Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 271
Articolo 2
Versione
29 giugno 1954
Art. 1.
La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954