Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inapplicabilità del fermo amministrativo su veicolo cointestato

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il fermo amministrativo non può essere legittimamente eseguito su un veicolo cointestato se solo uno dei comproprietari è debitore, in quanto ciò lederebbe il diritto di proprietà del comproprietario non debitore. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il fermo può essere applicato solo se tutti i comproprietari sono debitori. Il ricorrente ha fornito prova della cointestazione del veicolo con la moglie, la quale non risulta avere debiti con il fisco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 8
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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