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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 179/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S. Cecilia Is 104 N 45/c 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate Riscossione Roma - Messina - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015468990000 IRAP 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 Ricorrente_2 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n.295 2024 9015 4689 90 000, notificata in data 15 ottobre del 2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 31.488,40.
L'atto viene opposto in questa sede limitatamente alle cartelle oggetto di giurisdizione di questa corte, in particolare:
cartella di pagamento n. 295 2020 0018 8065 60 000, notificata il 15.11.2022;
cartella di pagamento n.295 2021 0033 3617 50 000, notificata il 02.02.2023;
cartella di pagamento n.295 2021 0061 5241 70 000, notificata il 02.02.2023, per un totale complessivo pari a €4.849,37.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
La Regione Sicilia Dipartimento Assessorato Econ. Fin. Uff. Tasse auto, non è costituita.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso;
sostiene che l'intimazione di pagamento viene opposta limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 295 20200018806560000, a tal uopo produce documentazione attestante l'avvenuta notifica.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, che l'intimazione viene opposta relativamente a tre cartelle di pagamento e, non limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 295 20200018806560000.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che il concessionario in atti, ha dato la prova della notifica della cartella esattoriale n. 29520200018806560000, notificata il 15.11.2022.
La suddetta reca importi iscritti a ruolo a titolo di IRPEF anno 2016, imposte che soggiacciono a un termine di prescrizione decennale, che è stato interrotto la prima volta a mezzo della notifica della cartella stessa, avvenuto in data 15/11/2022, ricompresa nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata in data
15/10/2024 e quindi solamente a distanza di due anni dalla notifica della cartella sottesa.
Non risulta invece, nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle di pagamento n.295 2021 0033
3617 50 000 e n.295 2021 0061 5241 70 000.
Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorso risulta, perciò, manifestamente fondato in relazione alle cartelle di pagamento n.295 2021 0033
3617 50 000 e n.295 2021 0061 5241 70 000 e manifestamente infondato nel resto.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella n.
29520210033361750000 e n. 2952021006170000; rigetta nel resto. Spese compensate. Cosi è deciso in
Messina li, 18 settembre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 179/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S. Cecilia Is 104 N 45/c 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Delle Entrate Riscossione Roma - Messina - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015468990000 IRAP 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5262/2025 depositato il 25/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 Ricorrente_2 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n.295 2024 9015 4689 90 000, notificata in data 15 ottobre del 2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 31.488,40.
L'atto viene opposto in questa sede limitatamente alle cartelle oggetto di giurisdizione di questa corte, in particolare:
cartella di pagamento n. 295 2020 0018 8065 60 000, notificata il 15.11.2022;
cartella di pagamento n.295 2021 0033 3617 50 000, notificata il 02.02.2023;
cartella di pagamento n.295 2021 0061 5241 70 000, notificata il 02.02.2023, per un totale complessivo pari a €4.849,37.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per rilevare la propria carenza di legittimazione passiva.
La Regione Sicilia Dipartimento Assessorato Econ. Fin. Uff. Tasse auto, non è costituita.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso;
sostiene che l'intimazione di pagamento viene opposta limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 295 20200018806560000, a tal uopo produce documentazione attestante l'avvenuta notifica.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è parzialmente fondato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, che l'intimazione viene opposta relativamente a tre cartelle di pagamento e, non limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 295 20200018806560000.
Quanto alla notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti interruttivi successivi, va rilevato che il concessionario in atti, ha dato la prova della notifica della cartella esattoriale n. 29520200018806560000, notificata il 15.11.2022.
La suddetta reca importi iscritti a ruolo a titolo di IRPEF anno 2016, imposte che soggiacciono a un termine di prescrizione decennale, che è stato interrotto la prima volta a mezzo della notifica della cartella stessa, avvenuto in data 15/11/2022, ricompresa nell'intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata in data
15/10/2024 e quindi solamente a distanza di due anni dalla notifica della cartella sottesa.
Non risulta invece, nessuna prova della notifica in relazione alle cartelle di pagamento n.295 2021 0033
3617 50 000 e n.295 2021 0061 5241 70 000.
Con riferimento a tali pretese, si impone, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorso risulta, perciò, manifestamente fondato in relazione alle cartelle di pagamento n.295 2021 0033
3617 50 000 e n.295 2021 0061 5241 70 000 e manifestamente infondato nel resto.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella n.
29520210033361750000 e n. 2952021006170000; rigetta nel resto. Spese compensate. Cosi è deciso in
Messina li, 18 settembre 2025