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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11536 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9855 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
NG RE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A.
Campano, n. 3;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2024, esponeva di aver Controparte_1 intrattenuto un rapporto affettivo more uxorio con il sig. e Controparte_2 che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) ed Per_1
1 (nato a [...] il [...]), legalmente riconosciuti;
che il rapporto di Per_2 convivenza, nel corso degli anni, si era lentamente sgretolato per la differente personalità delle parti, le quali si allontanavano sempre di più tra loro;
che vani erano stati i tentativi di colmare le ormai raggiunte distanze, per cui i due conviventi decidevano di comune accordo di vivere separatamente e, pertanto, il
Sig. si stabiliva presso la casa della madre, dove allo stato Controparte_2 ancora risiedeva;
che la ricorrente, unitamente a due figli, risiedeva in Napoli presso una casa in fitto e dove originariamente viveva l'intero nucleo familiare, provvedendo essa sola al pagamento del canone di locazione di € 600,00 e delle annesse utenze;
che il sig. , pur avendo riconosciuto legalmente i figli CP_2 Per_1 ed non aveva mai provveduto in maniera costante ed in una misura fissa Per_2 al versamento mensile di una somma a titolo di mantenimento in favore dei minori, né aveva mai contributo al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente;
che, quanto al diritto di visita, il sig.
teneva con sé i bambini esclusivamente a weekend alterni e non CP_2 presentandosi mai durante i giorni infrasettimanali, le vacanze estive, le festività e tutte le altre ricorrenze;
che la ricorrente, data la tenera età dei figli e l'assenza del resistente nella gestione dei minori, aveva difficoltà a trovare un impiego che le assicurasse un'indipendenza e stabilità economica;
che per far fronte alle spese che mensilmente era tenuta a sostenere, ella era obbligata spesso a dover chiedere aiuto ai propri genitori;
che l'unica entrata era il reddito di cittadinanza, sostituito poi dal reddito di inclusione;
che la ricorrente non usufruiva dell'assegno unico che era stato richiesto, a sua insaputa, dall'ex compagno, che lo percepiva dal mese di marzo 2022 nella misura del 100%. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile dei medesimi presso l'abitazione della madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni indicate in ricorso;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig.
[...] il contributo per il mantenimento dei figli minorenni pari all'importo CP_2 di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie ed oltre il pagamento del canone di locazione di €
600,00 mensili e relativo all'immobile ove risiedeva la sig.ra Controparte_1
2 unitamente ai due figli minori;
nonché riconoscersi alla ricorrente l'assegno unico per i figli nella misura del 100%.
All'udienza di prima comparizione del 08/10/2024, era presente la ricorrente personalmente, assistita dal difensore costituito, nessuno compariva per parte resistente. Il Giudice relatore preliminarmente dava atto della regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art 143 cpc e dichiarava la contumacia del resistente.
Si procedeva poi all'ascolto della ricorrente, la quale dichiarava: “mi riporto al ricorso
e ne chiedo l'accoglimento, il sig. incontra i bambini nel weekend quando CP_2 dormono con lui, anche se devo dire che non ha con loro un rapporto regolare, quando ha voglia li incontra, quando stanno dal padre principalmente stanno a casa anche in compagnia dei nonni, io non mi sento molto tranquilla ma comunque i bambini, soprattutto il grande chiedono del padre perché sono affezionati a lui;
l'ultima volta che è stato a Napoli i bambini sono tornati a casa dopo essere stati con lui, senza mutande e senza calzini;
ADR io vivo da sola con i miei figli in una casa in fitto;
percepisco l'Assegno di inclusione per euro 930 mensili e percepisco l'AAUU per euro
390 nella sua totalità dal mese di giugno 2024 perché in precedenza lo percepiva a mia insaputa il;
lui non collabora in alcun modo né al mantenimento CP_2 ordinario né a quello straordinario;
ADR io ho iscritto a scuola i bambini senza difficoltà, il sig. ha collaborato senza problemi alle partiche amministrative, CP_2 ho sempre cercato di avere un rapporto civile nell'interesse dei bambini ADR so che il lavorava come aiuto chef a Venezia, attualmente è rientrato a Napoli ma CP_2 non so che lavoro fa e se lavora, per tutte le esigenze dei bambini mi aiutano i miei genitori ADR non lavoro ma collaboro qualche mattina quando posso nell'attività dei miei genitori”.
All'esito, il difensore chiedeva l'adozione in via provvisoria e urgente dei provvedimenti a tutela dei minori negli stessi termini rassegnati in ricorso. Il
Giudice relatore si riservava.
Con ordinanza dell'11/10/2024 il Giudice, a scioglimento della riserva adottata a seguito della prima udienza di comparizione, viste le richieste formulate dalla ricorrente e le dichiarazioni rese dalla stessa in udienza nella contumacia di parte resistente, disponeva in via provvisoria ed urgente l'affido condiviso dei minori ed con collocazione prevalente presso la madre e con Per_1 Per_2
3 regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni meglio indicante nell'ordinanza; inoltre, poneva a carico del sig. la somma Controparte_2 di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ex art 473 bis 50 cpc il Giudice indicava che ciascun genitore era tenuto a comunicare all'altro tutte le informazioni inerenti i minori con riferimento al percorso scolastico, alle condizioni psicofisiche ed alla socialità; rigettava, ritenutane l'irrilevanza ai fini del decidere, le richieste di prova orale della parte ricorrente;
mandava ai SS territorialmente competenti per la relazione socio- ambientale sul sig. e sul suo nucleo familiare al fine di Controparte_2 valutare la corrispondenza delle richieste della ricorrente all'interesse dei minori;
autorizzava la richiesta delle informazioni finanziare e patrimoniali formulata dalla ricorrente con riferimento al sig. presso l'INPS e l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate, e rinviava all'udienza del 25/2/2025.
All'udienza del 25/02/2025, la difesa di parte ricorrente rappresentava di non essere riuscita a reperire le informazioni patrimoniali di cui al provvedimento provvisorio ex art 473 bis 22 cpc dell'11/10/2024, come da documentazione depositata, e faceva istanza affinché il Giudice relatore autorizzasse la ricerca ai sensi dell'art. 492 bis cpc. Il Giudice relatore, preso atto, e rilevato che non era stata depositata da parte dei Servizi Sociali del Controparte_3
- la relazione socio-ambientale già richiesta con la precedente ordinanza, rinviava nello stato all'udienza del 27/05/2025 con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, autorizzando quanto richiesto.
In data 08/04/2025 ed in data 27/05/2025 i Servizi Sociali del Comune
[...]
– depositavano relazioni socio-ambientali relative ai minori nonché Controparte_3 al padre, Con note di trattazione scritta depositate in data Controparte_2
22/05/2025, parte ricorrente si riportava al ricorso, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, e depositava le risultanze delle ricerche ex art 492 bis cpc effettuate sulla persona del resistente, sig.
[...]
CP_2
Con ordinanza del 27/05/2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del
27/5/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p.c., rilevato che risultavano tempestivamente depositate
4 le note di trattazione scritta per la ricorrente per la predetta udienza, viste le relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, ritenuta la causa matura per la decisione, letto l'art. 473 bis 28 c.p.c., fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 25/11/2025 disponendone la trattazione cartolare, ed assegnando i relativi termini di legge.
In data 06/06/2025, il PM chiedeva regolamentarsi i rapporti tra le parti ed i figli minori, confermando la disciplina in atto;
chiedeva altresì al Tribunale di invitare le parti a far intraprendere quanto prima al minore un percorso di sostegno Per_1 psicologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, attesa la sua mancata costituzione nonostante la regolarità della notifica.
A giudizio del Collegio, i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice relatore con riferimento all'affido della prole minorenne possono trovare conferma in accoglimento delle conclusioni della ricorrente ed anche del Pubblico Ministero.
Invero, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente così come dall'accertamento svolto dal CSS della 8 Municipalità del Comune di Napoli emerge che i minori sono legati affettivamente al padre ed alla famiglia paterna che incontrano regolarmente.
Emerge anche la conflittualità che connota la relazione genitoriale, tanto che il CSS proponeva alle parti un percorso di mediazione, ed in tale ambito la ricorrente ha raccontato di agiti violenti del suo ex compagno. Le circostanze, tuttavia, oltre a non collimare minimamente con le richieste avanzate sin dal ricorso (affido condiviso) sono state riferite in modo estremamente generico e non sono supportate da alcuna denuncia e/o referto con conseguente irrilevanza, rispetto agli elementi di segno contrario, ai fini della decisione sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Il CSS ha sentito anche il resistente sig. , che ha confermato il CP_2 proprio impegno nel cooperare con la ricorrente per il bene della prole ed ha effettuato una visita domiciliare ove non è stata rilevata alcuna criticità.
Il maggiore dei due fratelli , n. il 15/10/2017 ha effettuato anche un colloquio Per_1 psicologico nel quale ha manifestato il suo forte attaccamento ad entrambe le figure genitoriali ed al fratello più piccolo e dal quale non sono emerse problematiche, pur ricordando che i genitori prima di lasciarsi definitivamente litigavano e si picchiavano, in tal modo confermando l'accesa conflittualità che ha caratterizzato
5 la fine della relazione. Le relazioni scolastiche acquisite attraverso il CSS sono sostanzialmente positive, dando atto, esclusivamente per di un momento di Per_1 difficoltà che l'istituzione scolastica ha condiviso con entrambi i genitori.
Può quindi confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori ed Per_1
n. rispettivamente il 15.10.2017 e 30.03.2019, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre come di seguito indicati : il Sig. preleverà dalla casa materna o dalla scuola Controparte_2
i due minori e li terrà con sé infrasettimanalmente due pomeriggi a settimana e per l'esattezza il martedì ed il giovedì; a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate;
nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e l'anno successivo il il 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua, e l'anno successivo il lunedì in albis;
ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio. Entrambi i genitori potranno presenziare alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite dei minori.
Le disposizioni adottate con riferimento al contributo al mantenimento possono trovare conferma all'esito dell'istruttoria che nessun elemento ha fornito sul tenore di vita della prole in costanza di convivenza;
invero, come dichiarato dalla ricorrente la stessa percepisce reddito di inclusione e l'assegno unico per l'importo di euro
390,00 interamente avendovi il resistente evidentemente rinunciato. Il Tribunale dispone quindi che il sig. versi euro 500,00 mensili quale Controparte_2 contributo al mantenimento dei figli minori ed somma Per_1 Per_2 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
dispone altresì che il resistente contribuisca altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli il 7/3/2018.
Quanto alle spese di giudizio, parte resistente deve essere condannata alla refusione delle stesse a favore del difensore della ricorrente – dichiaratosi antistatario – in ragione della sua soccombenza avendo, con la sua inadempienza relativamente all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole come dedotto dalla ricorrente, dato causa all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M
6 Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- Dispone l'affido congiunto dei dei minori ed n. rispettivamente il Per_1 Per_2
15.10.2017 e 30.03.2019, con collocazione prevalente presso la madre e tempi di permanenza presso il padre come di seguito indicati : il Sig. Controparte_2 preleverà dalla casa materna o dalla scuola i due minori e li terrà con sé infrasettimanalmente due pomeriggi a settimana e per l'esattezza il martedì ed il giovedì; a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate;
nel periodo delle feste natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, e l'anno successivo il il 31 dicembre, 01 e 6 gennaio;
ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua, e l'anno successivo il lunedì in albis;
ogni anno per quindici giorni continuativi nel mese di agosto da concordare entro il 30 maggio.
Entrambi i genitori potranno presenziare alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite dei minori.
- dispone che il sig. versi euro 500,00 mensili quale Controparte_2 contributo al mantenimento dei figli minori ed somma Per_1 Per_2 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat da corrispondersi entro il giorno
5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
dispone che sig. Controparte_2 contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli il 7/3/2018
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5261,00 oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge con distrazione a favore dell'Avv. NG RE, dichiaratasi antistataria
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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