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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 972/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 972/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 23/12/2023 con cui il Tribunale di Palermo, sezione terza civile, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di CP_2 [...]
e ammessi in via provvisoria al patrocinio a spese CP_3 CP_4
dello Stato nella causa iscritta al R.G. n. 1495/2020, i primi due con
1 provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo n.
2019/28927 del 26.9.2019, il terzo con provvedimento del COA di Palermo n.
2020/17040 del 14.7.2020;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di 8.109,50 oltre IVA e CPA (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato ritenuto inferiore rispetto alle spese di lite liquidate in sentenza (€ 14.103,00), e non conforme al “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 7/3/2022 dal Presidente del Tribunale di
Palermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata seppur per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso;
premesso in punto di fatto che: nella causa civile RG n. 1495/2020, e CP_2 CP_3
- tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e difesi dall'avv. CP_4
- hanno convenuto in giudizio la e Pt_1 Controparte_5
al fine di “- Accertare e dichiarare la responsabilità totale ed CP_6
esclusiva del SI quale conducente la vettura FIAT “punto” CP_6
tg. CE-028-KM, priva di regolare copertura assicurativa per la r.c.a., nella causazione dell'evento mortale occorso alla SI.r e alla SI.ra Persona_1
per tutti i motivi come sopra narrati, - ritenere e Controparte_7
dichiarare che l'attore, nella propria spiegata qualità sia in proprio che n.q. di erede d ha diritto al risarcimento di Persona_1 Controparte_7
tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali
(danno terminale- biologico e morale-, danno parentale e danno esistenziale) patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 11/05/2018 nella Via Fichidindia del
Comune di Palermo nel quale sono decedute (n.q. di pedoni) la SI.ra Per_1
e la SI.ra -Previa ogni più utile declaratoria
[...] Controparte_7
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenere e dichiarare i convenuti n.q. di F.G.V.S. e CP_5 [...]
[...] a corrispondere all'attore SI (in proprio e n.q. CP_8 CP_2
di erede marito della SI.r nonche' al SI Persona_1 CP_2
(in proprio n.q. di genero della SI , quale risarcimento Controparte_7
dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) non patrimoniali
(danno terminale biologico e morale, danno parentale ed esistenziale) subiti per la perdita dei congiunti, sia iure proprio che iure ereditatis, la somma di denaro complessiva pari ad € 500.000,00 (€ 450.000,00 spettanti al SI. CP_2
in proprio e n.q. di erede marito della SI.ra ed €
[...] Persona_1
50.000,00 spettanti al SI in proprio n.q. di genero della SI. CP_2
nella misura e nelle quote come indicate in narrativa o Controparte_7
in quella maggiore o minore che il Giudice Adito vorrà ritenere accertata” (vedi atto di citazione nel fascicolo R.G. n. 1495/2020; in data 14/12/2020 alla medesima causa è stata riunita la causa iscritta al
RG n. 3616/2020 (tra , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
contro e , trattandosi del medesimo Controparte_5 CP_6
sinistro e delle stesse parti convenute;
si sono costituiti entrambi i convenuti;
con istanza del 2/7/2022 l'avv. ha chiesto la liquidazione del Pt_1
compenso nella misura prevista dal “Protocollo” pari a € 5.380 + 40% (vedi istanza di liquidazione del 2/7/2022); con decreto del 22/7/2022 il giudice ha disposto il “non luogo a provvedere” sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. atteso che Pt_1
l'incarico professionale non era ancora cessato, e che l'istanza appariva, pertanto, prematuramente proposta;
in data 23/3/2023 sono stati escussi i due testi degli attori ( Tes_1
e );
[...] Testimone_2
il giudizio si è concluso in data 9/11/2023 con sentenza n. 5087/2023, in cui il giudice ha condannato “i convenuti, in solido tra loro, a pagare: a
[...]
, jure successionis, la somma (complessiva) di € CP_2 CP_4 CP_3
5.292,00; a in proprio € 184.532,00 (comprensivi del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale); a in proprio € 293.135,00; a CP_4
in proprio € 265.121,00;(..); condanna inoltre i convenuti, in CP_3
3 solido fra loro, a rifondere agli attori le spese di lite, le liquida in complessivi €
14.103,00, oltre spese prenotate a debito, in favore di CP_2 [...]
e , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura CP_4 CP_3
del 15% dei compensi, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, e in complessivi € 18.890,00 di cui euro 18.334,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi in favore degli altri attori, distraendole al procuratore della parte vittoriosa” (vedi sentenza in atti); in data 14/11/2023 l'avv. ha depositato nuova istanza di Pt_1
liquidazione in cui ha chiesto al giudice “l'emissione di decreto di liquidazione dei compensi professionali pari ad € 14.103,00 oltre oneri ed accessori, così come statuiti dalla S.V. ILL.MA nella sentenza suindicata” (istanza di liquidazione in atti); considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Ord. n. 22017 del
11/09/2018, nonché', nel medesimo senso, Ord. n. 11590 del 03/05/2019); rilevato che i principi che regolano le spese processuali a carico della parte soccombente (in cui le spese debbono essere liquidate in base al
"decisum", piuttosto che al "deductum") non trovano applicazione nel quadro dei rapporti fra il cliente (Stato) e il difensore, in cui, al contrario, deve valere unicamente la regola, dettata dall'art. 2233, secondo comma, c.c. per la quale la
4 misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata;
che a conferma di tale interpretazione il DM n. 55/2014 nel definire i parametri per la determinazione del valore della controversia dispone una diversa regolamentazione nelle ipotesi di “liquidazione dei compensi a carico del soccombente” e “liquidazione dei compensi a carico del cliente”, laddove, per la determinazione del valore della controversia a carico del soccombente nei giudici per pagamento di somme o liquidazione di danni, “si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (art 5, comma 1), invece, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente “si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (art. 5 comma 2 del medesimo DM); considerato pertanto che, nel caso in specie, ai fini della determinazione del valore della controversia, occorre avere riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM n. 55/2014;
considerato che
nel proprio atto di citazione CP_2 [...]
e hanno chiesto la condanna al pagamento della CP_3 CP_4
somma di denaro complessiva pari ad € 500.000,00; considerato altresì che - date le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, le difficoltà e il valore dell'affare, nonché l'esito del giudizio conclusosi con l'accoglimento delle domande proposte dagli attori – l'attività difensiva prestata dall'avv. appare Pt_1
meritevole dell'applicazione di valori medi;
rilevato che il compenso va quantificato in € 11.228,50, applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per il giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa da € 260.001 a € 520.000, valori medi per le quattro fasi svolte: studio (€ 3.544,00), introduttiva del giudizio (€ 2.338,00), istruttoria e/o di trattazione (€ 10.411,00) e decisionale (€ 6.164,00) e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
5 rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i procedimenti cautelari (per analogia), scaglione da € 1.1001 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 11.228,50 – € 8.109,50), valori minimi (mi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sez. terza civile, in data
23/12/2023, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di Parte_1
compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
e ammessi al patrocinio a spese CP_2 CP_3 CP_4
dello Stato nella causa iscritta al R.G. n. 1495/2020 - la somma di € 11.228,50, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 972/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 23/12/2023 con cui il Tribunale di Palermo, sezione terza civile, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di CP_2 [...]
e ammessi in via provvisoria al patrocinio a spese CP_3 CP_4
dello Stato nella causa iscritta al R.G. n. 1495/2020, i primi due con
1 provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo n.
2019/28927 del 26.9.2019, il terzo con provvedimento del COA di Palermo n.
2020/17040 del 14.7.2020;
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di 8.109,50 oltre IVA e CPA (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato ritenuto inferiore rispetto alle spese di lite liquidate in sentenza (€ 14.103,00), e non conforme al “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 7/3/2022 dal Presidente del Tribunale di
Palermo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata seppur per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso;
premesso in punto di fatto che: nella causa civile RG n. 1495/2020, e CP_2 CP_3
- tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e difesi dall'avv. CP_4
- hanno convenuto in giudizio la e Pt_1 Controparte_5
al fine di “- Accertare e dichiarare la responsabilità totale ed CP_6
esclusiva del SI quale conducente la vettura FIAT “punto” CP_6
tg. CE-028-KM, priva di regolare copertura assicurativa per la r.c.a., nella causazione dell'evento mortale occorso alla SI.r e alla SI.ra Persona_1
per tutti i motivi come sopra narrati, - ritenere e Controparte_7
dichiarare che l'attore, nella propria spiegata qualità sia in proprio che n.q. di erede d ha diritto al risarcimento di Persona_1 Controparte_7
tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali
(danno terminale- biologico e morale-, danno parentale e danno esistenziale) patiti in seguito al sinistro avvenuto in data 11/05/2018 nella Via Fichidindia del
Comune di Palermo nel quale sono decedute (n.q. di pedoni) la SI.ra Per_1
e la SI.ra -Previa ogni più utile declaratoria
[...] Controparte_7
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenere e dichiarare i convenuti n.q. di F.G.V.S. e CP_5 [...]
[...] a corrispondere all'attore SI (in proprio e n.q. CP_8 CP_2
di erede marito della SI.r nonche' al SI Persona_1 CP_2
(in proprio n.q. di genero della SI , quale risarcimento Controparte_7
dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) non patrimoniali
(danno terminale biologico e morale, danno parentale ed esistenziale) subiti per la perdita dei congiunti, sia iure proprio che iure ereditatis, la somma di denaro complessiva pari ad € 500.000,00 (€ 450.000,00 spettanti al SI. CP_2
in proprio e n.q. di erede marito della SI.ra ed €
[...] Persona_1
50.000,00 spettanti al SI in proprio n.q. di genero della SI. CP_2
nella misura e nelle quote come indicate in narrativa o Controparte_7
in quella maggiore o minore che il Giudice Adito vorrà ritenere accertata” (vedi atto di citazione nel fascicolo R.G. n. 1495/2020; in data 14/12/2020 alla medesima causa è stata riunita la causa iscritta al
RG n. 3616/2020 (tra , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
contro e , trattandosi del medesimo Controparte_5 CP_6
sinistro e delle stesse parti convenute;
si sono costituiti entrambi i convenuti;
con istanza del 2/7/2022 l'avv. ha chiesto la liquidazione del Pt_1
compenso nella misura prevista dal “Protocollo” pari a € 5.380 + 40% (vedi istanza di liquidazione del 2/7/2022); con decreto del 22/7/2022 il giudice ha disposto il “non luogo a provvedere” sull'istanza di liquidazione depositata dall'avv. atteso che Pt_1
l'incarico professionale non era ancora cessato, e che l'istanza appariva, pertanto, prematuramente proposta;
in data 23/3/2023 sono stati escussi i due testi degli attori ( Tes_1
e );
[...] Testimone_2
il giudizio si è concluso in data 9/11/2023 con sentenza n. 5087/2023, in cui il giudice ha condannato “i convenuti, in solido tra loro, a pagare: a
[...]
, jure successionis, la somma (complessiva) di € CP_2 CP_4 CP_3
5.292,00; a in proprio € 184.532,00 (comprensivi del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale); a in proprio € 293.135,00; a CP_4
in proprio € 265.121,00;(..); condanna inoltre i convenuti, in CP_3
3 solido fra loro, a rifondere agli attori le spese di lite, le liquida in complessivi €
14.103,00, oltre spese prenotate a debito, in favore di CP_2 [...]
e , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura CP_4 CP_3
del 15% dei compensi, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, e in complessivi € 18.890,00 di cui euro 18.334,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi in favore degli altri attori, distraendole al procuratore della parte vittoriosa” (vedi sentenza in atti); in data 14/11/2023 l'avv. ha depositato nuova istanza di Pt_1
liquidazione in cui ha chiesto al giudice “l'emissione di decreto di liquidazione dei compensi professionali pari ad € 14.103,00 oltre oneri ed accessori, così come statuiti dalla S.V. ILL.MA nella sentenza suindicata” (istanza di liquidazione in atti); considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Ord. n. 22017 del
11/09/2018, nonché', nel medesimo senso, Ord. n. 11590 del 03/05/2019); rilevato che i principi che regolano le spese processuali a carico della parte soccombente (in cui le spese debbono essere liquidate in base al
"decisum", piuttosto che al "deductum") non trovano applicazione nel quadro dei rapporti fra il cliente (Stato) e il difensore, in cui, al contrario, deve valere unicamente la regola, dettata dall'art. 2233, secondo comma, c.c. per la quale la
4 misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata;
che a conferma di tale interpretazione il DM n. 55/2014 nel definire i parametri per la determinazione del valore della controversia dispone una diversa regolamentazione nelle ipotesi di “liquidazione dei compensi a carico del soccombente” e “liquidazione dei compensi a carico del cliente”, laddove, per la determinazione del valore della controversia a carico del soccombente nei giudici per pagamento di somme o liquidazione di danni, “si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (art 5, comma 1), invece, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente “si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (art. 5 comma 2 del medesimo DM); considerato pertanto che, nel caso in specie, ai fini della determinazione del valore della controversia, occorre avere riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM n. 55/2014;
considerato che
nel proprio atto di citazione CP_2 [...]
e hanno chiesto la condanna al pagamento della CP_3 CP_4
somma di denaro complessiva pari ad € 500.000,00; considerato altresì che - date le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, le difficoltà e il valore dell'affare, nonché l'esito del giudizio conclusosi con l'accoglimento delle domande proposte dagli attori – l'attività difensiva prestata dall'avv. appare Pt_1
meritevole dell'applicazione di valori medi;
rilevato che il compenso va quantificato in € 11.228,50, applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per il giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa da € 260.001 a € 520.000, valori medi per le quattro fasi svolte: studio (€ 3.544,00), introduttiva del giudizio (€ 2.338,00), istruttoria e/o di trattazione (€ 10.411,00) e decisionale (€ 6.164,00) e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
5 rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per i procedimenti cautelari (per analogia), scaglione da € 1.1001 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 11.228,50 – € 8.109,50), valori minimi (mi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione che non si è svolta.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sez. terza civile, in data
23/12/2023, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di Parte_1
compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
[...]
e ammessi al patrocinio a spese CP_2 CP_3 CP_4
dello Stato nella causa iscritta al R.G. n. 1495/2020 - la somma di € 11.228,50, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 11/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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