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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1291/2024 cui è riunito il fascicolo n. 1795/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. GALIZIA Osvaldo, Via Monte Rotella 10 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZE INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con separati ricorsi, successivamente riuniti, rispettivamente) avverso le ordinanze ingiunzione n.01-001975184 (relativa ad atto di accertamento
.6000.11/11/2019.0196247 del 11/11/2015 riferito all'anno 2018) CP_2
e n.01-000678072 (relativa ad atto di accertamento n.INP5.6000.12/04/2022.0094205 del 12/04/2022 riferito all'anno 2019), emesse dall' e recanti l'ingiunzione del pagamento delle rispettive somme di CP_1
€9.772,00 (con riferimento all'anno 2018) ed €2.402,50 (con riferimento all'anno 2019), per sanzioni amministrative conseguenti al mancato versamento di ritenute previdenziali (oltre oneri accessori) ex art.2 comma 1-bis D.L.463/1983 conv.in L.638/1983 come sostituito dall'art.3 comma 6 D.Lgs.8/2016 e novellato dall'art.23 D.L.48/2023 conv. in L.85/2023.
L'opponente eccepiva il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto e, comunque, ove esso risultasse notificato, la tardività della notifica medesima, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni i cui all'art.14 L.689/1981, nonché la prescrizione.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione; contestava CP_1
l'applicabilità al caso di specie del cit. art.14 L.689/1981.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente richiamarsi la disposizione sanzionatoria, consistente nell'art.2 D.L.463/1983 conv.in L.638/1983 (recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), che ai commi 1 e 1-bis reca le seguenti disposizioni:
• al comma 1 dispone che “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”;
• al comma 1-bis dispone nel testo vigente che “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
2 tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”
(comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art.1 comma 3 D.L.338/1989 conv. in L.389/1989, sostituito dall'art.1 comma 1 D.Lgs.211/1994, dall'art.3 comma 6 D.lgs.8/2016 e successivamente modificato dall'art.23 comma 1 D.L.48/2023 conv.in L.85/2023, che ha disposto che “le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”).
***
Il ricorso è fondato, dovendosi ritenere tardive le notifiche effettuate, come documentato dall' , alle date 13.12.2019 e 4.5.2022, degli atti di CP_1 accertamento presupposti emessi alle date 11.11.2019 e 12.4.2022, con riferimento ai periodi oggetto di accertamento, risalenti agli anni 2018 e 2019.
L'art.14 L.689/1981 dispone infatti ai commi 2 e 6 che “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
***
Deve ritenersi l'applicabilità della suddetta disposizione anche alle ordinanze ingiunzione emesse dall' con riferimento all'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali, alla luce dell'art.6 (Disposizioni applicabili) comma 6 D.Lgs.8/2016 (recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67), che dispone che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Infatti il cit. art.14 L.689/1981 è collocato nella Sezione II della L.689/1981 medesima.
Non risulta invece pertinente il richiamo all'art.9 (Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa) comma 5 D.Lgs.8/2016, nella parte in cui limita il rinvio solo all'art.16 L.689/1981 (disponendo che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689”), con riferimento tuttavia alle fattispecie di cui al comma 1, ossia “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1”, articolo che si riferisce a sua volta, in rubrica, alla Applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e che reca una disciplina transitoria per gli illeciti commessi negli anni precedenti al 2016, disponendo al comma 1 che “
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
3 Non vengono tuttavia in rilievo, nel presente giudizio, “violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso” (ossia il D.Lgs.8/2016), visti i periodi oggetto di accertamento (anni 2018 e 2019).
***
Vista l'applicabilità dell'art.14 L.689/1981, non rileva che l'art.9 (Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa) D.Lgs.8/2016 non preveda una espressa sanzione nella disposizione di cui al comma 4, che stabilisce che “
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Peraltro la suddetta disposizione è relativa ai casi di cui al comma 1, ossia, come detto, alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (D.Lgs.8/2016).
***
L'opposizione è dunque fondata.
È bensì vero che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, dovendosi fare invece riferimento al momento in cui l'Autorità ha compiutamente valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, come condivisibilmente stabilito dalla S.C. con orientamento consolidato:
• “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, il tempo trascorso non pare congruo, considerato che nessuna particolare l'attività istruttoria doveva essere compiuta dall' visto CP_1 che, come emerge dagli atti di accertamento presupposti, le inadempienze scaturivano dal mancato pagamento dei contributi previdenziali, determinabili e segnalabili con calcolo istantaneo, con i sistemi informatici, all'esito delle ricevute comunicazioni telematiche durante i periodi in rilievo. Pt_2
Anche la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento allo speculare termine di cui all'art.9 D.Lgs.8/2016, ha affermato la decorrenza immediata del termine ove, in concreto, “l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria”:
4 • “In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha CP_ richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' ” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7641 del 22/03/2025, Rv. 674313 - 01).
***
L'opposizione va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate n.01-001975184 (relativa ad atto di accertamento
.6000.11/11/2019.0196247 del 11/11/2015 riferito all'anno 2018) CP_2
e n.01-000678072 (relativa ad atto di accertamento n.INP5.6000.12/04/2022.0094205 del 12/04/2022 riferito all'anno 2019) e, per l'effetto, dichiara che nessuna somma è dovuta all' da CP_1 Parte_1 in forza di detti atti;
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. GALIZIA Osvaldo, Via Monte Rotella 10 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZE INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
(con separati ricorsi, successivamente riuniti, rispettivamente) avverso le ordinanze ingiunzione n.01-001975184 (relativa ad atto di accertamento
.6000.11/11/2019.0196247 del 11/11/2015 riferito all'anno 2018) CP_2
e n.01-000678072 (relativa ad atto di accertamento n.INP5.6000.12/04/2022.0094205 del 12/04/2022 riferito all'anno 2019), emesse dall' e recanti l'ingiunzione del pagamento delle rispettive somme di CP_1
€9.772,00 (con riferimento all'anno 2018) ed €2.402,50 (con riferimento all'anno 2019), per sanzioni amministrative conseguenti al mancato versamento di ritenute previdenziali (oltre oneri accessori) ex art.2 comma 1-bis D.L.463/1983 conv.in L.638/1983 come sostituito dall'art.3 comma 6 D.Lgs.8/2016 e novellato dall'art.23 D.L.48/2023 conv. in L.85/2023.
L'opponente eccepiva il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto e, comunque, ove esso risultasse notificato, la tardività della notifica medesima, in quanto effettuata oltre il termine di 90 giorni i cui all'art.14 L.689/1981, nonché la prescrizione.
L' si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione; contestava CP_1
l'applicabilità al caso di specie del cit. art.14 L.689/1981.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente richiamarsi la disposizione sanzionatoria, consistente nell'art.2 D.L.463/1983 conv.in L.638/1983 (recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), che ai commi 1 e 1-bis reca le seguenti disposizioni:
• al comma 1 dispone che “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”;
• al comma 1-bis dispone nel testo vigente che “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
2 tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”
(comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art.1 comma 3 D.L.338/1989 conv. in L.389/1989, sostituito dall'art.1 comma 1 D.Lgs.211/1994, dall'art.3 comma 6 D.lgs.8/2016 e successivamente modificato dall'art.23 comma 1 D.L.48/2023 conv.in L.85/2023, che ha disposto che “le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”).
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Il ricorso è fondato, dovendosi ritenere tardive le notifiche effettuate, come documentato dall' , alle date 13.12.2019 e 4.5.2022, degli atti di CP_1 accertamento presupposti emessi alle date 11.11.2019 e 12.4.2022, con riferimento ai periodi oggetto di accertamento, risalenti agli anni 2018 e 2019.
L'art.14 L.689/1981 dispone infatti ai commi 2 e 6 che “2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…)
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
***
Deve ritenersi l'applicabilità della suddetta disposizione anche alle ordinanze ingiunzione emesse dall' con riferimento all'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali, alla luce dell'art.6 (Disposizioni applicabili) comma 6 D.Lgs.8/2016 (recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67), che dispone che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Infatti il cit. art.14 L.689/1981 è collocato nella Sezione II della L.689/1981 medesima.
Non risulta invece pertinente il richiamo all'art.9 (Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa) comma 5 D.Lgs.8/2016, nella parte in cui limita il rinvio solo all'art.16 L.689/1981 (disponendo che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689”), con riferimento tuttavia alle fattispecie di cui al comma 1, ossia “Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1”, articolo che si riferisce a sua volta, in rubrica, alla Applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e che reca una disciplina transitoria per gli illeciti commessi negli anni precedenti al 2016, disponendo al comma 1 che “
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
3 Non vengono tuttavia in rilievo, nel presente giudizio, “violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso” (ossia il D.Lgs.8/2016), visti i periodi oggetto di accertamento (anni 2018 e 2019).
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Vista l'applicabilità dell'art.14 L.689/1981, non rileva che l'art.9 (Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa) D.Lgs.8/2016 non preveda una espressa sanzione nella disposizione di cui al comma 4, che stabilisce che “
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Peraltro la suddetta disposizione è relativa ai casi di cui al comma 1, ossia, come detto, alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (D.Lgs.8/2016).
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L'opposizione è dunque fondata.
È bensì vero che il dies a quo del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, dovendosi fare invece riferimento al momento in cui l'Autorità ha compiutamente valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, come condivisibilmente stabilito dalla S.C. con orientamento consolidato:
• “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, il tempo trascorso non pare congruo, considerato che nessuna particolare l'attività istruttoria doveva essere compiuta dall' visto CP_1 che, come emerge dagli atti di accertamento presupposti, le inadempienze scaturivano dal mancato pagamento dei contributi previdenziali, determinabili e segnalabili con calcolo istantaneo, con i sistemi informatici, all'esito delle ricevute comunicazioni telematiche durante i periodi in rilievo. Pt_2
Anche la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento allo speculare termine di cui all'art.9 D.Lgs.8/2016, ha affermato la decorrenza immediata del termine ove, in concreto, “l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria”:
4 • “In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha CP_ richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' ” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7641 del 22/03/2025, Rv. 674313 - 01).
***
L'opposizione va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate n.01-001975184 (relativa ad atto di accertamento
.6000.11/11/2019.0196247 del 11/11/2015 riferito all'anno 2018) CP_2
e n.01-000678072 (relativa ad atto di accertamento n.INP5.6000.12/04/2022.0094205 del 12/04/2022 riferito all'anno 2019) e, per l'effetto, dichiara che nessuna somma è dovuta all' da CP_1 Parte_1 in forza di detti atti;
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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