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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3895/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3895/2016
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
Sono presenti, nell'interesse dell'attrice, l'Avv. Colomba Ripa, per delega orale dell'Avv. AN AN CI e per il l'Avv. Elisa Mariano. Controparte_1
IL GIUDICE invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
L'Avv. Colomba Ripa, nell'interesse dell'attrice, si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e verbali di causa, insiste nell'accoglimento di tutte le proprie richieste anche istruttorie in atti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Impugna e contesta le avverse deduzioni ed in particolare contesta le note di trattazione scritta di controparte depositate per l'udienza del 27.10.2025, evidenziando che esse non contengono solo istanze e conclusioni, ma si palesano come una sorta di comparsa conclusionale.
In ogni caso, l'Avv. Ripa ribadisce la infondatezza e strumentalità dell'eccezione di controparte in merito all'inesistenza, nella fattispecie, di un rapporto contrattuale valido e vincolante per l'Ente e per il sindaco p.t. , in mancanza Persona_1 della forma scritta ad substantiam e dell'assunzione dell'obbligo di previsione di spesa.
Invero, nel caso di specie, l'Avv. Ripa contesta proprio l'inadempimento dell'Amministrazione Comunale per la mancata predisposizione dell'iter amministrativo necessario per la regolarizzazione del conferimento dell'incarico di direzione artistica e fornitura di artisti, che comunque è stato concordato tra l'attrice ed il CO p.t, nella qualità, in via verbale e che ha dato origine certamente ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra le stesse parti.
Infatti, risulta pienamente provata la contrattazione in forma verbale tra le parti, il conferimento dell'incarico all'attrice, l'assunzione dell'impegno dal CO dell'epoca, sig. , il compenso pari ad € 8.000,00 -oltre oneri fiscali Persona_1 R.G. n. 3895/2016
- la realizzazione da parte dell'attrice delle prestazioni richieste e programmate nonché l'ingiustificato arricchimento dell'Ente che ha tratto giovamento dalla prestazione.
L'Avv. Ripa evidenzia, inoltre, che il sindaco del , Sig. Controparte_1 Per_1
, non si è presentato a rendere interrogatorio formale, con le conseguenze
[...] di cui all'art. 232.c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, l'Avv. Ripa insiste nell'accoglimento delle conclusioni in atti che ivi si hanno per ripetute e trascritte e chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Elisa Mariano, nell'interesse del , si riporta a tutti i Controparte_1 propri atti difensivi e alle conclusioni ivi indicate. Impugna e contesta la domanda attorea in quanto inammissibile nonchè infondata in fatto e in diritto, stante l'inesistenza del presunto credito e la nullità del supposto rapporto contrattuale paventato dall'attrice.
Evidenzia ancora una volta l'insussistenza tra le parti in lite di alcun valido contratto scritto e/o convenzione scritta e formale impegno di spesa, parere e visto contabile da parte dell'Ente comunale, nè in corso di causa è sato provato o dimostrato diversamente dall'attrice nè quest'ultima ha provato la fondatezza delle richieste economiche avanzate.
L'Avv. Mariano insiste nel rigetto integrale delle difese e conclusioni di parte attrice.
In subordine, chiede che il quantum debeatur sia accertato e quantificato nella misura adeguatamente documentata e provata.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, in assenza delle parti che hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 3895/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del giorno 04 novembre 2025, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3895 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto: altri contratti atipici, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano del Cardinale (AV), alla via
Roma n. 153, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. AN AN CI (C.F. ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla via Dante
n. 31;
ATTRICE
E
V) - C.F e P.IVA - Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del CO pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nonché giusta delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31 maggio 2024 e determinazione n.
227 del 19.07.2024, dall'Avv. Elisa Mariano (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via delle
Fontanelle n. 42;
CONVENUTO
E R.G. n. 3895/2016
(C.F. ), nato il [...] ad Persona_1 CodiceFiscale_3
Avellino;
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e al fine di Controparte_2 Persona_1 sentir accertare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'insorgenza del vincolo contrattuale avente ad oggetto la direzione artistica e la fornitura di artisti, in occasione della manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo
Antico”, tenutasi a nelle date del 25 e 26 Luglio 2015, tra il CO CP_1 pro tempore del , e l'associazione Controparte_1 Persona_1 [...] nonché l'esatto adempimento da parte di quest'ultima Parte_1 delle obbligazioni assunte e l'indebito arricchimento del Controparte_1 che ha tratto vantaggio dalla manifestazione.
Pertanto, l'attrice ha chiesto, in via principale, la condanna di Persona_1 in proprio, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al pagamento in favore della attrice della somma pattuita, ammontante ad €
8.000,00, oltre oneri fiscali ed interessi ex D.lgs. 231/2002, oltre ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo nonchè rivalutazione e maggior danno.
In subordine, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto Persona_1 al risarcimento dei danni per l'importo pattuito per la fornitura o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale o, R.G. n. 3895/2016
se del caso, precontrattuale, e comunque ad ogni titolo ulteriore e residuale, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 ed interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante.
In ogni caso, l'attrice ha agito in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di all'azione di indebito Persona_1 arricchimento nei confronti del che si è arricchito della prestazione e, CP_1 quindi, con surroga dell'attrice nei diritti spettanti a nei Persona_1 confronti del in virtù dell'azione di indebito Controparte_1 arricchimento ex art. dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, per sentir condannare il al pagamento a titolo di indennizzo ed in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 8.000,00 s.e.o, oltre oneri fiscali se dovuti, o della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 9.10.02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto la condanna del CP_1
al pagamento – ad ogni titolo – in favore dell'attrice, della somma
[...] di € 8.000,00 s.e.o o della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 9.10.02, e successive modifiche ed integrazioni, o moratori, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore che si è dichiarata anticipatorio.
3. A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
a) di occuparsi della organizzazione di eventi musicali, spettacoli e promozioni di nuovi artisti;
b) che, in occasione della manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo
Antico” tenutasi nei giorni del 25 e 26 luglio 2015 a il CO CP_2 pro tempore del , , ha conferito all'attrice Controparte_1 Persona_1
l'incarico di direzione artistica e fornitura di artisti;
R.G. n. 3895/2016
c) che per tale attività le parti hanno concordato un compenso di € 8.000,00, oltre oneri fiscali, se e nella misura dovuta, da corrispondersi al termine della manifestazione;
d) che il CO pro tempore, al momento del conferimento dell'incarico, ha rassicurato il Presidente dell'associazione Parte_2
in ordine alla sussistenza di tutti gli atti necessari e conformi
[...] alle prescrizioni legali, per l'attuazione dell'evento e, inoltre, garantendo il pagamento della somma concordata per la realizzazione dello stesso;
e) che la ha adempiuto tutti gli impegni assunti, Parte_1 realizzando spettacoli di grande livello artistico, senza ricevere, neppure in parte, il corrispettivo dovuto;
f) che, nonostante i numerosi incontri con gli organi preposti, diversi inviti ad adempiere e le continue rassicurazioni del CO in ordine alla sussistenza del provvedimento autorizzativo di spesa, l'amministrazione comunale non ha mai posto in essere l'iter procedurale necessario al perfezionamento del contratto né ha mai emesso il mandato di pagamento in favore dell'attrice;
g) che, con nota del 25.02.2016, l'odierna attrice ha invitato il CP_1
a provvedere, senza dilazione alcuna, al pagamento della somma di
[...]
€ 8.000,00, oltre onere fiscali se dovuti, pattuiti per la realizzazione dell'evento e, tuttavia, tale invito è rimasto inevaso;
h) che sussiste, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, la responsabilità del CO in proprio ed, in via surrogatoria, del CP_1
, quale soggetto arricchitosi indebitamente dalla contrattazione,
[...] seppure conclusa dal CO, consistente nella prestazione vantaggiosa in favore dell'Ente Comunale e nel riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione artistica fornita, stante la consapevole e concreta utilizzazione;
i) che l'attrice è creditrice della somma pattuita, oltre interessi di cui al D.Lgs.
n. 23/2002, rivalutazione e maggior danno derivante dal mancato adempimento nonché per il danno emergente e lucro cessante, stante il diritto della di richiedere il pagamento Parte_1 all'amministratore che ne ha consentito la fornitura, in violazione dei commi
1,2 e 3 dell'art. 191 D.lgs. n. 267/2000 e, in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nei confronti dell' in virtù dell'azione di indebito CP_3 arricchimento ex art. 2041 c.c. R.G. n. 3895/2016
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2016, il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione, per la violazione degli artt. 163, comma 2 e 164
c.p.c., non avendo l'attrice indicato il titolo su cui fonda la propria pretesa ed essendosi limitata ad indicare solo il presunto importo dovuto.
Nel merito, il convenuto ha eccepito la nullità della domanda attorea per assenza di una valida e regolare convenzione scritta tra le parti in lite, in virtù dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 87 T.U. della legge comunale e provinciale (R.D. n. 383/1934).
Ha, altresì, contestato l'esistenza del credito vantato dalla Parte_1
stante l'assenza dell'impegno di spesa e del parere e visto contabile,
[...] in violazione del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..
In via subordinata, ha articolato contestazioni in ordine alla fornitura artistica asseritamente effettuata, stante l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio, sia in ordine al quantum debeatur della somma richiesta, in quanto sproporzionata ed eccessiva e sfornita di supporto documentale.
Ha contestato, infine, in ordine all'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., l'esistenza delle prestazioni professionali e artistiche, mai concretamente svolte da parte de , oltre la mancata Parte_1 dimostrazione dell'utilità dell'opera e delle prestazioni artistiche rese.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo, il rigetto della domanda CP_1 spiegata, in quanto inammissibile, inammissibile ed infondata, attesa l'assenza di un valido contratto scritto e consequenziale impegno di spesa, sia da parte del sia da parte del CO e, in via meramente CP_1 subordinata e solo nell'ipotesi di superamento delle eccezioni formulate,
l'accertamento e quantificazione delle sole somme congruamente e documentalmente provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
5. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2017, , riportandosi alle difese spiegate dal Comune Persona_1
e, dunque, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, per la violazione degli artt. 163, comma 2 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'assenza di una valida e regolare convenzione scritta tra le parti in lite, in virtù dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 87 T.U. della legge comunale e provinciale R.G. n. 3895/2016
(R.D. n. 383/1934), l'assenza dell'impegno di spese e del parere e visto contabile, in violazione del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i, la carenza probatoria in ordine alle prestazioni artistiche eseguite, l'assenza documentale circa il compenso pattuito, l'inesistenza e mancata dimostrazione dell'utilità dell'opera e delle prestazione, in ordine alla domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c e, pertanto, la nullità, inammissibilità e infondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti.
ha, pertanto, concluso chiedendo, il rigetto della domanda Persona_1 spiegata, in quanto inammissibile, inammissibile ed infondata e, solo in via subordinata, l'accertamento e quantificazione delle sole somme congruamente e documentalmente provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 19 dicembre 2016, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, all'esito di molteplici rinvii per bonario componimento, il presente giudizio è stato chiamato, per la prima volta innanzi al Giudice titolare della causa, all'udienza del 29 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove, in ragione dell'intervenuta cancellazione dall'Albo degli Avvocati, a far data dal 25 gennaio 2022, del difensore del convenuto
, Avv. Massimiliano Sorriento, è stata dichiarata l'interruzione Persona_1 del processo.
Tempestivamente riassunto con ricorso depositato dall'attrice in data 28 gennaio 2025, è stata fissata, per il prosieguo del giudizio e per la verifica della regolare riassunzione dello stesso, l'udienza del 03 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove – previa declaratoria di contumacia del convenuto – è stata dichiarata Persona_1 la nullità dell'attività processuale espletata successivamente al 25 gennaio
2022, con rinvio della causa, per l'escussione del teste attoreo Tes_1
, all'udienza del 15 luglio 2025.
[...]
Assunta la prova orale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza del 04 novembre 2025, ove la causa viene decisa all'esito della discussione orale. R.G. n. 3895/2016
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi fondanti la domanda - causa petendi, formulata dal convenuto , in quanto l'atto introduttivo Controparte_1 consente di individuare, in modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
Ed invero, parte attrice ha esposto le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda ex art. 191, co. IV, TUEL e dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. per l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Peraltro, l'Ente convenuto, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha articolato difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
9. Nel merito, la domanda attorea formulata in via principale è fondata e deve trovare accoglimento, nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va premesso che l'attrice ha agito giudizialmente sul presupposto della assenza di una convenzione tra l'attrice e l'organo idoneo ad impegnare il in relazione all'incarico di direzione artistica e fornitura Controparte_1 di artisti resa alla manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo Antico” tenutasi nei giorni del 25 e 26 luglio 2015 a nonché della CP_2 mancanza di un impegno contabile e, altresì, della attestazione della copertura finanziaria.
In argomento, occorre preliminarmente sottolineare che, come è noto, i contratti della Pubblica Amministrazione, sia che questa agisca nella veste di soggetto pubblico, sia che operi jure privatorum, devono essere stipulati necessariamente, a pena di nullità, in forma scritta: al fine di consentire gli opportuni controlli sulla regolarità dell'azione amministrativa, la volontà dell'ente deve essere infatti manifestata sempre nella forma predetta dagli organi che rappresentano l'ente e che possono manifestarne all'esterno la volontà.
L'obbligo di forma scritta (individuabile ex R.D. n. 2440/1923 nonché nelle normative di settore e ribadita con orientamento consolidato della Suprema
Corte) è del resto richiesto quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A. e a garanzia del regolare R.G. n. 3895/2016
svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (cfr., tra le altre, sent. Cass. SU n.
20684/2018; sent. Cass. 17016/2018; sent. Cass. 1549/2018; sent. Cass. n.
20690/2016).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza anche di legittimità, ne deriva l'irrilevanza di manifestazioni implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (v. Cass. sent. n. 22994/2015) e l'inammissibilità di rinnovi taciti e di conclusione per facta concludentia (v., tra le altre, sent.
Cass. n. 21477/203).
In conclusione, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità si conforma ad un pacifico orientamento nel richiedere la forma scritta, in particolare nel momento perfezionativo della stipula, non ritenendo sufficiente la manifestazione di una volontà negoziale della Pubblica Amministrazione né che la conclusione possa avvenire per facta concludentia.
Non potendo, dunque, l'attrice agire nei confronti dell'ente – la cui volontà non si è manifestata nelle forme richieste dalla legge a pena di nullità – la ha fatto correttamente valere le proprie pretese nei Parte_1 confronti del CO del di che avrebbe conferito l'incarico CP_1 CP_1 in assenza di contratto in forma scritta, al fine di ottenerne la condanna in proprio alla corresponsione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 191 comma 4
TUEL.
Ne deriva l'ammissibilità e proponibilità dell'azione prevista all'art. 191 TUEL comma 4 in virtù del quale "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".
Dunque, l'insorgenza di tale rapporto obbligatorio si verifica laddove l'amministratore o il funzionario abbia consentito la prestazione e per
"consentire" la prestazione non deve necessariamente intendersi l'assunzione da parte dell'amministratore o del funzionario di un ruolo d'iniziativa o R.G. n. 3895/2016
d'intervento determinante nella conclusione del contratto, essendo invece sufficiente che egli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente territoriale (cfr. Cass., Sez. II, 7/02/2024, n. 3530; 24/05/2022, n. 16756;
9/10/2014, n. 21340; Cass., Sez. I, 4/01/2017, n. 80).
Secondo il condivisibile citato orientamento della giurisprudenza, la finalità della normativa de qua è quella di prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni, con la conseguenza che “L'uso del verbo
"consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore” (cfr. Cassazione civile n. 21340/2014).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti e dalla prova orale espletata nel corso del giudizio, è emersa la prova, non solo dell'effettivo svolgimento della manifestazione tenutasi nel Comune di nei giorni CP_1 del 25 e 26 luglio 2015, ma anche e soprattutto del ruolo decisionale nel conferimento dell'incarico all'attrice rivestito dall'allora CO del CP_1
, , il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha
[...] Persona_1 tenuto un comportamento consenziente all'esecuzione delle prestazioni per cui è causa.
In particolare, dalla prova orale espletata è emersa la condotta tenuta da laddove il teste attoreo , escusso all'udienza Persona_1 Testimone_2 R.G. n. 3895/2016
del 12.11.2019, ha riferito di aver assistito all'incontro tenutosi tra il CO
e il legale rappresentate pro tempore della al fine di Parte_1 concordare il programma ed il compenso, specificando che esso era pari ad €
8.000,00 e che “il CO voleva emettere un assegno cautelativo”.
Inoltre, il teste ha risposto affermativamente al capo n. 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c., con riguardo alla rassicurazione del CO, al momento del conferimento dell'incarico, circa la sussistenza di “tutti gli atti necessari secondo legge per l'attuazione dell'evento, garantendo il pagamento della somma concordata per la realizzazione dello stesso”.
Ha aggiunto, poi, di aver assistito alla conferenza stampa tenutasi qualche giorno prima dell'evento ed, in particolare in data 22 luglio 2015, nella sala consiliare del ove intervenne il CO ed il legale rappresentante CP_1 pro tempore dell'attrice ed ha confermato l'avvenuta esecuzione del programma da parte della , che “anticipò i soldi perché il Parte_1
CO aveva promesso rassicurazioni in merito”.
Anche il teste , escusso all'udienza del 16 settembre 2025, ha Testimone_1 dichiarato di aver preso parte alla conferenza stampa, rispondendo affermativamente al capo n. 10 della memoria attorea n. 2 ex art. 183, co.
VI, c.p.c..
A tanto aggiungasi che al convenuto è stato deferito Persona_1 interrogatorio formale e l'interrogando non è comparso senza giustificato motivo, ragion per cui tale comportamento, valutato unitamente alla prova testimoniale assunta, consente al Tribunale di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
17719/2014).
10. Dunque, sulla scorta degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova in ordine alla fondatezza nell'an e nel quantum (solo genericamente contestato) della domanda attorea e, dunque, alla responsabilità del convenuto che, nella Persona_1 qualità di CO pro tempore del in assenza di Controparte_2 una valida pattuizione scritta e di un provvedimento autorizzativo di spesa e con un comportamento consenziente, ha consentito l'esecuzione della prestazione per cui è causa, assumendone anche un ruolo determinante nella programmazione dell'evento e nella determinazione del compenso. R.G. n. 3895/2016
Alla luce di quanto innanzi detto, va accolta la domanda attorea proposta in via principale e, per l'effetto, riconosciuta la prestazione resa da
[...]
, nella misura di € 8.000,00, con condanna di Parte_1 Per_1
al pagamento di tale somma, ai sensi dell'art. 191 comma 4 TUEL..
[...]
Non può, invece, essere accolta la richiesta formulata da parte attrice, relativa all'applicazione degli interessi moratori al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 231/2002 in quanto norma applicabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del summenzionato decreto, così come modificati dal d.lgs. n.192/2012, alle sole ipotesi di pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale ovvero nei contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso di specie, stante l'accertamento del rapporto obbligatorio iure privatorum tra e Parte_1 Per_1
.
[...]
Ne consegue che spettano all'attrice gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettiva corresponsione.
Nulla può esser riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del maggior danno.
11. L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento di ogni altra domanda attorea proposta in via subordinata.
12. Passando ad esaminare la domanda pure formulata in via principale dall'attrice, trattasi di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. di accertamento del diritto del convenuto , nei confronti del Persona_1 Controparte_2
all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, con condanna del
[...] [...] al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 8.000,00, Controparte_2 oltre interessi ex D Lgs. 231/2002.
Orbene, va premesso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 446/1995 ha ritenuto che “sussistendo il rapporto contrattuale esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario (o l'amministratore) che ha autorizzato
l'effettuazione dei lavori di somma urgenza, se da una parte è vero che il terzo può - iure proprio - esperire l'azione contrattuale soltanto nei confronti del funzionario (o dell'amministratore) per conseguire il corrispettivo dei lavori, è vero anche che quest'ultimo, mentre è esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto R.G. n. 3895/2016
dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, non ha per contro alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento. Da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare
l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;
dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia'.
Presupposto dell'azione surrogatoria è, dunque, oltre alla sussistenza di una ragione di credito nei confronti di colui nel cui interesse si agisce ex art. 2900
c.c., altresì “l'inerzia del debitore relativamente all'esercizio di suoi diritti a contenuto patrimoniale” (Cass. 8360/2017; cfr. Cass. 5805/2012).
Occorre, inoltre, che tale inerzia metta in pericolo la possibilità del creditore di rivalersi sul patrimonio del suo debitore (Cass. 2017/1971; Cass.
1284/1973), che a seguito della inerzia del debitore il patrimonio di questi non offra, o che comunque vi sia il pericolo che non offra (Cass. 2761/1977) garanzie adeguate per il soddisfacimento del credito (Cass. 3448/1975; Corte
Costituzionale n. 446/1995; Trib. Latina 22.8.2018 n. 2084).
Nel caso in esame, è accertata la ragione di credito della parte attrice nei confronti del convenuto;
ricorre inoltre il presupposto Persona_1 dell'inerzia del convenuto nel fare valere il proprio diritto ex Persona_1 art. 2041 c.c. (che, invero, può farsi valere nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'ente) ed infatti nel costituirsi in giudizio detto convenuto non ha formulato domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del per la CP_1 perdita patrimoniale conseguente all'eventuale accoglimento della domanda attorea nei sui confronti.
Tuttavia, parte attrice non ha allegato alcuna indicazione in ordine al fatto che il patrimonio del convenuto non offra garanzie adeguate Persona_1 per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie. R.G. n. 3895/2016
13. Deve, pertanto, escludersi che ricorrano i presupposti perché parte attrice possa agire in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. utendi iuribus del convenuto . Persona_1
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto , seguono la soccombenza del convenuto Persona_1
a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Persona_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, in ragione delle fasi effettivamente espletate, con riduzione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione del modulo decisionale adottato.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, Avv. AN AN CI.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto esse seguono la soccombenza di Controparte_2 parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, tenuto conto delle fasi espletate, ad esclusione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione del modulo decisionale adottato.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore del Avv. Elisa Mariano. Controparte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda formulata in via principale dall'attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1 il convenuto , in proprio, al pagamento in favore dell'attrice Persona_1 [...] della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali a far Parte_1 data dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
R.G. n. 3895/2016
2) rigetta la domanda surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. formulata dall'attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_1
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice Persona_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per spese Parte_1 vive ed € 4.227,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AN AN CI, dichiaratosi anticipatario;
4) condanna l'attrice al pagamento, in favore del Parte_1 convenuto delle spese di lite che liquida € Controparte_2
4.227,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elisa
Mariano, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3895/2016
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 04 NOVEMBRE 2025
Sono presenti, nell'interesse dell'attrice, l'Avv. Colomba Ripa, per delega orale dell'Avv. AN AN CI e per il l'Avv. Elisa Mariano. Controparte_1
IL GIUDICE invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
L'Avv. Colomba Ripa, nell'interesse dell'attrice, si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e verbali di causa, insiste nell'accoglimento di tutte le proprie richieste anche istruttorie in atti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Impugna e contesta le avverse deduzioni ed in particolare contesta le note di trattazione scritta di controparte depositate per l'udienza del 27.10.2025, evidenziando che esse non contengono solo istanze e conclusioni, ma si palesano come una sorta di comparsa conclusionale.
In ogni caso, l'Avv. Ripa ribadisce la infondatezza e strumentalità dell'eccezione di controparte in merito all'inesistenza, nella fattispecie, di un rapporto contrattuale valido e vincolante per l'Ente e per il sindaco p.t. , in mancanza Persona_1 della forma scritta ad substantiam e dell'assunzione dell'obbligo di previsione di spesa.
Invero, nel caso di specie, l'Avv. Ripa contesta proprio l'inadempimento dell'Amministrazione Comunale per la mancata predisposizione dell'iter amministrativo necessario per la regolarizzazione del conferimento dell'incarico di direzione artistica e fornitura di artisti, che comunque è stato concordato tra l'attrice ed il CO p.t, nella qualità, in via verbale e che ha dato origine certamente ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra le stesse parti.
Infatti, risulta pienamente provata la contrattazione in forma verbale tra le parti, il conferimento dell'incarico all'attrice, l'assunzione dell'impegno dal CO dell'epoca, sig. , il compenso pari ad € 8.000,00 -oltre oneri fiscali Persona_1 R.G. n. 3895/2016
- la realizzazione da parte dell'attrice delle prestazioni richieste e programmate nonché l'ingiustificato arricchimento dell'Ente che ha tratto giovamento dalla prestazione.
L'Avv. Ripa evidenzia, inoltre, che il sindaco del , Sig. Controparte_1 Per_1
, non si è presentato a rendere interrogatorio formale, con le conseguenze
[...] di cui all'art. 232.c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, l'Avv. Ripa insiste nell'accoglimento delle conclusioni in atti che ivi si hanno per ripetute e trascritte e chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Elisa Mariano, nell'interesse del , si riporta a tutti i Controparte_1 propri atti difensivi e alle conclusioni ivi indicate. Impugna e contesta la domanda attorea in quanto inammissibile nonchè infondata in fatto e in diritto, stante l'inesistenza del presunto credito e la nullità del supposto rapporto contrattuale paventato dall'attrice.
Evidenzia ancora una volta l'insussistenza tra le parti in lite di alcun valido contratto scritto e/o convenzione scritta e formale impegno di spesa, parere e visto contabile da parte dell'Ente comunale, nè in corso di causa è sato provato o dimostrato diversamente dall'attrice nè quest'ultima ha provato la fondatezza delle richieste economiche avanzate.
L'Avv. Mariano insiste nel rigetto integrale delle difese e conclusioni di parte attrice.
In subordine, chiede che il quantum debeatur sia accertato e quantificato nella misura adeguatamente documentata e provata.
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, in assenza delle parti che hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n. 3895/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del giorno 04 novembre 2025, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3895 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto: altri contratti atipici, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano del Cardinale (AV), alla via
Roma n. 153, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. AN AN CI (C.F. ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla via Dante
n. 31;
ATTRICE
E
V) - C.F e P.IVA - Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del CO pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nonché giusta delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31 maggio 2024 e determinazione n.
227 del 19.07.2024, dall'Avv. Elisa Mariano (C.F. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via delle
Fontanelle n. 42;
CONVENUTO
E R.G. n. 3895/2016
(C.F. ), nato il [...] ad Persona_1 CodiceFiscale_3
Avellino;
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il e al fine di Controparte_2 Persona_1 sentir accertare l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'insorgenza del vincolo contrattuale avente ad oggetto la direzione artistica e la fornitura di artisti, in occasione della manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo
Antico”, tenutasi a nelle date del 25 e 26 Luglio 2015, tra il CO CP_1 pro tempore del , e l'associazione Controparte_1 Persona_1 [...] nonché l'esatto adempimento da parte di quest'ultima Parte_1 delle obbligazioni assunte e l'indebito arricchimento del Controparte_1 che ha tratto vantaggio dalla manifestazione.
Pertanto, l'attrice ha chiesto, in via principale, la condanna di Persona_1 in proprio, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al pagamento in favore della attrice della somma pattuita, ammontante ad €
8.000,00, oltre oneri fiscali ed interessi ex D.lgs. 231/2002, oltre ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo nonchè rivalutazione e maggior danno.
In subordine, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto Persona_1 al risarcimento dei danni per l'importo pattuito per la fornitura o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità contrattuale o, R.G. n. 3895/2016
se del caso, precontrattuale, e comunque ad ogni titolo ulteriore e residuale, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 ed interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante.
In ogni caso, l'attrice ha agito in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di all'azione di indebito Persona_1 arricchimento nei confronti del che si è arricchito della prestazione e, CP_1 quindi, con surroga dell'attrice nei diritti spettanti a nei Persona_1 confronti del in virtù dell'azione di indebito Controparte_1 arricchimento ex art. dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, per sentir condannare il al pagamento a titolo di indennizzo ed in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 8.000,00 s.e.o, oltre oneri fiscali se dovuti, o della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 9.10.02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante.
In via ulteriormente subordinata, ha chiesto la condanna del CP_1
al pagamento – ad ogni titolo – in favore dell'attrice, della somma
[...] di € 8.000,00 s.e.o o della minore o maggiore somma che si riterrà di giustizia, con gli interessi di cui al D.L. n. 231 del 9.10.02, e successive modifiche ed integrazioni, o moratori, oltre interessi ulteriori ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre rivalutazione e maggior danno indotto dal mancato adempimento, e comunque con il danno emergente ed il lucro cessante. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore che si è dichiarata anticipatorio.
3. A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
a) di occuparsi della organizzazione di eventi musicali, spettacoli e promozioni di nuovi artisti;
b) che, in occasione della manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo
Antico” tenutasi nei giorni del 25 e 26 luglio 2015 a il CO CP_2 pro tempore del , , ha conferito all'attrice Controparte_1 Persona_1
l'incarico di direzione artistica e fornitura di artisti;
R.G. n. 3895/2016
c) che per tale attività le parti hanno concordato un compenso di € 8.000,00, oltre oneri fiscali, se e nella misura dovuta, da corrispondersi al termine della manifestazione;
d) che il CO pro tempore, al momento del conferimento dell'incarico, ha rassicurato il Presidente dell'associazione Parte_2
in ordine alla sussistenza di tutti gli atti necessari e conformi
[...] alle prescrizioni legali, per l'attuazione dell'evento e, inoltre, garantendo il pagamento della somma concordata per la realizzazione dello stesso;
e) che la ha adempiuto tutti gli impegni assunti, Parte_1 realizzando spettacoli di grande livello artistico, senza ricevere, neppure in parte, il corrispettivo dovuto;
f) che, nonostante i numerosi incontri con gli organi preposti, diversi inviti ad adempiere e le continue rassicurazioni del CO in ordine alla sussistenza del provvedimento autorizzativo di spesa, l'amministrazione comunale non ha mai posto in essere l'iter procedurale necessario al perfezionamento del contratto né ha mai emesso il mandato di pagamento in favore dell'attrice;
g) che, con nota del 25.02.2016, l'odierna attrice ha invitato il CP_1
a provvedere, senza dilazione alcuna, al pagamento della somma di
[...]
€ 8.000,00, oltre onere fiscali se dovuti, pattuiti per la realizzazione dell'evento e, tuttavia, tale invito è rimasto inevaso;
h) che sussiste, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, la responsabilità del CO in proprio ed, in via surrogatoria, del CP_1
, quale soggetto arricchitosi indebitamente dalla contrattazione,
[...] seppure conclusa dal CO, consistente nella prestazione vantaggiosa in favore dell'Ente Comunale e nel riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione artistica fornita, stante la consapevole e concreta utilizzazione;
i) che l'attrice è creditrice della somma pattuita, oltre interessi di cui al D.Lgs.
n. 23/2002, rivalutazione e maggior danno derivante dal mancato adempimento nonché per il danno emergente e lucro cessante, stante il diritto della di richiedere il pagamento Parte_1 all'amministratore che ne ha consentito la fornitura, in violazione dei commi
1,2 e 3 dell'art. 191 D.lgs. n. 267/2000 e, in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nei confronti dell' in virtù dell'azione di indebito CP_3 arricchimento ex art. 2041 c.c. R.G. n. 3895/2016
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2016, il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione, per la violazione degli artt. 163, comma 2 e 164
c.p.c., non avendo l'attrice indicato il titolo su cui fonda la propria pretesa ed essendosi limitata ad indicare solo il presunto importo dovuto.
Nel merito, il convenuto ha eccepito la nullità della domanda attorea per assenza di una valida e regolare convenzione scritta tra le parti in lite, in virtù dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 87 T.U. della legge comunale e provinciale (R.D. n. 383/1934).
Ha, altresì, contestato l'esistenza del credito vantato dalla Parte_1
stante l'assenza dell'impegno di spesa e del parere e visto contabile,
[...] in violazione del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i..
In via subordinata, ha articolato contestazioni in ordine alla fornitura artistica asseritamente effettuata, stante l'assenza di qualsivoglia supporto probatorio, sia in ordine al quantum debeatur della somma richiesta, in quanto sproporzionata ed eccessiva e sfornita di supporto documentale.
Ha contestato, infine, in ordine all'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., l'esistenza delle prestazioni professionali e artistiche, mai concretamente svolte da parte de , oltre la mancata Parte_1 dimostrazione dell'utilità dell'opera e delle prestazioni artistiche rese.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo, il rigetto della domanda CP_1 spiegata, in quanto inammissibile, inammissibile ed infondata, attesa l'assenza di un valido contratto scritto e consequenziale impegno di spesa, sia da parte del sia da parte del CO e, in via meramente CP_1 subordinata e solo nell'ipotesi di superamento delle eccezioni formulate,
l'accertamento e quantificazione delle sole somme congruamente e documentalmente provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
5. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 febbraio 2017, , riportandosi alle difese spiegate dal Comune Persona_1
e, dunque, eccependo in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, per la violazione degli artt. 163, comma 2 e 164 c.p.c. e, nel merito, l'assenza di una valida e regolare convenzione scritta tra le parti in lite, in virtù dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 87 T.U. della legge comunale e provinciale R.G. n. 3895/2016
(R.D. n. 383/1934), l'assenza dell'impegno di spese e del parere e visto contabile, in violazione del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i, la carenza probatoria in ordine alle prestazioni artistiche eseguite, l'assenza documentale circa il compenso pattuito, l'inesistenza e mancata dimostrazione dell'utilità dell'opera e delle prestazione, in ordine alla domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c e, pertanto, la nullità, inammissibilità e infondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti.
ha, pertanto, concluso chiedendo, il rigetto della domanda Persona_1 spiegata, in quanto inammissibile, inammissibile ed infondata e, solo in via subordinata, l'accertamento e quantificazione delle sole somme congruamente e documentalmente provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
6. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 19 dicembre 2016, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti, all'esito di molteplici rinvii per bonario componimento, il presente giudizio è stato chiamato, per la prima volta innanzi al Giudice titolare della causa, all'udienza del 29 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove, in ragione dell'intervenuta cancellazione dall'Albo degli Avvocati, a far data dal 25 gennaio 2022, del difensore del convenuto
, Avv. Massimiliano Sorriento, è stata dichiarata l'interruzione Persona_1 del processo.
Tempestivamente riassunto con ricorso depositato dall'attrice in data 28 gennaio 2025, è stata fissata, per il prosieguo del giudizio e per la verifica della regolare riassunzione dello stesso, l'udienza del 03 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove – previa declaratoria di contumacia del convenuto – è stata dichiarata Persona_1 la nullità dell'attività processuale espletata successivamente al 25 gennaio
2022, con rinvio della causa, per l'escussione del teste attoreo Tes_1
, all'udienza del 15 luglio 2025.
[...]
Assunta la prova orale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza del 04 novembre 2025, ove la causa viene decisa all'esito della discussione orale. R.G. n. 3895/2016
7. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi fondanti la domanda - causa petendi, formulata dal convenuto , in quanto l'atto introduttivo Controparte_1 consente di individuare, in modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
Ed invero, parte attrice ha esposto le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda ex art. 191, co. IV, TUEL e dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. per l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Peraltro, l'Ente convenuto, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha articolato difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
9. Nel merito, la domanda attorea formulata in via principale è fondata e deve trovare accoglimento, nei limiti e sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va premesso che l'attrice ha agito giudizialmente sul presupposto della assenza di una convenzione tra l'attrice e l'organo idoneo ad impegnare il in relazione all'incarico di direzione artistica e fornitura Controparte_1 di artisti resa alla manifestazione denominata “Il Risveglio del Borgo Antico” tenutasi nei giorni del 25 e 26 luglio 2015 a nonché della CP_2 mancanza di un impegno contabile e, altresì, della attestazione della copertura finanziaria.
In argomento, occorre preliminarmente sottolineare che, come è noto, i contratti della Pubblica Amministrazione, sia che questa agisca nella veste di soggetto pubblico, sia che operi jure privatorum, devono essere stipulati necessariamente, a pena di nullità, in forma scritta: al fine di consentire gli opportuni controlli sulla regolarità dell'azione amministrativa, la volontà dell'ente deve essere infatti manifestata sempre nella forma predetta dagli organi che rappresentano l'ente e che possono manifestarne all'esterno la volontà.
L'obbligo di forma scritta (individuabile ex R.D. n. 2440/1923 nonché nelle normative di settore e ribadita con orientamento consolidato della Suprema
Corte) è del resto richiesto quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A. e a garanzia del regolare R.G. n. 3895/2016
svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (cfr., tra le altre, sent. Cass. SU n.
20684/2018; sent. Cass. 17016/2018; sent. Cass. 1549/2018; sent. Cass. n.
20690/2016).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza anche di legittimità, ne deriva l'irrilevanza di manifestazioni implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (v. Cass. sent. n. 22994/2015) e l'inammissibilità di rinnovi taciti e di conclusione per facta concludentia (v., tra le altre, sent.
Cass. n. 21477/203).
In conclusione, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità si conforma ad un pacifico orientamento nel richiedere la forma scritta, in particolare nel momento perfezionativo della stipula, non ritenendo sufficiente la manifestazione di una volontà negoziale della Pubblica Amministrazione né che la conclusione possa avvenire per facta concludentia.
Non potendo, dunque, l'attrice agire nei confronti dell'ente – la cui volontà non si è manifestata nelle forme richieste dalla legge a pena di nullità – la ha fatto correttamente valere le proprie pretese nei Parte_1 confronti del CO del di che avrebbe conferito l'incarico CP_1 CP_1 in assenza di contratto in forma scritta, al fine di ottenerne la condanna in proprio alla corresponsione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 191 comma 4
TUEL.
Ne deriva l'ammissibilità e proponibilità dell'azione prevista all'art. 191 TUEL comma 4 in virtù del quale "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".
Dunque, l'insorgenza di tale rapporto obbligatorio si verifica laddove l'amministratore o il funzionario abbia consentito la prestazione e per
"consentire" la prestazione non deve necessariamente intendersi l'assunzione da parte dell'amministratore o del funzionario di un ruolo d'iniziativa o R.G. n. 3895/2016
d'intervento determinante nella conclusione del contratto, essendo invece sufficiente che egli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente territoriale (cfr. Cass., Sez. II, 7/02/2024, n. 3530; 24/05/2022, n. 16756;
9/10/2014, n. 21340; Cass., Sez. I, 4/01/2017, n. 80).
Secondo il condivisibile citato orientamento della giurisprudenza, la finalità della normativa de qua è quella di prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni, con la conseguenza che “L'uso del verbo
"consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore” (cfr. Cassazione civile n. 21340/2014).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti e dalla prova orale espletata nel corso del giudizio, è emersa la prova, non solo dell'effettivo svolgimento della manifestazione tenutasi nel Comune di nei giorni CP_1 del 25 e 26 luglio 2015, ma anche e soprattutto del ruolo decisionale nel conferimento dell'incarico all'attrice rivestito dall'allora CO del CP_1
, , il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha
[...] Persona_1 tenuto un comportamento consenziente all'esecuzione delle prestazioni per cui è causa.
In particolare, dalla prova orale espletata è emersa la condotta tenuta da laddove il teste attoreo , escusso all'udienza Persona_1 Testimone_2 R.G. n. 3895/2016
del 12.11.2019, ha riferito di aver assistito all'incontro tenutosi tra il CO
e il legale rappresentate pro tempore della al fine di Parte_1 concordare il programma ed il compenso, specificando che esso era pari ad €
8.000,00 e che “il CO voleva emettere un assegno cautelativo”.
Inoltre, il teste ha risposto affermativamente al capo n. 6 di cui alla memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c., con riguardo alla rassicurazione del CO, al momento del conferimento dell'incarico, circa la sussistenza di “tutti gli atti necessari secondo legge per l'attuazione dell'evento, garantendo il pagamento della somma concordata per la realizzazione dello stesso”.
Ha aggiunto, poi, di aver assistito alla conferenza stampa tenutasi qualche giorno prima dell'evento ed, in particolare in data 22 luglio 2015, nella sala consiliare del ove intervenne il CO ed il legale rappresentante CP_1 pro tempore dell'attrice ed ha confermato l'avvenuta esecuzione del programma da parte della , che “anticipò i soldi perché il Parte_1
CO aveva promesso rassicurazioni in merito”.
Anche il teste , escusso all'udienza del 16 settembre 2025, ha Testimone_1 dichiarato di aver preso parte alla conferenza stampa, rispondendo affermativamente al capo n. 10 della memoria attorea n. 2 ex art. 183, co.
VI, c.p.c..
A tanto aggiungasi che al convenuto è stato deferito Persona_1 interrogatorio formale e l'interrogando non è comparso senza giustificato motivo, ragion per cui tale comportamento, valutato unitamente alla prova testimoniale assunta, consente al Tribunale di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
17719/2014).
10. Dunque, sulla scorta degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova in ordine alla fondatezza nell'an e nel quantum (solo genericamente contestato) della domanda attorea e, dunque, alla responsabilità del convenuto che, nella Persona_1 qualità di CO pro tempore del in assenza di Controparte_2 una valida pattuizione scritta e di un provvedimento autorizzativo di spesa e con un comportamento consenziente, ha consentito l'esecuzione della prestazione per cui è causa, assumendone anche un ruolo determinante nella programmazione dell'evento e nella determinazione del compenso. R.G. n. 3895/2016
Alla luce di quanto innanzi detto, va accolta la domanda attorea proposta in via principale e, per l'effetto, riconosciuta la prestazione resa da
[...]
, nella misura di € 8.000,00, con condanna di Parte_1 Per_1
al pagamento di tale somma, ai sensi dell'art. 191 comma 4 TUEL..
[...]
Non può, invece, essere accolta la richiesta formulata da parte attrice, relativa all'applicazione degli interessi moratori al tasso determinato ai sensi del D.lgs. 231/2002 in quanto norma applicabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del summenzionato decreto, così come modificati dal d.lgs. n.192/2012, alle sole ipotesi di pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale ovvero nei contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso di specie, stante l'accertamento del rapporto obbligatorio iure privatorum tra e Parte_1 Per_1
.
[...]
Ne consegue che spettano all'attrice gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino all'effettiva corresponsione.
Nulla può esser riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del maggior danno.
11. L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento di ogni altra domanda attorea proposta in via subordinata.
12. Passando ad esaminare la domanda pure formulata in via principale dall'attrice, trattasi di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. di accertamento del diritto del convenuto , nei confronti del Persona_1 Controparte_2
all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, con condanna del
[...] [...] al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 8.000,00, Controparte_2 oltre interessi ex D Lgs. 231/2002.
Orbene, va premesso che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 446/1995 ha ritenuto che “sussistendo il rapporto contrattuale esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario (o l'amministratore) che ha autorizzato
l'effettuazione dei lavori di somma urgenza, se da una parte è vero che il terzo può - iure proprio - esperire l'azione contrattuale soltanto nei confronti del funzionario (o dell'amministratore) per conseguire il corrispettivo dei lavori, è vero anche che quest'ultimo, mentre è esposto a subire nel proprio patrimonio il depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto R.G. n. 3895/2016
dell'altro contraente al conseguimento del prezzo, non ha per contro alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento. Da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare
l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito;
dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione - anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni" quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia'.
Presupposto dell'azione surrogatoria è, dunque, oltre alla sussistenza di una ragione di credito nei confronti di colui nel cui interesse si agisce ex art. 2900
c.c., altresì “l'inerzia del debitore relativamente all'esercizio di suoi diritti a contenuto patrimoniale” (Cass. 8360/2017; cfr. Cass. 5805/2012).
Occorre, inoltre, che tale inerzia metta in pericolo la possibilità del creditore di rivalersi sul patrimonio del suo debitore (Cass. 2017/1971; Cass.
1284/1973), che a seguito della inerzia del debitore il patrimonio di questi non offra, o che comunque vi sia il pericolo che non offra (Cass. 2761/1977) garanzie adeguate per il soddisfacimento del credito (Cass. 3448/1975; Corte
Costituzionale n. 446/1995; Trib. Latina 22.8.2018 n. 2084).
Nel caso in esame, è accertata la ragione di credito della parte attrice nei confronti del convenuto;
ricorre inoltre il presupposto Persona_1 dell'inerzia del convenuto nel fare valere il proprio diritto ex Persona_1 art. 2041 c.c. (che, invero, può farsi valere nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'ente) ed infatti nel costituirsi in giudizio detto convenuto non ha formulato domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del per la CP_1 perdita patrimoniale conseguente all'eventuale accoglimento della domanda attorea nei sui confronti.
Tuttavia, parte attrice non ha allegato alcuna indicazione in ordine al fatto che il patrimonio del convenuto non offra garanzie adeguate Persona_1 per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie. R.G. n. 3895/2016
13. Deve, pertanto, escludersi che ricorrano i presupposti perché parte attrice possa agire in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. utendi iuribus del convenuto . Persona_1
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed il convenuto , seguono la soccombenza del convenuto Persona_1
a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, Persona_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, in ragione delle fasi effettivamente espletate, con riduzione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione del modulo decisionale adottato.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, Avv. AN AN CI.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra la parte attrice ed il convenuto esse seguono la soccombenza di Controparte_2 parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, tenuto conto delle fasi espletate, ad esclusione della fase decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione del modulo decisionale adottato.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore del Avv. Elisa Mariano. Controparte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda formulata in via principale dall'attrice e, per l'effetto, condanna Parte_1 il convenuto , in proprio, al pagamento in favore dell'attrice Persona_1 [...] della somma di € 8.000,00, oltre interessi legali a far Parte_1 data dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
R.G. n. 3895/2016
2) rigetta la domanda surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. formulata dall'attrice nei confronti del convenuto;
Controparte_1
3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attrice Persona_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per spese Parte_1 vive ed € 4.227,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AN AN CI, dichiaratosi anticipatario;
4) condanna l'attrice al pagamento, in favore del Parte_1 convenuto delle spese di lite che liquida € Controparte_2
4.227,00, per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elisa
Mariano, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 04 novembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani