Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2020, notificata in pari data, con cui il Dirigente dell'area tecnica del Comune di Copertino ha inflitto alla ricorrente la sanzione pecuniaria di € 8.500,00;
- ove occorra, del verbale della Polizia Locale del 7.12.2020 prot. n. -OMISSIS- dell'8.12.2020;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto depositato in data 2 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e, pertanto, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, fatta salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
IL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR | IO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.