Art. 7.
L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.
A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , sara' chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente.
L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.
A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , sara' chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente.