Articolo 2 della Legge 13 marzo 1958, n. 280
Articolo 1
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26 aprile 1958
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.

Entrata in vigore il 26 aprile 1958