Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.