Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03134/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3134 del 2023, proposto da
Fra Production s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Casetta e Paolo Giambra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Oddino Morgari, 31;
contro
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Società I.A.C.E.R. s.r.l., Società Abbott s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua , “- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n.52 del 14 dicembre 2022 avente per oggetto:
“Oggetto: Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico di FRA PRODUCTION SRL;
dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della FRA PRODUCTION SRL;
nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare:
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;
- dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018””;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il presidente NA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, impresa che opera nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato gli atti in epigrafe elencati.
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2023 ha rinunciato alla richiesta misura cautelare.
A seguito dell’ordinanza presidenziale 28 giugno 2023, n. 5049, ha integrato il contraddittorio.
Fissata la discussione della causa per udienza straordinaria del 27 marzo 2026, in data 5 marzo 2026 la parte ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 1- bis , del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2025, n. 118, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback ivi previsto.
La società ha allegato la ricevuta di pagamento alla Regione, senza che le Amministrazioni abbiano sollevato alcuna contestazione.
Di conseguenza, sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, nonché i motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA DA, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA DA |
IL SEGRETARIO