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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I grado iscritta al n. R.G.
8778/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1953 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Migliorini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze, Piazza Vieusseux n. 2,
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
14/11/1998 ed ivi residente
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visti del 29/05/25 e del 22/07/2025)
Avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 16/07/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, con il quale ha chiesto a: “Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previo opportuno provvedimento di rito, fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, affinché venga prestato il consenso dell'adottante e dell'adottato, disporre l'adozione del sig. a CP_1 favore del sig. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 ss. c.c. con Parte_1 ogni consequenziale pronuncia di Legge, anche nei confronti dell'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Vaglia (FI)”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con il presente ricorso, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di CP_1 da parte dell'istante; a fondamento dell'istanza, il ha dedotto che: “vi è un Pt_1 legame molto forte tra il ricorrente ed il sig. in quanto quest'ultimo è CP_1 rimasto orfano dei genitori i quali sono stati uccisi in Albania in maniera violenta a seguito di una faida (doc. n.7). La sorella del sig. inizialmente è CP_1 divenuta la sua curatrice e in età adulta quest'ultimo ha fatto ingresso in Italia ove si
è affezionato molto al sig. che lo considera come un padre. Da Controparte_2
Tali motivazioni nasce l'esigenza per il sig. di essere adottato dal CP_1 sig. , ormai persona fondamentale per la sua crescita futura ed Parte_1 anche ora, in questi momenti brutti, il ricorrente è l'unica persona a cui egli fa sempre riferimento”; nel ricorso, l'adottante ha, altresì, precisato di avere da tempo compiuto trentacinque anni di età, che fra adottante e adottando sussiste un divario di età superiore di diciotto anni e che l'adottando sarebbe attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Viterbo.
2. All'udienza del 16/07/2025 è comparso l'adottante, il quale ha espresso il proprio consenso all'adozione; non è, invece, comparso l'adottando , CP_1
pagina 2 di 4 rispetto alla cui assenza non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a provare un impedimento oggettivo a comparire;
richiesto in sede di esame di fornire indicazioni in ordine alla assenza dell'HAXHIU, il ricorrente ha dichiarato: “da febbraio 2022 è detenuto in carcere, ove tuttora si trova, ci scriviamo e gli mando i soldi, non hanno accolto la mia domanda per andarlo a trovare;
ADR: è stato condannato per concorso in rapina, ha fatto una sciocchezza;
da agosto otterrà i permessi premio”; all'esito, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Va, infatti, rilevato che ai sensi degli artt. 296 cc. e 311 c.c. per l'adozione del maggiorenne è richiesto il consenso espresso dell'adottando e che siffatto consenso sia manifestato personalmente al Presidente del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza;
la mancata comparizione dell'adottando avanti al Giudice relatore all'udienza camerale del 16/07/2025 non appare giustificata in ragione del dedotto stato detentivo dell'adottato, che è stato meramente dedotto ma non documentato, né in sede di presentazione del ricorso, né tantomeno in vista dell'udienza di comparizione ovvero in tale sede, dovendosi rilevare che l'interessato, qualora detenuto, avrebbe dovuto chiedere – personalmente o per il tramite di un difensore - alla A.G. competente l'autorizzazione a presentarsi all'udienza avanti al
Giudice; né, peraltro, è documentato se sia stata effettuata o meno una notifica del ricorso per l'adozione all'interessato, il quale non risulta processualmente rappresentato nell'ambito del presente procedimento dall'avv. Paolo Migliorini, legale e patrocinatore dell'adottante.
Ne consegue che la mancata comparizione dell'adottando, con conseguentemente mancata prestazione del suo assenso, come previsto dalla legge, appare elemento impeditivo della richiesta declaratoria di adozione.
4. Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciarsi sul punto, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico, di tal chè le stesse resteranno a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 291 e ss. c.c.: RIGETTA la domanda di adozione da parte di , nato a [...] in Parte_1 data 06/10/1953 nei confronti di , nato a [...] il CP_1
14/11/1998.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente
Monica Tarchi Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo nella causa di volontaria giurisdizione di I grado iscritta al n. R.G.
8778/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/10/1953 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Migliorini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze, Piazza Vieusseux n. 2,
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
14/11/1998 ed ivi residente
ADOTTANDO
Con l'intervento necessario del PM (visti del 29/05/25 e del 22/07/2025)
Avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 16/07/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, con il quale ha chiesto a: “Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previo opportuno provvedimento di rito, fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, affinché venga prestato il consenso dell'adottante e dell'adottato, disporre l'adozione del sig. a CP_1 favore del sig. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 ss. c.c. con Parte_1 ogni consequenziale pronuncia di Legge, anche nei confronti dell'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Vaglia (FI)”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con il presente ricorso, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di CP_1 da parte dell'istante; a fondamento dell'istanza, il ha dedotto che: “vi è un Pt_1 legame molto forte tra il ricorrente ed il sig. in quanto quest'ultimo è CP_1 rimasto orfano dei genitori i quali sono stati uccisi in Albania in maniera violenta a seguito di una faida (doc. n.7). La sorella del sig. inizialmente è CP_1 divenuta la sua curatrice e in età adulta quest'ultimo ha fatto ingresso in Italia ove si
è affezionato molto al sig. che lo considera come un padre. Da Controparte_2
Tali motivazioni nasce l'esigenza per il sig. di essere adottato dal CP_1 sig. , ormai persona fondamentale per la sua crescita futura ed Parte_1 anche ora, in questi momenti brutti, il ricorrente è l'unica persona a cui egli fa sempre riferimento”; nel ricorso, l'adottante ha, altresì, precisato di avere da tempo compiuto trentacinque anni di età, che fra adottante e adottando sussiste un divario di età superiore di diciotto anni e che l'adottando sarebbe attualmente detenuto presso la
Casa Circondariale di Viterbo.
2. All'udienza del 16/07/2025 è comparso l'adottante, il quale ha espresso il proprio consenso all'adozione; non è, invece, comparso l'adottando , CP_1
pagina 2 di 4 rispetto alla cui assenza non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a provare un impedimento oggettivo a comparire;
richiesto in sede di esame di fornire indicazioni in ordine alla assenza dell'HAXHIU, il ricorrente ha dichiarato: “da febbraio 2022 è detenuto in carcere, ove tuttora si trova, ci scriviamo e gli mando i soldi, non hanno accolto la mia domanda per andarlo a trovare;
ADR: è stato condannato per concorso in rapina, ha fatto una sciocchezza;
da agosto otterrà i permessi premio”; all'esito, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Va, infatti, rilevato che ai sensi degli artt. 296 cc. e 311 c.c. per l'adozione del maggiorenne è richiesto il consenso espresso dell'adottando e che siffatto consenso sia manifestato personalmente al Presidente del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza;
la mancata comparizione dell'adottando avanti al Giudice relatore all'udienza camerale del 16/07/2025 non appare giustificata in ragione del dedotto stato detentivo dell'adottato, che è stato meramente dedotto ma non documentato, né in sede di presentazione del ricorso, né tantomeno in vista dell'udienza di comparizione ovvero in tale sede, dovendosi rilevare che l'interessato, qualora detenuto, avrebbe dovuto chiedere – personalmente o per il tramite di un difensore - alla A.G. competente l'autorizzazione a presentarsi all'udienza avanti al
Giudice; né, peraltro, è documentato se sia stata effettuata o meno una notifica del ricorso per l'adozione all'interessato, il quale non risulta processualmente rappresentato nell'ambito del presente procedimento dall'avv. Paolo Migliorini, legale e patrocinatore dell'adottante.
Ne consegue che la mancata comparizione dell'adottando, con conseguentemente mancata prestazione del suo assenso, come previsto dalla legge, appare elemento impeditivo della richiesta declaratoria di adozione.
4. Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciarsi sul punto, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico, di tal chè le stesse resteranno a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 291 e ss. c.c.: RIGETTA la domanda di adozione da parte di , nato a [...] in Parte_1 data 06/10/1953 nei confronti di , nato a [...] il CP_1
14/11/1998.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente
Monica Tarchi Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4