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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8330/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.2262/2024, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
nata in [...] il [...] e residente in [...]
Ferranzano n.3, rappresenta e difesa, giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv.to Nicola Tessitore, presso il cui studio sito in Gricignano di Aversa alla via A. Moro 18 elettivamente domicilia E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 18.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 2262/2024 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Ha chiesto, pertanto, la retrodatazione del requisito sanitario riconosciutogli (dal giugno 2024) a decorrere dalla domanda amministrativa (13.9.2023), con condanna dell' al pagamento dei CP_2 relativi ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_1 chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, convocato il ctu della fase di atp al fine di rendere chiarimenti, in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
1 contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 18.11.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha contestato la decorrenza del beneficio come individuata dalla ctu, ritenendo che la prestazione dovesse essere riconosciuta sin dalla domanda amministrativa attesa la sovrapponibilità della documentazione medica allegata alla stessa e quella depositata in giudizio. Ebbene, parte ricorrente ha depositato in fase di atp il verbale della CM del 13.10.2023, CP_2 la Certificazione medica del reparto MALATTIA, FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA Ospedale dei Colli del 31/08/2020, la Certificazione Ambulatorio di Pneumologia ASL Caserta del 21/04/2023 e del 26/10/2023. Sulla base di tale documentazione e sulla scorta dell'esame obiettivo, il ctu ha concluso ritenendo la perizianda soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalle operazioni peritali del 17.06.2024. All'odierna udienza, l'ausiliaria del giudice, convocata sul punto al fine di rendere chiarimenti, ha precisato: “ho riconosciuto il beneficio a partire dalla visita peritale in quanto solo da tale data ho potuto riscontrare obiettivamente le patologie indicate nella documentazione presente agli atti. Le patologie da me riscontrate in sede di obiettività sono le medesime di cui alla documentazione prodotta” (cfr. verbale d'udienza). Orbene, stante il compendio documentale agli atti e le conclusioni della ctu, il Tribunale ritiene che non vi siano elementi per poter ritenere la sussistenza dei requisiti legittimanti l'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa o da data antecedente a quella riconosciuta dalla consulente. In effetti, la situazione complessiva dell'assistibile al tempo della domanda amministrativa,
2 trova riscontro nell'esame obiettivo svolto dalla CM nell'ottobre del 2023 che descrive CP_2
“soggetto in discrete condizioni generali. Vigile, lucido, discretamente orientato nel tempo e nello spazio e nelle persone, collaborante alla visita, tono dell'umore deflesso, attività cardiaca valida e ritmica, edemi perimalleolari bilateralmente, no dispenea a riposo. Addome globoso. Masse muscolari toniche e trifiche. Rachide ipoelastico con limitazioni funzionali delle grosse articolazioni. Deambulazione e passaggi posturali cautelati ma autonomi” e dunque una situazione grave tanto da riconoscere la perizianda invalida al 100% e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ma non tale da non consentirle di compiere in CP_ autonomia gli atti quotidiani della vita (cfr. verbale CM del 13.10.2023). La documentazione specialistica con relativo esame strumentale del 26.10.2023, concernente la patologia respiratoria, depositata in atti e valutata dalla ctu in fase di atp, coeva pertanto alla visita del 13 ottobre, è sostanzialmente sovrapponibile al certificato dell'aprile 2023 già evidentemente valutato dalla CM. Tali certificazioni esplicitano la grave e indubbia patologia OSAS ma l'esame obiettivo svolto dall' non evidenzia quella compromissione del quadro CP_2 patologico riscontrata dalla consulente del giudice al momento della visita peritale. Né la perdita della autonomia è documentalmente rinvenibile altrove. Invero, tra l'obiettività clinica riscontrata dalla Commissione medica come sopra CP_2 riportata e quella accertata dal ctu non vi è documentazione medica che consenta di retrodatare la sussistenza del beneficio ad una data antecedente a quella riconosciuta dal ctu che sul punto afferma “sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti risulta emergere un peggioramento del quadro clinico pregresso con caratteri, ad oggi, significativamente invalidanti. Tale valutazione deriva dall' obiettività clinica esperita - compromissione di tipo neurodegenerativo, dismetabolica, respiratoria, cardiologico e osteoarticolare >>> coesistenza di multiple patologie associate al declino cognitivo neuro-degenerativo. Si riconosce, salva diversa valutazione da parte del Giudice, il diritto all' indennità di accompagnamento a far data dalle operazioni peritali. Si precisa che tale orientamento deriva da una pregressa e precaria condizione osteo- articolare complicata dall' alterazione metabolica, neurologica e cardiologica come da documentazione strumentale agli atti, che ha presentato nel tempo un peggioramento clinico. Pertanto, solo allo stato attuale, la ricorrente, in trattamento farmacologico per le co-patologie, presenta un quadro clinico complessivo da non permetterle di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana, né una valutazione medica prospettica può orientarsi verso un miglioramento della già precaria condizione fisica.” (cfr. perizia in atti) Infine, deve ritenersi che la pur condivisibile ordinanza n. 28212 del 2025 della Suprema Corte citata da parte ricorrente in udienza si è espressa in merito ad una ipotesi in cui la deambulazione avveniva con appoggi e “supervisione continua”, situazione quest'ultima non emergente in nessuna documentazione antecedente alla visita del ctu. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che l'istante CP_2 presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'indennità di accompagnamento dal 17.06.2024. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto del rigetto dei motivi di opposizione ma del riconoscimento del requisito sanitario in fase di atp sebbene con data successiva alla
3 proposizione del ricorso, le spese sono compensate integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione b) dichiara beneficiaria dell'indennità di accompagnamento Parte_1 dal 17.06.2024; c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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