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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2021 depositato il 19/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 16/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9.4.2019 Resistente_1 propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento con il quale a seguito dell'azzerramento della perdita dell'esercizio precedente è stato accertato per l'anno 2015 un reddito di partecipazione pari ad € 3.864,00 e ne chiede l'annullamento.
La ricorrente fa rilevare che tale accertamento deriva dall'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1 impugnato e definito con la sentenza 1109/2018 della 3° sezione che ne ha dichiarato l'annullamento.
Eccepisce illegittimità per difetto di sottoscrizione;
Eccepisce violazione di legge;
Eccepisce carenza di motivazione;
Eccepisce indebita irrogazione delle sanzioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il ricorso chiede la riunione del ricorso a quello della società e il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente insiste nel ricorso facendo rilevare che con sentenza n. 631/2019 sez.
5 questa Commissione ha annullato l'accertamento relativo all'anno 2013.
All'udienza del 17.1.2020, sulle conciusioni delie parti, il ricorso viene posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto
-che la ripresa a tassazione con imputazione al ricorrente di reddito di partecipazione deriva dal mancato riconoscimento delle perdite dichiarate dalla società partecipata “Società_1 Sas” ed azzerate dall'Ufficio con l'avviso di accertamento n. TYZ02E400496/2016 emesso, per l'anno 2012, a carico della stessa società.
- che il provvedimento di rettifica di cui è stata destinataria la società “Società_1 Sas” è stato a suo tempo impugnato e la CTP adita, con Sentenza n: 1109/2018 del 19.4.2018 depositata il 19.7.2018, ne ha disposto l'annullamento;
- che da tanto discende il venir meno di valido presupposto impositivo a carico del socio Nominativo_1 odierno ricorrente, poiché allo stesso non può essere imputato il reddito di partecipazione di € 7.177,00 portato dall'avviso di accertamento qui impugnato;
- che tanto comporta l'accoglimento del ricorso;
- che l'avviso di accertamento qui impugnato è stato notificato in data 3.12.2018, quindi prima dello spirare dei termini per l'impugnazione della Sentenza emessa a favore della società è depositata in data 19.7.2018, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 19 Gennaio 2021 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza per erroneità della motivazione/ apparente motivazione. Il giudice per il vero ha ritenuto che, venendo meno per effetto dell'annullamento compiuto con la sentenza predetta il presupposto impositivo costituito dall'accertamento emesso nei confronti della società, andasse annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia Resistente_1 per l'anno di imposta 2015 stante che con lo stesso veniva recuperato a tassazione il reddito di partecipazione derivante dal mancato riconoscimento delle perdite dichiarate dalla società Società_1 SAS, per l'appunto azzerate dall'Ufficio con l'avviso di accertamento TYZ02E400496/2016. Va tuttavia rappresentato che la decisione della CTP di
Ragusa indicata dal Collegio giudicante n. 1109/03/18 non è definitiva;
anzi, la stessa è stata gravata d'appello il 31/1/19 a cura dello scrivente Ufficio (il relativo procedimento pende innanzi a codesto Giudice del riesame –
R.G.A. n. 914/2019 – Sez. 06). E' evidente che il Collegio fondando la sua decisione solo sulla presenza di una sentenza sfavorevole che ha deciso relativamente al ricorso proposto dalla società e dai soci per l'anno di imposta 2012 e che non è passata in giudicato emette una pronuncia viziata nella motivazione in quanto la stessa è meramente apparente. La sentenza è poi affetta da altro errore. Infatti in essa il giudice di merito, vista la sentenza 1109/03/2019 della CTP di Ragusa che ha disposto l'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società n: TYZ02E400496/2016, precisa che: “ da tanto discende il venir meno di valido presupposto impositivo a carico del socio Nominativo_1 odierno ricorrente poiché allo stesso non può essere imputato il reddito di partecipazione di € 7.177,00 portato dall'avviso di accertamento qui impugnato”. Orbene appare chiaro ed evidente che la sentenza facendo riferimento non alla ricorrente Ric._1
, ma ad altro soggetto Sig. Nominativo_1 ed alla sua posizione debitoria, è affetta da vizio di nullità insanabile. Inoltre, va rilevato che la Sig. Resistente_1 ha proposto ricorso con riguardo all'avviso di accertamento n. TYZ01E401336/2017anno di imposta 2013 ed iscritto al n. r.g.r 651/2018 su cui è stata emessa sentenza sfavorevole all'Ufficio CTP Ragusa n. 631/05/2019, depositata il 17.06.2019, impugnata dall'ufficio e pendente in CTR, R.G.A n.7202/2019 sezione 15. Si compie tale precisazione stante che nel corpo della sentenza qui impugnata si da atto del fatto che con memoria illustrativa la parte aveva fatto presente che con la sentenza n. 631/05/2019 la CTP di Ragusa ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Sig.ra Resistente_1 per l'anno di imposta 2013. Per quanto concerne il merito della presente controversia, si ritiene in primo luogo che la trattazione della stessa, per evidente connessione soggettiva e/o oggettiva, vada riunita con quella della lite avente per oggetto l'avviso di accertamento n. TYZ02E400496/2016 anno di imposta 2012 rivolto alla società Società_1 sas (R.G.A. n. 914/2019). In secondo luogo, si richiamano integralmente e si riportano di seguito le difese già svolte dall'Ufficio nel precedente grado di giudizio: Nullità dell'atto per mancanza potere di firma;
Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
I riferimenti normativi indicati nell'accertamento dall'ufficio non hanno consentito alla parte di individuare la tipologia di accertamento applicata;
Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 275/02/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 16 Giugno 2020.
La Sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la contumacia della parte appellata, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. n.546/1992. La mancata costituzione in giudizio della sig. ra Resistente_1 preclude l'esame di doglianze difensive diverse da quelle già valutate nei gradi precedenti e comporta la decisione sulla base dei soli elementi e documenti prodotti dall'Ufficio. Sulla legittimità della pretesa erariale e degli avvisi di accertamento, risulta dagli atti che,
a seguito della rettifica della perdita di partecipazione dichiarata dalla contribuente per il 2012, tale perdita non poteva più essere utilizzata in compensazione negli anni d'imposta successivi, inclusa l'annualità 2015 oggetto di accertamento. L'avviso impugnato, conseguente ad accertamento emesso nei confronti della società e dei soci, trova giustificazione nella corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art.38 e art.41- bis DPR 600/1973. Sulla regolarità formale dell'atto si rileva che l'avviso di accertamento risulta sottoscritto legittimamente da soggetto delegato, in conformità all'art.42, comma 1, DPR 600/1973, sulla base di idonea delega depositata in giudizio. Sulla sufficienza della motivazione si rileva che la motivazione per relationem
è pienamente legittima, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, purché l'atto richiamato sia noto o notificato al contribuente, circostanza qui sussistente. Dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che sono espressamente indicati: i dati dichiarativi della contribuente per l'anno 2015
(reddito di partecipazione, perdita utilizzata, reddito complessivo); gli accertamenti precedenti relativi all'anno
2012 (avviso n. TYZ01E400600/2016) con azzeramento della perdita di partecipazione;
gli effetti di tali rettifiche sulla possibilità di utilizzare, per l'anno 2015, la perdita di partecipazione 2012 a compensazione del reddito di partecipazione;
è chiaramente illustrato il meccanismo di recupero a tassazione del reddito di partecipazione di euro 3.864,00 e dell'eccedenza di perdita 2012 residuale;
sono esplicitamente richiamate le norme applicate (artt.38 e 41-bis DPR n.600/1973, norme sanzionatorie del D. Lgs. n.471/1997, ecc.).
L'art.7, comma 1, L. n.212/2000 consente, peraltro, che la motivazione avvenga per relationem ad altri atti,
a condizione che: tali atti siano allegati all'avviso, ove non già conosciuti;
ovvero ne sia riprodotto il contenuto essenziale, sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente. Nel caso di specie: gli avvisi relativi al
2012 e agli anni precedenti erano stati ritualmente notificati alla contribuente;
nell'avviso per il 2015 ne viene richiamato il contenuto in modo sufficientemente dettagliato per permettere al contribuente di comprendere: da quale accertamento trae origine il disconoscimento della perdita 2012; perché la stessa non potesse essere più utilizzata a compensazione nel 2015; in che modo ciò incida sul reddito imponibile e sulle imposte dovute. Ne deriva che: la motivazione dell'atto è completa ed esaustiva, sotto il profilo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa;
la motivazione per relationem è esercitata nel pieno rispetto dell'art.7 L. n.212/2000; l'eccezione di carenza motivazionale è priva di fondamento. Sulla regolarità delle sanzioni applicate ai evidenzia che le sanzioni comminate sono state correttamente determinate in ossequio al principio del “favor rei”, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs.
n.158/2015. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ha irrogato le sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'art.1, comma 2, D. Lgs. n.471/1997. Dalla lettura dell'avviso emerge che: l'Ufficio ha espressamente applicato il principio del favor rei (art.3, comma 3, D. Lgs. n.472/1997), confrontando il trattamento sanzionatorio: previgente alla riforma di cui al D. Lgs.24 settembre 2015, n.158; successivo alla riforma;
ed ha applicato il regime più favorevole al contribuente, ossia la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata, in luogo di quella originaria, più gravosa (dal 100% al 200%). Le sanzioni risultano, dunque: correttamente irrogate sotto il profilo quantitativo e normativo;
riferite a una violazione effettivamente sussistente, consistente nella presentazione di una dichiarazione infedele (avendo la contribuente indicato, ai fini del calcolo dell'imposta, una perdita inesistente a riduzione del reddito di partecipazione). La censura di “indebita irrogazione delle sanzioni” è, quindi, generica e non sorretta da alcun concreto elemento idoneo a incrinare la legittimità delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono, pertanto, essere confermate. L'Agenzia delle Entrate ha correttamente eccepito che la motivazione della sentenza impugnata si fonda esclusivamente sull'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'anno
2012, senza considerare che tale pronuncia non aveva ancora acquisito definitività in quanto gravata da appello e pendente presso questa Commissione. Ne consegue che non poteva riconoscersi a tale provvedimento efficacia di giudicato, risultando pertanto la motivazione del primo giudice meramente apparente e viziata sul piano logico-giuridico. Sulla legittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento
(art.42 DPR n.600/1973), la contribuente ha eccepito la nullità dell'avviso per difetto di potere di firma, assumendo che l'atto non fosse sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare dall'Atto Dispositivo n.1/2018, risulta che: l'avviso di accertamento n. TYZ01E401145-2018 è stato sottoscritto dal dott. Nominativo_2, Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali;
tale soggetto era delegato alla firma degli avvisi di accertamento fino ad un determinato importo, ben comprensivo delle maggiori imposte complessivamente accertate nel caso di specie;
sull'atto risulta chiaramente la dicitura “firma su delega del Direttore Provinciale, dott.
Nom._3”, con sottoscrizione, in conformità all'art.42, comma 1, DPR n.600/1973. L'art.42, comma 1, DPR n.600/1973 stabilisce che: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Nel caso di specie: la qualifica del sottoscrittore (Capo Area) rientra nell'ambito della “carriera direttiva”;
l'esistenza di specifica delega formale è documentalmente provata;
l'importo dell'accertamento rientra nell'ambito oggettivo della delega. Pertanto: la sottoscrizione dell'avviso è pienamente conforme al disposto dell'art.42 DPR n.600/1973; l'eccezione di nullità per incompetenza del sottoscrittore è infondata e va respinta.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 17 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Francesco Paolo Giordano)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2021 depositato il 19/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 16/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01E401145-2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 9.4.2019 Resistente_1 propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento con il quale a seguito dell'azzerramento della perdita dell'esercizio precedente è stato accertato per l'anno 2015 un reddito di partecipazione pari ad € 3.864,00 e ne chiede l'annullamento.
La ricorrente fa rilevare che tale accertamento deriva dall'accertamento effettuato nei confronti della società Società_1 impugnato e definito con la sentenza 1109/2018 della 3° sezione che ne ha dichiarato l'annullamento.
Eccepisce illegittimità per difetto di sottoscrizione;
Eccepisce violazione di legge;
Eccepisce carenza di motivazione;
Eccepisce indebita irrogazione delle sanzioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il ricorso chiede la riunione del ricorso a quello della società e il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente insiste nel ricorso facendo rilevare che con sentenza n. 631/2019 sez.
5 questa Commissione ha annullato l'accertamento relativo all'anno 2013.
All'udienza del 17.1.2020, sulle conciusioni delie parti, il ricorso viene posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto
-che la ripresa a tassazione con imputazione al ricorrente di reddito di partecipazione deriva dal mancato riconoscimento delle perdite dichiarate dalla società partecipata “Società_1 Sas” ed azzerate dall'Ufficio con l'avviso di accertamento n. TYZ02E400496/2016 emesso, per l'anno 2012, a carico della stessa società.
- che il provvedimento di rettifica di cui è stata destinataria la società “Società_1 Sas” è stato a suo tempo impugnato e la CTP adita, con Sentenza n: 1109/2018 del 19.4.2018 depositata il 19.7.2018, ne ha disposto l'annullamento;
- che da tanto discende il venir meno di valido presupposto impositivo a carico del socio Nominativo_1 odierno ricorrente, poiché allo stesso non può essere imputato il reddito di partecipazione di € 7.177,00 portato dall'avviso di accertamento qui impugnato;
- che tanto comporta l'accoglimento del ricorso;
- che l'avviso di accertamento qui impugnato è stato notificato in data 3.12.2018, quindi prima dello spirare dei termini per l'impugnazione della Sentenza emessa a favore della società è depositata in data 19.7.2018, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa con atto del 19 Gennaio 2021 deducendo i seguenti motivi.
Illegittimità della sentenza per erroneità della motivazione/ apparente motivazione. Il giudice per il vero ha ritenuto che, venendo meno per effetto dell'annullamento compiuto con la sentenza predetta il presupposto impositivo costituito dall'accertamento emesso nei confronti della società, andasse annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia Resistente_1 per l'anno di imposta 2015 stante che con lo stesso veniva recuperato a tassazione il reddito di partecipazione derivante dal mancato riconoscimento delle perdite dichiarate dalla società Società_1 SAS, per l'appunto azzerate dall'Ufficio con l'avviso di accertamento TYZ02E400496/2016. Va tuttavia rappresentato che la decisione della CTP di
Ragusa indicata dal Collegio giudicante n. 1109/03/18 non è definitiva;
anzi, la stessa è stata gravata d'appello il 31/1/19 a cura dello scrivente Ufficio (il relativo procedimento pende innanzi a codesto Giudice del riesame –
R.G.A. n. 914/2019 – Sez. 06). E' evidente che il Collegio fondando la sua decisione solo sulla presenza di una sentenza sfavorevole che ha deciso relativamente al ricorso proposto dalla società e dai soci per l'anno di imposta 2012 e che non è passata in giudicato emette una pronuncia viziata nella motivazione in quanto la stessa è meramente apparente. La sentenza è poi affetta da altro errore. Infatti in essa il giudice di merito, vista la sentenza 1109/03/2019 della CTP di Ragusa che ha disposto l'annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società n: TYZ02E400496/2016, precisa che: “ da tanto discende il venir meno di valido presupposto impositivo a carico del socio Nominativo_1 odierno ricorrente poiché allo stesso non può essere imputato il reddito di partecipazione di € 7.177,00 portato dall'avviso di accertamento qui impugnato”. Orbene appare chiaro ed evidente che la sentenza facendo riferimento non alla ricorrente Ric._1
, ma ad altro soggetto Sig. Nominativo_1 ed alla sua posizione debitoria, è affetta da vizio di nullità insanabile. Inoltre, va rilevato che la Sig. Resistente_1 ha proposto ricorso con riguardo all'avviso di accertamento n. TYZ01E401336/2017anno di imposta 2013 ed iscritto al n. r.g.r 651/2018 su cui è stata emessa sentenza sfavorevole all'Ufficio CTP Ragusa n. 631/05/2019, depositata il 17.06.2019, impugnata dall'ufficio e pendente in CTR, R.G.A n.7202/2019 sezione 15. Si compie tale precisazione stante che nel corpo della sentenza qui impugnata si da atto del fatto che con memoria illustrativa la parte aveva fatto presente che con la sentenza n. 631/05/2019 la CTP di Ragusa ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Sig.ra Resistente_1 per l'anno di imposta 2013. Per quanto concerne il merito della presente controversia, si ritiene in primo luogo che la trattazione della stessa, per evidente connessione soggettiva e/o oggettiva, vada riunita con quella della lite avente per oggetto l'avviso di accertamento n. TYZ02E400496/2016 anno di imposta 2012 rivolto alla società Società_1 sas (R.G.A. n. 914/2019). In secondo luogo, si richiamano integralmente e si riportano di seguito le difese già svolte dall'Ufficio nel precedente grado di giudizio: Nullità dell'atto per mancanza potere di firma;
Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
I riferimenti normativi indicati nell'accertamento dall'ufficio non hanno consentito alla parte di individuare la tipologia di accertamento applicata;
Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 275/02/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 16 Giugno 2020.
La Sig.ra Resistente_1, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, si rileva la contumacia della parte appellata, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. n.546/1992. La mancata costituzione in giudizio della sig. ra Resistente_1 preclude l'esame di doglianze difensive diverse da quelle già valutate nei gradi precedenti e comporta la decisione sulla base dei soli elementi e documenti prodotti dall'Ufficio. Sulla legittimità della pretesa erariale e degli avvisi di accertamento, risulta dagli atti che,
a seguito della rettifica della perdita di partecipazione dichiarata dalla contribuente per il 2012, tale perdita non poteva più essere utilizzata in compensazione negli anni d'imposta successivi, inclusa l'annualità 2015 oggetto di accertamento. L'avviso impugnato, conseguente ad accertamento emesso nei confronti della società e dei soci, trova giustificazione nella corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art.38 e art.41- bis DPR 600/1973. Sulla regolarità formale dell'atto si rileva che l'avviso di accertamento risulta sottoscritto legittimamente da soggetto delegato, in conformità all'art.42, comma 1, DPR 600/1973, sulla base di idonea delega depositata in giudizio. Sulla sufficienza della motivazione si rileva che la motivazione per relationem
è pienamente legittima, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, purché l'atto richiamato sia noto o notificato al contribuente, circostanza qui sussistente. Dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che sono espressamente indicati: i dati dichiarativi della contribuente per l'anno 2015
(reddito di partecipazione, perdita utilizzata, reddito complessivo); gli accertamenti precedenti relativi all'anno
2012 (avviso n. TYZ01E400600/2016) con azzeramento della perdita di partecipazione;
gli effetti di tali rettifiche sulla possibilità di utilizzare, per l'anno 2015, la perdita di partecipazione 2012 a compensazione del reddito di partecipazione;
è chiaramente illustrato il meccanismo di recupero a tassazione del reddito di partecipazione di euro 3.864,00 e dell'eccedenza di perdita 2012 residuale;
sono esplicitamente richiamate le norme applicate (artt.38 e 41-bis DPR n.600/1973, norme sanzionatorie del D. Lgs. n.471/1997, ecc.).
L'art.7, comma 1, L. n.212/2000 consente, peraltro, che la motivazione avvenga per relationem ad altri atti,
a condizione che: tali atti siano allegati all'avviso, ove non già conosciuti;
ovvero ne sia riprodotto il contenuto essenziale, sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente. Nel caso di specie: gli avvisi relativi al
2012 e agli anni precedenti erano stati ritualmente notificati alla contribuente;
nell'avviso per il 2015 ne viene richiamato il contenuto in modo sufficientemente dettagliato per permettere al contribuente di comprendere: da quale accertamento trae origine il disconoscimento della perdita 2012; perché la stessa non potesse essere più utilizzata a compensazione nel 2015; in che modo ciò incida sul reddito imponibile e sulle imposte dovute. Ne deriva che: la motivazione dell'atto è completa ed esaustiva, sotto il profilo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa;
la motivazione per relationem è esercitata nel pieno rispetto dell'art.7 L. n.212/2000; l'eccezione di carenza motivazionale è priva di fondamento. Sulla regolarità delle sanzioni applicate ai evidenzia che le sanzioni comminate sono state correttamente determinate in ossequio al principio del “favor rei”, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs.
n.158/2015. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa ha irrogato le sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'art.1, comma 2, D. Lgs. n.471/1997. Dalla lettura dell'avviso emerge che: l'Ufficio ha espressamente applicato il principio del favor rei (art.3, comma 3, D. Lgs. n.472/1997), confrontando il trattamento sanzionatorio: previgente alla riforma di cui al D. Lgs.24 settembre 2015, n.158; successivo alla riforma;
ed ha applicato il regime più favorevole al contribuente, ossia la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata, in luogo di quella originaria, più gravosa (dal 100% al 200%). Le sanzioni risultano, dunque: correttamente irrogate sotto il profilo quantitativo e normativo;
riferite a una violazione effettivamente sussistente, consistente nella presentazione di una dichiarazione infedele (avendo la contribuente indicato, ai fini del calcolo dell'imposta, una perdita inesistente a riduzione del reddito di partecipazione). La censura di “indebita irrogazione delle sanzioni” è, quindi, generica e non sorretta da alcun concreto elemento idoneo a incrinare la legittimità delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono, pertanto, essere confermate. L'Agenzia delle Entrate ha correttamente eccepito che la motivazione della sentenza impugnata si fonda esclusivamente sull'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'anno
2012, senza considerare che tale pronuncia non aveva ancora acquisito definitività in quanto gravata da appello e pendente presso questa Commissione. Ne consegue che non poteva riconoscersi a tale provvedimento efficacia di giudicato, risultando pertanto la motivazione del primo giudice meramente apparente e viziata sul piano logico-giuridico. Sulla legittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento
(art.42 DPR n.600/1973), la contribuente ha eccepito la nullità dell'avviso per difetto di potere di firma, assumendo che l'atto non fosse sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, ed in particolare dall'Atto Dispositivo n.1/2018, risulta che: l'avviso di accertamento n. TYZ01E401145-2018 è stato sottoscritto dal dott. Nominativo_2, Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali;
tale soggetto era delegato alla firma degli avvisi di accertamento fino ad un determinato importo, ben comprensivo delle maggiori imposte complessivamente accertate nel caso di specie;
sull'atto risulta chiaramente la dicitura “firma su delega del Direttore Provinciale, dott.
Nom._3”, con sottoscrizione, in conformità all'art.42, comma 1, DPR n.600/1973. L'art.42, comma 1, DPR n.600/1973 stabilisce che: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Nel caso di specie: la qualifica del sottoscrittore (Capo Area) rientra nell'ambito della “carriera direttiva”;
l'esistenza di specifica delega formale è documentalmente provata;
l'importo dell'accertamento rientra nell'ambito oggettivo della delega. Pertanto: la sottoscrizione dell'avviso è pienamente conforme al disposto dell'art.42 DPR n.600/1973; l'eccezione di nullità per incompetenza del sottoscrittore è infondata e va respinta.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa, che liquida in euro 600,00 (seicento/00) per il primo grado ed euro 800,00 (ottocento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 17 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Francesco Paolo Giordano)