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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone opposizione al preavviso di fermo amministrativo 29480202500003860000 con il quale si richiedeva il pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento, aventi ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica per gli anni che vanno dal 2017 al 2018, indicando come veicolo da sottoporre a fermo amministrativo la “Fiat Panda 1.2 5P”, targato Targa_1
Deduce con unico motivo di ricorso la inapplicabilità del fermo perché blocca il bene, impedendo l'uso anche a chi non ha debiti, il che costituisce un danno ingiusto atteso che l'auto sottoposto a gravame risulta cointestato con la moglie che non risulta avere debiti con il fisco
Non si costituisce l'agente della riscossione ancorchè evocato in giudizio.
Con ordinanza n. 290/2025 del 27.10.2025 la chiesta sospensiva veniva respinta non ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto l'unico motivo con il quale parte ricorrente sostiene la inapplicabilità del fermo perché blocca il bene, impedendo l'uso anche a chi non ha debiti.
L'art. 19 del D. lgvo 546/1992 prevede che tra gli atti impugnabili vi sia anche il fermo di beni mobili registrati, fermo di cui risulta destinatario del provvedimento se pur il mezzo risulta comproprietaria anche la moglie, che risulterebbe non avere debiti con il fisco.
Tali sono i presupposti che radicano nell'odierno ricorrente l'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.
p.c. il provvedimento, atto attraverso il quale ha avuto conoscenza dell'esistenza del fermo.
Sul punto è consolidata la tesi che il fermo amministrativo non può essere legittimamente eseguito su un veicolo cointestato se solo uno dei comproprietari è debitore, poiché lederebbe il diritto di proprietà dell'altro comproprietario non debitore.
La giurisprudenza ha stabilito che il fermo può essere applicato solo se tutti i comproprietari sono debitori.
Se viene iscritto, il comproprietario non debitore può presentare ricorso per farlo dichiarare illegittimo e chiederne la cancellazione.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di essere soggetto cointestatario non obbligato, producendo carta di circolazione nella quale si rileva che l'auto risulta essere cointestata con Nominativo_1, dichiarata dal ricorrente essere la moglie.
Se ne deduce che il ricorso deve essere accolto e le spese vanno a carico della parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
RE PI LI
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003860000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone opposizione al preavviso di fermo amministrativo 29480202500003860000 con il quale si richiedeva il pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento, aventi ad oggetto il pagamento della tassa automobilistica per gli anni che vanno dal 2017 al 2018, indicando come veicolo da sottoporre a fermo amministrativo la “Fiat Panda 1.2 5P”, targato Targa_1
Deduce con unico motivo di ricorso la inapplicabilità del fermo perché blocca il bene, impedendo l'uso anche a chi non ha debiti, il che costituisce un danno ingiusto atteso che l'auto sottoposto a gravame risulta cointestato con la moglie che non risulta avere debiti con il fisco
Non si costituisce l'agente della riscossione ancorchè evocato in giudizio.
Con ordinanza n. 290/2025 del 27.10.2025 la chiesta sospensiva veniva respinta non ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto l'unico motivo con il quale parte ricorrente sostiene la inapplicabilità del fermo perché blocca il bene, impedendo l'uso anche a chi non ha debiti.
L'art. 19 del D. lgvo 546/1992 prevede che tra gli atti impugnabili vi sia anche il fermo di beni mobili registrati, fermo di cui risulta destinatario del provvedimento se pur il mezzo risulta comproprietaria anche la moglie, che risulterebbe non avere debiti con il fisco.
Tali sono i presupposti che radicano nell'odierno ricorrente l'interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 100 c.
p.c. il provvedimento, atto attraverso il quale ha avuto conoscenza dell'esistenza del fermo.
Sul punto è consolidata la tesi che il fermo amministrativo non può essere legittimamente eseguito su un veicolo cointestato se solo uno dei comproprietari è debitore, poiché lederebbe il diritto di proprietà dell'altro comproprietario non debitore.
La giurisprudenza ha stabilito che il fermo può essere applicato solo se tutti i comproprietari sono debitori.
Se viene iscritto, il comproprietario non debitore può presentare ricorso per farlo dichiarare illegittimo e chiederne la cancellazione.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di essere soggetto cointestatario non obbligato, producendo carta di circolazione nella quale si rileva che l'auto risulta essere cointestata con Nominativo_1, dichiarata dal ricorrente essere la moglie.
Se ne deduce che il ricorso deve essere accolto e le spese vanno a carico della parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
RE PI LI
Firmato digitalmente