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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nel procedimento portante il n. 1122 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Ammendolia parte ricorrente
C O N T R O
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parti resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare depositato in data
30/09/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere inserito nella graduatoria di istituto di III fascia valida per il triennio 2024/2027 relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico, lamentava l'illegittimità del provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico dell' aveva ritenuto di Controparte_1 assegnargli un punteggio pari a 0,60 in relazione al servizio civile sostitutivo del servizio militare, effettuato tra il 1989 e il 1991, in luogo del punteggio pieno pari a 6 punti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando variamente la fondatezza del ricorso.
1 Respinta in limine la domanda cautelare, all'odierna udienza di discussione il difensore di parte istante, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione.
Tanto precisato, giova osservare che ad avviso della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ. n.
12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n. 2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
Stante nondimeno l'accordo tra le parti in ordine al suddetto profilo, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
2 Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuta rinuncia alla domanda e all'azione espressa da parte istante e interamente compensate tra le spese di lite.
Così deciso in Asti, 18/06/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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