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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3252/2024 del Tribunale di
Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vezzoso, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova Via Assarotti, 20/8, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via G.T. Invrea 11/13, come da mandato in atti Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza n. 3252/2024 (Rep. n. 3382/2024) del Tribunale di
Genova (Giudice Unico Dottoressa IE Bellingeri), pubblicata il 12 dicembre
2024 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 7819/2023 e notificata il 12 dicembre 2024, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa : - dato atto che la delibera assunta dal di Genova Controparte_1 CP_1 in data 28 giugno 2016 non costituisce una delibera di spesa e comunque di riparto della spesa;
- dato altresì atto che gli importi ingiunti alla Dottoressa Parte_1 non trovano origine in delibere di spesa, né in stati di riparto approvati dall'Assemblea del Condominio 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque in quanto nullo e/o infondato;
2) respingere nel merito la domanda avversaria siccome inammissibile, infondata e non provata, dichiarando che nulla deve la Dott.ssa nei confronti del convenuto opposto in virtù Parte_1
Co della delibera assunta dal 30 di Genova del 28 Controparte_1 giugno 2016 e/o in virtù di altra delibera medio tempore adottata dal CP_1 medesimo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e più opportune, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate in atti: - in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare (con revoca del provvedimento emesso) la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, respingere in toto l'atto di appello della Dott.ssa Pt_1
in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto, oltre
[...] che non provato, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 3252/2024, depositata il 12/12/2024, del Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa
IE Bellingeri;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma
– anche parziale - della sentenza impugnata: a) dichiarare, per le causali di cui in premessa, inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso proposta e conseguentemente o comunque confermare, previe le declaratorie meglio viste, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 1977/2023 respingendo l'opposizione proposta dalla Dott.ssa ; b) in via subordinata, in caso di revoca del Parte_1 decreto opposto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Dott.ssa
a corrispondere al , in Parte_1 Controparte_2 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di €
14.322,36, per le causali di cui in ricorso per decreto ingiuntivo e nei successivi atti difensivi, o comunque la somma meglio vista e/o determinata dalla Corte Ecc.ma, se del caso anche secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dal dovuto al saldo ovvero dalla - e/o alla - data meglio ritenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1977/2023 il Tribunale di Genova ingiungeva ad Pt_1
di provvedere al pagamento in favore del
[...] Controparte_2 di Genova dell'importo di € 14.322,36, oltre interessi e spese di procedura, a fronte di lavori appaltati dal aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria CP_1 delle quattro facciate dell'edificio nel quale si trova l'immobile di proprietà di Pt_1
.
[...]
Parte ricorrente esponeva che: GE era proprietaria di un appartamento Pt_1 sito in Genova, via Archimede 30 int.18, facente parte del Controparte_2
in Genova;
-la stessa non provvedeva al pagamento di alcuna delle
[...] rate, scadute nel giugno 2018 ed ammontanti complessivamente ad € 14.322,36, dell'amministrazione condominiale straordinaria relativa agli interventi ai prospetti deliberati in occasione dell'assemblea condominiale del 28.06.2016; -detta delibera veniva impugnata dalla , con rigetto della relativa impugnativa da parte del Pt_1
Tribunale di Genova, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Genova, cui seguiva giudizio dinanzi la Cassazione;
-tali sentenze ribadivano la legittimità della convocazione assembleare, la legittimità ed efficacia del capitolato redatto dall'Ing. , nonché della nomina dell'impresa come esecutrice dei Persona_1 CP_3 lavori;
GE risultava, pertanto, debitrice della somma di € 14.322,36, Pt_1 determinati e ripartiti sulla base del preventivo dell'impresa esecutrice dei lavori allegato al capitolato approvato.
La condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo domandando, in via preliminare ed in rito, revocare e/o sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla era dovuto al convenuto opposto in virtù della delibera del 28.06.2016. L'opponente, premessa l'esistenza di un più ampio contenzioso avente ad oggetto la validità della delibera del 28.06.2016 e di altre due delibere, del 03.07.2017 e del 19.04.2019, aventi sempre ad oggetto l'appalto di cui si discute, e premesso altresì che l'amministratore del CP_1 non aveva mai reso alcun rendiconto, deduceva: 1) che il preteso credito oggetto di ingiunzione non poteva considerarsi sorto siccome con la delibera del 28.06.2016 non era stato determinato il costo dell'appalto; 2) la nullità della delibera del
28.06.2016 per violazione dell'art. 1135, 1 comma n.4 c.c. a mente del quale l'adozione di una delibera di spesa avrebbe imposto la costituzione di un fondo speciale di importo;
3) il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore necessitando egli dell'autorizzazione assembleare per agire per il recupero di un credito non emergente da un piano di riparto approvato dall'assemblea; 4) l'assenza di prova che il preteso credito di cui si discute appartenesse al condominio anziché all'appaltatore, con conseguente difetto di titolarità attiva dell'amministratore ad agire;
5) l'assenza dei presupposti per considerare il credito ingiunto certo, liquido ed esigibile, in assenza di una delibera di approvazione di un rendiconto e comunque in assenza di un rendiconto utile a determinare i costi delle opere svolte sulle parti di proprietà comune.
Si costituiva in giudizio il resistendo Controparte_2 all'opposizione e sostenendo che la delibera del 28.06.2016 avrebbe consentito di determinare l'obbligo contributivo a carico di ciascun condomino senza necessità che vi fosse alcun piano di riparto approvato dall'assemblea.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 14.12.2023, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. att. c.c., data la mancanza di un piano di riparto approvato dall'assemblea, e quindi, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29 febbraio 2024, rigettava le istanze istruttorie del e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1. Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n.
1977/2023, emesso dal Tribunale di Genova.
2. Condanna la Dott.ssa Parte_1
Co a rifondere al , , in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 amministratore pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in
€ 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la sentenza proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque in quanto nullo e/o infondato, respingere nel merito la domanda avversaria siccome inammissibile, infondata e non provata, dichiarando che nulla era dovuto da Pt_1
al convenuto opposto in virtù della delibera del 28.06.2016 adottata dal
[...] condominio.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha sostenuto, con motivazione soltanto apparente, che la delibera assembleare del 28.06.2016 costituisse titolo costitutivo dell'obbligo di contribuzione per cui è causa, avendo in particolare affermato che detta delibera avrebbe consentito la determinazione “sul piano interno ai condomini automaticamente la declinazione contabile secondo le tabelle millesimali adeguate al caso”; 2) ha escluso che la mancata costituzione di un fondo speciale potesse determinare nel caso di specie la nullità della delibera del 28.06.2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.; 3) ha ritenuto che l'amministratore fosse legittimato ad agire in mancanza di un'espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale siccome la delibera del 28.06.2016 avrebbe costituito titolo sufficiente per consentire all'amministratore di agire per il recupero senza attendere l'approvazione del piano di riparto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1129 comma 9 c.c., 1131 c.c.
e 1130 c.c.; 4) ha ricondotto a questioni contabili i rilievi di natura sostanziale che aveva sviluppato per contestare l'appalto di cui si discute, senza quindi Parte_1 cogliere che la disponibilità manifestata dalla stessa a pagare quanto effettivamente dovuto non andava messa in relazione con l'esistenza di irregolarità contabili, ma con l'inesistenza delle condizioni per considerare il preteso credito accertato. Formulava, pertanto, i seguenti motivi di gravame: 1) Erronea affermazione della sussistenza dell'obbligo contributivo sulla base della delibera del 28 giugno 2016; 2) Erronea esclusione della nullità della delibera del 28 giugno 2016 per la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c.; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità dell'autorizzazione dell'assemblea per legittimare l'amministratore ad agire;
4) Omessa motivazione sulla eccezione di difetto di titolarità del preteso credito di cui si discute in capo al;
5) CP_1
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il preteso obbligo di contribuzione oggetto di ingiunzione certo, liquido ed esigibile.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, previo Controparte_2 rigetto della richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, respingere in toto l'atto di appello in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, confermando integralmente la statuizione di primo grado.
La Corte confermava il provvedimento presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
indi, con provvedimento del 3.10.2025 il
Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 30.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che la spesa dell'appalto fosse determinata in forza della delibera del 28 giugno
2016, in contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 457/2024 resa da questa Corte.
Assume l'appellante che con la predetta sentenza, decidendo in ordine all'impugnazione avverso la delibera del 19 marzo 2019, la Corte, rilevando con statuizioni passate in giudicato che l'anzidetta delibera e quella del 3 luglio 2017 avevano la funzione di identificare le opere da realizzare e le spese da sostenere in relazione alle facciate dell'edificio, chiariva che la delibera precedentemente assunta (in data 28.6.2016) conteneva solo indicazioni di massima sui costi.
Era pertanto da ritenersi arbitrario il riparto effettuato dall'amministratore nel novembre 2017 ad un anno e mezzo di distanza dall'adozione della delibera del 28 giugno 2016, in forza del quale il condominio ha agito in via monitoria nei confronti dell'appellante. Ed infatti, sottolinea che nel riparto del novembre 2017 neppure era Parte_1 richiamata la delibera del 28 giugno 2016. In esso era indicato invece “ opere come CP_3 da preventivo e variazioni come da delibere” .
Richiama quindi il tenore letterale del verbale dell'assemblea del 28 giugno 2016 al fine di evidenziare l'assenza di elementi in essa contenuti idonei a fare sorgere l'obbligo contributivo in capo alla condomina appellante.
Né altrimenti si spiegherebbe la necessità di convocare la successiva assemblea del 3 luglio
2017 avente all'ordine del giorno l'esame dei risultati degli accertamenti svolti dopo la battitura delle facciate poste su e Via Oliveri per procedere all'ulteriore analisi CP_2 sulle opere da eseguire su quei lati dell'edificio, né la convocazione dell'assemblea del 19 marzo 2019 avente medesimo oggetto, riferito alle due facciate poste sui lati di Via
Cambiaso e di Via Parini.
Sottolinea che il thema decidendum non ha subito modifiche e si è sempre incentrato sul principale rilievo che la spesa condominiale ingiunta non trovava né poteva trovare il suo titolo costitutivo nella delibera del 28 giugno 2016.
L'appellato deduce che con l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto CP_1 oneri condominiali il opponente non può far valere questioni attinenti alla validità CP_2 della delibera condominiale originaria del credito, bensì unicamente questioni relative all'efficacia di quest'ultima.
Asserisce che la delibera dalla quale è derivato il credito del è valida ed CP_1 efficace, come emerge dalle pronunce rese nelle impugnative avverso la stessa;
che la delibera in forza della quale è stato stipulato il contratto di appalto non era una delibera programmatica, in quanto con essa era altresì stata scelta l'impresa.
Aggiunge che la sentenza n. 457/2024 della Corte di Appello non aveva ad oggetto l'impugnativa della delibera del 28/6/2016 (già oggetto di altra impugnazione pendente in
Cassazione), ma quella successiva del 19/3/2019 .
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza appellata laddove, ritenendo la delibera del 28 giugno 2016 quale delibera di spesa, non ne ha dichiarato la nullità per mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c..
Con il terzo motivo è dedotta l'erroneità della statuizione secondo la quale l'amministratore era legittimato ad agire senza necessità di autorizzazione assembleare per il recupero del preteso credito. Con il quarto motivo si duole dell'erroneo mancato accoglimento del difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, dal momento che non poteva ritenersi provato che il condominio fosse titolare del credito di cui era stato ingiunto il pagamento.
Con il quinto motivo è contestata l'affermazione che il preteso credito fosse certo, liquido ed esigibile, nonostante l'assenza di una delibera di approvazione del riparto e nonostante l'assenza di un qualsivoglia rendiconto.
Quanto al primo motivo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il condominio (creditore opposto) soddisfa l'onere della prova del proprio credito producendo il verbale dell'assemblea con cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti
(Cass. 15696/2020).
La delibera che approva la spesa è titolo idoneo ad ottenere la concessione del decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 9839/2021) hanno chiarito che nell'ambito della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità (dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio) della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, l'annullabilità della stessa purché sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione nel termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.
2 c.c. (ossia, 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti).
Anche in assenza dell'approvazione del piano di riparto, l'amministratore può comunque agire contro i condomini morosi promuovendo un'azione ordinaria oppure chiedendo decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo.
La Cassazione ha ribadito che l'approvazione dello stato di riparto è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione, ma la relativa delibera ha valore puramente dichiarativo, che serve ad esprimere in termini numerici un rapporto di valore già preesistente secondo i criteri stabiliti dalla legge o dalla diversa convenzione vigente nel condominio. L'obbligo del condomino di contribuire pro quota alla spesa nasce nel momento in cui l'assemblea delibera l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, delibera che ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuire alle spese (Cass. 24 settembre 2020 n. 2003).
La pronuncia della Suprema Corte richiamata dal appellato n 4430/17 reca che CP_1
: “E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si veda indicativamente Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10865 del 25/05/2016). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. In ogni caso, l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5889 del
20/04/2001). I condomini non possono, però, sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari, censurando l'utilità dei lavori,
l'adeguatezza tecnica dell'intervento manutentivo stabilito, o la scelta di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta. Il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e giunge fino alla soglia dell'eccesso di potere, mentre non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea.”
Orbene, con riferimento al primo motivo dedotto non si tratta di un nuovo thema decidendum, come si evince dal fatto, evidenziato dalla pronuncia di primo grado, che uno dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo consisteva nella contestazione del valore costitutivo del credito richiesto con riferimento alla delibera in esame.
Giova rilevare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della delibera del 28 giugno 2016 e non di altre delibere.
Ora, con riferimento ad essa, la sentenza n 457/2024 di questa Corte in giudicato, seppure statuendo sull'impugnazione di successive delibere condominiali, ha statuito che “La determinazione dei lavori da eseguire fu rimessa, dall'assemblea, con riferimento alle ultime
2 facciate da rifare, proprio alle delibere oggetto dell'odierna impugnazione.
L'assemblea, infatti, approvò il capitolato dei lavori, con la delibera (tutt'ora sub judice) del
28 giugno 2016 (doc. 3 di parte appellante).
Tuttavia, come si evince dalla lettura del capitolato approvato (prod. 18 di parte appellata), il , in quella sede, si era riservato la facoltà di determinare di volta in volta quali CP_1 opere, tra quelle ivi indicate, avrebbero poi dovuto essere eseguite dall'impresa appaltatrice, in quanto, solo in corso di lavori, era possibile valutare quali eseguire. In altre parole, come si legge nella sentenza 257/22 di questa Corte di Appello (prod. 19 di parte appellata, pag.
25), “il capitolato conteneva un dettagliato elenco dei lavori da fare se tutto fosse stato da rifare”, e solo “una volta montati ponteggi si sarebbe esaminata la facciata “battendo” la stessa ed accertato cosa poteva essere tenuto senza intervento e cosa doveva essere rifatto”.
Il capitolato, quindi, indicava l'importo massimo di spesa (salvo, ovviamente la necessità di eseguire opere extracapitolato), ma non l'importo che, in concreto, si sarebbe speso. Per questo, esso specificò che il costo dell'appalto riportato era solo indicativo, così come la misura delle singole opere da eseguire e che l'impresa appaltatrice avrebbe potuto essere incaricata di eseguire solo una parte delle opere ivi indicate.”
L'assunto, anche a prescindere dal rilievo datogli da parte appellante di giudicato esterno,
è del tutto condivisibile, dal momento che dal letterale tenore della delibera si evince la genericità della stessa e l'inidoneità a costituire fonte di debito in capo al . CP_2
Ed infatti la delibera testualmente reca all'ordine del giorno: 1) come da delibera precedente: analisi opere prospetti, canale di gronda, terrazzini, poggioli, resoconto offerte e condizioni finali analizzate dalla commissione lavori appositamente costituita a cui è stato affidato tale compito. L'ing. sarà presente per tutte le delucidazioni tecniche. Analisi, Persona_1 discussione e delibera;
2) nomina direttore lavori e coordinatore sicurezza. Si precisa che fermo restando l facoltà da parte dei condomini di proporre il nominativo di un tecnico di loro fiducia, l'ing. specificherà le sue richieste economiche come richiesto dall'assemblea Per_1 precedente. La parcella dovrà riguardare tutte le attività richieste e necessarie così come ampiamente già evidenziato. Nomina tecnico e accettazione offerta e relativa parcella.
Delibera.
Nella delibera indi si legge: “l'amministratore conferma che il capitolato comprende diversi lavori, che però non sono stati deliberati in alcun modo”…“L'ing ricorda che il CP_4 capitolato, essendo a misura, non obbliga il condominio ad effettuare tutti i lavori ma serviva solo per dare un'idea al condominio di cosa si stava andando incontro. Sarà cura del condominio tutelarsi con clausole contrattuali ben definite”.
L'ing “in merito alla modifica dell'importo lavori fa riferimento ad una nota, scritta sul Per_1 capitolato, che riporta che la ditta appaltante si impegna ad eseguire anche solo una parte dei lavori inseriti in capitolato”… ed ancora ”prima della delibera l'ing. ripete la Per_1 presentazione delle opere e l'amministratore esprime la pianificazione delle attività, ribadendo che non si sta deliberando su tutte le attività comprese nel capitolato.” La genericità della deliberazione è evidente nel non consentire l'individuazione dei costi da ripartire tra i condomini.
Giova evidenziare che non si tratta di verificare la validità della delibera, bensì di affermare che il contenuto della stessa non rappresenta un titolo idoneo titolo a fondare il credito portato dal decreto ingiuntivo.
I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, seguono la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato da ed in riforma della sentenza n Parte_1
3252/2024 del Tribunale di Genova, revoca il decreto ingiuntivo n 1977/2023 emesso da Tribunale di Genova, condanna il condominio via Archimede 30-23 in Genova alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 3397,00 per competenze, oltre esborsi, oltre 15% rimb forfet , iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre esborsi, oltre 15% rimb forfet , iva e cpa come per legge.
Genova, 7.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3252/2024 del Tribunale di
Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vezzoso, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova Via Assarotti, 20/8, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, via G.T. Invrea 11/13, come da mandato in atti Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza n. 3252/2024 (Rep. n. 3382/2024) del Tribunale di
Genova (Giudice Unico Dottoressa IE Bellingeri), pubblicata il 12 dicembre
2024 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 7819/2023 e notificata il 12 dicembre 2024, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa : - dato atto che la delibera assunta dal di Genova Controparte_1 CP_1 in data 28 giugno 2016 non costituisce una delibera di spesa e comunque di riparto della spesa;
- dato altresì atto che gli importi ingiunti alla Dottoressa Parte_1 non trovano origine in delibere di spesa, né in stati di riparto approvati dall'Assemblea del Condominio 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque in quanto nullo e/o infondato;
2) respingere nel merito la domanda avversaria siccome inammissibile, infondata e non provata, dichiarando che nulla deve la Dott.ssa nei confronti del convenuto opposto in virtù Parte_1
Co della delibera assunta dal 30 di Genova del 28 Controparte_1 giugno 2016 e/o in virtù di altra delibera medio tempore adottata dal CP_1 medesimo;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e più opportune, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate in atti: - in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare (con revoca del provvedimento emesso) la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, respingere in toto l'atto di appello della Dott.ssa Pt_1
in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto, oltre
[...] che non provato, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 3252/2024, depositata il 12/12/2024, del Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa
IE Bellingeri;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma
– anche parziale - della sentenza impugnata: a) dichiarare, per le causali di cui in premessa, inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso proposta e conseguentemente o comunque confermare, previe le declaratorie meglio viste, la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 1977/2023 respingendo l'opposizione proposta dalla Dott.ssa ; b) in via subordinata, in caso di revoca del Parte_1 decreto opposto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Dott.ssa
a corrispondere al , in Parte_1 Controparte_2 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di €
14.322,36, per le causali di cui in ricorso per decreto ingiuntivo e nei successivi atti difensivi, o comunque la somma meglio vista e/o determinata dalla Corte Ecc.ma, se del caso anche secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi dal dovuto al saldo ovvero dalla - e/o alla - data meglio ritenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1977/2023 il Tribunale di Genova ingiungeva ad Pt_1
di provvedere al pagamento in favore del
[...] Controparte_2 di Genova dell'importo di € 14.322,36, oltre interessi e spese di procedura, a fronte di lavori appaltati dal aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria CP_1 delle quattro facciate dell'edificio nel quale si trova l'immobile di proprietà di Pt_1
.
[...]
Parte ricorrente esponeva che: GE era proprietaria di un appartamento Pt_1 sito in Genova, via Archimede 30 int.18, facente parte del Controparte_2
in Genova;
-la stessa non provvedeva al pagamento di alcuna delle
[...] rate, scadute nel giugno 2018 ed ammontanti complessivamente ad € 14.322,36, dell'amministrazione condominiale straordinaria relativa agli interventi ai prospetti deliberati in occasione dell'assemblea condominiale del 28.06.2016; -detta delibera veniva impugnata dalla , con rigetto della relativa impugnativa da parte del Pt_1
Tribunale di Genova, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Genova, cui seguiva giudizio dinanzi la Cassazione;
-tali sentenze ribadivano la legittimità della convocazione assembleare, la legittimità ed efficacia del capitolato redatto dall'Ing. , nonché della nomina dell'impresa come esecutrice dei Persona_1 CP_3 lavori;
GE risultava, pertanto, debitrice della somma di € 14.322,36, Pt_1 determinati e ripartiti sulla base del preventivo dell'impresa esecutrice dei lavori allegato al capitolato approvato.
La condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo domandando, in via preliminare ed in rito, revocare e/o sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla era dovuto al convenuto opposto in virtù della delibera del 28.06.2016. L'opponente, premessa l'esistenza di un più ampio contenzioso avente ad oggetto la validità della delibera del 28.06.2016 e di altre due delibere, del 03.07.2017 e del 19.04.2019, aventi sempre ad oggetto l'appalto di cui si discute, e premesso altresì che l'amministratore del CP_1 non aveva mai reso alcun rendiconto, deduceva: 1) che il preteso credito oggetto di ingiunzione non poteva considerarsi sorto siccome con la delibera del 28.06.2016 non era stato determinato il costo dell'appalto; 2) la nullità della delibera del
28.06.2016 per violazione dell'art. 1135, 1 comma n.4 c.c. a mente del quale l'adozione di una delibera di spesa avrebbe imposto la costituzione di un fondo speciale di importo;
3) il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore necessitando egli dell'autorizzazione assembleare per agire per il recupero di un credito non emergente da un piano di riparto approvato dall'assemblea; 4) l'assenza di prova che il preteso credito di cui si discute appartenesse al condominio anziché all'appaltatore, con conseguente difetto di titolarità attiva dell'amministratore ad agire;
5) l'assenza dei presupposti per considerare il credito ingiunto certo, liquido ed esigibile, in assenza di una delibera di approvazione di un rendiconto e comunque in assenza di un rendiconto utile a determinare i costi delle opere svolte sulle parti di proprietà comune.
Si costituiva in giudizio il resistendo Controparte_2 all'opposizione e sostenendo che la delibera del 28.06.2016 avrebbe consentito di determinare l'obbligo contributivo a carico di ciascun condomino senza necessità che vi fosse alcun piano di riparto approvato dall'assemblea.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 14.12.2023, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 63 disp. att. c.c., data la mancanza di un piano di riparto approvato dall'assemblea, e quindi, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29 febbraio 2024, rigettava le istanze istruttorie del e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1. Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n.
1977/2023, emesso dal Tribunale di Genova.
2. Condanna la Dott.ssa Parte_1
Co a rifondere al , , in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 amministratore pro tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in
€ 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura e con le modalità di legge.”
Avverso la sentenza proponeva appello domandando, previa Parte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto improponibile e/o inammissibile e comunque in quanto nullo e/o infondato, respingere nel merito la domanda avversaria siccome inammissibile, infondata e non provata, dichiarando che nulla era dovuto da Pt_1
al convenuto opposto in virtù della delibera del 28.06.2016 adottata dal
[...] condominio.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha sostenuto, con motivazione soltanto apparente, che la delibera assembleare del 28.06.2016 costituisse titolo costitutivo dell'obbligo di contribuzione per cui è causa, avendo in particolare affermato che detta delibera avrebbe consentito la determinazione “sul piano interno ai condomini automaticamente la declinazione contabile secondo le tabelle millesimali adeguate al caso”; 2) ha escluso che la mancata costituzione di un fondo speciale potesse determinare nel caso di specie la nullità della delibera del 28.06.2016 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.; 3) ha ritenuto che l'amministratore fosse legittimato ad agire in mancanza di un'espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale siccome la delibera del 28.06.2016 avrebbe costituito titolo sufficiente per consentire all'amministratore di agire per il recupero senza attendere l'approvazione del piano di riparto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1129 comma 9 c.c., 1131 c.c.
e 1130 c.c.; 4) ha ricondotto a questioni contabili i rilievi di natura sostanziale che aveva sviluppato per contestare l'appalto di cui si discute, senza quindi Parte_1 cogliere che la disponibilità manifestata dalla stessa a pagare quanto effettivamente dovuto non andava messa in relazione con l'esistenza di irregolarità contabili, ma con l'inesistenza delle condizioni per considerare il preteso credito accertato. Formulava, pertanto, i seguenti motivi di gravame: 1) Erronea affermazione della sussistenza dell'obbligo contributivo sulla base della delibera del 28 giugno 2016; 2) Erronea esclusione della nullità della delibera del 28 giugno 2016 per la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c.; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la necessità dell'autorizzazione dell'assemblea per legittimare l'amministratore ad agire;
4) Omessa motivazione sulla eccezione di difetto di titolarità del preteso credito di cui si discute in capo al;
5) CP_1
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il preteso obbligo di contribuzione oggetto di ingiunzione certo, liquido ed esigibile.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, previo Controparte_2 rigetto della richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, respingere in toto l'atto di appello in quanto inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, confermando integralmente la statuizione di primo grado.
La Corte confermava il provvedimento presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
indi, con provvedimento del 3.10.2025 il
Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 30.09.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che la spesa dell'appalto fosse determinata in forza della delibera del 28 giugno
2016, in contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 457/2024 resa da questa Corte.
Assume l'appellante che con la predetta sentenza, decidendo in ordine all'impugnazione avverso la delibera del 19 marzo 2019, la Corte, rilevando con statuizioni passate in giudicato che l'anzidetta delibera e quella del 3 luglio 2017 avevano la funzione di identificare le opere da realizzare e le spese da sostenere in relazione alle facciate dell'edificio, chiariva che la delibera precedentemente assunta (in data 28.6.2016) conteneva solo indicazioni di massima sui costi.
Era pertanto da ritenersi arbitrario il riparto effettuato dall'amministratore nel novembre 2017 ad un anno e mezzo di distanza dall'adozione della delibera del 28 giugno 2016, in forza del quale il condominio ha agito in via monitoria nei confronti dell'appellante. Ed infatti, sottolinea che nel riparto del novembre 2017 neppure era Parte_1 richiamata la delibera del 28 giugno 2016. In esso era indicato invece “ opere come CP_3 da preventivo e variazioni come da delibere” .
Richiama quindi il tenore letterale del verbale dell'assemblea del 28 giugno 2016 al fine di evidenziare l'assenza di elementi in essa contenuti idonei a fare sorgere l'obbligo contributivo in capo alla condomina appellante.
Né altrimenti si spiegherebbe la necessità di convocare la successiva assemblea del 3 luglio
2017 avente all'ordine del giorno l'esame dei risultati degli accertamenti svolti dopo la battitura delle facciate poste su e Via Oliveri per procedere all'ulteriore analisi CP_2 sulle opere da eseguire su quei lati dell'edificio, né la convocazione dell'assemblea del 19 marzo 2019 avente medesimo oggetto, riferito alle due facciate poste sui lati di Via
Cambiaso e di Via Parini.
Sottolinea che il thema decidendum non ha subito modifiche e si è sempre incentrato sul principale rilievo che la spesa condominiale ingiunta non trovava né poteva trovare il suo titolo costitutivo nella delibera del 28 giugno 2016.
L'appellato deduce che con l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto CP_1 oneri condominiali il opponente non può far valere questioni attinenti alla validità CP_2 della delibera condominiale originaria del credito, bensì unicamente questioni relative all'efficacia di quest'ultima.
Asserisce che la delibera dalla quale è derivato il credito del è valida ed CP_1 efficace, come emerge dalle pronunce rese nelle impugnative avverso la stessa;
che la delibera in forza della quale è stato stipulato il contratto di appalto non era una delibera programmatica, in quanto con essa era altresì stata scelta l'impresa.
Aggiunge che la sentenza n. 457/2024 della Corte di Appello non aveva ad oggetto l'impugnativa della delibera del 28/6/2016 (già oggetto di altra impugnazione pendente in
Cassazione), ma quella successiva del 19/3/2019 .
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza appellata laddove, ritenendo la delibera del 28 giugno 2016 quale delibera di spesa, non ne ha dichiarato la nullità per mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c..
Con il terzo motivo è dedotta l'erroneità della statuizione secondo la quale l'amministratore era legittimato ad agire senza necessità di autorizzazione assembleare per il recupero del preteso credito. Con il quarto motivo si duole dell'erroneo mancato accoglimento del difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, dal momento che non poteva ritenersi provato che il condominio fosse titolare del credito di cui era stato ingiunto il pagamento.
Con il quinto motivo è contestata l'affermazione che il preteso credito fosse certo, liquido ed esigibile, nonostante l'assenza di una delibera di approvazione del riparto e nonostante l'assenza di un qualsivoglia rendiconto.
Quanto al primo motivo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il condominio (creditore opposto) soddisfa l'onere della prova del proprio credito producendo il verbale dell'assemblea con cui sono state approvate le spese nonché i relativi documenti
(Cass. 15696/2020).
La delibera che approva la spesa è titolo idoneo ad ottenere la concessione del decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 9839/2021) hanno chiarito che nell'ambito della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità (dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio) della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, l'annullabilità della stessa purché sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione nel termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.
2 c.c. (ossia, 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti).
Anche in assenza dell'approvazione del piano di riparto, l'amministratore può comunque agire contro i condomini morosi promuovendo un'azione ordinaria oppure chiedendo decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo.
La Cassazione ha ribadito che l'approvazione dello stato di riparto è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione, ma la relativa delibera ha valore puramente dichiarativo, che serve ad esprimere in termini numerici un rapporto di valore già preesistente secondo i criteri stabiliti dalla legge o dalla diversa convenzione vigente nel condominio. L'obbligo del condomino di contribuire pro quota alla spesa nasce nel momento in cui l'assemblea delibera l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, delibera che ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuire alle spese (Cass. 24 settembre 2020 n. 2003).
La pronuncia della Suprema Corte richiamata dal appellato n 4430/17 reca che CP_1
: “E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si veda indicativamente Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10865 del 25/05/2016). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. In ogni caso, l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5889 del
20/04/2001). I condomini non possono, però, sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari, censurando l'utilità dei lavori,
l'adeguatezza tecnica dell'intervento manutentivo stabilito, o la scelta di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta. Il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale, e giunge fino alla soglia dell'eccesso di potere, mentre non può mai estendersi alla valutazione del merito ed alla verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea.”
Orbene, con riferimento al primo motivo dedotto non si tratta di un nuovo thema decidendum, come si evince dal fatto, evidenziato dalla pronuncia di primo grado, che uno dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo consisteva nella contestazione del valore costitutivo del credito richiesto con riferimento alla delibera in esame.
Giova rilevare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della delibera del 28 giugno 2016 e non di altre delibere.
Ora, con riferimento ad essa, la sentenza n 457/2024 di questa Corte in giudicato, seppure statuendo sull'impugnazione di successive delibere condominiali, ha statuito che “La determinazione dei lavori da eseguire fu rimessa, dall'assemblea, con riferimento alle ultime
2 facciate da rifare, proprio alle delibere oggetto dell'odierna impugnazione.
L'assemblea, infatti, approvò il capitolato dei lavori, con la delibera (tutt'ora sub judice) del
28 giugno 2016 (doc. 3 di parte appellante).
Tuttavia, come si evince dalla lettura del capitolato approvato (prod. 18 di parte appellata), il , in quella sede, si era riservato la facoltà di determinare di volta in volta quali CP_1 opere, tra quelle ivi indicate, avrebbero poi dovuto essere eseguite dall'impresa appaltatrice, in quanto, solo in corso di lavori, era possibile valutare quali eseguire. In altre parole, come si legge nella sentenza 257/22 di questa Corte di Appello (prod. 19 di parte appellata, pag.
25), “il capitolato conteneva un dettagliato elenco dei lavori da fare se tutto fosse stato da rifare”, e solo “una volta montati ponteggi si sarebbe esaminata la facciata “battendo” la stessa ed accertato cosa poteva essere tenuto senza intervento e cosa doveva essere rifatto”.
Il capitolato, quindi, indicava l'importo massimo di spesa (salvo, ovviamente la necessità di eseguire opere extracapitolato), ma non l'importo che, in concreto, si sarebbe speso. Per questo, esso specificò che il costo dell'appalto riportato era solo indicativo, così come la misura delle singole opere da eseguire e che l'impresa appaltatrice avrebbe potuto essere incaricata di eseguire solo una parte delle opere ivi indicate.”
L'assunto, anche a prescindere dal rilievo datogli da parte appellante di giudicato esterno,
è del tutto condivisibile, dal momento che dal letterale tenore della delibera si evince la genericità della stessa e l'inidoneità a costituire fonte di debito in capo al . CP_2
Ed infatti la delibera testualmente reca all'ordine del giorno: 1) come da delibera precedente: analisi opere prospetti, canale di gronda, terrazzini, poggioli, resoconto offerte e condizioni finali analizzate dalla commissione lavori appositamente costituita a cui è stato affidato tale compito. L'ing. sarà presente per tutte le delucidazioni tecniche. Analisi, Persona_1 discussione e delibera;
2) nomina direttore lavori e coordinatore sicurezza. Si precisa che fermo restando l facoltà da parte dei condomini di proporre il nominativo di un tecnico di loro fiducia, l'ing. specificherà le sue richieste economiche come richiesto dall'assemblea Per_1 precedente. La parcella dovrà riguardare tutte le attività richieste e necessarie così come ampiamente già evidenziato. Nomina tecnico e accettazione offerta e relativa parcella.
Delibera.
Nella delibera indi si legge: “l'amministratore conferma che il capitolato comprende diversi lavori, che però non sono stati deliberati in alcun modo”…“L'ing ricorda che il CP_4 capitolato, essendo a misura, non obbliga il condominio ad effettuare tutti i lavori ma serviva solo per dare un'idea al condominio di cosa si stava andando incontro. Sarà cura del condominio tutelarsi con clausole contrattuali ben definite”.
L'ing “in merito alla modifica dell'importo lavori fa riferimento ad una nota, scritta sul Per_1 capitolato, che riporta che la ditta appaltante si impegna ad eseguire anche solo una parte dei lavori inseriti in capitolato”… ed ancora ”prima della delibera l'ing. ripete la Per_1 presentazione delle opere e l'amministratore esprime la pianificazione delle attività, ribadendo che non si sta deliberando su tutte le attività comprese nel capitolato.” La genericità della deliberazione è evidente nel non consentire l'individuazione dei costi da ripartire tra i condomini.
Giova evidenziare che non si tratta di verificare la validità della delibera, bensì di affermare che il contenuto della stessa non rappresenta un titolo idoneo titolo a fondare il credito portato dal decreto ingiuntivo.
I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in conformità al DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, seguono la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato da ed in riforma della sentenza n Parte_1
3252/2024 del Tribunale di Genova, revoca il decreto ingiuntivo n 1977/2023 emesso da Tribunale di Genova, condanna il condominio via Archimede 30-23 in Genova alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 3397,00 per competenze, oltre esborsi, oltre 15% rimb forfet , iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 4888,00 per competenze, oltre esborsi, oltre 15% rimb forfet , iva e cpa come per legge.
Genova, 7.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno