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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
VOLONTARIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2199 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
TI, giusta procura in atti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele TI, giusta procura in atti
ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
1 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2025 i ricorrenti in epigrafe - coniugi separati giusta sentenza non definitiva n. 911/2016, a cui faceva seguito la sentenza n. 2276/2019 del Tribunale di Foggia del
08.10.2019 - chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Poggio Imperiale il giorno 08.07.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n.7, Parte II, Serie A, anno 1995).
All'udienza del 08.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970
(e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli (deceduto in Foggia il 10.08.2004) e Per_1 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2 Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Poggio Imperiale, il 08.07.1995 (Atto n.7, Parte II, Serie A, anno 1995);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, così deciso nella camera di Consiglio del 13.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
VOLONTARIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2199 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
TI, giusta procura in atti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaele TI, giusta procura in atti
ricorrenti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
1 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2025 i ricorrenti in epigrafe - coniugi separati giusta sentenza non definitiva n. 911/2016, a cui faceva seguito la sentenza n. 2276/2019 del Tribunale di Foggia del
08.10.2019 - chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Poggio Imperiale il giorno 08.07.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n.7, Parte II, Serie A, anno 1995).
All'udienza del 08.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
********
L'istanza congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970
(e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla loro unione sono nati i figli (deceduto in Foggia il 10.08.2004) e Per_1 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2 Le condizioni concordate tra le parti sono conformi al diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio su domanda congiunta non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Poggio Imperiale, il 08.07.1995 (Atto n.7, Parte II, Serie A, anno 1995);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Foggia, così deciso nella camera di Consiglio del 13.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro
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