Art. 1.
La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.
La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.