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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 926/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.5.2024, vertente
TRA
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Parte_1
n. 3, Tower A, c.f., p.i. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
ZA BR OD , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_1
, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Controparte_1
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. Persona_1
8822), rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Christian Romeo,
NA IP, FL TE e MO DA, con domicilio eletto presso l'avv. Raffaella Rodà, in Venezia, Corso Del Popolo n. 85, appellante/convenuta in primo grado
E
, c.f. ; CP_2 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 entrambe in qualità di eredi del sig. titolare dell'omonima, cessata, Persona_2 impresa individuale di , rappresentate e difese dall'avv. Parte_2 Persona_2
Franco Fabiani, C.F. del foro di Como, con studio in Como, via CodiceFiscale_3
Giocondo Albertolli n. 9, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata franco. ecavvocati, Email_1
1 appellate/attrici in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, giudice unico dott.ssa Laura Ceccon, n. 875/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, resa a definizione della causa n. 7559/2020 R.G. promossa da e CP_2 Parte_2 nei confronti di con atto di citazione notificato in data 24.11.2020, in Parte_1 punto: rideterminazione del saldo di c/c per effetto di annotazioni illegittime e ripetizione dell'indebito; causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 6.11.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: nel merito: - in accoglimento del gravame spiegato da riformare la sentenza di primo grado n. 875/2024 pubblicata il Parte_1
23.04.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, respingendo integralmente le pretese CP_ avanzate dalle sigg.re e nel giudizio di prime CP_2 Parte_2 cure poiché prive di supporto probatorio e quindi infondate e, per l'effetto, CP_ condannare le sigg.re e e alla restituzione, in CP_2 Parte_2 favore di delle somme corrisposte in forza della sentenza Parte_1 impugnata, o di quella minor somma che fosse accertata all'esito dell'eventuale CTU, il tutto oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
In via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU contabile nei termini illustrati nel presente atto;
In ogni caso: - con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali”;
➢ conclusioni di parte appellata [ + 1]: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale [recte, Corte d'Appello], contrariis reiectis, in via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata sentenza n. 875/2024 emessa nell'ambito del giudizio avanti il Tribunale di Treviso nella causa r.g. n. 7559/2020 e notificata in data 20 aprile 2024. In ogni caso: condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, notificato in data 24 novembre 2020, le sig.re e – agendo nella loro qualità di eredi CP_2 Parte_2 del sig. , titolare dell'omonima impresa individuale intestataria del Persona_2 conto corrente ordinario n. 6015, poi n. 1779113, aperto nel 1984 in data non meglio precisata ed estinto “a zero” il 29 novembre 2006 (come evidenziato dall'ultima contabile prodotta in atti: v. doc. 4 e 85 di p.a.) presso la Filiale di EL (TV) dell'allora oggi nell'ambito del quale veniva Controparte_3 Parte_1 regolata anche la concessione di una facilitazione creditizia rappresentata da fido di cassa – convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Treviso Parte_1 censurando (sulla base di una perizia contabile appositamente predisposta)
l'illegittima applicazione: a) di tassi d'interesse ultralegali (perché non pattuiti); b) dell'anatocismo, per effetto della capitalizzazione trimestrale;
c) di commissioni e spese di chiusura trimestrale del conto non pattuite, e per tali ragioni ne chiedevano la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, quantificate nell'importo complessivo di € 45.561,95, così nello specifico concludendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b)
l'illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c., e dal 1° gennaio 1994 superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.L.gs n. 385/93 per mancanza di previsione contrattuale;
c) l'illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto, e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa e alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio, la somma di, o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento e alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alle attrici la medesima somma di € 45.561,95, o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali al tasso di mora dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Salvis iuribus. In via istruttoria Voglia il
3 sig. G.I.: Ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato in atti, disporre C.T.U. volta a quantificare: l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima all'ultima contabile;
l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dal 1° gennaio 1994; l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e, dal 1° gennaio 1994, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nei trimestri e sui relativi saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della controversia è di € 45.561,95”.
2. si costituiva eccependo: i) in via preliminare, la carenza di Parte_1 legittimazione attiva delle attrici;
ii) l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito; iii) l'infondatezza delle contestazioni relative alla pretesa illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura periodica trimestrale;
iv) l'inammissibilità della chiesta C.T.U., concludendo a propria volta nei seguenti termini: “In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva delle sigg.re e;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in CP_2 Parte_2 narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione come innanzi formulata, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il 24/11/2010 e con riferimento alla natura delle rimesse, fermo restando che la chiusura del rapporto è intervenuta nel corso dell'anno 2006; nel merito: - respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di conto corrente contestato e delle pattuizioni ivi intervenute e dichiarare che nulla Parte_1 deve alle sigg.re e in qualità di asserite eredi del sig. , CP_2 Parte_2 Persona_2 titolare dell'omonima impresa individuale, a nessun titolo;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile, per i motivi meglio descritti in narrativa;
in ogni caso: con vittoria
4 di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.”.
3. La causa veniva istruita sulla base di C.T.U. contabile con riguardo al seguente quesito: “In relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa acceso presso l'istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti;
precisato che dovranno essere considerate come CONTRATTUALMENTE
PATTUITE le condizioni relative al rapporto sopra indicato le quali risultino: - dai contratti di conto corrente o di apertura di credito, anche se sottoscritti dal solo correntista;
- da comunicazioni o documenti successivi all'inizio del rapporto, purché sottoscritti dal correntista
(dovendosi in tal caso ritenere raggiunto l'accordo delle parti sulle relative pattuizioni); - dal corretto esercizio dello ius variandi (e mancato recesso del correntista entro 60 gg. dalla comunicazione), nel rispetto dei requisiti e delle forme previste dall'art. 118 TUB ratione temporis vigente e dalla relativa normativa di attuazione;
si sottolinea altresì che non possono avere rilievo a tal fine le mere “comunicazioni di sintesi” inviate ai sensi dell'art. 119 TUB, laddove non siano rispettati i requisiti di cui all'art. 118 TUB;
tanto premesso, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri di seguito indicati (da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti, talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze):
1. USURA: determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative
Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n. 1166966/2005 della stessa in tema di CMS, da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, in caso di sconfinamento anche complessivo, il tasso soglia rilevato nel medesimo periodo per la corrispondente categoria;
2. TASSO ULTRALEGALE: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi sull'usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato: a. dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura applicata dalla banca;
b. nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione, nella misura del saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art. 5, co.
5a, L. 154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
3. CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la CMS come segue: a. in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo (nonché in presenza di pattuizione solo sul tasso di interesse, senza altre indicazioni), escluda ogni addebito a titolo di CMS;
b. in presenza di pattuizione sul tasso, sulla periodicità
e sulle modalità di addebito, secondo le modalità e coi tassi convenuti;
c. si precisa che i criteri di calcolo della CMS devono potersi evincere direttamente ed esclusivamente dal testo del contratto, secondo un giudizio ex ante (quindi, senza che si debba far ricorso agli estratti conto
– analitici o scalari – o ad altra documentazione da cui i criteri di calcolo si possano desumere
5 solo a posteriori rispetto all'applicazione della commissione: in quest'ultimo caso la clausola si considera indeterminata e gli addebiti a titolo di CMS vanno esclusi); d. quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la CMS (per la “messa a disposizione di fondi”, per “istruttoria veloce”, per “lo sconfinamento extra fido” o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del
D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs
385/1993); in difetto vanno escluse.
4. SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l'anatocismo, sia l'addebito di CMS e/o commissioni sostitutive;
5. ANATOCISMO: gli interessi passivi dovranno essere conteggiati: a. fino al 30.6.2000 compreso: senza operare alcuna capitalizzazione;
b. fino al 31.12.2013: applicando la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto;
c. dall'1.1.2014: escludendo l'anatocismo, escludendo quindi dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D. Lgs 385/1993); d. successivamente all'entrata in vigore della Delibera
CICR 3.8.2016 (pubbl. in GU il 10.9.2016): applicando la capitalizzazione degli interessi dal momento in cui vi sia stato l'effettivo adeguamento alla delibera stessa, ossia con autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale); 6.
INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori: a. in presenza di pattuizione sul tasso creditore o in assenza di specifica allegazione attorea: al tasso attivo applicato dalla banca;
b. in assenza di pattuizione (in caso di specifica allegazione attorea): nella misura del saggio legale di interesse ex art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L.154/1992
(poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto. Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede, e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero. 7.
SALDO INIZIALE: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'istituto di credito assume la qualità di attore sostanziale) e la documentazione degli estratti conto sia incompleta, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Nel caso in cui l'attore sia il correntista, effettui le operazioni di ricalcolo con
6 decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante.
8. PRESCRIZIONE (Cass. civ.
SS.UU. 24418/2010): quanto all'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla banca convenuta (sempre che detta eccezione sia specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse intervenute a pagamento degli addebiti illegittimi, ancorché senza uno specifico elenco delle stesse), svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare (atteso il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto), in via alternativa: a) sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità b) sulla base del saldo ricalcolato a seguito dell'epurazione delle poste illegittimamente addebitate per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione ovvero dalla ricezione da parte della banca di altro idoneo atto di messa in mora, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione). A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di CMS), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti. Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento”, che perveniva alle seguenti conclusioni
(cfr. § 5 della Relazione): “La consulenza, che ha avuto ad oggetto il conto corrente n.
1779113 (già n. 6015) acceso dall'impresa individuale ' presso Controparte_4 la banca convenuta (allora ' ed estinto con saldo a zero il 29.11.2006, ha Controparte_3 riguardato due separati aspetti: - il ricalcolo in base alle condizioni economiche corrette;
- il calcolo dell'impatto della prescrizione. RICALCOLO DEL CONTO CORRENTE. Il CTU, visto il quesito e l'assenza di contratti, ha svolto il lavoro mediante: ➢ ricalcolo degli interessi attivi e passivi al tasso c.d. 'sostitutivo' ex art. 117, c. 7a, TUB per tutta la durata del rapporto (fino al 7.7.1992 è stato utilizzato il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. come da quesito); ➢ esclusione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto;
➢ esclusione della c.m.s. per tutta la durata del rapporto;
➢ esclusione delle spese trimestrali di chiusura per tutta la durata del rapporto, con il seguente esito al 29.11.2006 (data di chiusura del conto): C/C n. 1779113 SALDO AL 29.11.2006: saldo finale bancario: € zero;
saldo finale corretto: € + 58.576,12 differenza complessiva pro correntista, € 58.576,12, Ne consegue che il c/c in esame al 29.11.2006 avrebbe dovuto presentare un saldo corretto ATTIVO di €
58.576,12 al posto del saldo bancario pari a zero, con una differenza di € 58.576,12, che rappresenta gli addebiti illegittimi bancari e i mancati accrediti di maggiori interessi attivi,
7 senza considerare la prescrizione. LA PRESCRIZIONE DEGLI ONERI PASSIVI. E' stato anche determinato l'impatto della prescrizione dei soli oneri passivi addebitati (interessi e commissioni), che ammonta a € 6.228,73. Sottraendo detto ultimo importo dall'esito del ricalcolo che precede, si ottiene un netto importo di € 52.347,39, che rappresenta l'ammontare degli oneri indebiti non coperti da prescrizione (sommati ai maggiori accrediti dovuti per interessi attivi). LA PRESCRIZIONE ANCHE DEGLI INTERESSI ATTIVI. E' stato infine determinato anche l'impatto della prescrizione degli interessi attivi (sia quinquennale che decennale: l'esito coincide), che ammonta ad ulteriori € 15.970,12. Pertanto, se si considerasse la prescrizione anche della domanda relativa al mancato accredito degli interessi attivi, l'ultimo importo va ulteriormente ridotto di € 15.970,12, ottenendo così un importo di oneri indebiti netti non prescritti di € 36.377,27 (la domanda sugli interessi attivi risulterebbe infatti interamente prescritta)”.
4. Precisate le conclusioni nei seguenti termini: A) per le attrici: “Nel merito: 1) accertata e dichiarata 2 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per mancanza di previsione contrattuale;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
2) per l'effetto, condannare la convenuta, a pagare in Parte_1 favore delle parti attrici la somma di € 52.347,39, così come quantificata dal Consulente
Tecnico d'Ufficio nella relazione peritale di CTU del 30 gennaio 2023, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”; B) per la banca convenuta: “In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva delle sigg.re e;
- accertare e CP_2 Parte_2 dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
in via preliminare subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione come innanzi formulata: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il
24 novembre 2010 e con riferimento alla natura delle rimesse, fermo restando che la chiusura del rapporto è intervenuta nel corso dell'anno 2006; nel merito: respingere tutte le domande
8 attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di conto corrente contestato e delle pattuizioni ivi intervenute e dichiarare che nulla deve alle sigg.re in Parte_1 CP_2 Parte_2 qualità di asserite eredi del sig. , titolare dell'omonima impresa individuale, a Persona_2 nessun titolo;
in via istruttoria: malgrado sia già stata assunta, ci si oppone, per i motivi meglio descritti in narrativa, alla richiesta di CTU contabile avanzata da controparte;
si insiste, in ogni caso, per la chiamata a chiarimenti del CTU sui profili evidenziati in precedenza. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte”, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in via preliminare dalla banca convenuta e ritenuti corretti i rilievi e i ricomputi effettuati dal C.T.U., definitivamente provvedendo ha così deciso:
“Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_2 Parte_2 della somma di euro 52.347,39, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di e , che
[...] CP_2 Parte_2 liquida in euro 593,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Franco Fabiani, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché al rimborso delle spese di
CTP nella misura - ritenuta congrua - di euro 3.250,00; pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico della convenuta , nello specifico Parte_1 ritenendo: I) illegittima la capitalizzazione degli interessi, sia anteriormente, che posteriormente all'entrata in vigore della Delibera Cicr 9.2.2000, rilevando che la avrebbe dovuto dimostrare che vi sia stata sul punto una specifica CP_3 approvazione del cliente, e quindi che sia intervenuta una nuova pattuizione sul punto, essendo insufficiente la pubblicazione dell'adeguamento sulla Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al cliente (cfr. pag. 7 della sentenza); II) illegittima l'applicazione degli interessi ultralegali, atteso che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali (cfr. pag. 7 della sentenza); III) illegittima l'applicazione delle spese per l'intera durata del rapporto, per l'assorbente ragione che, non essendo stato prodotto il contratto di accensione del conto corrente, non è possibile, in radice, verificare se fossero intervenute pattuizioni in merito (cfr. pag. 8 della sentenza); IV) infondata l'eccezione di prescrizione integrale della pretesa restitutoria attorea, considerato l'effetto interruttivo della diffida inviata in data
25.11.2016 (doc. 5 di p.a.) e, quanto alle singole rimesse solutorie antecedenti al
9 25.11.2006, che l'impatto della prescrizione doveva ritenersi limitato al periodo compreso tra il 1984 e il 1988, “per una carenza documentale relativa agli anni successivi [pag. 7 relazione peritale: “dal 1984 fino al 1988 sono presenti (tranne per l'anno 1987) sia gli e/c, che gli estratti scalari, che i prospetti trimestrali di liquidazione interessi, mentre nel periodo successivo sono solo presenti solo gli estratti scalari ed i prospetti trimestrali di liquidazione interessi (pur con alcune lacune)”] (così a pag. 9 della sentenza), assumendo tale carenza rilevanza solo ai fini prescrizionali.
5. Con l'atto di impugnazione indicato in epigrafe ha proposto ritualmente appello censurando la sentenza sulla base di quattro motivi, nello specifico Parte_1 attinenti ai seguenti profili:
i) violazione dell'onere della prova per omessa produzione di tutti gli e/c completi;
ii) erroneità della statuizione in punto di prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito;
iii) erroneità della statuizione sulla capitalizzazione degli interessi passivi;
iv) erroneità della statuizione in punto di illegittima applicazione degli interessi ultralegali, c.m.s. e spese di chiusura, concludendo per la riforma della sentenza e il rigetto integrale della domanda.
6. Si sono costituite le originarie attrici prendendo analiticamente posizione sulle ragioni del gravame e chiedendone il rigetto.
7. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del
6.11.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione sopra indicata nei termini di seguito esposti, respinta e comunque assorbita ogni diversa deduzione ed eccezione.
II
Ragioni della decisione.
8. L'impugnazione si fonda su quattro motivi di doglianza, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
8.1 primo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 4 – 8): errata applicazione del principio dell'onere della prova. L'intera sentenza è basata sull'erronea applicazione del principio dell'onere della prova. Nonostante le attrici, di ciò gravate, non abbiano prodotto l'integrale documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto di conto corrente di cui si tratta, il Tribunale di Treviso ha ugualmente recepito le risultanze della consulenza contabile, la quale invece, siccome basata su documentazione gravemente carente, avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile,
10 in quanto radicalmente inidonea a fornire una puntuale, affidabile, ricostruzione dell'andamento del rapporto. L'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. sulla parte che agisce in ripetizione ex art. 2033 c.c. può dirsi, infatti, legittimamente assolto solo con la produzione integrale della documentazione contrattuale (inter alia, contratti di c/c e di apertura di credito) e contabile (estratti conto analitici e scalari) necessaria alla ricostruzione veritiera e puntuale del rapporto dare/avere tra le parti.
Le attrici, non solo non hanno prodotto alcun contratto, ma la documentazione contabile allegata si è rivelata gravemente lacunosa. In particolare, con riguardo alla documentazione contrattuale, si sono limitate a dedurre l'indisponibilità del contratto, giustificandola, non già con l'inesistenza dello stesso, ma con l'assunto che trattandosi di un rapporto acceso prima del 1992, lo stesso verosimilmente non sarebbe stato stipulato per iscritto, risultando però la tesi smentita da una rilevante serie di indizi, e segnatamente: i) la risalenza del rapporto oggetto di causa a numerosi anni fa;
ii) la sua regolare esecuzione per decenni senza che il titolare originario, sig. sollevasse mai contestazioni di sorta;
iii) la chiara Parte_2 individuazione, sulla base degli e/c prodotti dalle stesse attrici, del numero di conto associato al rapporto oggetto di causa. In ogni caso, essendo stato il contratto stipulato quando ancora non sussisteva l'obbligo della forma scritta per la stipulazione dei contratti bancari, sarebbe stato onere delle attrici dimostrare il contenuto delle pattuizioni (asseritamente verbali) intercorse con la banca. In conclusione, nonostante le attrici non abbiano assolto pienamente all'onere probatorio sulle medesime incidente (sia ai fini dell'accertamento dell'indebito contestato, che della prova della natura ripristinatoria, ovvero di pagamento, delle rimesse), per essersi limitate a versare in atti i soli estratti conto scalari, e non anche quelli analitici, la
C.T.U. è stata ugualmente disposta, e tuttavia, essendosi basata sui soli scalari, deve ritenersi in radice inattendibile, sicché avrebbe dovuto conseguirne il rigetto delle pretese attoree per inadempimento dell'onere probatorio, ovvero, al più, la limitazione dei ricomputi ai soli periodi documentati dagli e/c integrali;
8.2 secondo motivo (v. atto d'appello, pag. 8 – 9): errata statuizione sull'eccezione di prescrizione. Il giudice, in parte qua errando, ha ritenuto gli estratti scalari idonei e sufficienti alla ricostruzione dell'andamento del rapporto, ossia all'individuazione delle rimesse effettuate sul conto, ma ha ritenuto la stessa documentazione carente ai fini della prescrizione. Tuttavia, anche a voler ritenere che in presenza dei soli estratti scalari fosse possibile accertare la natura indebita di determinate voci, quali, ad esempio, l'applicazione di interessi usurari o di CMS illegittime, deve considerarsi che nel caso di specie il thema decidendum investe con rilevanza assorbente
11 l'eccezione di prescrizione, sicché, una volta eccepita tempestivamente dalla banca la prescrizione del preteso diritto restitutorio, le attrici, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel periodo in esame, non potevano adempiere a tale onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, perché questi non permettono di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei movimenti nell'arco di tempo preso in analisi. Gli estratti conto a scalare infatti costituiscono solo una parte del conto corrente ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consente di individuare le singole operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato, possibile unicamente avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Una volta eccepita la prescrizione da parte della era dunque onere delle attrici, in una prospettiva di
contro
- CP_3 eccezione, opporre l'esistenza di affidamenti a valere sul conto, e quindi evidenziare come le rimesse effettuate avessero una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell'affidamento, natura che, tuttavia, le stesse non hanno potuto provare, non avendo prodotto gli estratti analitici. Anzi, al contrario, gli estratti conto depositati in primo grado dalle attrici hanno fatto emergere, soprattutto a partire dal
14 giugno 1999, l'esatto contrario, ossia la totale assenza di fido, con la conseguenza che tutte le rimesse successive a tale data intervenute a copertura degli sconfinamenti verificatisi sul conto, assumono natura solutoria, risultando per l'effetto irripetibili;
8.3 terzo motivo (v. atto d'appello, § 5, pag. 9 – 12): errata erronea statuizione sulla capitalizzazione degli interessi passivi. Il giudice ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi operata nel periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera Cicr 9.2.2000 in ragione del fatto che la avrebbe dovuto CP_3 dimostrare “che vi sia stata sul punto una specifica approvazione del cliente e quindi che sia intervenuta una nuova pattuizione sul punto” e ritenendo insufficiente la pubblicazione dell'adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente”
(cfr. pag. 7 della sentenza). La decisione è sotto tale profilo infondata. Non può infatti essere sostenuto che ai fini dell'adeguamento ex art. 7 della suddetta Delibera sia sempre necessaria la pattuizione specifica del regime di pari periodicità della capitalizzazione prevista dalla CICR 2000. Infatti, la Delibera prevede, al comma 2, che l'adeguamento debba avvenire mediante specifica approvazione scritta
12 solamente nell'ipotesi in cui “le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Pertanto, poiché il raffronto per verificare se le modifiche intervenute in punto di capitalizzazione siano o meno peggiorative deve riguardare le clausole precedentemente pattuite in contratto e quelle sostitutive, è innegabile che la modifica apportata in punto di capitalizzazione dalla Delibera abbia senz'altro avuto effetto migliorativo;
Parte_3
8.4 quarto motivo (v. atto d'appello, pag. 12 – 13): errata statuizione sull'illegittima applicazione degli interessi ultralegali, c.m.s. e spese. La decisione di primo grado va altresì contestata laddove il giudice ha concluso per l'illegittimità degli interessi ultralegali applicati ritenendo che “la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali” (cfr. pag. 7 della sentenza) e (ii) convalidato l'esclusione, da parte del CTU, delle c.m.s. e delle spese per l'intera durata del rapporto, “per l'assorbente ragione che, non essendo stato prodotto il contratto di accensione del conto corrente, non è possibile, in radice, verificare se fossero intervenute pattuizioni in merito” (cfr. pag. 8 della sentenza). L'erroneità della decisione su entrambi i punti deriva, anzitutto, dalla erronea applicazione delle regole processuali sull'onere probatorio, che ha a sua volta determinato la statuizione della nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali. Le attrici, infatti, non hanno affatto dimostrato la nullità della clausola sugli interessi ultralegali, né l'assenza di pattuizione delle c.m.s.
e delle spese, essendosi limitata alla allegazione della indisponibilità della documentazione contrattuale, giustificata a sua volta con l'assunto che trattandosi di contratto acceso prima del 1992 lo stesso verosimilmente non sarebbe stato stipulato per iscritto. Inoltre, non hanno mai dedotto che il contratto fosse inesistente, ma si sono limitate a presumerne la mancanza perché risalente a un periodo di tempo in cui l'obbligo della forma scritta non era normativamente previsto, pretendendo che fosse la a provare il contrario. Infine, la CTU è inattendibile. Ne consegue che CP_3 le domande attoree sull'illegittima applicazione di interessi ultralegali e sulle spese avrebbero dovuto essere rigettate.
9. L'appello è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione e va pertanto respinto.
9.1 Il primo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, da un lato limitandosi a una disamina prettamente teorica, senza alcuna confutazione specifica dei criteri di computo adottati dal C.T.U., e quindi, corrispondentemente, dei risultati dallo stesso raggiunti, poi recepiti in sentenza, e dall'altro, trascurando
13 l'elaborazione sviluppata dalla Suprema Corte in relazione all'onere probatorio nella contestazione dei rapporti bancari in conto corrente.
Sotto il primo profilo, con riguardo alla contestata omessa produzione del contratto regolante il rapporto di conto corrente di riferimento (incontestatamente aperto prima dell'entrata in vigore della legge 17.2.1992, n. 154, e segnatamente nel 1984, in data ignota), si osserva come le attrici, prima ancora di iniziare il giudizio, con lettera inviata alla banca via pec datata 25.11.2016, sottoscritta dal proprio legale, avvocato
Fabiani, avessero richiesto alla banca, ex art. 119, co. 4, TUB, di poter ricevere tutta l'eventuale documentazione contrattuale regolante il conto corrente, rappresentando che in difetto di un pertinente, documentato, riscontro avrebbero ritenuto senz'altro confermato il convincimento dell'assenza di una qualsivoglia regolamentazione convenzionale di detto rapporto (cfr. doc. 5 di p.a.: “(omissis) I miei assistiti mi riferiscono di non essere in possesso di alcuno strumento contrattuale che sia stato sottoscritto a disciplina del rapporto, onde rilevo che il medesimo è stato instaurato ed è proseguito in assenza di una precisa convenzione scritta. Da una attenta disamina delle movimentazioni operate si rileva che sul conto sono state addebitate e/o riscosse somme derivanti dalla periodica capitalizzazione degli interessi passivi, nonché dalla applicazione di interessi debitori a saggio ultralegale non correttamente determinato e convenuto e di altre voci di addebito quali commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura periodica anch'esse mai oggetto di pattuizione alcuna ed interessi ultra soglia usura, oltre al mancato accredito di interessi attivi
(omissis). Valendo la presente quale formale diffida a adempiere, costituzione in mora ed atto interruttivo dei termini, Vi diffido a restituire e rimborsare ai miei assistiti le somme addebitate in conto per effetto degli usi illeciti sopra menzionati, pari, nel totale ad € 45.561,95 oltre alle spese per il mio intervento. Vi invito infine a farmi avere con cortese massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il termine indicato dall'art. 119, 4° co, D.Lgs. 385/93 TUB, la copia degli eventuali contratti di apertura del conto con i quali è stato disciplinato il rapporto tra le parti, avvertendo che la mancanza di un Vostro riscontro sul punto non potrà che essere intesa quale conferma della effettiva inesistenza di un atto contrattuale scritto”).
Detta missiva non veniva specificamente riscontrata dalla banca, che nella successiva risposta del 21.12.2016, si limitava genericamente a rivendicare la legittimità del proprio operato, senza tuttavia neppure allegare che fosse mai stato stipulato con il dante causa uno specifico contratto di conto corrente, fatto Persona_2 indubbiamente necessario anche in epoca precedente alla legge bancaria del 1992, richiedendosi anche allora (ex art. 1284, co. 3, c.c.) l'adozione della forma scritta per la stipulazione di un tasso di interesse superiore alla misura legale, e comunque il raggiungimento di uno specifico accordo per la legittimità di ogni altro addebito a valere sul conto (cfr. doc. 6 di p.a.: “riscontriamo la sua pregiata comunicazione del 25
14 novembre 2016 per conto di inoltrata per competenza allo scrivente ufficio ed alla Parte_2 quale abbiamo prestato la nostra migliore attenzione, scusandoci in primo luogo per il ritardo della presente risposta. Entrando nel merito di quanto esposto, riguardo la contestazione sul rapporto di conto corrente n. 1779113, corre preliminarmente l'obbligo di segnalare che, in tema di anatocismo bancario, pur presente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
SS (sentenza n. 24418/10 del 23/11/2010) siamo convinti della correttezza dell'operato delle banche italiane e, quindi anche della nostra, anche negli anni anteriori al
1999, allorché la Corte di SS decretò la fine di un uso normativo in materia di capitalizzazione degli interessi in precedenza esistente. Ad ogni buon conto, ricordiamo che il venir meno dell'uso normativo sopra richiamato ha reso necessario l'intervento del C.I.C.R. per ri-disciplinare la materia con la delibera del 9 febbraio 2000, che dispone che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitor alla quale la nostra Banca si è prontamente adeguata, a far tempo dal 31 marzo 2000. Per quanto riguarda l'affermazione di un'asserita applicazione di interessi usurari, non possiamo che confermare la correttezza del comportamento della Banca, in quanto la stessa ha operato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle disposizioni emanate da Banca d'Italia. La correttezza del comportamento della Banca trova inoltre conforto anche nella recente sentenza della SS Civile n. 12965 del 22 giugno 2016 oltre che in precedenti sentenze di merito. Osserviamo, inoltre, che, in linea con le disposizioni di legge e le norme contrattuali, il nostro ha sistematicamente inviato gli estratti conto con la CP_5 periodicità prevista e ha comunicato le eventuali variazioni delle condizioni economiche nel rispetto della normativa. Ciò premesso, ritenendo corretto il nostro operato, siamo spiacenti di non poter dare positivo seguito alle richieste da lei formulate”).
Risulta pertanto coerente con tale quadro di fatto (e quindi niente affatto espressa
“con poca convinzione”, come contestato dall'appellante) l'allegazione svolta dalle attrici nel proprio atto introduttivo di primo grado, secondo cui il rapporto di conto corrente di riferimento (n. 6015, poi 1779113) sarebbe stato intrattenuto dalla banca in assenza di qualsiasi valida pattuizione con la ditta correntista, con conseguente illegittimità di tutti gli addebiti sullo stesso registrati fin dalla sua apertura.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa della banca, il tenore delle allegazioni attoree è invero chiaro e non si presta a fraintendimenti (cfr. atto di citazione di primo grado di p.a.: “La allora , nell'esercizio e Controparte_6
a sostegno della propria attività commerciale, ha acceso, nel 1984, presso la Filiale di
EL (TV), dell'allora oggi un rapporto Controparte_3 Parte_1 contrattuale di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. 6015, poi n. 1779113 nell'ambito del quale è stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa (doc.all.n.2/3). Il rapporto contrattuale di conto corrente è stato estinto il 30 novembre 2006, come evidenziato dall'ultima contabile prodotta in atti (doc.all.n.4). § 2 La
15 fattispecie contrattuale. Prima di entrare nel merito del rapporto bancario intrattenuto tra le parti, è opportuno verificare se lo stesso si sia sviluppato in presenza di una disciplina contrattuale scritta ed analizzare le clausole in essa contenute per poi confrontare con esse le condizioni effettivamente praticate, ovvero confermare, come è, ed è stato nella fattispecie, che il rapporto sia stato intrattenuto in assenza di un documento contrattuale scritto, essendosi quindi esso sviluppato senza una preventiva pattuizione e dunque in termini di fatto con clausole operative applicate in conto in modo unilaterale dalla banca. Nella fattispecie la parte attrice, ha rivolto alla banca, per il tramite dello scrivente procuratore espressamente e ai sensi dell'art. 119 TUB, specifica richiesta, con PEC del 25 novembre 2016 (all.doc.n.n.5), a ricevere copia del documento contrattuale, laddove ovviamente fosse stato per iscritto predisposto, contestualmente diffidando l'istituto a provvedere alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente in applicazione dei titoli contestati, quantificandone gli importi.
L'istituto di credito ha fornito, alla sopra ricordata diffida, riscontro con sua del 21 dicembre
2016, negando le richieste attoree ed assumendo la correttezza del proprio operato
(doc.all.n.6). Nulla trasmettendo, invece, quanto alla regolamentazione contrattuale delle condizioni economiche applicate al conto, si conferma, allora, senza possibilità di dubbio alcuno, che il rapporto medesimo, già in essere nel lontano 1984, come dimostrato dalla prima contabile in atti, sia sorto e sia stato intrattenuto (peraltro in armonia con le disposizioni di legge allora vigenti) in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta: la illegittimità delle condizioni praticate, per la evidente unilateralità di applicazione delle stesse, è quindi di palese ed incontestabile chiarezza. Emerge, dunque, patentemente la illegittimità di applicazione del saggio degli interessi debitori, spese e commissioni varie, nonché della consueta ed illegittima pratica di capitalizzazione periodica degli interessi stessi, non trascurando di sottolineare che quest'ultima pratica, come ben noto, sarebbe stata comunque illegittima, anche in caso di pattuizione. Dette condizioni unilateralmente applicate in conto sono documentate e quantificate dagli estratti conto qui prodotti in causa dalle attrici e dalla loro rielaborazione di cui al documento peritale pure allegato in atti”).
Attesa l'impostazione della causa seguita dalle attrici, se la banca avesse inteso difendere efficacemente il proprio operato, avrebbe dovuto essa (e non già le attrici) allegare, e quindi provare, che in relazione alle annotazioni a debito operate sul conto esisteva una specifica convenzione a suo tempo raggiunta con il correntista, anche solo oralmente (con l'ovvia eccezione del tasso di interesse ultralegale, per il quale è la stessa richiamata previsione normativa del codice civile a richiedere la prova scritta della relativa convenzione), che legittimava tale addebito, non rilevando sotto tale profilo – come è stato peraltro correttamente rilevato dal giudice – che gli estratti conto non fossero stati contestati nei termini di legge (art. 1832 c.c.), ovvero che il conto corrente fosse aperto da molti anni, così come che al conto fosse assegnato un determinato numero identificativo, non avendo tali circostanze alcun rilievo
16 dimostrativo dell'esistenza di una specifica convenzione disciplinante interessi e spese regolate sul conto.
Sotto il secondo profilo va invece sottolineato che la tesi sostenuta da anche Parte_1 in questa sede di gravame – per cui il rapporto di conto corrente non sarebbe validamente ricostruibile laddove non risultino disponibili gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura, solo in tal modo potendo pervenirsi, attraverso l'intera l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere tra le parti, alla corretta determinazione del saldo, e quindi del “quantum” ripetibile attraverso la evidenziazione delle singole rimesse suscettibili di ripetizione – non trova conferma nella giurisprudenza di legittimità
Secondo la giurisprudenza della Corte di SS, è consolidato il principio per cui nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c.
E' stato poi precisato che, laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto, etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extra fido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del
2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi, invero – come affermato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti
Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: “i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti
17 il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010,
n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n.
10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)(…); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”. Inoltre, “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019). In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo, o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ” (cfr. Cass. n. 1736/2024).
Con la sentenza da ultimo citata, infine, la Corte di SS ha affermato in materia il principio – a cui il Collegio intende dare continuità – per cui ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli, o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale mediante la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto
18 di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cass. n.
1736/2024 in motivazione).
Con ulteriore pronuncia conforme (v. Cass. n. 11735/2024) la S.C. ha altresì affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l'onere della prova del correntista implica che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi per l'infondatezza, se non per l'inammissibilità, della censura sostenuta dalla banca, che oltretutto, come già anticipato, neppure ha proceduto a un'analitica confutazione sul piano matematico-contabile della ricostruzione del conto fatta dal C.T.U., esplicitata nell'allegato n. 3 alla Relazione, dopo aver premesso che, avuto riguardo al compendio documentale disponibile, a differenza di quanto affermato dal CTP della
[banca] convenuta con le sue osservazioni preliminari (allegato n. 2), riteneva che il ricalcolo potesse essere svolto senza rilevanti problematiche di carattere matematico- finanziario.
Essendo infondate le premesse in fatto e in diritto della contestazione della banca e difettando altresì qualsiasi censura dei conteggi eseguiti dal C.T.U., vanno confermate le risultanze contenute nel relativo elaborato, e quindi che il c/c in esame alla data di estinzione del 29.11.2006 avrebbe dovuto presentare un saldo corretto attivo di €
58.576,12 al posto del saldo bancario pari a zero, con una differenza di € 58.576,12, che rappresenta dunque l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi bancari e dei mancati accrediti di maggiori interessi attivi, al netto del “quantum” prescritto (v. pag. 8: “Prospetto di sintesi finale. Saldo finale bancario al 29.11.2006: - interessi passivi addebitati: € 41.688,97; interessi passivi corretti: - 3.189,57; - cms da stornare: 3.028,62; spese da stornare: 1.077,98; interessi attivi accreditati: - 5,24; interessi attivi corretti:
15.975,36; saldo finale corretto: € 58.576,12; differenza complessiva: € 58.576,12, data da
19 minori interessi passivi per € 38.499,41, maggiori interessi attivi per € 15.970,12, esclusione cms: € 3.028,62, esclusione spese: € 1.077,98, totale = € 58.576,12”).
9.2 Il secondo motivo presenta come il precedente concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi ugualmente respinto.
La banca parte dal presupposto che, dovendo essere le attrici a provare la natura ripristinatoria delle rimesse operate sul conto, e quindi l'esistenza e la misura dell'affidamento, essendo a tal fine inidonei gli estratti conto scalari, e non essendo disponibili per l'intera durata del rapporto gli e/c analitici, tutte le rimesse effettuate sul conto avrebbero dovuto ritenersi solutorie, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla annotazione in conto di ciascuna di esse (cfr. atto d'appello, pag.
8: “Una volta eccepita la prescrizione da parte della Banca, dunque, era onere delle correntiste, in una prospettiva di
contro
-eccezione, opporre l'esistenza di affidamenti e, quindi, evidenziare come le rimesse effettuate avessero una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell'affidamento (in tal senso cfr. ex plurimis Cass., 23 ottobre 2017, n. 24948, nonché Cass. SS.UU. 13 giugno 2019, n. 15895); natura che, tuttavia, esse non hanno potuto provare non avendo prodotto gli estratti analitici. Non solo: controparte non ha neppure provato che il conto fosse affidato, cosicché tutte le rimesse dovranno intendersi solutorie”).
Ora, per quanto il consolidato orientamento della Corte di SS sia effettivamente nel senso per cui la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto ripetitorio vantato dalla controparte, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria
(cfr. Cass. n. 12954/2025; Cass., n. 26897/2024; n. 31927/2019), va debitamente considerato, ai fini qui in esame, che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita anche dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del D.L.gs n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, D.L.gs cit., la nullità stessa (cfr. SS 14 dicembre 2023, n. 34997, che ha affermato la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti in conto corrente tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, consentendo di evincere il consenso delle parti alla messa a disposizione di provvista per far fronte a scoperti sul conto.
20 Nel caso specifico, sono stati valorizzati estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse).
Ulteriormente, con decisione del 29 febbraio 2024, n. 5387, la SS ha confermato che, non essendo la nullità per mancanza di contratto scritto rilevabile d'ufficio, non è precluso agli attori di provare l'esistenza dell'affidamento tramite mezzi probatori alternativi alla produzione del documento contrattuale, tra i quali si annoverano anche gli estratti conto, qualora attestino il reiterato adempimento di ordini di pagamento da parte della banca impartiti dalla correntista, sebbene in assenza di provvista, nella misura in cui tali documenti possano essere ritenuti idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i relativi limiti di utilizzo (cfr., in senso conforme: Cass. 13 giugno 2024, n. 16445; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338; Cass.,
14 dicembre 2023, n. 34997; Cass., 17 luglio 2023, n. 20455).
In sintesi, non è precluso ai ricorrenti di fornire la prova dell'affidamento tramite elementi diversi dal documento contrattuale, come estratti conto o riassunti scalari, che evidenzino l'adempimento reiterato di ordini di pagamento da parte della banca, anche in assenza di provvista, o le risultanze del libro fidi, che attestano l'esistenza di una delibera di concessione di finanziamento, o infine le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, laddove tali elementi siano considerati idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di somme eccedenti la disponibilità sul conto e i relativi limiti di utilizzo.
Ebbene, nella specie il C.T.U. ha ritenuto di poter inferire dalle evidenze documentali disponibili l'esistenza di un affidamento operativo sul conto corrente di riferimento
(cfr. C.T.U., pag. 9).
Tale conclusione non risulta specificamente impugnata, sicchè deve ritenersi acquisito in causa quale dato positivamente riscontrato che il conto corrente era affidato e lo era quantomeno nella misura indicata dal C.T.U.: non integra, per contro, un'efficace contestazione in parte qua l'affermazione dell'appellante per cui
“controparte non ha neppure provato che il conto fosse affidato, cosicché tutte le rimesse dovranno intendersi solutorie” ed anzi “gli estratti conto ex adverso depositati in primo grado hanno fatto emergere, soprattutto a partire dal 14 giugno 1999, l'esatto contrario, ovverosia la totale assenza di fido. Appare evidente, dunque, come le rimesse successive a tale data, intervenute a copertura degli sconfinamenti verificatisi (ai quali è stato applicato il tasso di scoperto) assumano natura indiscutibilmente solutoria e, perciò, non sono ripetibili” (cfr. atto d'appello, pag. 9), trattandosi di un rilievo, in primo luogo smentito da quanto, appunto, accertato dal C.T.U., e dall'altro comunque carente, sia sotto il profilo
21 allegatorio, che probatorio, non risultando specificamente indicato in termini in concreto apprezzabili e verificabili come e quando il fido già concesso sarebbe stato revocato, e da quale documento o altro elemento probatorio già dedotto in causa ciò sarebbe inferibile, e questo pur trattandosi di un dato la cui esatta percezione rientra certamente nel patrimonio di conoscenza della banca.
Parimenti inapprezzabile risulta poi l'ultimo rilievo per cui gli scalari riporterebbero in numerosi trimestri saldi attivi, talvolta anche per l'intero trimestre (in particolare dal
28 aprile 2002 al 31 marzo 2003 i saldi risulterebbero sempre in attivo), sicché sarebbe “ragionevole sostenere che i saldi attivi del rapporto hanno permesso l'integrale pagamento degli asseriti illegittimi addebiti maturati sino al III trimestre 2006”.
In disparte il rilievo che anche in questo caso non viene spiegato in termini in concreto comprensibili ed apprezzabili come sarebbe ricavabile e verificabile il dato segnalato, sta di fatto che la notazione è a-specifica e non verificabile, non consentendo di individuare quali addebiti illegittimi sarebbero stati annotati sul conto nel periodo indicato e quali sarebbero stati estinti da rimesse di natura certamente solutoria, indicazione spettante a questo punto alla banca, non vertendosi più nell'ipotesi iniziale in cui è il correntista a dover indicare, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione dell'istituto di credito, quali siano le rimesse ripristinatorie, ma è la banca, a fronte del rilievo contenuto nella C.T.U., e recepito in sentenza, a dover vincere la presunzione di correttezza della decisione di primo grado, indicando specificamente dove e in quali termini sussisterebbe un errore percettivo o valutativo del giudice e quale ne sia la concreta incidenza sulla decisione appellata.
In definitiva, poiché il conto corrente è risultato affidato, la banca, se avesse inteso efficacemente superare detto rilievo, avrebbe dovuto a propria volta allegare e dimostrare che il C.T.U. era incorso in errore, ovvero allegare e dimostrare che il periodo in cui il conto era stato ritenuto affidato era più ridotto, ovvero ancora che da una determinata data in avanti l'affidamento era stato revocato, o modificato in minus. Sennonché nulla di tutto ciò risulta affermato, né altrimenti risulta inferibile dall'atto di impugnazione in parte qua.
9.3 Il terzo motivo è infondato, riproponendo, in punto di pretesa validità dell'anatocismo post delibera CICR del 9.2.2000, una tesi da tempo superata dalla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente quella per cui la modifica apportata in punto di capitalizzazione dalla predetta Delibera (art. 7: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti producono a decorrere dal successivo 1° luglio. si 2. Qualora le nuove condizioni
22 contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) avrebbe senz'altro effetto migliorativo, passandosi da un regime di disparità di capitalizzazione annuale, per quanto concerne gli interessi attivi, e trimestrale per quelli passivi, a un regime di identica capitalizzazione, nel quale alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fa da contraltare, a tutto vantaggio dei correntisti, una pari capitalizzazione anche degli interessi attivi.
In senso contrario è sufficiente richiamare la ricostruzione sistematica e le valutazioni recentemente fatte da SS, Sez. 1, nella sentenza n. 28215 del 4.11.2024 – che in parte qua afferma: “(omissis) 24. Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo
1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004,
n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010,
n. 24418). 25. L'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio. 26. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del
CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. 27. Tale ultima disposizione è stata oggetto dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425. 28. Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del
1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e
23 criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. 29. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma). 30. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la questione controversa con la sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, con la quale
è osservato che «sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione», avuto riguardo al fatto che «tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone». Ne consegue che è «alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera». 31. Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale foma, è «inattuabile».
Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset».
32. Ha aggiunto che l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione
24 (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. 33. Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. 34. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n.
23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1° marzo
2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210). 35. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la controricorrente deduce che la opposta tesi secondo cui il raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove è sempre praticabile e, quanto alle prime, deve avere riguardo alle condizioni concretamente applicate al rapporto, così come pattuite tra le parti, e non già gli effetti giuridici delle relative pattuizioni, così come disciplinati dall'ordinamento, e invoca, a sostegno di tale tesi, il precedente di questa Corte rappresentato dall'ordinanza n. 5064 del 26 febbraio 2024. 36. Tale pronuncia – in sintonia con la coeva ordinanza n. 5054 – sembra affermare la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”. 37. Evidenzia che la tesi, esposta nel caso in esame, secondo una siffatta valutazione, ritenuta implicitamente possibile, condurrebbe a ritenere che le nuove condizioni applicate dalla banca sono sempre peggiorative, avuto riguardo alla mancanza totale di capitalizzazione, quale effetto della nullità della clausola originaria, “sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”. 38. Le richiamate ordinanze nn. 5054 e
5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale –
25 peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. 40.
Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare” – alle quali questa Corte territoriale aderisce, non emergendo dagli atti ragioni prevalenti che inducano a discostarsene.
9.4 Il quarto motivo, infine, non ha una propria autonomia, risolvendosi in buona sostanza nella ripetizione di questioni già dedotte e sviluppate nel primo motivo, alla cui disamina e confutazione si rinvia.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di (appellante) e a favore di e Parte_1 CP_2 Parte_2
(appellate) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int.
[...]
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le successive due (essendosi la difesa delle appellate nella sostanza limitata a ripetere negli atti successivi al primo le medesime considerazioni già sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione da €
52.001 a € 260.000, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 cit. e disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata (rigetto integrale del gravame), sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 926/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Treviso;
b) condanna l'appellante a rimborsare alle appellate Parte_1 CP_2
e le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, Parte_2 per compensi, in complessivi € 11.885,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore
26 del difensore, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 926/2024 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.5.2024, vertente
TRA
con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Parte_1
n. 3, Tower A, c.f., p.i. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
ZA BR OD , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_1
, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Controparte_1
Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. Persona_1
8822), rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto, Christian Romeo,
NA IP, FL TE e MO DA, con domicilio eletto presso l'avv. Raffaella Rodà, in Venezia, Corso Del Popolo n. 85, appellante/convenuta in primo grado
E
, c.f. ; CP_2 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 entrambe in qualità di eredi del sig. titolare dell'omonima, cessata, Persona_2 impresa individuale di , rappresentate e difese dall'avv. Parte_2 Persona_2
Franco Fabiani, C.F. del foro di Como, con studio in Como, via CodiceFiscale_3
Giocondo Albertolli n. 9, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata franco. ecavvocati, Email_1
1 appellate/attrici in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, giudice unico dott.ssa Laura Ceccon, n. 875/2024, pubblicata il 23 aprile 2024, resa a definizione della causa n. 7559/2020 R.G. promossa da e CP_2 Parte_2 nei confronti di con atto di citazione notificato in data 24.11.2020, in Parte_1 punto: rideterminazione del saldo di c/c per effetto di annotazioni illegittime e ripetizione dell'indebito; causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 6.11.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: nel merito: - in accoglimento del gravame spiegato da riformare la sentenza di primo grado n. 875/2024 pubblicata il Parte_1
23.04.2024, emessa dal Tribunale di Treviso, respingendo integralmente le pretese CP_ avanzate dalle sigg.re e nel giudizio di prime CP_2 Parte_2 cure poiché prive di supporto probatorio e quindi infondate e, per l'effetto, CP_ condannare le sigg.re e e alla restituzione, in CP_2 Parte_2 favore di delle somme corrisposte in forza della sentenza Parte_1 impugnata, o di quella minor somma che fosse accertata all'esito dell'eventuale CTU, il tutto oltre interessi dalla data di esborso al soddisfo;
In via istruttoria: - disporre la rinnovazione della CTU contabile nei termini illustrati nel presente atto;
In ogni caso: - con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali”;
➢ conclusioni di parte appellata [ + 1]: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale [recte, Corte d'Appello], contrariis reiectis, in via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata sentenza n. 875/2024 emessa nell'ambito del giudizio avanti il Tribunale di Treviso nella causa r.g. n. 7559/2020 e notificata in data 20 aprile 2024. In ogni caso: condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
2 I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, notificato in data 24 novembre 2020, le sig.re e – agendo nella loro qualità di eredi CP_2 Parte_2 del sig. , titolare dell'omonima impresa individuale intestataria del Persona_2 conto corrente ordinario n. 6015, poi n. 1779113, aperto nel 1984 in data non meglio precisata ed estinto “a zero” il 29 novembre 2006 (come evidenziato dall'ultima contabile prodotta in atti: v. doc. 4 e 85 di p.a.) presso la Filiale di EL (TV) dell'allora oggi nell'ambito del quale veniva Controparte_3 Parte_1 regolata anche la concessione di una facilitazione creditizia rappresentata da fido di cassa – convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Treviso Parte_1 censurando (sulla base di una perizia contabile appositamente predisposta)
l'illegittima applicazione: a) di tassi d'interesse ultralegali (perché non pattuiti); b) dell'anatocismo, per effetto della capitalizzazione trimestrale;
c) di commissioni e spese di chiusura trimestrale del conto non pattuite, e per tali ragioni ne chiedevano la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, quantificate nell'importo complessivo di € 45.561,95, così nello specifico concludendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b)
l'illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c., e dal 1° gennaio 1994 superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 D.L.gs n. 385/93 per mancanza di previsione contrattuale;
c) l'illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto, e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa e alla data dell'ultima contabile prodotta in giudizio, la somma di, o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento e alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alle attrici la medesima somma di € 45.561,95, o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali al tasso di mora dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Salvis iuribus. In via istruttoria Voglia il
3 sig. G.I.: Ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato in atti, disporre C.T.U. volta a quantificare: l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima all'ultima contabile;
l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dal 1° gennaio 1994; l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e, dal 1° gennaio 1994, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nei trimestri e sui relativi saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della controversia è di € 45.561,95”.
2. si costituiva eccependo: i) in via preliminare, la carenza di Parte_1 legittimazione attiva delle attrici;
ii) l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito; iii) l'infondatezza delle contestazioni relative alla pretesa illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura periodica trimestrale;
iv) l'inammissibilità della chiesta C.T.U., concludendo a propria volta nei seguenti termini: “In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva delle sigg.re e;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in CP_2 Parte_2 narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione come innanzi formulata, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il 24/11/2010 e con riferimento alla natura delle rimesse, fermo restando che la chiusura del rapporto è intervenuta nel corso dell'anno 2006; nel merito: - respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di conto corrente contestato e delle pattuizioni ivi intervenute e dichiarare che nulla Parte_1 deve alle sigg.re e in qualità di asserite eredi del sig. , CP_2 Parte_2 Persona_2 titolare dell'omonima impresa individuale, a nessun titolo;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile, per i motivi meglio descritti in narrativa;
in ogni caso: con vittoria
4 di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.”.
3. La causa veniva istruita sulla base di C.T.U. contabile con riguardo al seguente quesito: “In relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa acceso presso l'istituto di credito, esaminati gli atti di causa ed acquisita ulteriore documentazione solo previo consenso delle parti;
precisato che dovranno essere considerate come CONTRATTUALMENTE
PATTUITE le condizioni relative al rapporto sopra indicato le quali risultino: - dai contratti di conto corrente o di apertura di credito, anche se sottoscritti dal solo correntista;
- da comunicazioni o documenti successivi all'inizio del rapporto, purché sottoscritti dal correntista
(dovendosi in tal caso ritenere raggiunto l'accordo delle parti sulle relative pattuizioni); - dal corretto esercizio dello ius variandi (e mancato recesso del correntista entro 60 gg. dalla comunicazione), nel rispetto dei requisiti e delle forme previste dall'art. 118 TUB ratione temporis vigente e dalla relativa normativa di attuazione;
si sottolinea altresì che non possono avere rilievo a tal fine le mere “comunicazioni di sintesi” inviate ai sensi dell'art. 119 TUB, laddove non siano rispettati i requisiti di cui all'art. 118 TUB;
tanto premesso, proceda il CTU al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri di seguito indicati (da applicarsi nei limiti delle allegazioni delle parti, talché dovranno considerarsi elise le parti non corrispondenti alle doglianze):
1. USURA: determini il CTU il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata dei rapporti (calcolato secondo le relative
Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota n. 1166966/2005 della stessa in tema di CMS, da applicarsi fin dal 1997) e lo ponga in confronto con i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 applicando, in caso di sconfinamento anche complessivo, il tasso soglia rilevato nel medesimo periodo per la corrispondente categoria;
2. TASSO ULTRALEGALE: applichi il tasso di interesse passivo determinato dal minore tra quello risultante dall'analisi sull'usurarietà, se eseguita, e quello di seguito indicato: a. dalla data in cui risulti pattuito contrattualmente il tasso di interesse passivo, nella misura applicata dalla banca;
b. nei periodi in cui non sia presente alcuna pattuizione, nella misura del saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art. 5, co.
5a, L. 154/1992 (poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
3. CMS E COMMISSIONI 'SOSTITUTIVE': applichi la CMS come segue: a. in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo (nonché in presenza di pattuizione solo sul tasso di interesse, senza altre indicazioni), escluda ogni addebito a titolo di CMS;
b. in presenza di pattuizione sul tasso, sulla periodicità
e sulle modalità di addebito, secondo le modalità e coi tassi convenuti;
c. si precisa che i criteri di calcolo della CMS devono potersi evincere direttamente ed esclusivamente dal testo del contratto, secondo un giudizio ex ante (quindi, senza che si debba far ricorso agli estratti conto
– analitici o scalari – o ad altra documentazione da cui i criteri di calcolo si possano desumere
5 solo a posteriori rispetto all'applicazione della commissione: in quest'ultimo caso la clausola si considera indeterminata e gli addebiti a titolo di CMS vanno esclusi); d. quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la CMS (per la “messa a disposizione di fondi”, per “istruttoria veloce”, per “lo sconfinamento extra fido” o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del
D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs
385/1993); in difetto vanno escluse.
4. SPESE DI CHIUSURA CONTO: escluda ogni addebito a titolo di spese fisse di chiusura periodiche se non pattuite contrattualmente. In caso di pattuizione, escluda dette spese per i soli primi tre trimestri di ogni anno nei periodi in cui dovrà essere anche escluso sia l'anatocismo, sia l'addebito di CMS e/o commissioni sostitutive;
5. ANATOCISMO: gli interessi passivi dovranno essere conteggiati: a. fino al 30.6.2000 compreso: senza operare alcuna capitalizzazione;
b. fino al 31.12.2013: applicando la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo, e da quando, risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.); in tal caso, l'addebito dei precedenti interessi dovrà essere rinviato comunque solo al termine del rapporto;
c. dall'1.1.2014: escludendo l'anatocismo, escludendo quindi dal montante gli interessi maturati da detta data in poi (art. 120, c.2, lett. b, D. Lgs 385/1993); d. successivamente all'entrata in vigore della Delibera
CICR 3.8.2016 (pubbl. in GU il 10.9.2016): applicando la capitalizzazione degli interessi dal momento in cui vi sia stato l'effettivo adeguamento alla delibera stessa, ossia con autorizzazione del cliente all'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale); 6.
INTERESSI ATTIVI: ove emergano saldi attivi, anche in base al ricalcolo richiesto, calcoli gli interessi creditori: a. in presenza di pattuizione sul tasso creditore o in assenza di specifica allegazione attorea: al tasso attivo applicato dalla banca;
b. in assenza di pattuizione (in caso di specifica allegazione attorea): nella misura del saggio legale di interesse ex art. 1284 c.c. fino al 7.7.1992, per il periodo successivo nella misura prevista dall'art. 5, c. 5a, L.154/1992
(poi art. 117, c. 7a, D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni passive quelle a debito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto. Gli interessi creditori dovranno essere calcolati sul saldo bancario via via depurato della sola componente illegittima degli oneri (interessi e commissioni), come determinata dall'analisi che precede, e unicamente in presenza, agli atti, di documentazione utile per la determinazione del saldo giornaliero. 7.
SALDO INIZIALE: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui l'istituto di credito assume la qualità di attore sostanziale) e la documentazione degli estratti conto sia incompleta, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione della formazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero, se negativo;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Nel caso in cui l'attore sia il correntista, effettui le operazioni di ricalcolo con
6 decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante.
8. PRESCRIZIONE (Cass. civ.
SS.UU. 24418/2010): quanto all'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla banca convenuta (sempre che detta eccezione sia specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse intervenute a pagamento degli addebiti illegittimi, ancorché senza uno specifico elenco delle stesse), svolga il CTU una separata verifica atta ad individuare (atteso il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto), in via alternativa: a) sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità b) sulla base del saldo ricalcolato a seguito dell'epurazione delle poste illegittimamente addebitate per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione ovvero dalla ricezione da parte della banca di altro idoneo atto di messa in mora, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione). A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di CMS), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti. Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento”, che perveniva alle seguenti conclusioni
(cfr. § 5 della Relazione): “La consulenza, che ha avuto ad oggetto il conto corrente n.
1779113 (già n. 6015) acceso dall'impresa individuale ' presso Controparte_4 la banca convenuta (allora ' ed estinto con saldo a zero il 29.11.2006, ha Controparte_3 riguardato due separati aspetti: - il ricalcolo in base alle condizioni economiche corrette;
- il calcolo dell'impatto della prescrizione. RICALCOLO DEL CONTO CORRENTE. Il CTU, visto il quesito e l'assenza di contratti, ha svolto il lavoro mediante: ➢ ricalcolo degli interessi attivi e passivi al tasso c.d. 'sostitutivo' ex art. 117, c. 7a, TUB per tutta la durata del rapporto (fino al 7.7.1992 è stato utilizzato il saggio legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c. come da quesito); ➢ esclusione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto;
➢ esclusione della c.m.s. per tutta la durata del rapporto;
➢ esclusione delle spese trimestrali di chiusura per tutta la durata del rapporto, con il seguente esito al 29.11.2006 (data di chiusura del conto): C/C n. 1779113 SALDO AL 29.11.2006: saldo finale bancario: € zero;
saldo finale corretto: € + 58.576,12 differenza complessiva pro correntista, € 58.576,12, Ne consegue che il c/c in esame al 29.11.2006 avrebbe dovuto presentare un saldo corretto ATTIVO di €
58.576,12 al posto del saldo bancario pari a zero, con una differenza di € 58.576,12, che rappresenta gli addebiti illegittimi bancari e i mancati accrediti di maggiori interessi attivi,
7 senza considerare la prescrizione. LA PRESCRIZIONE DEGLI ONERI PASSIVI. E' stato anche determinato l'impatto della prescrizione dei soli oneri passivi addebitati (interessi e commissioni), che ammonta a € 6.228,73. Sottraendo detto ultimo importo dall'esito del ricalcolo che precede, si ottiene un netto importo di € 52.347,39, che rappresenta l'ammontare degli oneri indebiti non coperti da prescrizione (sommati ai maggiori accrediti dovuti per interessi attivi). LA PRESCRIZIONE ANCHE DEGLI INTERESSI ATTIVI. E' stato infine determinato anche l'impatto della prescrizione degli interessi attivi (sia quinquennale che decennale: l'esito coincide), che ammonta ad ulteriori € 15.970,12. Pertanto, se si considerasse la prescrizione anche della domanda relativa al mancato accredito degli interessi attivi, l'ultimo importo va ulteriormente ridotto di € 15.970,12, ottenendo così un importo di oneri indebiti netti non prescritti di € 36.377,27 (la domanda sugli interessi attivi risulterebbe infatti interamente prescritta)”.
4. Precisate le conclusioni nei seguenti termini: A) per le attrici: “Nel merito: 1) accertata e dichiarata 2 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per mancanza di previsione contrattuale;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto;
2) per l'effetto, condannare la convenuta, a pagare in Parte_1 favore delle parti attrici la somma di € 52.347,39, così come quantificata dal Consulente
Tecnico d'Ufficio nella relazione peritale di CTU del 30 gennaio 2023, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi moratori dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”; B) per la banca convenuta: “In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva delle sigg.re e;
- accertare e CP_2 Parte_2 dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
in via preliminare subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione come innanzi formulata: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio delle attrici in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa, quantomeno al periodo antecedente il
24 novembre 2010 e con riferimento alla natura delle rimesse, fermo restando che la chiusura del rapporto è intervenuta nel corso dell'anno 2006; nel merito: respingere tutte le domande
8 attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di conto corrente contestato e delle pattuizioni ivi intervenute e dichiarare che nulla deve alle sigg.re in Parte_1 CP_2 Parte_2 qualità di asserite eredi del sig. , titolare dell'omonima impresa individuale, a Persona_2 nessun titolo;
in via istruttoria: malgrado sia già stata assunta, ci si oppone, per i motivi meglio descritti in narrativa, alla richiesta di CTU contabile avanzata da controparte;
si insiste, in ogni caso, per la chiamata a chiarimenti del CTU sui profili evidenziati in precedenza. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte”, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in via preliminare dalla banca convenuta e ritenuti corretti i rilievi e i ricomputi effettuati dal C.T.U., definitivamente provvedendo ha così deciso:
“Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_2 Parte_2 della somma di euro 52.347,39, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di e , che
[...] CP_2 Parte_2 liquida in euro 593,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Franco Fabiani, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché al rimborso delle spese di
CTP nella misura - ritenuta congrua - di euro 3.250,00; pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico della convenuta , nello specifico Parte_1 ritenendo: I) illegittima la capitalizzazione degli interessi, sia anteriormente, che posteriormente all'entrata in vigore della Delibera Cicr 9.2.2000, rilevando che la avrebbe dovuto dimostrare che vi sia stata sul punto una specifica CP_3 approvazione del cliente, e quindi che sia intervenuta una nuova pattuizione sul punto, essendo insufficiente la pubblicazione dell'adeguamento sulla Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al cliente (cfr. pag. 7 della sentenza); II) illegittima l'applicazione degli interessi ultralegali, atteso che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali (cfr. pag. 7 della sentenza); III) illegittima l'applicazione delle spese per l'intera durata del rapporto, per l'assorbente ragione che, non essendo stato prodotto il contratto di accensione del conto corrente, non è possibile, in radice, verificare se fossero intervenute pattuizioni in merito (cfr. pag. 8 della sentenza); IV) infondata l'eccezione di prescrizione integrale della pretesa restitutoria attorea, considerato l'effetto interruttivo della diffida inviata in data
25.11.2016 (doc. 5 di p.a.) e, quanto alle singole rimesse solutorie antecedenti al
9 25.11.2006, che l'impatto della prescrizione doveva ritenersi limitato al periodo compreso tra il 1984 e il 1988, “per una carenza documentale relativa agli anni successivi [pag. 7 relazione peritale: “dal 1984 fino al 1988 sono presenti (tranne per l'anno 1987) sia gli e/c, che gli estratti scalari, che i prospetti trimestrali di liquidazione interessi, mentre nel periodo successivo sono solo presenti solo gli estratti scalari ed i prospetti trimestrali di liquidazione interessi (pur con alcune lacune)”] (così a pag. 9 della sentenza), assumendo tale carenza rilevanza solo ai fini prescrizionali.
5. Con l'atto di impugnazione indicato in epigrafe ha proposto ritualmente appello censurando la sentenza sulla base di quattro motivi, nello specifico Parte_1 attinenti ai seguenti profili:
i) violazione dell'onere della prova per omessa produzione di tutti gli e/c completi;
ii) erroneità della statuizione in punto di prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito;
iii) erroneità della statuizione sulla capitalizzazione degli interessi passivi;
iv) erroneità della statuizione in punto di illegittima applicazione degli interessi ultralegali, c.m.s. e spese di chiusura, concludendo per la riforma della sentenza e il rigetto integrale della domanda.
6. Si sono costituite le originarie attrici prendendo analiticamente posizione sulle ragioni del gravame e chiedendone il rigetto.
7. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del
6.11.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione sopra indicata nei termini di seguito esposti, respinta e comunque assorbita ogni diversa deduzione ed eccezione.
II
Ragioni della decisione.
8. L'impugnazione si fonda su quattro motivi di doglianza, nello specifico attinenti ai seguenti profili:
8.1 primo motivo (cfr. atto d'appello, pag. 4 – 8): errata applicazione del principio dell'onere della prova. L'intera sentenza è basata sull'erronea applicazione del principio dell'onere della prova. Nonostante le attrici, di ciò gravate, non abbiano prodotto l'integrale documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto di conto corrente di cui si tratta, il Tribunale di Treviso ha ugualmente recepito le risultanze della consulenza contabile, la quale invece, siccome basata su documentazione gravemente carente, avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile,
10 in quanto radicalmente inidonea a fornire una puntuale, affidabile, ricostruzione dell'andamento del rapporto. L'onere probatorio che grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. sulla parte che agisce in ripetizione ex art. 2033 c.c. può dirsi, infatti, legittimamente assolto solo con la produzione integrale della documentazione contrattuale (inter alia, contratti di c/c e di apertura di credito) e contabile (estratti conto analitici e scalari) necessaria alla ricostruzione veritiera e puntuale del rapporto dare/avere tra le parti.
Le attrici, non solo non hanno prodotto alcun contratto, ma la documentazione contabile allegata si è rivelata gravemente lacunosa. In particolare, con riguardo alla documentazione contrattuale, si sono limitate a dedurre l'indisponibilità del contratto, giustificandola, non già con l'inesistenza dello stesso, ma con l'assunto che trattandosi di un rapporto acceso prima del 1992, lo stesso verosimilmente non sarebbe stato stipulato per iscritto, risultando però la tesi smentita da una rilevante serie di indizi, e segnatamente: i) la risalenza del rapporto oggetto di causa a numerosi anni fa;
ii) la sua regolare esecuzione per decenni senza che il titolare originario, sig. sollevasse mai contestazioni di sorta;
iii) la chiara Parte_2 individuazione, sulla base degli e/c prodotti dalle stesse attrici, del numero di conto associato al rapporto oggetto di causa. In ogni caso, essendo stato il contratto stipulato quando ancora non sussisteva l'obbligo della forma scritta per la stipulazione dei contratti bancari, sarebbe stato onere delle attrici dimostrare il contenuto delle pattuizioni (asseritamente verbali) intercorse con la banca. In conclusione, nonostante le attrici non abbiano assolto pienamente all'onere probatorio sulle medesime incidente (sia ai fini dell'accertamento dell'indebito contestato, che della prova della natura ripristinatoria, ovvero di pagamento, delle rimesse), per essersi limitate a versare in atti i soli estratti conto scalari, e non anche quelli analitici, la
C.T.U. è stata ugualmente disposta, e tuttavia, essendosi basata sui soli scalari, deve ritenersi in radice inattendibile, sicché avrebbe dovuto conseguirne il rigetto delle pretese attoree per inadempimento dell'onere probatorio, ovvero, al più, la limitazione dei ricomputi ai soli periodi documentati dagli e/c integrali;
8.2 secondo motivo (v. atto d'appello, pag. 8 – 9): errata statuizione sull'eccezione di prescrizione. Il giudice, in parte qua errando, ha ritenuto gli estratti scalari idonei e sufficienti alla ricostruzione dell'andamento del rapporto, ossia all'individuazione delle rimesse effettuate sul conto, ma ha ritenuto la stessa documentazione carente ai fini della prescrizione. Tuttavia, anche a voler ritenere che in presenza dei soli estratti scalari fosse possibile accertare la natura indebita di determinate voci, quali, ad esempio, l'applicazione di interessi usurari o di CMS illegittime, deve considerarsi che nel caso di specie il thema decidendum investe con rilevanza assorbente
11 l'eccezione di prescrizione, sicché, una volta eccepita tempestivamente dalla banca la prescrizione del preteso diritto restitutorio, le attrici, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel periodo in esame, non potevano adempiere a tale onere avvalendosi dei soli estratti conto scalari, perché questi non permettono di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei movimenti nell'arco di tempo preso in analisi. Gli estratti conto a scalare infatti costituiscono solo una parte del conto corrente ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consente di individuare le singole operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato, possibile unicamente avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Una volta eccepita la prescrizione da parte della era dunque onere delle attrici, in una prospettiva di
contro
- CP_3 eccezione, opporre l'esistenza di affidamenti a valere sul conto, e quindi evidenziare come le rimesse effettuate avessero una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell'affidamento, natura che, tuttavia, le stesse non hanno potuto provare, non avendo prodotto gli estratti analitici. Anzi, al contrario, gli estratti conto depositati in primo grado dalle attrici hanno fatto emergere, soprattutto a partire dal
14 giugno 1999, l'esatto contrario, ossia la totale assenza di fido, con la conseguenza che tutte le rimesse successive a tale data intervenute a copertura degli sconfinamenti verificatisi sul conto, assumono natura solutoria, risultando per l'effetto irripetibili;
8.3 terzo motivo (v. atto d'appello, § 5, pag. 9 – 12): errata erronea statuizione sulla capitalizzazione degli interessi passivi. Il giudice ha ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi operata nel periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera Cicr 9.2.2000 in ragione del fatto che la avrebbe dovuto CP_3 dimostrare “che vi sia stata sul punto una specifica approvazione del cliente e quindi che sia intervenuta una nuova pattuizione sul punto” e ritenendo insufficiente la pubblicazione dell'adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente”
(cfr. pag. 7 della sentenza). La decisione è sotto tale profilo infondata. Non può infatti essere sostenuto che ai fini dell'adeguamento ex art. 7 della suddetta Delibera sia sempre necessaria la pattuizione specifica del regime di pari periodicità della capitalizzazione prevista dalla CICR 2000. Infatti, la Delibera prevede, al comma 2, che l'adeguamento debba avvenire mediante specifica approvazione scritta
12 solamente nell'ipotesi in cui “le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Pertanto, poiché il raffronto per verificare se le modifiche intervenute in punto di capitalizzazione siano o meno peggiorative deve riguardare le clausole precedentemente pattuite in contratto e quelle sostitutive, è innegabile che la modifica apportata in punto di capitalizzazione dalla Delibera abbia senz'altro avuto effetto migliorativo;
Parte_3
8.4 quarto motivo (v. atto d'appello, pag. 12 – 13): errata statuizione sull'illegittima applicazione degli interessi ultralegali, c.m.s. e spese. La decisione di primo grado va altresì contestata laddove il giudice ha concluso per l'illegittimità degli interessi ultralegali applicati ritenendo che “la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali” (cfr. pag. 7 della sentenza) e (ii) convalidato l'esclusione, da parte del CTU, delle c.m.s. e delle spese per l'intera durata del rapporto, “per l'assorbente ragione che, non essendo stato prodotto il contratto di accensione del conto corrente, non è possibile, in radice, verificare se fossero intervenute pattuizioni in merito” (cfr. pag. 8 della sentenza). L'erroneità della decisione su entrambi i punti deriva, anzitutto, dalla erronea applicazione delle regole processuali sull'onere probatorio, che ha a sua volta determinato la statuizione della nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali. Le attrici, infatti, non hanno affatto dimostrato la nullità della clausola sugli interessi ultralegali, né l'assenza di pattuizione delle c.m.s.
e delle spese, essendosi limitata alla allegazione della indisponibilità della documentazione contrattuale, giustificata a sua volta con l'assunto che trattandosi di contratto acceso prima del 1992 lo stesso verosimilmente non sarebbe stato stipulato per iscritto. Inoltre, non hanno mai dedotto che il contratto fosse inesistente, ma si sono limitate a presumerne la mancanza perché risalente a un periodo di tempo in cui l'obbligo della forma scritta non era normativamente previsto, pretendendo che fosse la a provare il contrario. Infine, la CTU è inattendibile. Ne consegue che CP_3 le domande attoree sull'illegittima applicazione di interessi ultralegali e sulle spese avrebbero dovuto essere rigettate.
9. L'appello è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione e va pertanto respinto.
9.1 Il primo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza, da un lato limitandosi a una disamina prettamente teorica, senza alcuna confutazione specifica dei criteri di computo adottati dal C.T.U., e quindi, corrispondentemente, dei risultati dallo stesso raggiunti, poi recepiti in sentenza, e dall'altro, trascurando
13 l'elaborazione sviluppata dalla Suprema Corte in relazione all'onere probatorio nella contestazione dei rapporti bancari in conto corrente.
Sotto il primo profilo, con riguardo alla contestata omessa produzione del contratto regolante il rapporto di conto corrente di riferimento (incontestatamente aperto prima dell'entrata in vigore della legge 17.2.1992, n. 154, e segnatamente nel 1984, in data ignota), si osserva come le attrici, prima ancora di iniziare il giudizio, con lettera inviata alla banca via pec datata 25.11.2016, sottoscritta dal proprio legale, avvocato
Fabiani, avessero richiesto alla banca, ex art. 119, co. 4, TUB, di poter ricevere tutta l'eventuale documentazione contrattuale regolante il conto corrente, rappresentando che in difetto di un pertinente, documentato, riscontro avrebbero ritenuto senz'altro confermato il convincimento dell'assenza di una qualsivoglia regolamentazione convenzionale di detto rapporto (cfr. doc. 5 di p.a.: “(omissis) I miei assistiti mi riferiscono di non essere in possesso di alcuno strumento contrattuale che sia stato sottoscritto a disciplina del rapporto, onde rilevo che il medesimo è stato instaurato ed è proseguito in assenza di una precisa convenzione scritta. Da una attenta disamina delle movimentazioni operate si rileva che sul conto sono state addebitate e/o riscosse somme derivanti dalla periodica capitalizzazione degli interessi passivi, nonché dalla applicazione di interessi debitori a saggio ultralegale non correttamente determinato e convenuto e di altre voci di addebito quali commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura periodica anch'esse mai oggetto di pattuizione alcuna ed interessi ultra soglia usura, oltre al mancato accredito di interessi attivi
(omissis). Valendo la presente quale formale diffida a adempiere, costituzione in mora ed atto interruttivo dei termini, Vi diffido a restituire e rimborsare ai miei assistiti le somme addebitate in conto per effetto degli usi illeciti sopra menzionati, pari, nel totale ad € 45.561,95 oltre alle spese per il mio intervento. Vi invito infine a farmi avere con cortese massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il termine indicato dall'art. 119, 4° co, D.Lgs. 385/93 TUB, la copia degli eventuali contratti di apertura del conto con i quali è stato disciplinato il rapporto tra le parti, avvertendo che la mancanza di un Vostro riscontro sul punto non potrà che essere intesa quale conferma della effettiva inesistenza di un atto contrattuale scritto”).
Detta missiva non veniva specificamente riscontrata dalla banca, che nella successiva risposta del 21.12.2016, si limitava genericamente a rivendicare la legittimità del proprio operato, senza tuttavia neppure allegare che fosse mai stato stipulato con il dante causa uno specifico contratto di conto corrente, fatto Persona_2 indubbiamente necessario anche in epoca precedente alla legge bancaria del 1992, richiedendosi anche allora (ex art. 1284, co. 3, c.c.) l'adozione della forma scritta per la stipulazione di un tasso di interesse superiore alla misura legale, e comunque il raggiungimento di uno specifico accordo per la legittimità di ogni altro addebito a valere sul conto (cfr. doc. 6 di p.a.: “riscontriamo la sua pregiata comunicazione del 25
14 novembre 2016 per conto di inoltrata per competenza allo scrivente ufficio ed alla Parte_2 quale abbiamo prestato la nostra migliore attenzione, scusandoci in primo luogo per il ritardo della presente risposta. Entrando nel merito di quanto esposto, riguardo la contestazione sul rapporto di conto corrente n. 1779113, corre preliminarmente l'obbligo di segnalare che, in tema di anatocismo bancario, pur presente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
SS (sentenza n. 24418/10 del 23/11/2010) siamo convinti della correttezza dell'operato delle banche italiane e, quindi anche della nostra, anche negli anni anteriori al
1999, allorché la Corte di SS decretò la fine di un uso normativo in materia di capitalizzazione degli interessi in precedenza esistente. Ad ogni buon conto, ricordiamo che il venir meno dell'uso normativo sopra richiamato ha reso necessario l'intervento del C.I.C.R. per ri-disciplinare la materia con la delibera del 9 febbraio 2000, che dispone che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitor alla quale la nostra Banca si è prontamente adeguata, a far tempo dal 31 marzo 2000. Per quanto riguarda l'affermazione di un'asserita applicazione di interessi usurari, non possiamo che confermare la correttezza del comportamento della Banca, in quanto la stessa ha operato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e delle disposizioni emanate da Banca d'Italia. La correttezza del comportamento della Banca trova inoltre conforto anche nella recente sentenza della SS Civile n. 12965 del 22 giugno 2016 oltre che in precedenti sentenze di merito. Osserviamo, inoltre, che, in linea con le disposizioni di legge e le norme contrattuali, il nostro ha sistematicamente inviato gli estratti conto con la CP_5 periodicità prevista e ha comunicato le eventuali variazioni delle condizioni economiche nel rispetto della normativa. Ciò premesso, ritenendo corretto il nostro operato, siamo spiacenti di non poter dare positivo seguito alle richieste da lei formulate”).
Risulta pertanto coerente con tale quadro di fatto (e quindi niente affatto espressa
“con poca convinzione”, come contestato dall'appellante) l'allegazione svolta dalle attrici nel proprio atto introduttivo di primo grado, secondo cui il rapporto di conto corrente di riferimento (n. 6015, poi 1779113) sarebbe stato intrattenuto dalla banca in assenza di qualsiasi valida pattuizione con la ditta correntista, con conseguente illegittimità di tutti gli addebiti sullo stesso registrati fin dalla sua apertura.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa della banca, il tenore delle allegazioni attoree è invero chiaro e non si presta a fraintendimenti (cfr. atto di citazione di primo grado di p.a.: “La allora , nell'esercizio e Controparte_6
a sostegno della propria attività commerciale, ha acceso, nel 1984, presso la Filiale di
EL (TV), dell'allora oggi un rapporto Controparte_3 Parte_1 contrattuale di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. 6015, poi n. 1779113 nell'ambito del quale è stata regolata anche la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa (doc.all.n.2/3). Il rapporto contrattuale di conto corrente è stato estinto il 30 novembre 2006, come evidenziato dall'ultima contabile prodotta in atti (doc.all.n.4). § 2 La
15 fattispecie contrattuale. Prima di entrare nel merito del rapporto bancario intrattenuto tra le parti, è opportuno verificare se lo stesso si sia sviluppato in presenza di una disciplina contrattuale scritta ed analizzare le clausole in essa contenute per poi confrontare con esse le condizioni effettivamente praticate, ovvero confermare, come è, ed è stato nella fattispecie, che il rapporto sia stato intrattenuto in assenza di un documento contrattuale scritto, essendosi quindi esso sviluppato senza una preventiva pattuizione e dunque in termini di fatto con clausole operative applicate in conto in modo unilaterale dalla banca. Nella fattispecie la parte attrice, ha rivolto alla banca, per il tramite dello scrivente procuratore espressamente e ai sensi dell'art. 119 TUB, specifica richiesta, con PEC del 25 novembre 2016 (all.doc.n.n.5), a ricevere copia del documento contrattuale, laddove ovviamente fosse stato per iscritto predisposto, contestualmente diffidando l'istituto a provvedere alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sul conto corrente in applicazione dei titoli contestati, quantificandone gli importi.
L'istituto di credito ha fornito, alla sopra ricordata diffida, riscontro con sua del 21 dicembre
2016, negando le richieste attoree ed assumendo la correttezza del proprio operato
(doc.all.n.6). Nulla trasmettendo, invece, quanto alla regolamentazione contrattuale delle condizioni economiche applicate al conto, si conferma, allora, senza possibilità di dubbio alcuno, che il rapporto medesimo, già in essere nel lontano 1984, come dimostrato dalla prima contabile in atti, sia sorto e sia stato intrattenuto (peraltro in armonia con le disposizioni di legge allora vigenti) in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta: la illegittimità delle condizioni praticate, per la evidente unilateralità di applicazione delle stesse, è quindi di palese ed incontestabile chiarezza. Emerge, dunque, patentemente la illegittimità di applicazione del saggio degli interessi debitori, spese e commissioni varie, nonché della consueta ed illegittima pratica di capitalizzazione periodica degli interessi stessi, non trascurando di sottolineare che quest'ultima pratica, come ben noto, sarebbe stata comunque illegittima, anche in caso di pattuizione. Dette condizioni unilateralmente applicate in conto sono documentate e quantificate dagli estratti conto qui prodotti in causa dalle attrici e dalla loro rielaborazione di cui al documento peritale pure allegato in atti”).
Attesa l'impostazione della causa seguita dalle attrici, se la banca avesse inteso difendere efficacemente il proprio operato, avrebbe dovuto essa (e non già le attrici) allegare, e quindi provare, che in relazione alle annotazioni a debito operate sul conto esisteva una specifica convenzione a suo tempo raggiunta con il correntista, anche solo oralmente (con l'ovvia eccezione del tasso di interesse ultralegale, per il quale è la stessa richiamata previsione normativa del codice civile a richiedere la prova scritta della relativa convenzione), che legittimava tale addebito, non rilevando sotto tale profilo – come è stato peraltro correttamente rilevato dal giudice – che gli estratti conto non fossero stati contestati nei termini di legge (art. 1832 c.c.), ovvero che il conto corrente fosse aperto da molti anni, così come che al conto fosse assegnato un determinato numero identificativo, non avendo tali circostanze alcun rilievo
16 dimostrativo dell'esistenza di una specifica convenzione disciplinante interessi e spese regolate sul conto.
Sotto il secondo profilo va invece sottolineato che la tesi sostenuta da anche Parte_1 in questa sede di gravame – per cui il rapporto di conto corrente non sarebbe validamente ricostruibile laddove non risultino disponibili gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura, solo in tal modo potendo pervenirsi, attraverso l'intera l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere tra le parti, alla corretta determinazione del saldo, e quindi del “quantum” ripetibile attraverso la evidenziazione delle singole rimesse suscettibili di ripetizione – non trova conferma nella giurisprudenza di legittimità
Secondo la giurisprudenza della Corte di SS, è consolidato il principio per cui nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c.
E' stato poi precisato che, laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto, etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extra fido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del
2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi, invero – come affermato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti
Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: “i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti
17 il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010,
n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n.
10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)(…); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”. Inoltre, “per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019). In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo, o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ” (cfr. Cass. n. 1736/2024).
Con la sentenza da ultimo citata, infine, la Corte di SS ha affermato in materia il principio – a cui il Collegio intende dare continuità – per cui ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli, o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico, o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale mediante la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto
18 di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cass. n.
1736/2024 in motivazione).
Con ulteriore pronuncia conforme (v. Cass. n. 11735/2024) la S.C. ha altresì affermato che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l'onere della prova del correntista implica che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi per l'infondatezza, se non per l'inammissibilità, della censura sostenuta dalla banca, che oltretutto, come già anticipato, neppure ha proceduto a un'analitica confutazione sul piano matematico-contabile della ricostruzione del conto fatta dal C.T.U., esplicitata nell'allegato n. 3 alla Relazione, dopo aver premesso che, avuto riguardo al compendio documentale disponibile, a differenza di quanto affermato dal CTP della
[banca] convenuta con le sue osservazioni preliminari (allegato n. 2), riteneva che il ricalcolo potesse essere svolto senza rilevanti problematiche di carattere matematico- finanziario.
Essendo infondate le premesse in fatto e in diritto della contestazione della banca e difettando altresì qualsiasi censura dei conteggi eseguiti dal C.T.U., vanno confermate le risultanze contenute nel relativo elaborato, e quindi che il c/c in esame alla data di estinzione del 29.11.2006 avrebbe dovuto presentare un saldo corretto attivo di €
58.576,12 al posto del saldo bancario pari a zero, con una differenza di € 58.576,12, che rappresenta dunque l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi bancari e dei mancati accrediti di maggiori interessi attivi, al netto del “quantum” prescritto (v. pag. 8: “Prospetto di sintesi finale. Saldo finale bancario al 29.11.2006: - interessi passivi addebitati: € 41.688,97; interessi passivi corretti: - 3.189,57; - cms da stornare: 3.028,62; spese da stornare: 1.077,98; interessi attivi accreditati: - 5,24; interessi attivi corretti:
15.975,36; saldo finale corretto: € 58.576,12; differenza complessiva: € 58.576,12, data da
19 minori interessi passivi per € 38.499,41, maggiori interessi attivi per € 15.970,12, esclusione cms: € 3.028,62, esclusione spese: € 1.077,98, totale = € 58.576,12”).
9.2 Il secondo motivo presenta come il precedente concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi ugualmente respinto.
La banca parte dal presupposto che, dovendo essere le attrici a provare la natura ripristinatoria delle rimesse operate sul conto, e quindi l'esistenza e la misura dell'affidamento, essendo a tal fine inidonei gli estratti conto scalari, e non essendo disponibili per l'intera durata del rapporto gli e/c analitici, tutte le rimesse effettuate sul conto avrebbero dovuto ritenersi solutorie, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla annotazione in conto di ciascuna di esse (cfr. atto d'appello, pag.
8: “Una volta eccepita la prescrizione da parte della Banca, dunque, era onere delle correntiste, in una prospettiva di
contro
-eccezione, opporre l'esistenza di affidamenti e, quindi, evidenziare come le rimesse effettuate avessero una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell'affidamento (in tal senso cfr. ex plurimis Cass., 23 ottobre 2017, n. 24948, nonché Cass. SS.UU. 13 giugno 2019, n. 15895); natura che, tuttavia, esse non hanno potuto provare non avendo prodotto gli estratti analitici. Non solo: controparte non ha neppure provato che il conto fosse affidato, cosicché tutte le rimesse dovranno intendersi solutorie”).
Ora, per quanto il consolidato orientamento della Corte di SS sia effettivamente nel senso per cui la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto ripetitorio vantato dalla controparte, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria
(cfr. Cass. n. 12954/2025; Cass., n. 26897/2024; n. 31927/2019), va debitamente considerato, ai fini qui in esame, che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita anche dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del D.L.gs n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, D.L.gs cit., la nullità stessa (cfr. SS 14 dicembre 2023, n. 34997, che ha affermato la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti in conto corrente tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, consentendo di evincere il consenso delle parti alla messa a disposizione di provvista per far fronte a scoperti sul conto.
20 Nel caso specifico, sono stati valorizzati estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse).
Ulteriormente, con decisione del 29 febbraio 2024, n. 5387, la SS ha confermato che, non essendo la nullità per mancanza di contratto scritto rilevabile d'ufficio, non è precluso agli attori di provare l'esistenza dell'affidamento tramite mezzi probatori alternativi alla produzione del documento contrattuale, tra i quali si annoverano anche gli estratti conto, qualora attestino il reiterato adempimento di ordini di pagamento da parte della banca impartiti dalla correntista, sebbene in assenza di provvista, nella misura in cui tali documenti possano essere ritenuti idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i relativi limiti di utilizzo (cfr., in senso conforme: Cass. 13 giugno 2024, n. 16445; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338; Cass.,
14 dicembre 2023, n. 34997; Cass., 17 luglio 2023, n. 20455).
In sintesi, non è precluso ai ricorrenti di fornire la prova dell'affidamento tramite elementi diversi dal documento contrattuale, come estratti conto o riassunti scalari, che evidenzino l'adempimento reiterato di ordini di pagamento da parte della banca, anche in assenza di provvista, o le risultanze del libro fidi, che attestano l'esistenza di una delibera di concessione di finanziamento, o infine le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, laddove tali elementi siano considerati idonei a dimostrare l'accordo tra le parti per consentire al correntista l'utilizzo di somme eccedenti la disponibilità sul conto e i relativi limiti di utilizzo.
Ebbene, nella specie il C.T.U. ha ritenuto di poter inferire dalle evidenze documentali disponibili l'esistenza di un affidamento operativo sul conto corrente di riferimento
(cfr. C.T.U., pag. 9).
Tale conclusione non risulta specificamente impugnata, sicchè deve ritenersi acquisito in causa quale dato positivamente riscontrato che il conto corrente era affidato e lo era quantomeno nella misura indicata dal C.T.U.: non integra, per contro, un'efficace contestazione in parte qua l'affermazione dell'appellante per cui
“controparte non ha neppure provato che il conto fosse affidato, cosicché tutte le rimesse dovranno intendersi solutorie” ed anzi “gli estratti conto ex adverso depositati in primo grado hanno fatto emergere, soprattutto a partire dal 14 giugno 1999, l'esatto contrario, ovverosia la totale assenza di fido. Appare evidente, dunque, come le rimesse successive a tale data, intervenute a copertura degli sconfinamenti verificatisi (ai quali è stato applicato il tasso di scoperto) assumano natura indiscutibilmente solutoria e, perciò, non sono ripetibili” (cfr. atto d'appello, pag. 9), trattandosi di un rilievo, in primo luogo smentito da quanto, appunto, accertato dal C.T.U., e dall'altro comunque carente, sia sotto il profilo
21 allegatorio, che probatorio, non risultando specificamente indicato in termini in concreto apprezzabili e verificabili come e quando il fido già concesso sarebbe stato revocato, e da quale documento o altro elemento probatorio già dedotto in causa ciò sarebbe inferibile, e questo pur trattandosi di un dato la cui esatta percezione rientra certamente nel patrimonio di conoscenza della banca.
Parimenti inapprezzabile risulta poi l'ultimo rilievo per cui gli scalari riporterebbero in numerosi trimestri saldi attivi, talvolta anche per l'intero trimestre (in particolare dal
28 aprile 2002 al 31 marzo 2003 i saldi risulterebbero sempre in attivo), sicché sarebbe “ragionevole sostenere che i saldi attivi del rapporto hanno permesso l'integrale pagamento degli asseriti illegittimi addebiti maturati sino al III trimestre 2006”.
In disparte il rilievo che anche in questo caso non viene spiegato in termini in concreto comprensibili ed apprezzabili come sarebbe ricavabile e verificabile il dato segnalato, sta di fatto che la notazione è a-specifica e non verificabile, non consentendo di individuare quali addebiti illegittimi sarebbero stati annotati sul conto nel periodo indicato e quali sarebbero stati estinti da rimesse di natura certamente solutoria, indicazione spettante a questo punto alla banca, non vertendosi più nell'ipotesi iniziale in cui è il correntista a dover indicare, a fronte della sollevata eccezione di prescrizione dell'istituto di credito, quali siano le rimesse ripristinatorie, ma è la banca, a fronte del rilievo contenuto nella C.T.U., e recepito in sentenza, a dover vincere la presunzione di correttezza della decisione di primo grado, indicando specificamente dove e in quali termini sussisterebbe un errore percettivo o valutativo del giudice e quale ne sia la concreta incidenza sulla decisione appellata.
In definitiva, poiché il conto corrente è risultato affidato, la banca, se avesse inteso efficacemente superare detto rilievo, avrebbe dovuto a propria volta allegare e dimostrare che il C.T.U. era incorso in errore, ovvero allegare e dimostrare che il periodo in cui il conto era stato ritenuto affidato era più ridotto, ovvero ancora che da una determinata data in avanti l'affidamento era stato revocato, o modificato in minus. Sennonché nulla di tutto ciò risulta affermato, né altrimenti risulta inferibile dall'atto di impugnazione in parte qua.
9.3 Il terzo motivo è infondato, riproponendo, in punto di pretesa validità dell'anatocismo post delibera CICR del 9.2.2000, una tesi da tempo superata dalla giurisprudenza di legittimità, e segnatamente quella per cui la modifica apportata in punto di capitalizzazione dalla predetta Delibera (art. 7: “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti producono a decorrere dal successivo 1° luglio. si 2. Qualora le nuove condizioni
22 contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) avrebbe senz'altro effetto migliorativo, passandosi da un regime di disparità di capitalizzazione annuale, per quanto concerne gli interessi attivi, e trimestrale per quelli passivi, a un regime di identica capitalizzazione, nel quale alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fa da contraltare, a tutto vantaggio dei correntisti, una pari capitalizzazione anche degli interessi attivi.
In senso contrario è sufficiente richiamare la ricostruzione sistematica e le valutazioni recentemente fatte da SS, Sez. 1, nella sentenza n. 28215 del 4.11.2024 – che in parte qua afferma: “(omissis) 24. Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo
1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004,
n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010,
n. 24418). 25. L'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di tale principio. 26. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del
CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. 27. Tale ultima disposizione è stata oggetto dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425. 28. Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del
1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e
23 criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. 29. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno
2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma). 30. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la questione controversa con la sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, con la quale
è osservato che «sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione», avuto riguardo al fatto che «tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone». Ne consegue che è «alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera». 31. Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale foma, è «inattuabile».
Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset».
32. Ha aggiunto che l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione
24 (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. 33. Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. 34. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n.
23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1° marzo
2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210). 35. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la controricorrente deduce che la opposta tesi secondo cui il raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove è sempre praticabile e, quanto alle prime, deve avere riguardo alle condizioni concretamente applicate al rapporto, così come pattuite tra le parti, e non già gli effetti giuridici delle relative pattuizioni, così come disciplinati dall'ordinamento, e invoca, a sostegno di tale tesi, il precedente di questa Corte rappresentato dall'ordinanza n. 5064 del 26 febbraio 2024. 36. Tale pronuncia – in sintonia con la coeva ordinanza n. 5054 – sembra affermare la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”. 37. Evidenzia che la tesi, esposta nel caso in esame, secondo una siffatta valutazione, ritenuta implicitamente possibile, condurrebbe a ritenere che le nuove condizioni applicate dalla banca sono sempre peggiorative, avuto riguardo alla mancanza totale di capitalizzazione, quale effetto della nullità della clausola originaria, “sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”. 38. Le richiamate ordinanze nn. 5054 e
5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. 39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale –
25 peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. 40.
Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare” – alle quali questa Corte territoriale aderisce, non emergendo dagli atti ragioni prevalenti che inducano a discostarsene.
9.4 Il quarto motivo, infine, non ha una propria autonomia, risolvendosi in buona sostanza nella ripetizione di questioni già dedotte e sviluppate nel primo motivo, alla cui disamina e confutazione si rinvia.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di (appellante) e a favore di e Parte_1 CP_2 Parte_2
(appellate) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int.
[...]
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le successive due (essendosi la difesa delle appellate nella sostanza limitata a ripetere negli atti successivi al primo le medesime considerazioni già sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione da €
52.001 a € 260.000, riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 cit. e disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata (rigetto integrale del gravame), sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 926/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Treviso;
b) condanna l'appellante a rimborsare alle appellate Parte_1 CP_2
e le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, Parte_2 per compensi, in complessivi € 11.885,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore
26 del difensore, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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