Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 16 aprile 1998, n. 120
Articolo 3
- Legge 16 aprile 1998, n. 120
Articolo 4 della Legge 16 aprile 1998, n. 120
Versione
30 aprile 1998
30 aprile 1998