\O POSTE ITALIANE 73 RAVENNA presso il difensore avv. MASCOLINO MAURILIO FILIPPO CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Pt_1
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
“ affinché fosse accertata e dichiarata la Controparte_1 responsabilità precontrattuale/contrattuale/extracontrattuale della società convenuta in relazione all'acquisito dei buoni postali fruttiferi serie “Q/P” già “P/O”, già “O“ nn. 31 e 32 entrambi emessi in data 26.6.1989, con conseguente condanna della predetta al pagamento della somma di euro 7.461,97 (ovvero maggiore o minore somma) a e con riferimento al buono Parte_1 Parte_2
n. 31 ed euro 7.461,97 (ovvero maggiore o minore somma) a Pt_1
e con riferimento al buono n. 32.
[...] Parte_3
1.1 Le ricorrenti hanno dedotto in particolare: di avere acquistato, in data 26 giugno 1989, da Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo “ ”), presso l'Ufficio Postale di CP_1
Fognano (RA), i buoni postali fruttiferi serie “Q/P”, già “P/O”, già
“O” n. 31 e n. 32 del valore facciale di Lit.
1.000.000 ciascuno;
- in particolare, il buono n. 31 veniva emesso a favore di Pt_1
e , mentre il buono n. 32 veniva invece emesso
[...] Parte_3
a favore di e;
Parte_1 Parte_2
- il buono n. 31 veniva liquidato in data 5.2.2020 per un importo pari ad euro 5680,64 mentre il buono n. 32 veniva liquidato in data
8.2.2020 per un importo pari ad euro 5680,64;
- a seguito della liquidazione riscontravano che le somme liquidate erano state calcolate in modo erroneo per difetto in quanto i) veniva violata la promessa di rendimento della somma fissa bimestrale, espressamente determinata per iscritto sul retro dei buoni in L.
355.480 per il periodo corrente tra il 21° anno ed il 31/12 del 30° anno, successivo alla emissione dei titoli;
ii) veniva applicata la tassazione c.d. nettista, cioè capitalizzando gli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50% sebbene in effetti non fosse mai avvenuto alcun prelievo fiscale, né quindi alcun versamento di CP_1 in corso di investimento, ma soltanto una liquidazione finale degli oneri fiscali al momento della presa di beneficio dei rendimenti dei buoni.
2. tempestivamente costituitasi, ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto e chiesto il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha sostenuto di aver calcolato il tasso di interesse e le ritenute fiscali secondo le previsioni di legge.
3. Alla prima udienza il giudice ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter, V comma c.p.c. ed ha concesso i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
Successivamente, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2024 la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4. Le domande vanno respinte.
La presente causa ha ad oggetto le seguenti questioni giuridiche:
i) se per i buoni della serie Q/P per cui è causa trovino applicazione i rendimenti della serie Q ovvero della precedente serie P;
ii) se
è corretta l'applicazione della ritenuta fiscale attuata da
[...]
per i buoni oggetto del giudizio. CP_1
4.1 Riguardo ad i) le attrici lamentano l'erronea quantificazione da parte di degli interessi dovuti dal Controparte_1 ventunesimo al trentesimo anno. Sostengono che gli interessi andrebbero calcolati, non già secondo le condizioni previste dal
D.M. 13.6.1986, come ha fatto , ma in base alla indicazione CP_1 presente a tergo dei buoni, il cui dato letterale dovrebbe considerarsi prevalente rispetto alla disciplina del citato decreto ministeriale.
In merito a tale questione si rinvengono da due precedenti delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n. 13979/2007, ha affermato che il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi si forma sulla base del testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con la conseguenza che l'operazione finanziaria prospettata al richiedente va connotata nei termini specificamente indicati nei suddetti buoni.
In seguito, la Cassazione (sentenza n. 3963/2019) ha, invece, affermato che, la sopravvenienza dei decreti ministeriali determina una eterointegrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c.. con conseguente modifiche dei tassi di interesse originariamente previsti dal titolo.
I buoni postali fruttiferi infatti, in quanto privi del carattere di astrattezza e letteralità, non vanno qualificati quali titoli di credito, ma come titoli di legittimazione, con la conseguenza che la disciplina che regola il tasso di interesse applicato a tali buoni
– con particolare riferimento al tasso di interesse - non trova la sua fonte nel contratto, ma nella normativa di rango secondario.
Ancora, è stata affermata l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R.
n. 156/1973 alle controversie aventi ad oggetto rapporti giuridici del tutto esauriti antecedenti all'abrogazione della citata norma, avvenuta per mezzo dell'art. 7, iii comma del d.lgs. n. 284/1999, da cui consegue l'eterointegrazione - con Decreto Ministeriale - della disciplina contrattuale in materia di buoni fruttiferi postali.
Alle conclusioni testé esposte sono giunte le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che con le ordinanze nn. 4384, 4748, 4751,
4763/2022 hanno qualificato i buoni postali quali titoli di legittimazione, e non di credito, ed hanno affermato l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., 10 febbraio 2022,
n. 4384: “il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale
è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali,
l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti. Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni Unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c.. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa
(…) Il collegio, in definitiva, condivide e ribadisce l'orientamento delle Sezioni Unite che, nell'una e nell'altra occasione, ha attribuito efficacia cogente all'articolo 173 e, in dipendenza di questo, al decreto ministeriale”).
Inoltre, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2022, n.
4384) ha evidenziato che: “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”).
Reputa il Tribunale di aderire ai suddetti principi di diritto, anche alla luce della funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (art. 363 c.p.c.).
Ne deriva che, con riferimento ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P per cui è causa, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, va applicato il tasso di interesse disposto dal D.M. del
13 giugno 1986, non risultando così tutelabile l'affidamento del ricorrente. Peraltro, pare potersi affermare che la volontà negoziale delle investitrici avesse ad oggetto fin da subito buoni della serie Q/P - non vi sono evidenza fattuali diverse, né le attrici hanno articolato richieste istruttorie sul punto – con il relativo tasso di interesse, sicché a ben vedere non sarebbe nemmeno necessario il richiamo all'art. 1339 c.c. (cfr. Tribunale di Verona,
n. 3632/2021: “alla luce del disposto secondo cui, ex art. 1342 c.c., nei contratti conclusi mediante moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte qualora siano incompatibili, deve ritenersi che la volontà negoziale dell'investitore abbia avuto ab origine a oggetto la sottoscrizione di buoni fruttiferi recanti il tasso di interessi della serie Q/P, siccome previsti dalla disciplina ministeriale, e che, pertanto, i ricorrenti fossero pienamente edotti che i tassi applicabili erano quelli di quest'ultima serie).
4.2 Quanto alla ii) illegittima capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale si osserva quanto segue.
La questione controversa concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, che prevede il calcolo annuale della ritenuta fiscale (fissata nella misura del 12,50% ex art. 2 del d.lgs. n. 239/1996) sugli interessi dei buoni postali.
La citata disposizione prevede che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Va rilevato sul punto che l'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 239/1996 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva
è applicata dall'Ente conformemente a quanto disposto CP_1 dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma, di rango primario, rimette la definizione delle “modalità applicative” delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un Decreto ministeriale, rappresentato proprio dal predetto D.M. del 23 giugno
1997 (cfr. Tribunale di Ferrara n. 2005/2021 depositata da controparte che cita Tribunale di Verona n. 3632/2021).
Il citato Decreto si configura, dunque, come una norma secondaria che assolve la funzione di specificare il contenuto della disposizione di rango primario rappresentata dall'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 239/1996, che rimette la definizione delle “particolari modalità applicative” alla norma secondaria, così di fatto fornendole “copertura”. Non trova quindi riscontro la tesi delle attrici secondo cui la modalità di tassazione applicata non troverebbe adeguata base normativa. Al contrario, le disposizioni citate si pongono, rispetto alle norme richiamate da parte attrice nell'atto di citazione, come speciali, poiché regolano specificamente la materia dei buoni postali, e come successive, trattandosi di disposizioni successive, in termini temporali, a quelle richiamate da parte attrice.
Ne segue che anche sotto tale profilo l'operato della convenuta non presenta profili censurabili.
5. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del presente procedimento, alla luce della presenza - in seno alla giurisprudenza di merito – di orientamenti contrari ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed a fronte della controversa questione relativa alle modalità di calcolo delle ritenute fiscali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna nella persona del Giudice Dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1765/2021
R.G., così provvede:
- RESPINGE le domande formulate da , , Parte_1 Parte_2
; Parte_3
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
- RESPINGE nel resto.
Ravenna 18 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1765/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4 GARAGNANI PAOLO e dell'avv. GENNA GIUSEPPE Indirizzo C.F._2 Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GARAGNANI PAOLO
ATTRICI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MASCOLINO MAURILIO FILIPPO e dell'avv. IANNIELLO LUISA ) C.F._5 VIA MEUCCI (FILIALE POSTE ITALIANE SPA) 73 48100 RAVENNA, elettivamente domiciliato in VIA MEUCCI C\O POSTE ITALIANE 73 RAVENNA presso il difensore avv. MASCOLINO MAURILIO FILIPPO CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Pt_1
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
“ affinché fosse accertata e dichiarata la Controparte_1 responsabilità precontrattuale/contrattuale/extracontrattuale della società convenuta in relazione all'acquisito dei buoni postali fruttiferi serie “Q/P” già “P/O”, già “O“ nn. 31 e 32 entrambi emessi in data 26.6.1989, con conseguente condanna della predetta al pagamento della somma di euro 7.461,97 (ovvero maggiore o minore somma) a e con riferimento al buono Parte_1 Parte_2
n. 31 ed euro 7.461,97 (ovvero maggiore o minore somma) a Pt_1
e con riferimento al buono n. 32.
[...] Parte_3
1.1 Le ricorrenti hanno dedotto in particolare: di avere acquistato, in data 26 giugno 1989, da Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo “ ”), presso l'Ufficio Postale di CP_1
Fognano (RA), i buoni postali fruttiferi serie “Q/P”, già “P/O”, già
“O” n. 31 e n. 32 del valore facciale di Lit.
1.000.000 ciascuno;
- in particolare, il buono n. 31 veniva emesso a favore di Pt_1
e , mentre il buono n. 32 veniva invece emesso
[...] Parte_3
a favore di e;
Parte_1 Parte_2
- il buono n. 31 veniva liquidato in data 5.2.2020 per un importo pari ad euro 5680,64 mentre il buono n. 32 veniva liquidato in data
8.2.2020 per un importo pari ad euro 5680,64;
- a seguito della liquidazione riscontravano che le somme liquidate erano state calcolate in modo erroneo per difetto in quanto i) veniva violata la promessa di rendimento della somma fissa bimestrale, espressamente determinata per iscritto sul retro dei buoni in L.
355.480 per il periodo corrente tra il 21° anno ed il 31/12 del 30° anno, successivo alla emissione dei titoli;
ii) veniva applicata la tassazione c.d. nettista, cioè capitalizzando gli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50% sebbene in effetti non fosse mai avvenuto alcun prelievo fiscale, né quindi alcun versamento di CP_1 in corso di investimento, ma soltanto una liquidazione finale degli oneri fiscali al momento della presa di beneficio dei rendimenti dei buoni.
2. tempestivamente costituitasi, ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso sostenuto e chiesto il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha sostenuto di aver calcolato il tasso di interesse e le ritenute fiscali secondo le previsioni di legge.
3. Alla prima udienza il giudice ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter, V comma c.p.c. ed ha concesso i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
Successivamente, il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.10.2024 la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4. Le domande vanno respinte.
La presente causa ha ad oggetto le seguenti questioni giuridiche:
i) se per i buoni della serie Q/P per cui è causa trovino applicazione i rendimenti della serie Q ovvero della precedente serie P;
ii) se
è corretta l'applicazione della ritenuta fiscale attuata da
[...]
per i buoni oggetto del giudizio. CP_1
4.1 Riguardo ad i) le attrici lamentano l'erronea quantificazione da parte di degli interessi dovuti dal Controparte_1 ventunesimo al trentesimo anno. Sostengono che gli interessi andrebbero calcolati, non già secondo le condizioni previste dal
D.M. 13.6.1986, come ha fatto , ma in base alla indicazione CP_1 presente a tergo dei buoni, il cui dato letterale dovrebbe considerarsi prevalente rispetto alla disciplina del citato decreto ministeriale.
In merito a tale questione si rinvengono da due precedenti delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n. 13979/2007, ha affermato che il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi si forma sulla base del testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con la conseguenza che l'operazione finanziaria prospettata al richiedente va connotata nei termini specificamente indicati nei suddetti buoni.
In seguito, la Cassazione (sentenza n. 3963/2019) ha, invece, affermato che, la sopravvenienza dei decreti ministeriali determina una eterointegrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c.. con conseguente modifiche dei tassi di interesse originariamente previsti dal titolo.
I buoni postali fruttiferi infatti, in quanto privi del carattere di astrattezza e letteralità, non vanno qualificati quali titoli di credito, ma come titoli di legittimazione, con la conseguenza che la disciplina che regola il tasso di interesse applicato a tali buoni
– con particolare riferimento al tasso di interesse - non trova la sua fonte nel contratto, ma nella normativa di rango secondario.
Ancora, è stata affermata l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R.
n. 156/1973 alle controversie aventi ad oggetto rapporti giuridici del tutto esauriti antecedenti all'abrogazione della citata norma, avvenuta per mezzo dell'art. 7, iii comma del d.lgs. n. 284/1999, da cui consegue l'eterointegrazione - con Decreto Ministeriale - della disciplina contrattuale in materia di buoni fruttiferi postali.
Alle conclusioni testé esposte sono giunte le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che con le ordinanze nn. 4384, 4748, 4751,
4763/2022 hanno qualificato i buoni postali quali titoli di legittimazione, e non di credito, ed hanno affermato l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., 10 febbraio 2022,
n. 4384: “il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale
è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali,
l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti. Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni Unite del 2019, che l'articolo 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'articolo 1372 c.c.. E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Né rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa
(…) Il collegio, in definitiva, condivide e ribadisce l'orientamento delle Sezioni Unite che, nell'una e nell'altra occasione, ha attribuito efficacia cogente all'articolo 173 e, in dipendenza di questo, al decreto ministeriale”).
Inoltre, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2022, n.
4384) ha evidenziato che: “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”).
Reputa il Tribunale di aderire ai suddetti principi di diritto, anche alla luce della funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (art. 363 c.p.c.).
Ne deriva che, con riferimento ai buoni postali fruttiferi della serie Q/P per cui è causa, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, va applicato il tasso di interesse disposto dal D.M. del
13 giugno 1986, non risultando così tutelabile l'affidamento del ricorrente. Peraltro, pare potersi affermare che la volontà negoziale delle investitrici avesse ad oggetto fin da subito buoni della serie Q/P - non vi sono evidenza fattuali diverse, né le attrici hanno articolato richieste istruttorie sul punto – con il relativo tasso di interesse, sicché a ben vedere non sarebbe nemmeno necessario il richiamo all'art. 1339 c.c. (cfr. Tribunale di Verona,
n. 3632/2021: “alla luce del disposto secondo cui, ex art. 1342 c.c., nei contratti conclusi mediante moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte qualora siano incompatibili, deve ritenersi che la volontà negoziale dell'investitore abbia avuto ab origine a oggetto la sottoscrizione di buoni fruttiferi recanti il tasso di interessi della serie Q/P, siccome previsti dalla disciplina ministeriale, e che, pertanto, i ricorrenti fossero pienamente edotti che i tassi applicabili erano quelli di quest'ultima serie).
4.2 Quanto alla ii) illegittima capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale si osserva quanto segue.
La questione controversa concerne l'applicabilità al caso di specie dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, che prevede il calcolo annuale della ritenuta fiscale (fissata nella misura del 12,50% ex art. 2 del d.lgs. n. 239/1996) sugli interessi dei buoni postali.
La citata disposizione prevede che: “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Va rilevato sul punto che l'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 239/1996 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva
è applicata dall'Ente conformemente a quanto disposto CP_1 dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma, di rango primario, rimette la definizione delle “modalità applicative” delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un Decreto ministeriale, rappresentato proprio dal predetto D.M. del 23 giugno
1997 (cfr. Tribunale di Ferrara n. 2005/2021 depositata da controparte che cita Tribunale di Verona n. 3632/2021).
Il citato Decreto si configura, dunque, come una norma secondaria che assolve la funzione di specificare il contenuto della disposizione di rango primario rappresentata dall'art. 2, co. 3 del d.lgs. n. 239/1996, che rimette la definizione delle “particolari modalità applicative” alla norma secondaria, così di fatto fornendole “copertura”. Non trova quindi riscontro la tesi delle attrici secondo cui la modalità di tassazione applicata non troverebbe adeguata base normativa. Al contrario, le disposizioni citate si pongono, rispetto alle norme richiamate da parte attrice nell'atto di citazione, come speciali, poiché regolano specificamente la materia dei buoni postali, e come successive, trattandosi di disposizioni successive, in termini temporali, a quelle richiamate da parte attrice.
Ne segue che anche sotto tale profilo l'operato della convenuta non presenta profili censurabili.
5. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del presente procedimento, alla luce della presenza - in seno alla giurisprudenza di merito – di orientamenti contrari ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed a fronte della controversa questione relativa alle modalità di calcolo delle ritenute fiscali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna nella persona del Giudice Dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1765/2021
R.G., così provvede:
- RESPINGE le domande formulate da , , Parte_1 Parte_2
; Parte_3
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
- RESPINGE nel resto.
Ravenna 18 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni