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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 8 8 5 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alfano, sito a Casteltermini (AG) in via A. Volta n.22, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Alfano, sito a Casteltermini (AG) in via A. Volta n.22, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come note di scritte di trattazione del 16.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
06.05.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 16.09.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 2-3-4-5-6-7, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con il punto 8.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1
data 11.10.1970 (C.F. ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
UC (PA) il 24.10.1969 (C.F. C.F. ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a UC (PA) il 21.07.2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2001, ufficio 1;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente
Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Alfano, sito a Casteltermini (AG) in via A. Volta n.22, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Alfano, sito a Casteltermini (AG) in via A. Volta n.22, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come note di scritte di trattazione del 16.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
06.05.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note congiunte del 16.09.2024, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata nei punti n. 2-3-4-5-6-7, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con il punto 8.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1
data 11.10.1970 (C.F. ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
UC (PA) il 24.10.1969 (C.F. C.F. ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a UC (PA) il 21.07.2001, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2001, ufficio 1;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente
Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000,
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle