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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 762/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2021 promossa da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ficani, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, in Milano, via del Bollo n. 8, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
, nato a [...], il [...] ed ivi residente CP_1
n.33 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
CA NA del Foro di Barcellona P.G. (c.f. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ragno L n.16, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 21.8.2023
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 15083/20, rubricato al N.R.G. 29687/20 emesso dal Tribunale di Milano il 11/09/20, depositato in data 06/10/20 e notificato all'odierna opponente il 26/11/20, per tutti i motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 7 in subordine, stabilire l'equo compenso spettante all'Arch. compensandolo CP_1 con quanto già corrisposto in suo favore dalla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese e compensi della procedura e condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
4) “Vero che l'ammontare dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa, è risultato essere inferiore a quello Parte_1 nella parcella inviata all'Ordine degli Architetti di CP_1
Trapani per la conseguente liquidazione”.
Si indica come testimone sui predetti capitoli di prova l'Ing. Testimone_1
L'Avv. Ficani chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e successiva replica.
Parte convenuta opposta:
Per cui all'uopo si precisano le conclusioni instando che codesto On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, voglia: 1) ritenere e dichiarare infondata, l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi contenute;
2) ritenere e dichiarare che l'Arch. ha eseguito su incarico e nell'interesse della CP_1 sig.ra redazione, calcolo e direzione del progetto di Parte_1 nuova costruzione, accessorio, pertinenze e cisterne idriche della proprietà sita in Via Caudda Bruciata, località Kharuscia di Pantelleria registrata in catasto ai F.M: 20, P.lle: 621, 623, 752 e 755 del Comune di Pantelleria;
3) ritenere e dichiarare che, in esito all'attività svolta, l'Arch. ha ricevuto a titolo di acconto sul compenso la parziale CP_1 somma di euro 8.652,89; 4) ritenere e dichiarare che l'Arch. è, allo CP_1 stato, creditore nei confronti della sig.ra del ltante Parte_1 tra le somme di cui alla parcella vistata con delibera prot. n. 2231 adottata in data 31/07/2020 dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani e le somme versate dalla committenza a titolo di acconti e, per l'effetto, condannare la controparte al pagamento in favore all'opposto del residuo importo di euro 7.855,95 oltre agli oneri ed accessori di legge;
5) rigettare la domanda avversaria di risarcimento per lite temeraria in quanto palesemente infondata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 17.12.2020 citava in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Milano l'architetto proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto n. 15083/2020, emesso d ilano in data 6.10.2020 (e successivamente notificato in data 26.11.2020), con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 12.388,44, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
pagina 2 di 7 Nel ricorso per ingiunzione l'architetto allegava: CP_1
- che nell'anno 2015 gli aveva conferito “l'incarico di redigere e dirigere il Parte_1 progetto di nuova costruzione, accessorio, pertinenze e cisterne idriche” della proprietà sita in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata;
- che il professionista aveva adempiuto integralmente la prestazione, maturando così un credito di euro 16.508,44, oltre oneri;
- che provvedeva a versare la minor somma di euro 4.120,00, oltre Parte_1 oneri, , e poi non provvedeva, nonostante i solleciti, al pagamento della residua somma di euro 12.388,44, oltre oneri;
- che il professionista si rivolgeva dunque al competente ordine professionale che emetteva parere di congruità confermando la correttezza della quantificazione operata dall'architetto per euro 16.508,44, oltre oneri. CP_1
Il ricorrente allegava:
- Tavola di conferimento incarico;
- Concessione Edilizia n. 34/2016;
- Parere di congruità rilasciato dal consiglio dell'ordine degli architetti di Trapani.
Con l'atto di citazione deduceva: Parte_1
- di non aver conferito alcun incarico al professionista;
- di non aver ricevuto alcun preventivo;
- che il creditore non aveva dato prova di aver eseguito la prestazione e neppure dei criteri in base ai quali aveva quantificato le sue competenze;
- di aver già versato al professionista tramite bonifici e anche in contanti somme per euro 8.652,49;
- che comunque la prestazione si era limitata alla progettazione e non anche alla direzione lavori in cantiere;
- che la progettazione era comunque caratterizzata da errori ed inesattezze. Chiedeva la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Si costituiva in giudizio l'architetto in data 15.9.2021, che riconosceva i CP_1 versamenti effettuati dalla orto dovuto ad euro 7.855,95, e per Pt_1 il resto contestava tutte le difese avversarie.
Alla prima udienza del 16.9.2021, avanti al giudice designato, dott.ssa Gravagnola, le parti insistevano nelle rispettive istanze. Con ordinanza riservata il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concedeva i termini ex art. 183.6 c.p.c. All'udienza del 22.9.2022, avanti alla dott.ssa Gravagnola, veniva concesso rinvio al 19.10.2022 per consentire alle parti di valutare la possibilità di definire bonariamente la controversia. All'udienza del 19.10.2022 le parti dichiaravano di non aver raggiunto alcun accordo transattivo e insistevano nelle istanze istruttorie. La causa veniva assegnata alla scrivente. Venivano assunte le prove orali alle udienze del 17.2.2023
pagina 3 di 7 e 30.3.2023. Seguivano udienze di rinvio a causa dell'assenza dei testi. A seguito di rinuncia alle testimonianze, le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva ha negato innanzitutto di aver conferito incarico all'architetto Parte_1 CP_1
Tale circostanza è risultata smentita dalla documentazione in atti (cfr., doc. 4 comparsa di costituzione;
docc. da 5 a 29 memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e anche dalle stesse allegazioni della che in molti passi ha ammesso il Pt_1 conferimento di incarico (“se è vero che l'arch. ha, in qualche modo, elaborato un progetto di CP_1 edificazione in favore della Sig.ra vero è anche che lo stesso si è certamente esaurito e che ogni Pt_1 compenso maturato è stato interamente ed abbondantemente saldato”), il quale risulta confermato anche dai pagamenti effettuati dall'attrice in favore dell'architetto per la somma complessiva di euro 8.652,49. Anche i testi escussi ( hanno confermato il Tes_2 conferimento dell'incarico. Quindi risulta che le parti si accordavano oralmente e che il professionista non redigeva né comunicava alla il preventivo di costi e competenze;
il conferimento Pt_1 dell'incarico non può tuttavia essere messo in dubbio. In relazione all'attività svolta dall'architetto, l'attrice ha contestato che il professionista si sia occupato della direzione del cantiere, riconoscendo unicamente l'attività di progettazione. L ha dichiarato di aver conferito incarico per la direzione dei Pt_1 lavori all'Ing. il quale avrebbe dovuto anche apportare numerose correzioni Tes_1 agli errori pro mmessi dal CP_1
La documentazione già citata conferma che l'architetto si occupò della CP_1 progettazione e di una prima fase di apertura del cantiere, co altro chiaramente confermato dal teste, Ing. nominato direttore dei lavori dalla quando Tes_1 Pt_1
i rapporti con il si s tti, che così ha affermato: CP_1
1) “Vero che ho condotto personalmente la direzione dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa, sin dall'apertura del cantiere”: Parte_1 confermo la circostanza;
ricordo che l'apertura del cantiere è avvenuta il 30.11.2016, qualche giorno prima io ricevuto dalla proposta di incarico professionale, mi Pt_1 sono recato sul posto, e quindi ho accettato l'incarico; la mi ha mostrato la Pt_1 concessione edilizia, e, al fine di adempiere a quanto prescri ter iniziare i lavori, ho apposto le firme come direttore dei lavori sulla comunicazione di inizio lavori che è stata mandata al Comune ed ai vari enti, la Sovraintendenza ed al Genio Civile;
quando ho fatto il sopralluogo, prima di accettare l'incarico, ho visto che nel luogo vi era un fondo di cantiere, cioè era stato eseguito uno scavo per posizionare il fabbricato pagina 4 di 7 da costruire, ed era già stato realizzato, anche se il fabbricato non c'era, l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
2) “Vero che mi sono interfacciato con la Soprintendenza di Trapani ed il Genio Civile di Trapani per l'espletamento delle attività prodromiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa”: confermo la circostanza;
Parte_1
3) “Vero che ho dovuto apportare correzioni al progetto Sechi, come da mia relazione prodotta dalla Sig.ra sub 14, che mi si rammostra”: visto il doc. 14 di parte Parte_1 opponente, lo confermo;
ho apportato delle modifiche in corso d'opera al progetto dell'architetto modifiche non strutturali, e relative ai due bagni ed alla veranda CP_1 esterna per una migliore e più razionale distribuzione degli spazi;
le modifiche che io ho apportato hanno risposto ad esigenze estetiche e funzionali;
preciso che per quanto riguarda il bagno cieco, l'ingombro dell'apertura della porta avrebbe precluso l'installazione dei pezzi sanitari previsti per un bagno ovvero doccia, lavabo, bidet e wc. Il progetto dell'architetto era stato approvato ed io non vi ho apportato CP_1 modifiche strutturali”. Risulta dunque accertato che l'architetto provvide a redigere il progetto e lo stesso CP_1 venne approvato, le modifiche apport l'Ing. avevano solo carattere Tes_1 estetico ed erano in risposta alle esigenze della proprietà. Dunque risulta smentito che il progetto dell'architetto fosse interessato da errori ed inesattezze e risulta anche CP_1 smentito che l'architetto non ebbe mai la qualifica di direttore dei lavori dato che l'Ing. ha chiaramente confermato di aver trovato, appena effettuato il sopralluogo Tes_1 dopo aver ricevuto incarico dalla “un fondo di cantiere”, e precisamente “era Pt_1 stato eseguito uno scavo per po il fabbricato da costruire, ed era già stato realizzato, anche se il fabbricato non c'era, l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere”. La circostanza peraltro è stata confermata anche dal teste geologo. Il teste ha dapprima confermato il conferimento di incarico da Tes_2
Parte_2 CP_1
a)“Vero o no che la sig.ra , nel mese di aprile/maggio 2015, ha conferito all'arch. Parte_1
l'incarico di redazione del progetto e direzione dei lavori di nuova costruzione, CP_1 accessorio, pertinenze e cisterne idriche della proprietà sita in via Caudda Bruciata, località Kharuscia di Pantelleria registrata in catasto ai F.M: 20, P.lle: 621, 623, 752 e 755 del Comune di Pantelleria”: sì perché dopo l'architetto mi ha chiamato per effettuare la CP_1 consulenza geologica per conto di e quindi io poi sono andata sul Parte_1 luogo ed ho fatto le mie indagini di carattere sismico e geognostico che sono propedeutiche alla presentazione della pratica al genio civile ed alla realizzazione delle opere in cemento e strutturali, quindi scavi, fondazioni ecc. Per redigere la mia relazione mi venne fornita dal progettista una copia di progetto e la cartografia inerente ai luoghi. Successivamente il teste ha anche confermato l'esecuzione della fase progettuale e della prima parte della fase esecutiva di apertura del cantiere da parte dell'architetto CP_1
Ha, infatti, così affermato:
pagina 5 di 7 c) “Vero o no che l'arch. si recava continuativamente, nella sua veste di direttore dei lavori, presso CP_1 il cantiere ubicato in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata ove si stavano eseguendo i lavori commissionati dalla committenza”: l'architetto si è recato sul luogo con me dopo CP_1
l'approvazione del genio civile quando è stato effettuato lo scavo per le fondazioni e le cisterne acque, fosse imhof ecc. Poi è stato di nuovo con me in cantiere quando sono state effettivamente realizzate le fondazioni e tutte le opere annesse, e gli scarichi in genere. Quindi sono stata con l'architetto in cantiere dopo l'approvazione del CP_1 progetto due volte, mentre prima, una volta per effettuate le indagini;
i sopralluoghi sono stati effettuati dopo l'approvazione del progetto, non ricordo in quale anno. f) “Vero o no che l'arch. nel corso dei lavori, impartiva continuativamente alla ditta esecutrice CP_1 degli scavi tutti i necessari ordini di servizio di scavo per Parte_3 cavidotto acqua e luce, scavo per realizzazione della rampa, scavo per la realizzazione della fossa Imhoff, scavi per la realizzazione delle cisterne, pulitura del terreno di fondazione e del fondo, riduzione a blocchi della pietra cavata, trasporto di carico e scarico nonché alla ditta esecutrice dei lavori edili denominata Stupisca di Farina Mario, tutti i necessari ordini di servizio”: come ho già detto sono stata due volte in cantiere con l'architetto dopo l'approvazione del progetto ed ho visto che l'architetto impartiva le direttive alla impresa esecutrice, ricordo che abbiamo verificato se lo scavo era stato eseguito a regola d'arte, e vennero date indicazioni circa le condotte da eseguire, le fosse Imhof;
confermo che vennero date indicazioni per tutte le opere indicate al capitolo. g) “Vero o no che l'arch. nella qualità di direttore dei lavori, impartiva alla ditta esecutrice dei CP_1 lavori denominata Stupisca s.n.c. di Pantelleria le lavorazioni da eseguire presso il cantiere ubicato in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata come da computo metrico allegato sub 25 che si rammostra al teste”: visto il documento che mi si mostra lo confermo;
confermo che con l'architetto abbiamo durante i due sopralluoghi verificato che le opere stessero CP_1 procedendo do il progetto approvato, abbiamo controllato la quantità di cemento, come veniva messo il pietrisco, abbiamo anche controllato il drenaggio ecc. In definitiva, l'esecuzione dell'attività progettuale e di avvio del cantiere è risultata confermata. Peraltro, l'architetto ha richiesto la liquidazione delle sue spettanze all'ordine di CP_1 appartenenza con riferimento alla sola fase di progettazione, liquidazione da cui non vi è motivo di discostarsi alla luce della documentazione in atti, delle tariffe di riferimento e di quanto riferito dai testi. Considerato, dunque, che l'attrice ha già versato al professionista la somma di euro 8.652,49 (nella quale è ricompresa la somma di euro 5.227,45 di cui aveva dato atto nel ricorso per ingiunzione l'architetto poiché diversamente l'attrice sarebbe stata in CP_1 grado di documentare il versamento di una somma superiore ad euro 8.652,49), il credito della parte opposta ammonta ad euro 7.855,95, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta della somma di euro 7855,95, oltre interessi legali dalla CP_1 data dell do effettivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta de ex DM 55/2014 liquida in euro CP_1
2.552,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 8.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2021 promossa da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ficani, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, in Milano, via del Bollo n. 8, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
, nato a [...], il [...] ed ivi residente CP_1
n.33 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
CA NA del Foro di Barcellona P.G. (c.f. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ragno L n.16, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 21.8.2023
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 15083/20, rubricato al N.R.G. 29687/20 emesso dal Tribunale di Milano il 11/09/20, depositato in data 06/10/20 e notificato all'odierna opponente il 26/11/20, per tutti i motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 7 in subordine, stabilire l'equo compenso spettante all'Arch. compensandolo CP_1 con quanto già corrisposto in suo favore dalla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese e compensi della procedura e condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
4) “Vero che l'ammontare dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa, è risultato essere inferiore a quello Parte_1 nella parcella inviata all'Ordine degli Architetti di CP_1
Trapani per la conseguente liquidazione”.
Si indica come testimone sui predetti capitoli di prova l'Ing. Testimone_1
L'Avv. Ficani chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e successiva replica.
Parte convenuta opposta:
Per cui all'uopo si precisano le conclusioni instando che codesto On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, voglia: 1) ritenere e dichiarare infondata, l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi contenute;
2) ritenere e dichiarare che l'Arch. ha eseguito su incarico e nell'interesse della CP_1 sig.ra redazione, calcolo e direzione del progetto di Parte_1 nuova costruzione, accessorio, pertinenze e cisterne idriche della proprietà sita in Via Caudda Bruciata, località Kharuscia di Pantelleria registrata in catasto ai F.M: 20, P.lle: 621, 623, 752 e 755 del Comune di Pantelleria;
3) ritenere e dichiarare che, in esito all'attività svolta, l'Arch. ha ricevuto a titolo di acconto sul compenso la parziale CP_1 somma di euro 8.652,89; 4) ritenere e dichiarare che l'Arch. è, allo CP_1 stato, creditore nei confronti della sig.ra del ltante Parte_1 tra le somme di cui alla parcella vistata con delibera prot. n. 2231 adottata in data 31/07/2020 dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani e le somme versate dalla committenza a titolo di acconti e, per l'effetto, condannare la controparte al pagamento in favore all'opposto del residuo importo di euro 7.855,95 oltre agli oneri ed accessori di legge;
5) rigettare la domanda avversaria di risarcimento per lite temeraria in quanto palesemente infondata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 17.12.2020 citava in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Milano l'architetto proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto n. 15083/2020, emesso d ilano in data 6.10.2020 (e successivamente notificato in data 26.11.2020), con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 12.388,44, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.
pagina 2 di 7 Nel ricorso per ingiunzione l'architetto allegava: CP_1
- che nell'anno 2015 gli aveva conferito “l'incarico di redigere e dirigere il Parte_1 progetto di nuova costruzione, accessorio, pertinenze e cisterne idriche” della proprietà sita in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata;
- che il professionista aveva adempiuto integralmente la prestazione, maturando così un credito di euro 16.508,44, oltre oneri;
- che provvedeva a versare la minor somma di euro 4.120,00, oltre Parte_1 oneri, , e poi non provvedeva, nonostante i solleciti, al pagamento della residua somma di euro 12.388,44, oltre oneri;
- che il professionista si rivolgeva dunque al competente ordine professionale che emetteva parere di congruità confermando la correttezza della quantificazione operata dall'architetto per euro 16.508,44, oltre oneri. CP_1
Il ricorrente allegava:
- Tavola di conferimento incarico;
- Concessione Edilizia n. 34/2016;
- Parere di congruità rilasciato dal consiglio dell'ordine degli architetti di Trapani.
Con l'atto di citazione deduceva: Parte_1
- di non aver conferito alcun incarico al professionista;
- di non aver ricevuto alcun preventivo;
- che il creditore non aveva dato prova di aver eseguito la prestazione e neppure dei criteri in base ai quali aveva quantificato le sue competenze;
- di aver già versato al professionista tramite bonifici e anche in contanti somme per euro 8.652,49;
- che comunque la prestazione si era limitata alla progettazione e non anche alla direzione lavori in cantiere;
- che la progettazione era comunque caratterizzata da errori ed inesattezze. Chiedeva la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Si costituiva in giudizio l'architetto in data 15.9.2021, che riconosceva i CP_1 versamenti effettuati dalla orto dovuto ad euro 7.855,95, e per Pt_1 il resto contestava tutte le difese avversarie.
Alla prima udienza del 16.9.2021, avanti al giudice designato, dott.ssa Gravagnola, le parti insistevano nelle rispettive istanze. Con ordinanza riservata il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concedeva i termini ex art. 183.6 c.p.c. All'udienza del 22.9.2022, avanti alla dott.ssa Gravagnola, veniva concesso rinvio al 19.10.2022 per consentire alle parti di valutare la possibilità di definire bonariamente la controversia. All'udienza del 19.10.2022 le parti dichiaravano di non aver raggiunto alcun accordo transattivo e insistevano nelle istanze istruttorie. La causa veniva assegnata alla scrivente. Venivano assunte le prove orali alle udienze del 17.2.2023
pagina 3 di 7 e 30.3.2023. Seguivano udienze di rinvio a causa dell'assenza dei testi. A seguito di rinuncia alle testimonianze, le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva ha negato innanzitutto di aver conferito incarico all'architetto Parte_1 CP_1
Tale circostanza è risultata smentita dalla documentazione in atti (cfr., doc. 4 comparsa di costituzione;
docc. da 5 a 29 memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e anche dalle stesse allegazioni della che in molti passi ha ammesso il Pt_1 conferimento di incarico (“se è vero che l'arch. ha, in qualche modo, elaborato un progetto di CP_1 edificazione in favore della Sig.ra vero è anche che lo stesso si è certamente esaurito e che ogni Pt_1 compenso maturato è stato interamente ed abbondantemente saldato”), il quale risulta confermato anche dai pagamenti effettuati dall'attrice in favore dell'architetto per la somma complessiva di euro 8.652,49. Anche i testi escussi ( hanno confermato il Tes_2 conferimento dell'incarico. Quindi risulta che le parti si accordavano oralmente e che il professionista non redigeva né comunicava alla il preventivo di costi e competenze;
il conferimento Pt_1 dell'incarico non può tuttavia essere messo in dubbio. In relazione all'attività svolta dall'architetto, l'attrice ha contestato che il professionista si sia occupato della direzione del cantiere, riconoscendo unicamente l'attività di progettazione. L ha dichiarato di aver conferito incarico per la direzione dei Pt_1 lavori all'Ing. il quale avrebbe dovuto anche apportare numerose correzioni Tes_1 agli errori pro mmessi dal CP_1
La documentazione già citata conferma che l'architetto si occupò della CP_1 progettazione e di una prima fase di apertura del cantiere, co altro chiaramente confermato dal teste, Ing. nominato direttore dei lavori dalla quando Tes_1 Pt_1
i rapporti con il si s tti, che così ha affermato: CP_1
1) “Vero che ho condotto personalmente la direzione dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa, sin dall'apertura del cantiere”: Parte_1 confermo la circostanza;
ricordo che l'apertura del cantiere è avvenuta il 30.11.2016, qualche giorno prima io ricevuto dalla proposta di incarico professionale, mi Pt_1 sono recato sul posto, e quindi ho accettato l'incarico; la mi ha mostrato la Pt_1 concessione edilizia, e, al fine di adempiere a quanto prescri ter iniziare i lavori, ho apposto le firme come direttore dei lavori sulla comunicazione di inizio lavori che è stata mandata al Comune ed ai vari enti, la Sovraintendenza ed al Genio Civile;
quando ho fatto il sopralluogo, prima di accettare l'incarico, ho visto che nel luogo vi era un fondo di cantiere, cioè era stato eseguito uno scavo per posizionare il fabbricato pagina 4 di 7 da costruire, ed era già stato realizzato, anche se il fabbricato non c'era, l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
2) “Vero che mi sono interfacciato con la Soprintendenza di Trapani ed il Genio Civile di Trapani per l'espletamento delle attività prodromiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova costruzione della Sig.ra a Pantelleria, per cui è causa”: confermo la circostanza;
Parte_1
3) “Vero che ho dovuto apportare correzioni al progetto Sechi, come da mia relazione prodotta dalla Sig.ra sub 14, che mi si rammostra”: visto il doc. 14 di parte Parte_1 opponente, lo confermo;
ho apportato delle modifiche in corso d'opera al progetto dell'architetto modifiche non strutturali, e relative ai due bagni ed alla veranda CP_1 esterna per una migliore e più razionale distribuzione degli spazi;
le modifiche che io ho apportato hanno risposto ad esigenze estetiche e funzionali;
preciso che per quanto riguarda il bagno cieco, l'ingombro dell'apertura della porta avrebbe precluso l'installazione dei pezzi sanitari previsti per un bagno ovvero doccia, lavabo, bidet e wc. Il progetto dell'architetto era stato approvato ed io non vi ho apportato CP_1 modifiche strutturali”. Risulta dunque accertato che l'architetto provvide a redigere il progetto e lo stesso CP_1 venne approvato, le modifiche apport l'Ing. avevano solo carattere Tes_1 estetico ed erano in risposta alle esigenze della proprietà. Dunque risulta smentito che il progetto dell'architetto fosse interessato da errori ed inesattezze e risulta anche CP_1 smentito che l'architetto non ebbe mai la qualifica di direttore dei lavori dato che l'Ing. ha chiaramente confermato di aver trovato, appena effettuato il sopralluogo Tes_1 dopo aver ricevuto incarico dalla “un fondo di cantiere”, e precisamente “era Pt_1 stato eseguito uno scavo per po il fabbricato da costruire, ed era già stato realizzato, anche se il fabbricato non c'era, l'impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere”. La circostanza peraltro è stata confermata anche dal teste geologo. Il teste ha dapprima confermato il conferimento di incarico da Tes_2
Parte_2 CP_1
a)“Vero o no che la sig.ra , nel mese di aprile/maggio 2015, ha conferito all'arch. Parte_1
l'incarico di redazione del progetto e direzione dei lavori di nuova costruzione, CP_1 accessorio, pertinenze e cisterne idriche della proprietà sita in via Caudda Bruciata, località Kharuscia di Pantelleria registrata in catasto ai F.M: 20, P.lle: 621, 623, 752 e 755 del Comune di Pantelleria”: sì perché dopo l'architetto mi ha chiamato per effettuare la CP_1 consulenza geologica per conto di e quindi io poi sono andata sul Parte_1 luogo ed ho fatto le mie indagini di carattere sismico e geognostico che sono propedeutiche alla presentazione della pratica al genio civile ed alla realizzazione delle opere in cemento e strutturali, quindi scavi, fondazioni ecc. Per redigere la mia relazione mi venne fornita dal progettista una copia di progetto e la cartografia inerente ai luoghi. Successivamente il teste ha anche confermato l'esecuzione della fase progettuale e della prima parte della fase esecutiva di apertura del cantiere da parte dell'architetto CP_1
Ha, infatti, così affermato:
pagina 5 di 7 c) “Vero o no che l'arch. si recava continuativamente, nella sua veste di direttore dei lavori, presso CP_1 il cantiere ubicato in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata ove si stavano eseguendo i lavori commissionati dalla committenza”: l'architetto si è recato sul luogo con me dopo CP_1
l'approvazione del genio civile quando è stato effettuato lo scavo per le fondazioni e le cisterne acque, fosse imhof ecc. Poi è stato di nuovo con me in cantiere quando sono state effettivamente realizzate le fondazioni e tutte le opere annesse, e gli scarichi in genere. Quindi sono stata con l'architetto in cantiere dopo l'approvazione del CP_1 progetto due volte, mentre prima, una volta per effettuate le indagini;
i sopralluoghi sono stati effettuati dopo l'approvazione del progetto, non ricordo in quale anno. f) “Vero o no che l'arch. nel corso dei lavori, impartiva continuativamente alla ditta esecutrice CP_1 degli scavi tutti i necessari ordini di servizio di scavo per Parte_3 cavidotto acqua e luce, scavo per realizzazione della rampa, scavo per la realizzazione della fossa Imhoff, scavi per la realizzazione delle cisterne, pulitura del terreno di fondazione e del fondo, riduzione a blocchi della pietra cavata, trasporto di carico e scarico nonché alla ditta esecutrice dei lavori edili denominata Stupisca di Farina Mario, tutti i necessari ordini di servizio”: come ho già detto sono stata due volte in cantiere con l'architetto dopo l'approvazione del progetto ed ho visto che l'architetto impartiva le direttive alla impresa esecutrice, ricordo che abbiamo verificato se lo scavo era stato eseguito a regola d'arte, e vennero date indicazioni circa le condotte da eseguire, le fosse Imhof;
confermo che vennero date indicazioni per tutte le opere indicate al capitolo. g) “Vero o no che l'arch. nella qualità di direttore dei lavori, impartiva alla ditta esecutrice dei CP_1 lavori denominata Stupisca s.n.c. di Pantelleria le lavorazioni da eseguire presso il cantiere ubicato in Pantelleria, località Kharuscia, via Caudda Bruciata come da computo metrico allegato sub 25 che si rammostra al teste”: visto il documento che mi si mostra lo confermo;
confermo che con l'architetto abbiamo durante i due sopralluoghi verificato che le opere stessero CP_1 procedendo do il progetto approvato, abbiamo controllato la quantità di cemento, come veniva messo il pietrisco, abbiamo anche controllato il drenaggio ecc. In definitiva, l'esecuzione dell'attività progettuale e di avvio del cantiere è risultata confermata. Peraltro, l'architetto ha richiesto la liquidazione delle sue spettanze all'ordine di CP_1 appartenenza con riferimento alla sola fase di progettazione, liquidazione da cui non vi è motivo di discostarsi alla luce della documentazione in atti, delle tariffe di riferimento e di quanto riferito dai testi. Considerato, dunque, che l'attrice ha già versato al professionista la somma di euro 8.652,49 (nella quale è ricompresa la somma di euro 5.227,45 di cui aveva dato atto nel ricorso per ingiunzione l'architetto poiché diversamente l'attrice sarebbe stata in CP_1 grado di documentare il versamento di una somma superiore ad euro 8.652,49), il credito della parte opposta ammonta ad euro 7.855,95, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta della somma di euro 7855,95, oltre interessi legali dalla CP_1 data dell do effettivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta de ex DM 55/2014 liquida in euro CP_1
2.552,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 8.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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