Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2025, proposto da NI PI, rappresentato e difeso dall’avv. Christian Lombardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Formia (LT), via Mergataro 41 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.chlombardi@pec.it;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
A) l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione staccata 16 dicembre 2015 n. 834, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2022 n. 354;
B) l’accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, oltre che degli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il cons. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 20 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 28, con il quale NI PI ha agito in via principale per l’ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali indicati in epigrafe e in subordine per l’accertamento del diritto alla percezione dell’indennità di imbarco c.d. di superficie, di cui agli artt. 66, comma 2, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, 1, comma 1, d.P.R. 11 ottobre 1988 e 4, l. 23 marzo 1983 n. 78;
Vista la memoria della difesa erariale depositata il 5 dicembre 2025, nella quale è stato eccepito, tra l’altro, che la sentenza di questa sezione staccata 16 dicembre 2015 n. 834, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2022 n. 354, è stata correttamente eseguita mediante corresponsione degli arretrati spettanti al ricorrente limitatamente al periodo di servizio preso in esame dalla decisione a lui favorevole, fermo restando che l’interessato ha successivamente cambiato incarico e, per l’effetto, avrebbe perso il diritto alla percezione dell’indennità di cui è causa;
Vista la citata sentenza del 16 dicembre 2015, come confermata dalla prefata sentenza di secondo grado del 19 gennaio 2022, e rilevato che, a termini del dispositivo, i suoi effetti sono limitati al “ periodo di tempo richiesto ” e cioè a dire all’arco temporale compreso tra il novembre 2011 ed il febbraio 2015, sì che con la corresponsione delle relative differenze retributive la stessa è stata correttamente adempiuta dalle amministrazioni statali evocate in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di rigettare la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, in quanto infondata;
Ritenuto al contempo necessario disporre la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione della domanda di accertamento formulata in subordine e, per l’effetto, di fissare l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito del ricorso;
Ritenuto di riservare al definitivo ogni decisione in ordine al regime delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta la domanda di ottemperanza formulata da parte ricorrente;
b) dispone la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione della domanda di accertamento proposta in subordine e, per l’effetto, fissa l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del merito del ricorso;
c) riserva al definitivo ogni decisione in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IO OR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | DO CA |
IL SEGRETARIO