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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 100
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 100/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvina Campisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Generale Cascino n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ficarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.01.2022, ritualmente notificato, il IG. adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie IG.ra CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio concordatario a Castel di Iudica in data 10.08.1983 e dalla cui unione era nati tre figli: e , ormai maggiorenni e indipendenti, e Persona_1 Per_2 Per_3
, deceduto.
[...]
Il ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile alla moglie a causa del comportamento posto in essere da quest'ultima contrario ai doveri coniugali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Già nel corso del tempo, il rapporto matrimoniale era divenuto insostenibile per i frequenti litigi tra coniugi sino a deteriorarsi dopo il decesso del figlio avvenuto nel 2015. Per_3
Sotto il profilo economico, il IG. riferiva di essere una persona invalida, di percepire Parte_1
una pensione di invalidità pari a euro 900,00 mensili e di sostenere un canone di affitto di euro 200,00 mensili. La resistente, invece, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio con un altro uomo presso la casa coniugale posta al primo piano.
Domandava che venisse assegnato in suo favore l'appartamento posto al piano terra dell'intero stabile adibito a casa coniugale, sito in Castel di Iudica – Fraz. Carrubbo Via Generale Cascino n. 28, stante il suo stato di invalidità.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale aderiva alla domanda di separazione e CP_1 domandava a sua volta l'addebito della stessa al marito, evidenziando che il predetto durante il matrimonio era venuto meno al dovere di fedeltà e aveva spesso posto in essere condotte violente, anche sfociate in denunce in sede penale.
La IG.ra domanda, altresì, che venisse posto a carico del marito un assegno di CP_1 mantenimento a suo favore per l'importo di euro 300,00 mensili, deducendo di non aver alcuna
2 disponibilità economica, salvo qualche sporadico guadagno allorquando riusciva a lavorare come collaboratrice domestica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 08.04.2022, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per le richieste di prova, con provvedimento del 21.09.2023, venivano rigettate le richieste di prova orale e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni insistendo nelle rispettive domande e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglienze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO
Le domande di addebito, reciprocamente avanzate dalle parti, sono infondate e devono pertanto essere entrambe rigettate, non essendo state sostenute da adeguati riscontri probatori.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
3 “lungi dall'essere intervenuta quanto era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
Più specificamente, per quanto in particolare attiene alle accuse mosse dal ricorrente, giova evidenziare che le doglianze appaiono meramente labiali e del tutto generiche, né tale carenza di prova può dirsi superata dalla articolazione dei capitoli di prova orale, formulati anch'essi in modo generico e ritenute superflue ai fini della decisione e per tale ragione dichiarati inammissibili in sede istruttoria.
Per quanto invece attiene alle accuse della resistente, la quale ha riferito di condotte violente da parte del marito, si evidenzia che non può costituire una prova sufficientemente solida a sostegno di tali asserzioni la mera allegazione della denuncia penale né il provvedimento di citazione diretta a giudizio, che di per sé sole considerate, non essendo peraltro neppure stata accompagnate da misure cautelari né tantomeno da provvedimenti penali di condanna, non possono automaticamente fondare una valutazione di attendibilità delle accuse di violenza domestica né comunque di riferibilità causale tra tali comportamenti e la insorgenza della frattura coniugale.
Per tali ragioni, quindi, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO
Parte resistente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 300,00 mensili. A fondamento di tale richiesta, la IG.ra rassegnava di CP_1 trovarsi in un'età che non le consentirebbe un agevole ingresso nel mondo del lavoro e, in sede
4 presidenziale, dichiarava di lavorare solo sporadicamente come collaboratrice domestica e di guadagnare circa euro 200,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale, nulla disponeva in favore della resistente a titolo di mantenimento in suo favore, da porre a carico del marito.
Sebbene la resistente abbia dichiarato di svolgere in maniera comunque sporadica attività di collaboratrice domestica percependo circa euro 200,00 mensili, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può trascurarsi la circostanza che la IG.ra , in costanza di CP_1
matrimonio (durato quasi 40 anni), si è dedicata esclusivamente alla cura della propria famiglia, senza mai svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanza, peraltro, confermata dal ricorrente.
Giova allora rammentare che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà – appunto – solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Inoltre, non può nemmeno trascurarsi l'età anagrafica della resistente (62 anni), il basso livello di istruzione, l'assenza di una formazione lavorativa e la conseguente mancanza di una stabile e autonoma capacità reddituale in capo alla stessa.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale
e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n.
12329/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che vada posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contribuito per il mantenimento della IG.ra , importo ritenuto adeguato a ricomporre, almeno in parte, lo squilibrio reddituale CP_1
esistente tra le parti.
Non si ritiene di dover disporre un importo maggiore – come invece richiesto dalla convenuta – tenuto conto comunque del fatto che la stessa ha modo di integrare le proprie risorse – lavorando sebbene saltuariamente come collaboratrice domestica – e non è gravata da oneri abitativi.
5 Parimenti, l'importo così fissato appare congruo anche rispetto alle capacità economiche (comunque contenute) del ricorrente, il quale risulta percepire un reddito annuo di poco più di 14.000 euro (cfr. ultima dichiarazione reddituale in atti), è gravato da alcuni oneri periodici, tra cui il pagamento di una rata mensile di euro 150,00 per la restituzione di un finanziamento (di euro 9.000 complessivi), oltre al pagamento di un canone mensile per l'affitto, pari a euro 200,00.
È infine infondata la domanda di assegnazione della casa coniugale, limitatamente al piano terra, avanzata dal ricorrente, giacché tale previsione è come noto necessariamente subordinata alla presenza di figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) che ancora coabitano nell'immobile con il genitore che ne avanza la richiesta.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione del complessivo esito del giudizio, dell'adesione di entrambe le parti alla domanda di separazione, della soccombenza reciproca sulle domande di addebito, della soccombenza del ricorrente in relazione alla domanda di mantenimento in favore della moglie, ritiene il Collegio di poter compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. RIGETTA entrambe le domande di addebito;
3. PONE a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 150,00, da versarsi CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente;
5. COMPENSA tra le part le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 21.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 100/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Salvina Campisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Generale Cascino n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ficarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.01.2022, ritualmente notificato, il IG. adiva Parte_1
questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie IG.ra CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio concordatario a Castel di Iudica in data 10.08.1983 e dalla cui unione era nati tre figli: e , ormai maggiorenni e indipendenti, e Persona_1 Per_2 Per_3
, deceduto.
[...]
Il ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile alla moglie a causa del comportamento posto in essere da quest'ultima contrario ai doveri coniugali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Già nel corso del tempo, il rapporto matrimoniale era divenuto insostenibile per i frequenti litigi tra coniugi sino a deteriorarsi dopo il decesso del figlio avvenuto nel 2015. Per_3
Sotto il profilo economico, il IG. riferiva di essere una persona invalida, di percepire Parte_1
una pensione di invalidità pari a euro 900,00 mensili e di sostenere un canone di affitto di euro 200,00 mensili. La resistente, invece, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio con un altro uomo presso la casa coniugale posta al primo piano.
Domandava che venisse assegnato in suo favore l'appartamento posto al piano terra dell'intero stabile adibito a casa coniugale, sito in Castel di Iudica – Fraz. Carrubbo Via Generale Cascino n. 28, stante il suo stato di invalidità.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale aderiva alla domanda di separazione e CP_1 domandava a sua volta l'addebito della stessa al marito, evidenziando che il predetto durante il matrimonio era venuto meno al dovere di fedeltà e aveva spesso posto in essere condotte violente, anche sfociate in denunce in sede penale.
La IG.ra domanda, altresì, che venisse posto a carico del marito un assegno di CP_1 mantenimento a suo favore per l'importo di euro 300,00 mensili, deducendo di non aver alcuna
2 disponibilità economica, salvo qualche sporadico guadagno allorquando riusciva a lavorare come collaboratrice domestica.
All'esito dell'udienza presidenziale del 08.04.2022, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore ed evasi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per le richieste di prova, con provvedimento del 21.09.2023, venivano rigettate le richieste di prova orale e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni insistendo nelle rispettive domande e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglienze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO
Le domande di addebito, reciprocamente avanzate dalle parti, sono infondate e devono pertanto essere entrambe rigettate, non essendo state sostenute da adeguati riscontri probatori.
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.,
3 “lungi dall'essere intervenuta quanto era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. n. 18074/2014).
Corre dunque l'obbligo di rammentare il preciso onere della prova che, invece, grava sulla parte che assume la verificazione delle condotte inosservanti ai fini dell'addebito, di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Ed allora, nel caso di specie, proprio il tenore delle reciproche accuse e il conflitto che emerge dalla stessa lettura degli opposti atti di causa, lungi dal consentire l'individuazione del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, a ben vedere, mostrano come le origini della crisi coniugale, che ha condotto le parti ad esperire domanda di separazione giudiziale, siano in realtà risalenti e che le responsabilità per la disgregazione del rapporto siano, con ogni probabilità, reciproche.
Più specificamente, per quanto in particolare attiene alle accuse mosse dal ricorrente, giova evidenziare che le doglianze appaiono meramente labiali e del tutto generiche, né tale carenza di prova può dirsi superata dalla articolazione dei capitoli di prova orale, formulati anch'essi in modo generico e ritenute superflue ai fini della decisione e per tale ragione dichiarati inammissibili in sede istruttoria.
Per quanto invece attiene alle accuse della resistente, la quale ha riferito di condotte violente da parte del marito, si evidenzia che non può costituire una prova sufficientemente solida a sostegno di tali asserzioni la mera allegazione della denuncia penale né il provvedimento di citazione diretta a giudizio, che di per sé sole considerate, non essendo peraltro neppure stata accompagnate da misure cautelari né tantomeno da provvedimenti penali di condanna, non possono automaticamente fondare una valutazione di attendibilità delle accuse di violenza domestica né comunque di riferibilità causale tra tali comportamenti e la insorgenza della frattura coniugale.
Per tali ragioni, quindi, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO
Parte resistente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 300,00 mensili. A fondamento di tale richiesta, la IG.ra rassegnava di CP_1 trovarsi in un'età che non le consentirebbe un agevole ingresso nel mondo del lavoro e, in sede
4 presidenziale, dichiarava di lavorare solo sporadicamente come collaboratrice domestica e di guadagnare circa euro 200,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale, nulla disponeva in favore della resistente a titolo di mantenimento in suo favore, da porre a carico del marito.
Sebbene la resistente abbia dichiarato di svolgere in maniera comunque sporadica attività di collaboratrice domestica percependo circa euro 200,00 mensili, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può trascurarsi la circostanza che la IG.ra , in costanza di CP_1
matrimonio (durato quasi 40 anni), si è dedicata esclusivamente alla cura della propria famiglia, senza mai svolgere alcuna attività lavorativa. Circostanza, peraltro, confermata dal ricorrente.
Giova allora rammentare che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà – appunto – solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Inoltre, non può nemmeno trascurarsi l'età anagrafica della resistente (62 anni), il basso livello di istruzione, l'assenza di una formazione lavorativa e la conseguente mancanza di una stabile e autonoma capacità reddituale in capo alla stessa.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi,
l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale
e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, n.
12329/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che vada posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 150,00 a titolo di contribuito per il mantenimento della IG.ra , importo ritenuto adeguato a ricomporre, almeno in parte, lo squilibrio reddituale CP_1
esistente tra le parti.
Non si ritiene di dover disporre un importo maggiore – come invece richiesto dalla convenuta – tenuto conto comunque del fatto che la stessa ha modo di integrare le proprie risorse – lavorando sebbene saltuariamente come collaboratrice domestica – e non è gravata da oneri abitativi.
5 Parimenti, l'importo così fissato appare congruo anche rispetto alle capacità economiche (comunque contenute) del ricorrente, il quale risulta percepire un reddito annuo di poco più di 14.000 euro (cfr. ultima dichiarazione reddituale in atti), è gravato da alcuni oneri periodici, tra cui il pagamento di una rata mensile di euro 150,00 per la restituzione di un finanziamento (di euro 9.000 complessivi), oltre al pagamento di un canone mensile per l'affitto, pari a euro 200,00.
È infine infondata la domanda di assegnazione della casa coniugale, limitatamente al piano terra, avanzata dal ricorrente, giacché tale previsione è come noto necessariamente subordinata alla presenza di figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) che ancora coabitano nell'immobile con il genitore che ne avanza la richiesta.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione del complessivo esito del giudizio, dell'adesione di entrambe le parti alla domanda di separazione, della soccombenza reciproca sulle domande di addebito, della soccombenza del ricorrente in relazione alla domanda di mantenimento in favore della moglie, ritiene il Collegio di poter compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. RIGETTA entrambe le domande di addebito;
3. PONE a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, la somma di euro 150,00, da versarsi CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente;
5. COMPENSA tra le part le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 21.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6 7